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GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO LEZIONE 1 Dott. Paolo Stern.

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Presentazione sul tema: "GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO LEZIONE 1 Dott. Paolo Stern."— Transcript della presentazione:

1 GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO LEZIONE 1 www.sternzanin.itwww.sternzanin.it info@sternzanin.it Dott. Paolo Stern

2 2 IL LAVORO FLESSIBILE E LE SUE PARTICOLARITA’: LAVORO INTERMITTENTE & LAVORO ACCESSORIO

3 IL LAVORO INTERMITTENTE NOZIONE: Il lavoro intermittente (anche detto “a chiamata”) si sostanzia in un rapporto di lavoro SUBORDINATO attraverso il quale il lavoratore si pone A DISPOSIZIONE del datore di lavoro (sia a tempo DETERMINATO che a tempo INDETERMINATO), per specifici periodi, anche non continuativi. 3

4 4 L’EVOLUZIONE NORMATIVA Il contratto intermittente ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento giuridico nel 2003 ad opera del D.lgs 276 (cd Legge Biagi) ed è stato subito oggetto di forte dibattito (v. contrasto tra lotta al lavoro sommerso/rischio di lavoro precario) Dopo essere stato abrogato e reinserito nell’ordinamento, il contratto cd “a chiamata” ha subito l’opera di riforma della Legge 92/2012 (cd Rif. Fornero) la quale ne ha fortemente limitato l’ambito di utilizzo al fine principale di contrastarne le “deviazione” elusive Da ultimo, è intervenuto il D.lgs 81/2015, che agli artt 13 ss disciplina organicamente l’istituto

5 CAMPO D’APPLICAZIONE L’ambito d’utilizzo, utile a legittimare il ricorso a detto istituto contrattuale, prevede SPECIFICHE e DISGIUNTE condizioni di ammissibilità. SI POTRA’ RICORRERE AL CONTRATTO INTERMITTENTE: 1)Per esigenze (attività e mansioni discontinue) individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana/mese/anno 2)In assenza di una specifica disciplina contrattuale, per i casi di utilizzo individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3)Con soggetti aventi meno di 24 anni d’età - purchè le prestazioni siano svolte entro il compimento del 25mo anno - e con più di 55 anni. 5

6 IL CONTINGENTAMENTO NELL’UTILIZZO Il contratto di lavoro intermittente (come confermato anche nel D.lgs n.81/2015) è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. … E SE SI SUPERA IL LIMITE? = Il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. 6

7 7 L’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ A livello retributivo è prevista un’ indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. I contratti collettivi stabiliscono la misura dell’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie e corrisposta a consuntivo alla fine del mese che non può essere comunque inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. NB: se viene pattuita un’indennità di disponibilità ma poi il lavoratore rifiuta (ingiustificatamente) di rispondere alla chiamata ciò comporta la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dell’indennità riferita al periodo precedente al rifiuto

8 DIVIETI E’ VIETATO RICORRERE A DETTO ISTITUTO CONTRATTUALE: 1)Per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero 2)Per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente 3)Per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento in cassa integrazione guadagni, rivolta a lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente 4)Da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 8

9 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI? Il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni) è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. 9 Operativamente....

10 Dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente attraverso il Sistema C.O. – Modello UniLav (visto la precedente lezione), quindi per ogni successiva chiamata sarà necessaria una specifica comunicazione mediante gli strumenti messi a disposizione da parte del Ministero del Lavoro. In caso di VIOLAZIONE dell’obbligo di comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione 10

11 IL LAVORO ACCESSORIO 11 NOZIONE Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative disciplinate dal legislatore, per la prima volta, con il D.lgs 276/2003 al fine di: - introdurre una regolamentazione specifica per quelle prestazioni, NON riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro SUBORDINATO o del lavoro AUTONOMO - assicurare alle stesse tutele minime previdenziali ed assicurative

12 LE SPECIFICITA’ DEL LAVORO ACCESSORIO 1.Il legislatore, nel disciplinare le attività di lavoro accessorio (D.lgs 81/2015, artt. 48-50), fornisce esclusivamente dei limiti economici (a prescindere dalla tipologia di attività svolta  NB: no appalto) 2.Possibilità di retribuire le prestazioni di lavoro accessorio tramite buoni voucher 3. Non imposizione per i compensi derivanti dalle attività di lavoro accessorio, che pertanto non incidono sullo status di disoccupato o inoccupato 12 Nello specifico…

13 LE LIMITAZIONI QUANTITATIVE (utilizzo su base annua) Come anticipato, al fine della riconducibilità del rapporto nell’ambito del lavoro accessorio, rileva esclusivamente il rispetto del requisito di carattere economico Ex Art. 48, D.lgs 81/2015: -Ciascun prestatore può percepire max 7.000 Euro netti (9.333 Euro lordi) in voucher dalla totalità dei committenti - Committenti imprenditori o liberi professionisti possono erogare massimo 2.020 Euro netti (2.693 Euro lordi) a ciascun prestatore di lavoro accessorio - Committenti non imprenditori o liberi professionisti possono erogare al massimo 7.000 Euro netti (9.333 Euro lordi) a ciascun prestatore di lavoro accessorio -I percettori di misure di sostegno al reddito possono percepire massimo 3.000 Euro netti (4.000 Euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti 13 Pertanto, se la prestazione lavorativa è contenuta entro i limiti economici imposti, al personale ispettivo non sarà consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa

14 2) L’UTILIZZO DEI BUONI LAVORO (CD VOUCHER) I voucher sono utilizzabili per retribuire qualsiasi prestazione, autonoma o subordinata (purchè non in appalto). Sono acquistabili attraverso: -La procedura telematica INPS -Tabaccai abilitati -Banche abilitate -Uffici postali (solo per committenti non imprenditori/professionisti) Una volta acquistati devono essere ATTIVATI tramite procedura telefonica o telematica INPS Offrono: -Copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro -Copertura previdenziale Sono acquistabili in diversi “tagli” ma il valore nominale del buono orario è fissato in 10,00 Euro (7,50 Euro netti) 14


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