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LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E IL RUOLO DELLE AUTORITA’ DI GARANZIA a cura di WALTER CITTI Garante regionale Friuli-Venezia Giulia contro le discriminazioni.

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1 LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E IL RUOLO DELLE AUTORITA’ DI GARANZIA a cura di WALTER CITTI Garante regionale Friuli-Venezia Giulia contro le discriminazioni Università di Trieste, 16 dicembre 2015

2 L’evoluzione del principio di non discriminazione nel diritto UE 1957 Trattato di Roma → →→2009 Trattato di Lisbona Processo di «espansione» e «approfondimento» «espansione»: oltre i fattori di «nazionalità» e «genere» e oltre allo stretto ambito dell’occupazione «approfondimento»: non meramente strumentale alla libertà di circolazione dei fattori produttivi, ma diritto fondamentale della persona.

3 L’evoluzione del principio di non discriminazione nel diritto UE Fattori che hanno promosso tale evoluzione: Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea; Evoluzione del rapporto tra diritto comunitario e diritto interno Sviluppi negli obiettivi e nella forma delle istituzioni europee

4 L’evoluzione del principio di non discriminazione nel diritto UE/ Giurisprudenza CGE La giurisprudenza della CG radica progressivamente il principio di non discriminazione tra uomini e donne e tra cittadini di Stati membri tra i principi generali dell’Unione, attribuendo ad esso un effetto «orizzontale», quindi non solo nei rapporti tra individui e/o società da un lato e istituzioni statuali dall’altro, ma anche nei rapporti tra privati. CGCEE, sentenza 8 aprile 1976, Defrenne CGCE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano → CGCE, sentenza 22 novembre 2005, Mangold, C-144/2004 CGUE, sentenza 19 gennaio 2010, Kucukdeveci, C-555/2007)

5 L’evoluzione del principio di non discriminazione nel diritto UE Rapporto tra diritto UE e diritto interno: a) Efficacia diretta del diritto UE b) Primato del diritto UE sul diritto interno → obbligo di interpretazione conforme o di disapplicazione della normativa interna incompatibile (CGCE, Costa c. ENEL, 6/64; Amministrazione Finanze c. Simmenthal, 106/77; Cort. Cost., sent. 170/1984; Corte Cost., sent. n. 113/85; Corte Cost., sent. n. 389/1989, anche Cass. SS.UU. N. 9653/99) [disapplicazione è un obbligo anche per le autorità amministrative e non solo giurisdizionali, incluso gli enti locali→ Sull’obbligo di disapplicazione anche da parte degli enti locali, si veda CGE, Fratelli Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989, C-103/88, paragrafi 31 e 32)

6 Sviluppi negli obiettivi e nella forma delle istituzioni europee 1992 Trattato di Maastricht – 1997 Trattato di Amsterdam - Estensione delle competenze delle istituzioni europee alle materie delle politiche sociali - Ordinamento dell’Unione assume caratteri di tipo tendenzialmente federale

7 Trattato di Amsterdam (1997) Il principio di non discriminazione entra nel diritto primario dell’Unione: Art. 13 TCE abilita il Consiglio europeo a legiferare al fine di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (ora Art. 19 TFUE)

8 Direttive europee anti-discriminazione Direttiva 2006/54 «Genere/Occupazione» («attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego») Direttiva 2004/113 «Genere/beni e servizi» ( attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi») Direttiva 2000/43 “Razza” (“attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”) Direttiva 2000/78 “Occupazione” (“quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”: divieto di discriminazioni fondate sulla religione e le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale). Direttiva 2014/54 «Uguaglianza/Libera circolazione» («attuazione del principio della parità di trattamento in relazione alla libera circolazione cittadini UE e loro familiari»)

9 Ambiti di applicazione Discriminazioni etnico- razziali Discriminazioni di genere (sesso) Discriminazioni fondate su disabilità, credo religioso, età, orientamento sessuale A ) Lavoro e occupazione inclusa formazione professionale b) Protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria c) Prestazioni sociali d) Istruzione e) Accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio. a) Occupazione, impiego e previdenza sociale b) Beni e servizi a disposizione del pubblico esclusa l’istruzione a) Lavoro e occupazione inclusa formazione professionale

10 Sistema dualistico o gerarchico nella tutela europea dalle discriminazioni. Autorità indipendenti per la promozione della parità di trattamento ed il contrasto alle discriminazioni. Direttiva 2006/54Direttiva 2004/13Direttiva 2000/43Direttiva 2014/54 assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni Consulenza legale e assistenza indipendente ai cittadini UE e loro familiari vittime di discriminazioni fondate sulla nazionalità e restrizioni illegittime alla libera circolazione svolgimento di inchieste indipendenti pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni Pubblicazione delle informazioni sull’applicazione nazionale delle norme europee in materia di libera circolazione scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti Cooperazione con organismi che forniscono informazione e assistenza (SOLVIT, EURES,…). Cooperazione e scambio di informazione con altri contact-point nazionali

11 Sistema dualistico o gerarchico nella tutela europea dalle discriminazioni Proposta di superamento del sistema dualistico o gerarchico del diritto europeo anti-discriminatorio: Proposta di una Direttiva europea che estenda il divieto di discriminazioni fondate sul credo e le convinzioni personali, sull’orientamento sessuale, l’età, la disabilità, anche al di fuori dell’ambito dell’occupazione, includendovi gli ambiti della protezione sociale e della sanità, dell’educazione, dell’accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, inclusa l’abitazione (Proposta adottata dalla Commissione europea il 2.7.2008, ancora oggetto di discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio europeo).

12 Sistema dualistico o gerarchico nella tutela europea dalle discriminazioni Discriminazioni fondate sull’identità di genere (“transessualità” ) ovvero risultanti dal cambiamento di genere della persona (“gender reassignment” ) ricadono nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso (Corte di Giustizia europea, sentenza dd. 30 aprile 1996, causa C-13-94; sentenza 7 gennaio 2004, C-117/01; sentenza 27 aprile 2006, C- 423/04; ) e dunque entro gli strumenti di protezione offerti dal diritto dell’Unione europea ( Art. 157 TFUE e fonti di diritto secondario) e relative normative di recepimento Preambolo n. 3 direttiva 2006/54 in materia di parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne nell’ambito dell’impiego

13 «Identità di genere» e «orientamento sessuale» Identità di genere: «esperienza intima e personale che ogni persona ha del sesso, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, compresa la consapevolezza personale del corpo (che può comportare la scelta libera e volontaria di modificare l’aspetto e/o le funzioni fisiche mediante interventi medici/chirurgici) e altre espressioni del genere, tra cui l’abbigliamento, il linguaggio e l’atteggiamento» ( I principi di Yogyakarta sull’applicazione del sistema internazionale dei diritti dell’Uomo in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, marzo 2007)

14 Identità di genere» e «orientamento sessuale» «Orientamento sessuale»: «Capacità di ogni persona a provare una profonda attrazione emotiva, affettiva, sessuale e a sviluppare relazioni sessuali intime con individui dell’altro genere, dello stesso genere o con entrambi» (I principi di Yogyakarta, 2006).

15 Il principio di non discriminazione nel Trattato di Lisbona Trattato sull’Unione europea : Artt. 2, 3 e 6; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: Artt. 8, 9, 10, 18, 19, 157; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33.

16 Il principio di non discriminazione nel Trattato di Lisbona In particolare: Articolo 21 Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

17 Carta dei diritti fondamentali dell’UE Stesso valore giuridico dei Trattati Vincola le istituzioni UE, nonchè gli Stati membri quest’ultimi esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Non introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

18 Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità Art. 18 TFUE (Cittadinanza europea, libertà di circolazione ed insediamento) Art. 45 TFUE : principio di non discriminazione su basi di nazionalità fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (per i lavoratori autonomi: libertà di stabilimento, art. 49 TFUE) Regolamento n. 1612/68/CEE (ora Regolamento (UE) n. 492/2011) ha attuato tale principio con riferimento anche ai vantaggi sociali e fiscali. Direttiva 2004/38 (art. 24); Regolamento n. 1408/1971 (sostituito a partire dal 1 maggio 2010 dal Regolamento EU n. 883/2004, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti applicativi n. 987 e 988/2009): coordinamento legislazioni in materia previdenziale (parità di trattamento, principio della totalizzazione dei periodi contributivi e dell’erogazione sulla base della residenza, esportabilità delle prestazioni).

19 Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità Non ostatività di normative degli Stati membri che escludano da prestazioni di assistenza sociale a carattere non contributivo cittadini di altri Stati membri che non godano del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 (ovvero che non siano ‘lavoratori’, o non siano autorizzati a soggiornare quali ‘inattivi’ titolari delle risorse sufficienti per soddisfare i propri bisogni) CGUE, sentenza 11 novembre 2014, Dano c. Jobcenter Leipzig, C-333/13).

20 Non-discriminazione fondata sulla nazionalità e cittadini di Stati terzi Trattato di Amsterdam ha fondato la Politica Comune europea in materia di immigrazione e asilo (capitoli: asilo, tratta esseri umani, frontiere e visti, migrazione irregolare e rimpatrio, migrazione legale e integrazione, libera circolazione)

21 Categorizzazione dei cittadini di Stati terzi nella politica comune europea in materia di immigrazione e asilo. Persone con diritti derivati dalle disposizioni UE sulla libera circolazioneFamiliari di cittadini di Stati membri dell’UE Persone con diritti derivati da accordi internazionaliFamiliari di cittadini aventi la cittadinanza di uno Stato membro della SEE e della Svizzera Cittadini turchi e loro familiari Cittadini di paesi che hanno stipulato accordi bilaterali o multilaterali con l’UE Migranti in condizione regolare di breve e lungo periodoComponenti del nucleo familiare di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti Soggiornanti di lungo periodo Lavoratori Titolari di carta blu e loro familiari Lavoratori distaccati Ricercatori Studenti Lavoratori stagionali Lavoratori in trasferimento d’azienda Persone che necessitano di protezioneRifugiati Titolari di protezione sussidiaria Titolari di protezione umanitaria Vittime di tratta Migranti in situazione irregolareCittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Cittadini di Paesi terzi il cui allontanamento è stato rinviato

22 Cittadini di Stati terzi e principio di non - discriminazione.  Familiari di cittadini di Stati membri UE (Artt. 23 – 24 Direttiva 2004/38)  Lungosoggiornanti (art. 11 direttiva 109/2003)  Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (art. 26-34 direttiva 2011/95)  Lavoratori (art. 12 direttiva 2011/98)  Titolari di carta blu (Art. 12 e 14 direttiva 2009/50)  Lavoratori turchi, tunisini, marocchini, algerini e loro familiari (clausola di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale contenuta negli Accordi di associazione euro-mediterranei)

23 Nozioni di discriminazione Discriminazione diretta; Discriminazione indiretta Equiparazione alla discriminazione delle cosiddette molestie (comportamenti indesiderati posti in essere per uno dei «fattori protetti» allo scopo o aventi l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo). Equiparazione alla discriminazione dell’ordine di discriminare.

24 Discriminazione diretta Discriminazione diretta quando per motivi di razza, origine etnica, credo religioso o personale, disabilità, età o orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o verrebbe trattata un’altra persona in una situazione comparabile.

25 Nozione di discriminazione Discriminazione quando: Trattamento differenziato viene applicato a situazioni comparabili; Trattamento uguale viene applicato a situazioni obiettivamente diverse.

26 Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Comparabilità situazioni Corte di Giustizia europea, causa Maruko (C-267/06) (conclusioni sostanzialmente analoghe nel caso Römer (C-147/08)). - Partnership registrata (secondo il diritto tedesco) - Partner del sig. Maruko lavorava in un teatro ed era assicurato in un fondo pensionistico “speciale” sulla base di un contratto nazionale collettivo; - Richiesta del sig. Maruko di godere della pensione di reversibilità; - Rifiuto del fondo pensionistico perché tale possibilità è prevista solo all’interno dei nuclei familiari fondati sul matrimonio

27 Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Comparabilità delle situazioni. L’impossibilità per il partner omosessuale di accedere alla pensione di reversibilità: DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA ? Per la Corte, si tratta di una discriminazione diretta, in quanto il progressivo allineamento previsto dal diritto tedesco del regime applicabile all’unione solidale registrata a quello esistente per il matrimonio, determina la comparabilità delle situazioni > partner di un’unione registrata si trova in una situazione comparabile con quella del coniuge e, dunque, il diverso trattamento del primo rispetto al secondo è direttamente collegato all’orientamento sessuale e non passa attraverso l’intermediazione del criterio apparentemente “neutro” dell’istituto matrimoniale.

28 Discriminazione indiretta Discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, che professano un credo religioso o personale, che sono portatori di una disabilità o hanno una determinata età o un orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone A MENO CHE il criterio, la prassi o la disposizione siano oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

29 Molestia Molestie : comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza o origine etnica, orientamento sessuale, credo religioso o convinzioni personali, età o disabilità, allo scopo o aventi l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

30 Molestia. Esempi di applicazione nella giurisprudenza. Utilizzo di un linguaggio e di termini dispregiativi nei confronti di gruppi etnici da parte di esponenti e partiti politici (Trib. di Milano, ordinanza 28 maggio 2012 e Trib. di Pescara, ord. 25 giugno 2013); Esposizioni ripetuta di simboli partitici in ambiente scolastico (Trib. di Brescia, ord. 7 febbraio 2011).

31 Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro Equiparazione alla discriminazione dell’ordine di discriminare. (es. il datore di lavoro che chiede all’agenzia di somministrazione lavoro di fornirgli manodopera che non sia immigrata; il proprietario di un alloggio che chiede all’agenzia immobiliare di affittarlo purchè il conduttore non sia di religione islamica).

32 Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro Discriminazione per associazione quando la vittima subisce la discriminazione non in ragione di una sua personale appartenenza ad una determinata categoria etnico-razziale, religiosa, o in quanto avente un particolare orientamento sessuale o una disabilità, ma in quanto associata o frequentante persone, familiari o amici, appartenenti a dette categorie.

33 Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro- discriminazione per associazione Corte di Giustizia europea, sentenza 17 luglio 2008, causa S. Coleman contro Attridge Law e Steve Law, C-303/06. La protezione offerta dalla direttiva n. 2000/78 si estende anche a coloro che, benché non disabili essi stessi, subiscano una discriminazione diretta e/o molestie in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in quanto si trovano in stretto rapporto con una persona disabile (valenza generale dell’interpretazione anche con riferimento alla direttiva 2000/43) Corte di Giustizia europea, sentenza 16 luglio 2015, causa CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14. La protezione offerta dalla direttiva n. 2000/43 si estende anche a coloro che, benché non rom essi stessi, subiscano una discriminazione diretta in materia di accesso ai servizi, motivata dall’appartenenza all’etnia rom della maggior parte degli abitanti di quel quartiere (sig.ra Novakova e i contatori elettrici).

34 Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro La discriminazione annunciata è discriminazione: Ad es. la dichiarazione pubblica di un datore di lavoro di voler assumere solo lavoratori autoctoni o solo lavoratori eterosessuali; In quanto suscettibile di avere un effetto inibitorio e dissuasivo nei confronti delle categorie sociali oggetto della dichiarazione, Corte Giustizia europea, sentenza Firma Feryn 10.07.2008; sentenza Accept 25.04.2013 In Italia: Tribunale di Bergamo, ord. 6 agosto 2014, confermata da Corte di Appello di Brescia 11 dicembre 2014 (noto avvocato che dichiara in una trasmissione radiofonica che mai assumerebbe un collega gay nel suo studio legale) Tribunale di Milano, ord. 2 maggio 2011 (Sindaco che invita pubblicamente i concittadini a non affittare agli stranieri).

35 Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa Art. 4 direttiva 2000/43 e direttiva n. 2000/78; Art. 14 c. 2 direttiva 2006/54 (genere) Clausola di eccezione al divieto di discriminazioni dirette: differenza di trattamento non costituisce discriminazione laddove la caratteristica richiesta è requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa, in ragione della natura dell’attività e del contesto, purché l’obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato

36 Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al divieto di discriminazioni dirette fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa Casi studio: - Attore che deve recitare la parte di un uomo di colore per un film; - Cuoco di un ristorante “etnico”; - Cameriere di un ristorante “etnico”; - Mediatore culturale per un progetto di “lavoro di strada” con immigrati provenienti da un particolare paese; - Donna che vuole far parte di una formazione di elite di truppe di assalto dell’esercito; - Operatore di un’associazione LGBT per la fornitura di un servizio di ascolto, sostegno e promozione di comportamenti sessuali « sicuri» per maschi omosessuali. - Persona che vuole partecipare ad un concorso pubblico per vigile del fuoco pur superando i limiti di età imposti per legge (In Italia 30 anni o 37 per i volontari da almeno un anno).

37 Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al divieto di discriminazioni dirette fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa Per quanto concerne le categorie di età e disabilità, l’eccezione fondata sul requisito essenziale e determinante deve essere valutata alla luce della finalità di preservare il carattere operativo dei servizi delle forze armate, della polizia, penitenziari o di soccorso (considerando n. 18 direttiva n. 2000/78). Corte di Giustizia, sentenza Wolf c. Germania, 12.01.2010, causa C- 229/08→legittimità del limite massimo di età per l’accesso alla posizione lavorativa di vigile del fuoco. Ma……

38 Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al divieto di discriminazioni dirette fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa Illegittimità del limite massimo di età per l’assunzione di agenti di polizia locale (violazione del criterio di proporzionalità) → CGUE, sentenza 13 novembre 2014, Perez c. Ayuntamento de Oviedo, C-416/13).

39 Discriminazione fondata sulla disabilità  Modello sociale’ o approccio fondato sulla teoria dei diritti umani: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2007): Art. 1: persone con “minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” Preambolo, lettera e): “disabilità come concetto in evoluzione, risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro effettiva e piena partecipazione sociale su basi di eguaglianza Direttiva 2000/78/Ce, Art. 5. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato

40 Discriminazione fondata sulla disabilità – Nozione di obbligo di accomodamento ragionevole Direttiva 2000/78/Ce, Art. 5: provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato Mancanza di «accomodamento ragionevole»→Discriminazione vietata

41 Discriminazione fondata sulla disabilità  Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ordinanza 18 giugno 2013 (N. R.G. Lav. 171/2013) - Selezione dell’Azienda Ospedaliera per infermieri con contratto semestrale; - Infermiere affetto da ‘epilessia notturna’; - La visita di idoneità porta alla prescrizione del divieto di ‘lavoro notturno’ - L’Azienda non conclude il contratto.

42 Nozione di discriminazione indiretta Esempi Criterio dell’anzianità di residenza… In quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori migranti e dunque privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi; Requisito di una “divisa” lavorativa imposta da esigenze di marketing dell’impresa… In quanto potrebbe discriminare nell’accesso alle posizioni lavorative lavoratori/lavoratrici che manifestano esigenze di abbigliamento religiosamente connotato;

43 Nozione di discriminazione indiretta Giudizio sull’esistenza di una discriminazione indiretta fondato su tre livelli/stadi successivi: 1) Comparabilità delle fattispecie; 2) La constatazione di uno svantaggio; 3) La negazione dell’esistenza di una legittima causa di giustificazione della disparità di trattamento.

44 Nozione di discriminazione indiretta Terzo stadio di giudizio: l’assenza di una causa giustificatrice legittima Per essere legittima ed oggettiva la causa giustificatrice deve: a) essere indipendente dal «fattore protetto» b) Perseguire un interesse generale c) Essere proporzionale al sacrificio imposto in termini di disparità di trattamento (criterio di idoneità e necessità rispetto all’obiettivo perseguito e di assenza di valide alternative)

45 Nozione di discriminazione indiretta Esempi di «giustificazioni inaccettabili» (unacceptable defence): Ragioni di esclusivo contenimento della spesa o dei costi; Soddisfare le richieste della clientela – Feryn case; Mancanza di intenzionalità (non necessario il requisito del dolo).

46 Norma o prassi asseritamente discriminatoria Norma o prassi neutrale Effetti svantaggiosi su un «gruppo protetto» Obiettivo illegittimo Obiettivo legittimo Mezzi sproporzionati Mezzi proporzionati Assenza di alternative ragionevoli Presenza di alternative eccessivamente onerose Effetti simili Norma o prassi discriminatoria

47 Autorità di Garanzia contro le discriminazioni Direttive 2006/54 e 2004/113 (Genere): Consigliere/i di parità (nazionale, regionali, delle città metropolitane o delle aree vaste) (d.lgs. n. 198/2006) Direttiva 2000/43 (Razza): UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) (d.lgs. n. 215/2003; D.P.C.M. 11.12.2003) Direttiva 2014/54 (libera circolazione): ?

48 Indipendenza delle Autorità Garanti Principi di Parigi (Commissione ONU sui diritti Umani) Raccomandazione n. 2 della Commissione del Consiglio d’Europa sul Razzismo e l’intolleranza

49 Indipendenza delle Autorità Garanti 3 requisiti dell’indipendenza delle Autorità Garanti: 1) Capacità di agire autonomamente; 2) Caratteristiche obiettive di neutralità e obiettività; 3) Possesso di sufficiente competenza e autorevolezza.

50 Indipendenza delle Autorità Garanti Solida base legale dell’Autorità, del suo mandato e delle sue competenze; Risorse finanziarie non strettamente dipendenti dall’autorità di governo e sufficienti per assicurare l’effettività della propria azione anche attraverso personale adeguato; Cariche direttive dell’Autorità scelte sulla base di criteri obiettivi di competenza e professionalità mediante procedure trasparenti e non sottoposte al principio dello ‘spoil-system’ (mandato temporale fisso); Operato autonomo delle cariche direttive non sottoposte a responsabilità disciplinare gerarchica in seno all’autorità di governo; Sede dell’Autorità separata dall’Amministrazione di Governo; Disponibilità di personale preparato, professionalmente competente e sufficientemente stabilizzato; Criteri di obiettività e imparzialità nella trattazione delle segnalazioni (assistenza) Effettività dell’azione anche in relazione alle prerogative e alla capacità sanzionatoria.

51 Indipendenza delle Autorità Garanti/UNAR Punti deboli: - Collocazione entro l’Autorità di governo (anche fisicamente) e per quanto concerne la nomina del direttore, l’autonomia del suo operato e quella del personale; - Inconsistente base legale per quanto concerne il mandato almeno con riferimento alla tutela contro le discriminazioni fondate su disabilità, credo religioso, nazionalità, età, orientamento sessuale - Confusione di ruoli tra autorità di governo e autorità di garanzia (strategie nazionali per l’inclusione dei Rom, contro il razzismo, per la parità di trattamento e la lotta alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere,…) - Insufficienza di personale preparato (venir meno dell’utilizzo di esperti, avvocati e magistrati fuori ruolo appositamente assegnati); - Insufficiente obiettività e neutralità nella gestione dei servizi di assistenza e tutela (ricorso a outsourcing a associazioni nella gestione del contact center) - Limiti nelle prerogative e funzioni investigative e sanzionatorie (mera funzione di moral-suasion)

52 Scambio di informazioni e coordinamento a livello europeo tra Autorità Garanti ed esperti sulla parità di trattamento Network di esperti europei in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni (Migration Policy Group, Human European Consultancy e Utrecht University): http://www.migpolgroup.com/ http://www.migpolgroup.com/ Equinet (Coordinamento europeo tra le Autorità di Garanzia per la promozione della parità di trattamento): http://www.equineteurope.org/ http://www.equineteurope.org/

53 Formazione sul diritto antidiscriminatorio europeo Corsi gratuiti organizzati dall’Academy of European Law (ERA) di Trier (Germania), nell’ambito del programma europeo PROGRESS: www.era.int (per magistrati, avvocati e operatori del pubblico e privato, docenti e ricercatori universitari).

54 Autorità regionali contro le discriminazioni Art. 44 T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/98) «Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» Regolamento UE 1303/2013 (condizionalità nell’utilizzo dei fondi strutturali e di coesione europei).

55 Regolamento UE 1303/2013 «La pianificazione dell’ utilizzo dei fondi strutturali europei deve essere adeguata per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità» («Equality mainstreaming»)

56 Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n. 9/2014 («Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona»), in particolare art. 10.

57 Grazie dell’attenzione!!!


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