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PubblicatoEva Murgia Modificato 8 anni fa
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria
Sede di Napoli
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Corso di Formazione anno 2015
giugno/settembre Patrocinio a spese dello Stato A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Procura Generale di Catanzaro ) Le slide relative alla liquidazione di avvocati e consulenti sono state concesse dal dottor Massimo Vaccari ( Magistrato Tribunale di Verona )
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Telefono ufficio Cellulare
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PRIMA GIORNATA Aspetti Generali : istituzione del patrocinio- normativa costituzionale e normativa ordinaria ambito di applicabilità condizioni per l’ammissione elevazione dei limiti di reddito Art. 12- ter legge24 luglio 2008 n 125 esclusione dal patrocinio istanza-contenuto Servizio di informazione sul patrocinio a spese dello Stato Mediazione e negoziazione assistita rapporti con il patrocinio a spese dello stato Il gratuito patrocinio nel processo penale : ammissione inammissibilità dell’istanza ricorso avverso l’inammissibilità dell’istanza effetti ammissione decorrenza revoca effetti della revoca opposizione al provvedimento di revoca Il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo e contabile : verifica dei requisiti opposizione a precetto estensione fase del reclamo revoca del provvedimento di ammissione
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SECONDA GIORNATA Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte: nomina, nomina di un secondo difensore, di un sostituto, del consulente tecnico di parte e di investigatore liquidazione e natura del provvedimento prenotazione a debito ed eventuale recupero onorari CTU di parte opposizione al decreto di pagamento divieto di percepire compensi o rimborsi processi particolari dichiarazione di assenza o morte presunta, processi esecutivi mobiliari e immobiliari(nota) processi in cui è parte un fallito procedura fallimentare art. 146 e circolari ministeriali processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero eredità giacente attivata d’ufficio procedimenti di affido dei minori Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica Estensione, a limitati effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale : liquidazione spese e onorario difensore collaboratore di giustizia opposizione decreto liquidazione difensore collaboratori di giustizia(nota) liquidazione onorario e spese difensore di ufficio liquidazione onorario e spese difensore imputato irreperibile liquidazione onorario e spese difensore di minorenne Imposta di registro e compensazione delle spese Pagamento in favore dello Stato Recupero delle spese Equiparazione dello straniero e dell’apolide Patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari Patrocinio nelle controversie transfrontaliere
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Articolo 24 della costituzione “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”
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La Carta fondamentale dell’Unione Europea
GRATUITO PATROCINIO Parte generale La Carta fondamentale dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del ) art. 47, (Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) par.3 dispone « A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia in materia di patrocinio sono esistite nel nostro ordinamento giuridico due discipline generali: Quella del gratuito patrocinio nel processo civile ( regio decreto n. 3282/1923) alla quale rinviavano altri processi e norme di settore per particolari processi civili quella del patrocinio a spese dello stato nel processo penale ( legge n. 217/1990) alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi, che regolamentavano gli effetti dell'ammissione. La legge n. 134/2001, con la tecnica della novella alla legge n. 217/1990, - oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale - ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale, dettando la nuova disciplina generale con decorrenza dal 1° luglio 2002.
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Il patrocinio a spese dello Stato è oggi regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) testo unico che riunisce e coordina l'intera materia, tenendo conto di tutte le modifiche legislative La Parte terza del Testo Unico è intitolata “ Patrocinio a Spese dello Stato” ed è composta : - da una parte generale, il Titolo I artt dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II artt dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; da un Titolo IV, artt dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e - da un Titolo V artt dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.
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difficoltà applicative dell’istituto del patrocinio a Spese dello Stato
disorganicità della disciplina del T.U. suddivisa in cinque parti con disposizioni, spesso ermetiche e non sempre coordinate; Una incomprensibile diversa disciplina tra il processo penale e quello civile, amministrativo, contabile e tributario Indirizzi ministeriali e giurisprudenziali spesso in contrasto tra loro e/o con l’interpretazione letterale della norma Scarso coordinamento con la normativa europea, in particolare con il d. lgs. 27 maggio 2005 n. 116 (obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza alla Comunità Europea) e l’art. 18 d. lgs. 28 gennaio 2008, n.25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE” (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»); difficoltà di coordinare la disciplina del testo Unico con la nuova normativa sulla liquidazione dei compensi forensi; l’istituto investe tre distinti rapporti che si intrecciano tra loro : quello tra parte ammessa al beneficio e Stato, quello tra parte ammessa al beneficio e il suo difensore e quello tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio.
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Servizio di informazione sul patrocinio statale —
Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell’istituto del patrocinio statale e della difesa d’ufficio; il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell’art. 20, legge n. 134/ 2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d’ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile. Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).
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Spese processuali Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario ART. 8 DPR 115/ (Onere delle spese) 1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. Disposizioni generali relative al processo penale ART. 4 DPR 115/ (Anticipazione delle spese) 1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
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11 Ripetibili SPESE ( art. 5 T. U.) Non ripetibili
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SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia
12 SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti b) la traduzione dei detenuti c) il trasporto,la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo xxx
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SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia
13 SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’ importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171. xxxx
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Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero spese Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile
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Istituzione degli Uffici Recupero Crediti con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/ U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”
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REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI
La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia. I pagamenti dell’Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annoti nei seguenti registri: registro delle spese pagate dall’erario ( mod. 1/A/SG); registro delle spese prenotate a debito ( mod. 2/A/SG); registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito ( mod. 3/GS). In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall’art. 161 t.u spese di giustizia. Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003. Ai registri si applicano, per gi uffici non ancora informatizzato, la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12 e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.
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Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro INCONTRO STUDIO “ Questioni controverse in materia di patrocinio a spese dello Stato” 20 marzo 2015 Catanzaro - Corte di Appello RELAZIONE a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter Dirigente Procura Generale di Catanzaro ..stralcio... Appare preliminarmente necessario, ai fini della discussione che segue, evidenziare che diverse sono le “problematiche e criticità ” a secondo se ad essere investito delle tematiche relative al patrocinio a spese dello Stato sia un magistrato, un libero professionista( difensore, ausiliario del magistrato o consulente di parte) ovvero un funzionario di cancelleria nell’esercizio delle proprie funzioni d’ufficio. Evidenti appaiono le diverse “preoccupazioni” a carico dei diversi soggetti. Come evidenti, e non potrebbe essere altrimenti, sono le correlazioni tra le attività degli uni e degli altri.
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Nel patrocinio per il magistrato le problematiche attengono, in sede penale, alla preventiva valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio e, a fase o grado del giudizio concluso , sia per il magistrato penale che civile la valutazione non solo del quantum da liquidare ma anche di cosa sia materialmente liquidabile. È nella attività di liquidazione che si evidenziano le maggiori criticità sia nell’attività del magistrato che tra questa e l’attività delle cancellerie. Attività quest’ultima principalmente di supporto a quella del magistrato, ma autonoma nella successiva ed importantissima fase del ( eventualmente ricorrendone i presupposti) recupero
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Con l’ammissione al patrocinio si producono delle spese “anticipate” e/o “ prenotate a debito” che, nel corso del giudizio e, a giudizio concluso, comportano una duplice attività da parte del funzionario di cancelleria addetto al servizio Da una parte, l’attività di materiale pagamento delle spese. Dall’altra, l’importante attività di stabilire se per le spese “anticipate” e/o “prenotate a debito” ricorrano le condizioni per il recupero a favore dello Stato e nei confronti di quale soggetto, e, in caso affermativo, procedere all’attività di recupero
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Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo dell’ 8 febbraio 2011 “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” Necessario, quindi, che l’attività di liquidazione da parte del magistrato metta il funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero. In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero Titolo caratterizzato dalla forma (decreto) e nel contenuto
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Istituzione del patrocinio ( art. 74 testo unico spese di giustizia) 1. è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
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ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
GRATUITO PATROCINIO ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
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il cittadino straniero per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere residente in Italia ? Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n del 20/12/2002).
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nel procedimento penale le persone giuridiche possono accedere al patrocinio a
spese dello Stato ? Cassazione penale , sez. IV, sentenza n° 11165 L’art. 90, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. L'art. 119, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende, invece - espressamente - la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Pertanto la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. Non è per converso accettabile un'interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato che porti a ricomprendervi le spese sostenute nella fase delle indagini preliminari dagli enti esponenziali. Tale interpretazione, infatti, sarebbe contraria al tenore letterale della norma e non può essere ricavata dall'intero contesto normativo che regolamenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’Associazione italiana (omissis) Onlus, in persona dei legale rappresentante, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP del che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza dalla stessa presentata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Udine, nel provvedimento censurato, rilevava che la richiesta dì ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata dall'Associazione nel corso delle indagini preliminari al fine di esercitare le facoltà di intervento a norma degli artt. 91 e 93 c.p.p.; poiché in tale fase dei procedimento non è ammissibile la costituzione di parte civile, doveva ritenersi esclusa la possibilità di giovarsi del patrocinio pubblico subordinata nel procedimento penale all'esercizio dell'azione civile ( v. artt. 74 e 119 DPR 115/2002).
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5, comma 1 bis , decreto legislativo 28/2010) Art. 5, comma 1 bis: mediazione obbligatoria: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di fami glia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto , assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
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nella mediazione la parte non abbiente può fare ricorso al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato ? sembrerebbe escluso che possa farsi ricorso al patrocinio a spese dello Stato per la fase di mediazione che precede il processo. Il DPR n. 115/2002 e succ. mod. assicura al non abbiente il patrocinio “nel processo” (art. 74 e 75), intendendo per "processo" qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale (art. 3, 1° co lett. o). La legge sulla mediazione prevede soltanto, per il caso di mediazione che sia condizione di procedibilità, che “all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L)” DPR n. 115/2002 (art. 17 co 5bis). Il meccanismo predisposto dalla legge, inoltre, non prevede affatto che sia lo Stato a versare le indennità non riscosse dall’ODM dalla parte non abbiente bensì che: “Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.”. Soluzione, peraltro, che sembra andare al di là degli obblighi di solidarietà costituzionalmente imposti tra consociati e non sembra prima facie legittimo che lo Stato faccia pagare la mediazione per i non abbienti agli abbienti (cioè a chi ha un reddito superiore a euro ,24).
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Soluzione del Tribunale di Firenze (decreto del 15 gennaio 2015)
Possibilità di ammettere il patrocinio a spese dello Stato per l’attività prestata nella mediazione obbligatoria che si sia svolta prima del giudizio di cui costituisca condizione di procedibilità o nella pendenza di esso (quindi anche se demandata dal giudice) , se non si sia conclusa con esito conciliativo. La fase di mediazione è sicuramente coperta dal provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati anche se la relativa istanza sia presentata dopo la conclusione negativa della mediazione perché gli effetti del provvedimento di ammissione retroagiscono alla fase pregiudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 2011 n.24729).
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NEGOZIAZIONE ASSISTITA ( d. l
NEGOZIAZIONE ASSISTITA ( d.l. 132/2014 convertito dalla legge 162/2014) La principale novità delle misure per la degiurisdizionalizzazione del settembre 2014 è stata l’introduzione della procedura di negoziazione assistita, nuovo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie. La finalità della negoziazione assistita è “risolvere in via amichevole”una controversia civile” L’accordo di negoziazione disegnato dalla riforma può avere tre possibili nature: a) volontaria (art. 2, comma 1); b) obbligatoria (art. 3 chi intende esercitare in giudizio una controversia in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti)); c) «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», con procedimento distinto a seconda vi sia prole autosufficiente o meno. Va ricordato che a partire dal 9 febbraio 2015, decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 162 di conversione del decreto 132/2014, la procedura di negoziazione assistita sarà obbligatoria prima di qualsiasi azione per il pagamento di somme fino a ,00 €. Entro questo limite non sarà quindi più possibile agire per ottenere il pagamento senza prima avere tentato la negoziazione. Resterà, però, salva la possibilità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo senza tentare la negoziazione. Data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione professionale fornita dall’avvocato
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nella negoziazione assistita la parte non abbiente può fare ricorso al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato ? comma 6 dell’art. 3, ( per i quali sono stati manifestati dubbi di costituzionalità) secondo il quale: “quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni…
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nella negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio: 1) è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica? 2) è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale ? NO Circolare ministeriale DAG 29/7/ U
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Ambito di applicabilità ( art. 75 testo unico spese di giustizia ) 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico
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L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende anche alla fase del reclamo ?
DAG.14/05/ U, La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazioni". Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio,. il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento cosi come disciplinato dall'art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".
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L’ammissione al patrocinio si estende al reclamo di cui all’ultimo comma dell’articolo 708 cpc ? Separazione dei coniugi Art. 708 c.p.c. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente. – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento ( ordinanza Corte di Appello di Catanzaro sezione II civile 8 aprile 2014) Il provvedimento presidenziale in materia di separazione dei coniugi chiude la fase camerale o sommarie ma non conclude il procedimento, dando luogo automaticamente al giudizio ordinario a cognizione piena senza soluzione di continuità : assume carattere incidentale ed interinale in quanto finalizzato alla temporanea regolamentazione dei rapporti fino all’intervento della decisione finale di merito. In tale ambito deve ritenersi che il reclamo di cui all’ultimo comma dell’articolo 708 cpc rappresenta uno strumento di controllo immediato nei confronti del’ordinanza presidenziale, sub specie di un rimedio di carattere impugnatorio di natura endoprocessuale. Per cui , attesa la previsione di cui all’articolo 75 DPR 30 maggio 2002 n 115, secondo cui “ l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” deve ritenersi che il provvedimento di ammissione per il giudizio di cessazione degli effetti civili ricopra anche il procedimento di reclamo avverso il provvedimento presidenziale in quanto relativo comunque ad una fase accidentale del giudizio di cessazione degli effetti civili
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ART La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
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la parte rimasta soccombente e già ammessa al beneficio, permanendo le condizioni reddituali, ha o meno il diritto di riproporre la domanda per ottenere il beneficio nel procedimento di impugnazione ? La risposta non può che essere positiva, ma si deve dimostrare la sussistenza della non manifesta infondatezza dei motivi di appello.
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Condizioni per l’ammissione ( art. 76 testo unico spese di giustizia) 1) Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ,41 2) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4) Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis) per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art.416 bis codice penale (associazione di tipo mafiosa), 291-quater DPR 73/43 e 73 DPR 309/90 (reati in materia di sostanza stupefacenti)..il redito si intende superiore ai limiti previsti 4-ter) la persona offesa dei reati di cui agli artt 609-bis,quater,e octies del codice penale (violenza sessuale, atti sessuali con un minorenne e violenza sessuale di gruppo ) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Per determinare il reddito si deve tenere conto, ai sensi del 3° comma dell’art. 76, anche dei redditi che, per legge, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva. I redditi per i quali la legge prevede l’esenzione sono: - Redditi di pensione fino ad 7.500,00 euro, se goduti per l’intero anno; - Redditi di lavoro dipendente o assimilato fino ad ,00 euro, per un periodo non inferiore a 365 giorni; - Redditi di terreni per un importo di 185,92 euro; - Rendita catastale della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze; - Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino ad € 7.500,00 ; - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro fino a 4.800,00 euro.
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ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza)
GRATUITO PATROCINIO Parte generale il limite di reddito costituisce l'unica condizione per l'ammissione al beneficio nei soli procedimenti penali; per gli altri procedimenti è richiesto, come condizione ulteriore, che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate Titolo IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza) L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
(si applica nel solo processo penale) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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Respinta la richiesta di ammissione per motivi reddituali la parte può ripresentare la domanda nel corso del giudizio ? SI La Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza 16 Novembre 2005, n. 8103,, ha sottolineato che una soluzione nel senso di ritenere rilevanti le variazioni in aumento per la revoca del beneficio e irrilevanti le variazioni in diminuzione per l’ammissione al beneficio potrebbe comportare l’incostituzionalità della normativa in questione, tanto più che la disciplina del patrocino a spese dello Stato costituisce applicazione di un preciso obbligo costituzionale (art. 24, comma 3, Costituzione), oltre che adempimento dell’art. 6, comma 3, lett. e, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il che comporta che, nella stessa fase o grado di giudizio, si verifica di fatto una separazione tra attività professionali per le quali è applicabile il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e attività per le quali non è applicabile Per la Suprema Corte, , intervenuta l’ammissione ha ritenuto che sia possibile “spezzare” la condanna al rimborso delle spese, disponendo che debba essere disposta la condanna alla spese per metà in favore della parte (poi ammessa al beneficio) per pagare il suo primo difensore e per metà in favore dello Stato (Sent. Cass. Civ., Sez. I, 21 Gennaio 2005, n. 1345).
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Vanno inclusi o meno nella determinazione del reddito le indennità di accompagnamento per gli invalidi non autosufficienti e per i ciechi civili? Dal tenore letterale della norma di cui al comma 3 dell’art. 76, sembrerebbe che anche tali indennità dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito valutabile ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio. Ma la natura di tali indennità porta ad escluderle. L’indennità di accompagnamento ha natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito, tant’è che è dovuta indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare, essendo dovuta per il solo titolo della minorazione. Si tratterebbe di un contributo economico a cosiddetta destinazione vincolata, il cui impiego non potrebbe essere quindi distolto dalla finalità specifica. Tale conclusione nella risoluzione n.15/2008 dell’Amministrazione Finanziaria, che, con riguardo al reddito da prendere in considerazione, afferma che bisogna riferirsi al “…reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002…” ossia quello “…risultante dall’ultima dichiarazione….formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10” (in senso conforme, vedi anche Cassazione n /2011). Tra gli oneri deducibili sono compresi, al comma 2 dell’art. 10 del TUIR anche quelli versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare. Per cui, la circostanza che bisogna avere riguardo al reddito al netto degli oneri deducibili depone per l’esclusione delle indennità di accompagnamento dalla determinazione del reddito ai fini specifici della concessione del beneficio in quanto, come sopra specificato, tali indennità hanno natura giuridica di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’assistenza ai disabili
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Concorrono alla determinazione del reddito ai fini dell’ammissione i proventi da attività illecite ?
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con risoluzione n. 15/E del ha stabilito che il reddito cui occorre far riferimento per poter riconoscere il diritto al patrocinio a spese dello Stato è costituito dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, quale definito dall’art. 3 del T.U.I.R. ai sensi del quale “ l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili “, ne consegue che, nel computo del reddito, al fine di verificare l’appartenenza allo scaglione previsto per legge, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell’istante, oltre ai redditi dei familiari conviventi. L’ esatta definizione del concetto di “ base reddituale ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” ci porta al problema se in tale base rientrino i c.d. “ redditi da attività illecita “. Problema da tempo risolto positivamente dalla giurisprudenza, sia costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 144 del 30 marzo 1992 ) che di legittimità, nel senso di ritenere che i redditi derivanti da attività illecite, come concorrono a formare l’imponibile ai fini della tassazione, così concorrono a formare il tetto di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per la Cassazione IV Sez. nella sentenza n del “ Nella procedura di ammissione al gratuito patrocinio bisogna tener conto degli elementi probatori che inducono a ritenere redditi ( anche di provenienza illecita ) in base a nozioni di comune esperienza e purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti “.
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Vanno cumulati i redditi dei coniugi separati in casa ?
Al fine di ottenere il gratuito patrocinio non devono essere cumulati i redditi dei separati in casa poiché la semplice situazione fisica di convivenza o coabitazione non basta per includere i redditi del convivente nel reddito complessivo del soggetto istante. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n /14; depositata il 4 luglio) Ai fini dell’ammissione vanno considerati i redditi dei familiari a carico non conviventi ? No La nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n /14;
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vi sono casi in cui non si tiene conto del reddito degli altri familiari ?
nel caso in cui l'oggetto della causa riguardi i cosiddetti diritti della personalità oppure ancora quando gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari. In tutti questi casi per l'ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente
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In alcuni casi espressamente previsti, il limite di reddito ex art 76 si considera automaticamente superato, rendendo quindi impossibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tali casi riguardano i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati: — art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso); — art. 291-quater, T.U. D.P.R , n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); — artt. 73 T.U. D.P.R , n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), — nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Tuttavia, è ammessa la prova contraria in ordine all'effettivo superamento del limite di reddito (in tal senso, l'art. 76, comma 4bis, T.U. n. 115/2002, a seguito della Sentenza Cort. Cost. n. 139/2010 del 14/ ).
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la persona offesa dai reati previsti e puniti dagli artt. 609-bis (Violenza sessuale) c.p., 609quater (Atti sessuali con minorenne) c.p., e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) c.p., può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti
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Nella domanda di ammissione va indicato di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati elencati nell’art. 76, comma 4°bis ? SI Tale norma , proprio in ragione della sua collocazione, ossia per il fatto che è stata inserita nell’art. 76, intitolato “condizioni per l’ammissione”, comporta la necessità che l’interessato dichiari espressamente, mediante l’autocertificazione, di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati indicati nello stesso articolo. In mancanza di tale dichiarazione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Va evidenziato che, comunque, il testo di tale comma andava coordinato con il successivo disposto di cui all’art. 79, intitolato “contenuto dell’istanza”, che doveva essere integrato, appunto, con la previsione che la domanda deve contenere anche l’autodichiarazione di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati elencati nell’art. 76, comma 4°bis. E ciò perché la mancata autocertificazione in merito non costituisce una mera irregolarità formale, ma una presunzione del superamento dei limiti di reddito e, come tale, una condizione ostativa alla concessione del beneficio.
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ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione)
GRATUITO PATROCINIO Parte generale ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione) 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Vi sono limiti al numero di richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ?
Non vi sono limiti al numero di volte in cui un cittadino può usufruire di questo istituto, purchè ogni volta siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione.
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Istanza per l’ammissione ( art. 78 testo unico spese di giustizia ) L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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GRATUITO PATROCINIO processo penale
Esclusione dal patrocinio ( art. 91 testo unico spese di giustizia) L'ammissione al patrocinio è esclusa: a. per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 ( nomina di un secondo legale limitatamente agli atti che si compiono a distanza) Esclusione dal patrocinio ( art. 121 testo unico spese di giustizia) L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Contenuto dell’istanza ( art. 79 testo unico spese di giustizia ) ed elenco documentazione 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità) 1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
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nell’istanza deve essere determinato analiticamente il reddito dei componenti il nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche da parte dell’imputato in stato di detenzione ? SI La Cassazione ha escluso dal beneficio, per mancanza dei requisiti reddituali, l’imputato in stato di detenzione protratto nel tempo (Cassazione, sentenza n /2006). Ciò in quanto, nel computo del reddito complessivo, era stata omessa l’indicazione del reddito dei familiari conviventi: l’imputato aveva erroneamente ritenuto che la convivenza con il coniuge era stata interrotta, senza considerare che il nucleo familiare, caratterizzato da comunanza di vita e interessi, sussiste in presenza di un legame stabile e duraturo, a prescindere dalla fisica coabitazione (Cassazione, sentenze n /2002 e n /2001).
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nell’istanza deve essere determinato analiticamente il redditi dei componenti il nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche per il cittadino extracomunitario? SI anche per il cittadino extracomunitario nel cui paese di origine la legislazione non preveda una certificazione anagrafica per attestare la presenza di persone con lui conviventi e che comunque sia nell’impossibilità di produrre una documentazione equipollente (Cassazione, sentenza n /2010),
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nell’istanza deve essere determinato analiticamente il reddito dei componenti il nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche da parte dell’autore di espatrio clandestino? SI si ritiene sussista per l’autore di un espatrio clandestino, non provando tale situazione, la perdita definitiva di convivenza con gli altri membri della propria famiglia (Cassazione, sentenza n /2007).
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l’indicazione, a pena di inammissibilità dell’istanza, del codice fiscale del richiedente e dei
componenti il nucleo familiare vale anche per gli stranieri comunitari ed extracomunitari ? NO Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti ) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n.144; Cass Pen Sez. IV n. 2684).
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GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Art. 94 (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità 1) In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. 2) In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3) Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
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GRATUITO PATROCINIO 58 Regole per la corretta presentazione dell’istanza di ammissione e dell’istanza di liquidazione ====== a
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nella dichiarazione sostitutiva
GRATUITO PATROCINIO Sanzioni omissioni o falsità nella dichiarazione sostitutiva PROCESSO PENALE ART. 95 (L) (Sanzioni) 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
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nella dichiarazione sostitutiva
GRATUITO PATROCINIO Sanzioni omissioni o falsità nella dichiarazione sostitutiva PROCESSO CIVILE ART. 125 (L) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2.) Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). ( ndr = l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione )
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GRATUITO PATROCINIO 61 PROCESSO PENALE ===== a PROCESSO CIVILE
Organo competente all’ammissione PROCESSO CIVILE ====== a
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respinta e/o dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio civile da parte del Consiglio Ordine Avvocati e ci si rivolge al giudice per l'ammissione, ex art 126, punto 3, testo unico spese di giustizia, per la relativa istanza dovrà essere corrisposto il contributo unificato ? Non esiste normativa e/o indirizzo amministrativo che dichiari l’esenzione del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’ammissione ( VEDI art 10 punto 6 TU spese di giustizia) “ l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».II legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato.” (Circolare del 18 marzo 2003) Per la Corte Costituzionale, ordinanza n. 144/1999) “…..nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato…..”. Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
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respinta e/o dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio civile da parte del Consiglio Ordine Avvocati e si rivolge al giudice per l'ammissione, ex art 126, punto 3, testo unico spese di giustizia per la relativa istanza in relazione al contributo unificato è applicabile lo scaglione ex articolo 13 punto 1 lettera a ? Nel patrocinio civile ai sensi dell’articolo 126 t.u. se la domanda è rigettata o dichiarata inammissibile da parte del consiglio ordine avvocati questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto Ricordiamo che nel patrocinio penale ai sensi dell’articolo 99 t.u. il processo, in caso di opposizione al provvedimento di rigetto, è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio procede in composizione monocratica Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/ U)
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GRATUITO PATROCINIO 64 PROCESSO PENALE ===== a PROCESSO CIVILE
Effetti dell’ammissione PROCESSO CIVILE ====== a Azione risarcimento danni nel processo penale ====== a
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parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e/o penale ha il diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione o come spesa prenotata a debito ? In nessuna delle due forme infatti gli articoli 107, 108 e 231 non comprendono il diritto di certificazione ex art. 237 T.U spese di giustizia tra gli atti in esenzione e/o da prenotarsi a debito
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PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’ xxxx
66 PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’ xxxx
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Indirizzo ministeriale XXXXXX
Nel patrocinio trova applicazione l’articolo 13 punto 1-quater TU spese di giustizia ai sensi del quale ” Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” ? Secondo alcuni l’applicazione della normativa in oggetto dovrebbe essere preceduta dalla revoca del patrocinio Cass. Civ. 8 febbraio 2014, NO sulla base del rilievo che nel caso di patrocinio a spese dello Stato il contributo unificato è prenotato a debito e non versato Cassazione terza sezione civile sentenza n 18532/2014 del 21/01/2014 pubblicata il 14 marzo “ in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, . inserito dall'art. 1, comma 17, della dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma i-bis del medesimo art. 13” Cassazione sezione lavoro sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014 “L'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell' art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.” Indirizzo ministeriale XXXXXX
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Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato ? Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/ U OGGETTO: Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che '"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessaire per l'esercizio della difesa", eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990). Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto. Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l’esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.
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Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo, in corso del giudizio penale, di motivare la richiesta di rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento ? NO Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005 OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie. Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa". Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obbiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico. Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio. Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U.. Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.
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parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha il diritto al pagamento delle spese all’altra parte, non ammessa, vittoriosa della causa ? no “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell’articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002 non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa” Cassazione Sez. I 23 ottobre 2014 n 22575
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All’atto dell’ammissione al patrocinio particolare attenzione va posta alla tenuta ed annotazioni nel foglio delle notizie. Sul foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia se a carico della parte ammessa - tutte le spese prenotate a debito - tutte le spese anticipate dall’erario
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Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
Art 280 tu Foglio delle notizie e rubrica alfabetica) 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. 4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
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Ai sensi della circolare 9/93 il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase e grado del processo civile o penale; esso va inserito nej fascicoli processuali indipendentemente dall’esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l’ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..” .
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GRATUITO PATROCINIO 74 PROCESSO PENALE ===== a PROCESSO CIVILE
Decorrenza dell’ammissione PROCESSO CIVILE www ======
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riconosciuta la possibilità di un’ammissione al patrocinio anche a processo quasi concluso o addirittura del tutto concluso, gli effetti dell’ammissione si producano anche per le attività processuali svolte anteriormente ? GIURISPRUDENZA la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, 11 Marzo 2004), ancora prima che venisse modificato il testo dell’articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, aveva dato una risposta affermativa sulla base di una lettura combinata degli articoli 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 (nel testo allora in vigore), sottolineando, in particolare, il fatto che il compenso dell’Ausiliario del Giudice e/o del Consulente Tecnico di Parte potesse e dovesse, a norma del citato art. 83, essere liquidato anche per le fasi e/o i gradi anteriori del processo se il provvedimento di ammissione era intervenuto dopo la loro definizione Detto orientamento espresso dal Tribunale di Napoli risulta ulteriormente avvalorato a seguito della modifica del succitato articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, avvenuta ad opera dell’art. 3 della Legge 24 Febbraio 2005 n. 25, secondo cui anche il difensore viene espressamente indicato tra i soggetti a favore dei quali la liquidazione del compenso può essere effettuata pure qualora il provvedimento di ammissione al patrocinio in relazione ad una fase e/o a un grado del giudizio sia intervenuto dopo la definizione di detta fase e/o di detto grado Fermo restando che occorre, peraltro, che l’istante abbia maturato il requisito concernente il reddito quando la fase o il grado del processo cui si riferisce il compenso è ancora in corso e il compenso stesso dovrà essere rapportato al periodo nel quale detto requisito era divenuto sussistente, potendo riguardare solo e unicamente tale periodo e non anche il periodo in cui il reddito superava la soglia massima prevista dalla legge. MINISTERO Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 17/01/ U “...risulta evidente che il beneficio non possa non riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e mai dopo la sua conclusione anche in considerazione del fatto che in materia civile l’ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni” Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 15/02/ U “...il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori se il provvedimento di ammissione al patrocinio è avvenuto dopo la loro definizione”
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l’istituto del patrocinio attiene alla sola fase processuale, restando esclusa ogni attività preliminare e stragiudiziale anche se consente di comporre la lite prima di adire il giudice.? GIURISPRUDENZA Cass. Civ.sez. III n devono considerarsi «giudiziali» anche quelle attività stragiudiziali, che ‘‘essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè svolte in esecuzione di un mandato alle liti ‘‘ (così è stato riconosciuto il compenso per l’attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata ) Cass. Civ. sez. unite sent.n (confermando la sanzione disciplinare inflitta dal CNF ad un avvocato che dopo aver ottenuto per la propria assistita il PSS, aveva chiesto un compenso deducendo che fosse riferibile ad attività stragiudiziale) l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio e, pertanto, il relativo compenso resta a carico del cliente; al contrario, quando l’attività è svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa va ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.
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( art. 80 testo unico spese di giustizia)
GRATUITO PATROCINIO Nomina del difensore ( art. 80 testo unico spese di giustizia) Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2
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GRATUITO PATROCINIO Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato ( art. 81 testo unico spese di giustizia) 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a. attitudini ed esperienza professionale specifica,distinguendo tra processi civili,penali,amministrativi,contabili,tributari e affari di volontaria giurisdizione b. assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda; c. iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni 3. è cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta sanzione disciplinare superiore all’avvertimento 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
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Si può scegliere l’avvocato per l’assistenza nei procedimenti ?
il cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà, a patto che lo stesso sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio
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Nel patrocinio a spese dello Stato la parte può farsi assistere da più di un avvocato ?
NO Escluso i casi di cui all’articolo 100 è la stessa legge ( DPR 115/2002 testo unico spese di giustizia) che esclude la possibilità di nominare più di un difensore nella previsione generale di cui all’articolo 80 , ribadita per il processo penale d all’articolo 91 Per la Cassazione sentenza n 3749 del 20 ottobre 1978 e sentenza n 4158 del 16 luglio “ nel comportamento della parte ammessa al gratuito patrocinio che procede alla nomina di due difensori deve, in ogni caso , ravvisarsi una rinuncia al beneficio”
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GRATUITO PATROCINIO Ai sensi dell’art testo unico nei casi di cui trova applicazione la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia ex L.11/98 L’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono A distanza Ai sensi dell’art. 101 T.U. il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare,nel processo penale, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva un sostituto residente nel distretto dove pende il giudizio o di altro distretto ma in questo caso il sostituto non avrà diritto alle spese e indennità di trasferta
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GRATUITO PATROCINIO Nomina del consulente di parte
art. 102 T. U. per il processo penale e 129 T. U. per il processo civili Il consulente di parte nel processo penale deve essere scelto tra i residenti nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. Può essere scelto anche al di fuori dal distretto ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali Tale prescrizione non esiste, interpretazione letterale art 129, per il processo civile , contabile , amministrativo e tributario
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GRATUITO PATROCINIO Nomina e liquidazione investigatore privato
nel processo penale artt.101 e 104 T.U. L’investigatore nel processo penale deve essere scelto tra i residenti nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. Può essere scelto anche al di fuori dal distretto ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali
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GRATUITO PATROCINIO CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 14 luglio n 341 dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l’imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
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Revoca del decreto di ammissione 84
Processo penale XXXX a Processo civile Xxxxxx a
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REVOCA DEL PATROCINIO (giudice competente)
Ai sensi dell’art. 136, 1° c., «il giudice che procede», è giudice che tratta il processo nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che possono giustificare la revoca del beneficio. Quindi anche il giudice di appello, rispetto ad una ammissione avvenuta in primo grado e ovviamente rispetto a quella disposta in grado di appello
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Capo V Recupero delle somme da parte dello Stato
86 Capo V Recupero delle somme da parte dello Stato ART. 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato) Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. ======== a
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GRATUITO PATROCINIO Onorario e spese del difensore
( art. 82 testo unico spese di giustizia ) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione. Ai sensi della nota Min. Giust. DAG.13/10/ U gli onorari e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento separato e non direttamente nel dispositivo della sentenza “..ad avviso di questa Direzione Generale la liquidazione contenuta in sentenza appare in contrasto con la normativa in materia atteso che ai sensi dell’articolo 82DPR 115/02 l’onorario e le spese spettanti al difensore devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento”
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GRATUITO PATROCINIO Art 83 Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
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GRATUITO PATROCINIO difensori, ausiliari del magistrato, consulente tecnico di parte 89
nel processo penale ai sensi dell’ art. 106 bis testo unico spese di giustizia gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo xxxx. a ai sensi dell’ art. 106 T.U (parte che regolamenta il penale) Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili Non possono essere liquidate le spese sostenute per consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova ===== a
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GRATUITO PATROCINIO nel processo civile,amministrativo,contabile e tributario ai sensi dell’ art. 130 testo unico spese di giustizia Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
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Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) si determinano il valore del giudizio e l'organo giudicante (art. 5 d.m.55/2014); si individuano le soglie applicabili per fase: quelle medie (in virtù del combinato disposto tra art. 82, co. 1 d.P.R 115/2002 e art. 4, comma 4, D.M.55/ =====) ; si liquida il compenso per fase, operando adeguatamente da un minus sino ai valori medi e tenendo conto, a tal fine, del criterio della concreta incidenza (o utilità), degli atti assunti dal difensore (art.82, comma 1, d.P.R. 115/2002) da integrarsi con i parametri previsti dall’art.4 d.m. 55/2014 e sulla base di essi, si espungono dalla considerazione quelli rivelatisi inutili o superflui; si opera tendenzialmente il dimezzamento [«di regola ridotti»], "salvo che non" sia risultata particolarmente efficace l'utilità degli atti difensivi compiuti e quindi si motivi di non operarlo;
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Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Il «di regola» di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 significa che il giudice può operare aumenti o riduzioni anche maggiori di quelli fissati dal regolamento, sulla base del numero e del contenuto degli atti difensivi purchè dia adeguata motivazione della sua scelta (vedi carattere onnicomprensivo dei parametri.
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Altro criterio da tener presente:
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Altro criterio da tener presente: Le tabelle indicano importi onnicomprensivi per tutte le attività che possano svolgersi nel corso di ciascuna fase processuale ma, per la fase istruttoria, l’art. 4, comma 5, lett. c) d.m.55/2014 prevede che « la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta»
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Possibilità di eventuali correttivi :
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Possibilità di eventuali correttivi : Aumento per l’avvocato che abbia assistito più parti, che si trovino nella stessa posizione processuale o che abbia assistito una parte nei confronti di più parti. (art. 4, comma 2, primo e secondo periodo d.m. 55/2014); Inapplicabilità della norma di cui al comma 9, che prevede la riduzione del compenso del 50 % nel caso di condanna per responsabilità processuale aggravata perché prevale quella di cui all’art. 136 con il criterio della concreta incidenza degli atti difensivi la previsione di cui alla seconda parte del applicabilità della medesime riduzione del 50 % se il giudizio si sia concluso con una pronuncia di inammissibilità, di improponibilità o di improcedibilità, atteso che questi esiti non integrano necessariamente delle ipotesi di lite temeraria.
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Rimborso forfetario ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
Solo per gli incarichi esauritisi prima dell’entrata in vigore del d.l.1/2012 (25 gennaio 2012), che ha abrogato la tariffa forense (d.m. 127/2004) e in base al criterio indicato da Cass n («va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima della dimidiazione»). Per gli incarichi iniziati o proseguiti dopo la data suddetta: non spettava il rimborso forfetario ma le spese documentate o comprovate, eventualmente anche in via presuntiva
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Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ? ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Art. 13, comma 10, l.247/2012 (legge di riforma dell’ordinamento forense) «Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, (…) una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 (…) Norma inapplicabile fino all’entrata in vigore del d.m. 55/2014 e quindi impossibilità di riconoscere il rimborso forfetario nella vigenza del d.m. 140/2012 salvo espressa pattuizione per iscritto (Cass. Pen. sez. IV, 15 gennaio 2014 n.9357)
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Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ? ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 : «Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni all’avvocato è dovuta, in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso».
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Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ? ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) relazione illustrativa al d.m. 55/2014: l’individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della Camera e, testualmente, «dà attuazione all’art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario». la precisazione da parte dell’art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire «di regola» non vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice atteso che la legge non prevede un simile vincolo. l’art. 82, comma 1, del d.P.R. 115/2002 impone di tenere conto, ai fini della liquidazione, del valore medio di liquidazione non solo dell’onorario (ora compenso) ma anche delle spese spettanti al difensore (così Trib. Verona 20 maggio 2014 e Corte di Appello di Catania 10 luglio 2014 con riguardo alla discrezionalità del giudice nello stabilire l’entità della percentuale da riconoscere al difensore
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Schema riepilogativo rimborso forfettario ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) per gli incarichi conclusi sotto la vigenza del regime tariffario: misura del 12,50 %, da calcolarsi sull’importo liquidato a titolo di onorari e di diritti, ridotto della metà; per gli incarichi conclusi dopo l’entrata in vigore del d.l. 1/2012 (25 gennaio 2012), e fino alla data di entrata in vigore del d.m. 55/2014: nessun rimborso forfetario ma solo quello delle spese comprovate, sia pure in via presuntiva; per gli incarichi conclusi sotto la vigenza del d.m.55/2014: rimborso forfetario nella misura del 7,50 % sulla somma riconosciuta a titolo di compenso, preventivamente ridotto della metà.
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Criteri per la determinazione del compenso ad ausiliari del giudice e c.t. di parte ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Non c’è valore medio di riferimento (vedi relazione illustrativa al T.u.s.g.); si fa riferimento al d.m. 140/2012 (il d.m. 55/2014 riguarda solo i compensi forensi) per il professionista che abbia svolto l’incarico di ausiliario (es. curatore fallimentare o amministratore giudiziario) o di c.t di parte (con riguardo a questa figura perlomeno per gli incarichi che siano proseguiti dopo l’entrata in vigore della fonte sopra citata), utilizzando i parametri relativi alla categoria professionale alla quale egli appartiene, e al d.m. 30 maggio 2002 per quello che abbia svolto l’incarico di c.t.u; si opera la dimidiazione (n.b. provvedimento che rileva solo nell’ambito del rapporto tra le parti del giudizio)
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( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
Necessità di tener conto della natura della obbligazione delle parti verso il ctu Secondo la Suprema Corte (8 luglio 1996 n. 6199): «…poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli» (così anche Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n e Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n )
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Su quale importo va operata la dimidiazione del compenso per il ctu
Su quale importo va operata la dimidiazione del compenso per il ctu ? ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) Prima modalità: la dimidiazione viene operata sull’importo iniziale e, solo dopo di essa, la somma così risultante viene ripartita ulteriormente nel rapporto tra le parti Seconda modalità: La riduzione viene operata sulla quota della somma liquidata che viene posta a carico della parte ammessa al patrocinio Obiezioni al secondo metodo: la norma (art. 130 d.P.R. 115/2002) stabilisce che sia il compenso spettante al CTU, e da lui ottenibile da qualsiasi delle parti, a dover essere dimezzato. se la ripartizione tra le parti non avviene in pari misura, la parte ammessa è esposta al rischio di dover sostenere, a seguito del regresso dell’altra parte che abbia pagato l’intero, l’esborso di una somma superiore alla metà di quella liquidata al ctu.
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Esempio delle diverse conseguenze dei due metodi ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) un ctu, al termine dell’incarico svolto in un giudizio con due parti, di cui una ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiede un compenso di euro 2.400,00 oltre accessori. Il giudice che seguisse la prima delle modalità di liquidazione, nel quantificare la somma da corrispondere al ctu, la ridurrebbe del 50 %, ai sensi dell’art. 130 dpr 115/2002, e porrebbe poi l’onere del suo pagamento a carico delle parti in via tra loro solidale. Se poi la parte abbiente versasse al ctu l’importo come liquidato (euro 1.200,00) e agisse, ai sensi dell’art c.c., in via di regresso nei confronti del non abbiente quest’ultimo dovrebbe sostenere una spesa di euro 600,00. Se il giudice procedesse, invece, con la seconda modalità di liquidazione porrebbe l’onere del pagamento dell’intera somma liquidata (euro 2.400,00) a carico di tutte le parti in via tra loro solidale dimezzando, ai sensi dell’art. 130, solo la parte di cui debba farsi carico la parte non abbiente. In questo caso, a seguito del regresso della parte abbiente che anticipasse l’intero importo (euro 1.800,00), la parte non abbiente sosterrebbe una spesa di euro 900,00.
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Un possibile profilo di incostituzionalità della disciplina ( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona) La regola della dimidiazione ha l’effetto di penalizzare il CTU e, al contempo, di avvantaggiare la parte abbiente che beneficia di una sensibile riduzione dell’importo dovuto ex lege e tale esito è ancor più irragionevole nel caso in cui la stessa parte risultasse soccombente nel giudizio. No esigenza di contemperare l’interesse del professionista con quella di contenere l’onere economico per lo Stato, poiché in nessun caso lo Stato corrisponde direttamente al CTU la somma liquidatagli a titolo di compenso, a differenza di quanto accade con il difensore della parte non abbiente. Il compenso liquidato, previa riduzione del 50 %, al difensore viene anticipato dallo Stato, che poi lo può recuperare, nella ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 133 e 134 d.P.R. 115/2002; il CTU invece può soddisfarsi su una qualsiasi delle parti e, solo qualora il suo credito rimanga insoddisfatto, può ricorrere al meccanismo (n.b. residuale) della prenotazione a debito, che però non comporta nessun esborso per lo Stato giacchè esso verserà al CTU solo se e quanto avrà recuperato in base alle norme sopra citate.
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GRATUITO PATROCINIO 105 Ai sensi dell’articolo 131 punto 3
gli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito,a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e alle indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro XXXXX
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attribuita al magistrato
Art 165 T.U. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato Il Magistrato provvede alle liquidazione con Decreto motivato Il funzionario provvede alle liquidazione con Ordine di Pagamento Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione è fondata sull’attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, della spesa quando rilevano aspetti valutativi
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107 Ordine di pagamento Decreto di pagamento MANDATI di PAGAMENTO
Art 165 TU spese di giustizia La liquidazione delle spese è disposta con ordine di di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato Personale competente xxxxx a
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L'emissione del titolo di spesa
Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero. Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento. Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza di merito passata in giudicato. In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l'ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico). È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell'ausiliario, del consulente di parte e dell'investigatore privato anche se l'azione penale non è esercitata (art. 105 t.u. spese di giustizia) Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.. è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).
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Art. 105 (L) Il giudice per le indagini preliminari
GRATUITO PATROCINIO Art. 105 (L) Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.
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Il giudice dell’esecuzione
GRATUITO PATROCINIO 110 Il giudice dell’esecuzione ====
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con riguardo alla condanna in favore del difensore della parte civile, ammessa al patrocinio,
l’importo oggetto di condanna deve coincidere con quello liquidato al difensore e nel dispositivo si deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 115/2002, e, contestualmente, provvedere alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, (Cass. Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n , Corte Cost. con ord.270/2012)
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ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)
Processo penale 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
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Processo civile,amministrativo,contabile e tributario
ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
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provvedimenti di liquidazione :
GRATUITO PATROCINIO 114 provvedimenti di liquidazione : forma e contenuto =====
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L’istituto della distrazione delle spese in favore del difensore è compatibile con quello del patrocinio a spese dello Stato ? NO sulla base del rilievo che l'istituto della distrazione delle spese previsto dall'art. 93 c.p.c., eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. (TAR della Calabria sez. I, 11 settembre 2012 n. 573, Cass., Sez. lav., 12 gennaio 1984 n. 267), La conseguenza è che la richiesta di distrazione delle spese da parte dell’avvocato della parte ammessa al beneficio implica tacita rinuncia allo stesso (ordinanza 14 luglio 2014 del Tribunale di Caltanissetta, ordinanza Corte di appello di Catanzaro )
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E’ possibile la condanna ai sensi dell’art. 130 d. P. R
E’ possibile la condanna ai sensi dell’art.130 d.P.R. 115/2002 anche di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte non abbiente ? Secondo la Suprema corte (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583) il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.
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Nel caso in cui sia vittoriosa la parte non abbiente e vi siano i presupposti per la condanna della sua controparte ai sensi dell’art. 96 cpc, terzo comma c.p.c. tale condanna va emessa in favore della parte vittoriosa o dello Stato ? l’art. 133 d.P.R. 115/2002 menziona solo la condanna alla rifusione delle spese processuali e non anche quella ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. L’art. 96 cpc , sia al primo che al terzo comma, individua il beneficiario della condanna nella parte vincitrice e tale non può considerarsi lo Stato.
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GRATUITO PATROCINIO Ai sensi dell’art.128
Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’art.309 cpc. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare Questo articolo sebbene sia ancora riportato nel testo unico spese di Giustizia è abrogato dalla nuova formulazione dell’art, 181 cpc ex legge 133/2008
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GRATUITO PATROCINIO 119 Ausiliari del magistrato
E indennità di custodia ====== Liquidazioni e formula esecutiva Difensori =====
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Il decreto di liquidazione a favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e del consulente di parte , è revocabile da parte del giudice che lo ha emesso ? NO Il decreto di liquidazione a favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e del consulente di parte , è irrevocabile da parte del giudice che lo ha emesso (Cass. Civ., sez. VI, 2 agosto 2012 n.13892; Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2014 n.12795), unico rimedio è l’opposizione ex art. 170
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GRATUITO PATROCINIO Opposizione al decreto di pagamento
(art. 84 testo unico spese di giustizia) Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170 ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
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Caratteristiche del giudizio di opposizione
può avere ad oggetto il decreto di pagamento del compenso (art. 84 d.P.R. 115/2002) ma anche i provvedimenti di rigetto dell’istanza (adottabile dal giudice penale ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002) o di revoca del beneficio (ai sensi dell’art. 136 d.P.R. 115/2002). si tratta di giudizio contenzioso autonomo, avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso o dell’onorario e quindi diritti soggettivi di natura civilistica; il procedimento ha quindi natura civilistica e va quindi attribuito ai magistrati addetti al settore civile, anche nel caso in cui il provvedimento opposto sia stato emesso nel corso di un giudizio penale. Il procedimento, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., Il giudizio è a trattazione monocratica anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da organo collegjale.
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Caratteristiche del giudizio di opposizione
Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/ U)In materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l’oggetto della controversia, ex art. 702 bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794) Ai sensi della circolare dg_DAG 07/10/ U l’opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U ( liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70 (importo ora di 98 € confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/ U) Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
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Caratteristiche del giudizio di opposizione (legittimazione attiva)-1
Legittimazione attiva: tutti coloro che siano interessati alla modifica del provvedimento opposto e quindi parte che veda rigettata la propria istanza di ammissione o revocata l’ammissione già disposta, come pure al difensore della parte ammessa, se egli contesti l’entità delle somme liquidate nonché naturalmente all’ufficio tributario, tenuto al pagamento in base al provvedimento di liquidazione l’imputato ammesso al patrocinio, seppure astrattamente legittimato all' impugnazione, non ha in concreto alcun interesse alla rimozione del provvedimento, non potendo essere chiamato ad integrare il compenso del legale e non essendo neppure previsto il recupero da parte dello Stato delle somme erogate ai difensori (Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2002 n e Trib. Potenza, 29 dicembre 2014;
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Caratteristiche del giudizio di opposizione (legittimazione attiva) - 2
Nel processo civile ritengo che la parte ammessa al patrocinio abbia concreto interesse nel provvedimento in considerazione della eventuale ipotesi di cui al punto 1 articolo 134 DPR 115/2002 e del fatto che l’onorario del difensore rientra tra le spese ripetibili essendo la disposizione di cui all’articolo 5 DPR 115/2002 relativa al solo processo penale
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Caratteristiche del giudizio di opposizione (legittimazione passiva)
nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione legittimato passivo è il Ministero della Giustizia e non l’Agenzia delle Entrate (Cass. Sez. Unite 29 maggio 2012 n e Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2014 n.3312); nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione il Pubblico Ministero e/o il Procuratore Generale NON è legittimato passivo (Cass. Sez. Unite 29 maggio 2012 n. 8510); nel giudizio di opposizione alla revoca invece è legittimata passivamente l’agenzia delle entrate in quanto legittimata a chiedere il provvedimento di revoca ( Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2014 n.1627)
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Termine per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 170 d. P. R
prima tesi: non c’è termine di decadenza perché il giudizio è un giudizio ordinario; seconda tesi: il termine è quello di trenta giorni previsto per i procedimenti di opposizione da introdursi nelle forme del rito sommario; ( circolare ministeriale DAG.09/11/ U terza tesi: il termine è quello previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo; quarta tesi il termine è sempre di venti giorni, come era già nell’art. 170 d.P.R. 115/2002, prima che venisse modificato dal d. lgs. 150/2011 (in questi termini Trib. Verona, 26 marzo 2013).
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l’ opposizione al decreto di pagamento può essere rigettata per mancata indicazione da parte dell’avvocato di essere inserito negli elenchi di cui all’articolo 81 DPR 115/2002 ? Non esiste un obbligo di indicazione della iscrizione del difensore nominato nell’elenco della parte che fa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché detto elenco è pubblico sia perché il Presidente del Tribunale può assumere in sede di opposizione tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 9264; depositata il 7 maggio 2015)
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chi è il funzionario competente ad emettere il mandato di pagamento nell'ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore, emesso dal giudice di pace, sia stato impugnato davanti al Tribunale e da quest'ultimo Ufficio rettificato ? sempre che sia necessario emettere un nuovo mandato di pagamento a seguito della decisione sulla opposizione la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato spetta al funzionario presso il Giudice di pace che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata. Prot dg.-DAG 08/03/ U L'opposizione al decreto di pagamento emesso dal Giudice di pace, per la liquidazione delle spese ed onorario spettanti al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, porta all'instaurazione di un processo di tipo speciale, quale quello previsto per gli onorari di avvocato (e. 2, art. 170 T.U.), innanzi al Tribunale territorialmente competente, in composizione monocratica. Processo che, naturalmente, può terminare con la conferma o con la modifica del decreto impugnato. Però, quale che sia la decisione del Tribunale, sembra inutile l'emissione di un nuovo decreto di pagamento. Infatti, a parere di questa Dirczione Generale, nel caso di conferma, non deve farsi luogo all'emissione di altro decreto di pagamento, dacché tale decisione produce il consolidamento del decreto impugnato; nel caso di modifica, lo stesso provvedimento del Tribunale, stabilendo una nuova liquidazione, costituisce titolo per il pagamento ed ha tutti i connotati del decreto di pagamento. Comunque, tanto per la prima che per la seconda evenienza, sarà sempre l'Ufficio del Giudice di pace procedente ad annotare il decreto sul registro delle spese pagate dall'Erario (1/A/SG) ed ad emettere il relativo modello di pagamento, di cui all'articolo 177 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 10 maggio 2002, n. 115). Ufficio I senza n protocollo 13 giugno 2006
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il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione al decreto di pagamento previsto dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 è soggetto all'obbligo di registrazione ? la giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n , R.V ) appare concorde nel ritenere che i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 abbiano natura decisoria e pertanto come stabilito dall'alt. 8, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 sono soggetti all'obbligo della registrazione in termine fisso.. Prot dg.-DAG 08/03/ U provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- VI E’ L’ OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE risoluzione Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/ U, Ministero Giustizia DAG 08/03/ U, Ministero Giustizia DAG.26/11/ /006.U,
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131 Xxxxxxxx RECUPERO DELLE SPESE PROCESSO CIVILE
NESSUNA AZIONE DI RECUPERO PUO’ ESSERE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELL’AMMESSO AL PATROCINIO NEI CASI IN CUI SIA RIMASTO SOCCOMBENTE ( DAG.08/02/ U) Xxxxxxxx
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132 RECUPERO DELLE SPESE PROCESSO PENALE NESSUNA AZIONE DI RECUPERO PUO’ ESSERE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELL’ IMPUTATO AMMESSO AL PATROCINIO NEI CASI IN CUI SIA STATO CONDANNATO LIMITATAMENTE ALLE SPESE ANTICIPATE EX ART. 107 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA xxxx
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Principi per il processo penale
ART. 204 (R) (Recupero delle spese) 1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( cfr= responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche) nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico. 2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione. 3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
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Principi per il processo penale
Qualora il giudice non si sia pronunciato sulle spese, la sentenza va rettificata con la procedura di correzione di errore materiale (art. 535 e 130 c.p.p.), essendo l’obbligo del pagamento delle spese conseguenza legale della condanna. Con la sentenza penale di condanna è dichiarato l’obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali. L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato (Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 26-3/ ): a parere della Corte, infatti, dopo la riforma dell’ordinamento penitenziario, che ha introdotto l’istituto della remissione del debito, l’obbligazione relativa alle spese processuali deve essere considerata non più alla stregua delle obbligazioni civili, ma piuttosto una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena, e come tale essa non può non partecipare al carattere della personalità che è proprio di tutte le pene. In precedenza, la non trasmissibilità dell’obbligazione era riferita alle sole spese di mantenimento in carcere (art 188 c.p.).
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Non si recuperano le spese processuali
135 Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato xxxxx Decreto penale di condanna ex art 460 comma 5 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta c.d. patteggiamento ex art 445 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ( si recuperano solo le spese di mantenimento in carcere ed eventuali spese di custodia delle cose sequestrate) Non si recuperano le spese processuali Processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza ( si recuperano però le spese in caso di condanna da parte della Corte di Cassazione) Processuali e di mantenimento in carcere di persona minore di età Nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 cpp , nei casi di archiviazione cui all’art 411 per mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ( Corte Costituzionale sent. N 134/1993)
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in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), l'onorario e le spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimangono a carico dell'Erario? recupero spese processuali in caso di remissione di querela. (DAG.07/12/ U) E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 5 del D.P.R n. 115 non annovera "l'onorario e le spese degli avvocati" né tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili. Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 107, D.P.R. richiamato. Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul recupero delle spese processuali di cui all'art. 205 T.U. Spese di giustizia,"Recupero per intero e forfettizzato", né quelle previste dall'art. 111, T.U. richiamato, "Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio", in quanto non rientrano nella ipotesi prevista. Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico allo Stato, a meno che il giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le suddette voci.
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RECUPERO DELLE SPESE Capo III Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario ART. 207 (R) (Recupero delle spese) Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
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RECUPERABILITÀ DELLE SPESE IN MATERIA CIVILE
sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio ( N.B. solo, però, per il recupero dell’imposta di registro e nella metà dell’importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio); sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia); Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con: cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma). rinuncia all’azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma); transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);
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ART. 134 (L) (Recupero delle spese)
139 ART. 134 (L) (Recupero delle spese) Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. 2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. ======
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nel caso in cui la sentenza disponga per la compensazione delle spese può essere attivata la procedura di recupero, nei confronti dell’ammesso al patrocinio, ex art. 134 testo unico spese di giustizia ? Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/ U L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dai provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con !a circolare dell’08/02/2011, prot. n ,ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione. Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.
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ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
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(X) Spese Processuali ufficio competente al recupero
Articolo 208 T.U per come modificato della legge 69/09 (rif art 665c.p.p.) a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione
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GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.)
1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato 2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado,altrimenti è competente il giudice di appello 3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile, ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per cassazione) e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi . Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio. GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali è competente in ogni caso il giudice ordinario 4 bis - se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio
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Circolare Ministeriale DAG 25/01/2006.0009512.U
Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari. Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata). Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio. La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.
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Spese processuali- termine di prescrizione
il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del ).
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146 Recupero oblazione ========
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l’amministrazione pubblica
147 Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica Prenotate a debito xxxx Spese a rt. 158 T.U. Anticipate xxxx Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese ( art. 159 T.U.) xxx
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Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica
Ai sensi dell’articolo 158 t.u spese di giustizia . Il contributo unificato è prenotato a debito ART. 3 (R) (Definizioni) Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: omississ...... q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; L’INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (ministero giustizia dg.DAG.09/01/ U) L’INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ( ministero giustizia dg.DAG.14/05/ U) Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/ (statuto dei lavoratori) (ministero giustizia dg.DAG.09/01/ U) La circolare DAG.27/07/ U ha evidenziato come l’art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 158 Testo unico spese di giustizia ( prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,del territorio e del demanio
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gli enti locali ( Comuni e Province) e territoriali (Regioni) sono pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 158 testo unico spese di giustizia ? NO ========
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Agenzie dell’Entrate, dogane, del territorio e del demanio sono pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 158 testo unico spese di giustizia ? Ai sensi della circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/ U le disposizioni di cui all’art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano anche nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio
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151 GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale
Onorario e spese ex art. 115 T.U. a difensore di persona ammessa al programma di protezione ===== Onorario e delle spese al difensore d’ufficio art 116 T.U. ====== ======= Estensione del patrocinio a spese dello Stato onorario e spese a difensore di persona irreperibile art. 117 T.U ======= onorario e spese a difensore d’ufficio del minore art. 118 T.U ======
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Difensori d’ufficio e di irreperibili e foglio notizie =====
152 Difensori d’ufficio e di irreperibili e foglio notizie =====
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153 Riguardo il campione fallimentare nessuna novità è stata introdotta dal t u spese di giustizia la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate sul foglio delle notizie Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie Ai sensi dell Art 147 in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante se condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento =====
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ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
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Chi è competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR 115/02 il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa ? Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 . L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all’art. 126 dello stesso D.P.R.. Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effètti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*', richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02). Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D , n. 267, così come modificato dall’art. 22 del D. Lgs , n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio,ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari. Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell’art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico. Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari. nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.
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156 Articolo 135 TU norme particolari per alcuni processi
Patrocinio nei processi di dichiarazione di assenza, morte presunta E nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari ======
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ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n
ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) ( ndr = diritto del minore ad una famiglia) 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
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Articolo 145 TU processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del Pubblico Ministero 1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98. comma 2. trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..
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Eredità giacente attivata d’ufficio
Articolo 148 TU Eredità giacente attivata d’ufficio Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito: il contributo unificato; i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario: le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
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160 Equiparazione dello straniero e dell’apolide Processo civile
Art. 119 T.U Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica Processo penale Art. 90 T.U Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato Lo straniero ammesso al patrocinio che non conosce la lingua italiana può nominare un proprio interprete ( sentenza Corte costituzionale n 254) ========
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161 Patrocinio a spese dello Stato e procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari artt. 13 e 14 decreto legislativo 286/1998 ====
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PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE
con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’ è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile. Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all’unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza. Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1-032,91 per ogni componente la famiglia. Il patrocino a spese dello stato garantisce: la consulenza legale nella fase precontenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l’assistenza legale; spese di interprete; spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;
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procedimenti comunitari
163 Procedimento Europeo d’ingiunzione di pagamento e relativa opposizione Regolamento CEE 1896/2006 La cooperazione tra autorità giudiziarie europee nel settore delle prove civili regolamento (CE) n 1206 del 28 maggio 2001 procedimenti comunitari Controversie di modesta entità regolamento CE 861/2007
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