La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Delitti contro l’umanità e tribunali internazionali.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Delitti contro l’umanità e tribunali internazionali."— Transcript della presentazione:

1 Delitti contro l’umanità e tribunali internazionali

2 1901 - 19501901 - 19501901 - 19501901 - 1950 1951 - 20001951 - 20001951 - 20001951 - 2000 Massacri genocidiari

3 Genocidi Shoah 1941-45 Ucraina Ucraina 1932-33 Armenia Armenia 1915 Ruanda 1994 Cambogia Cambogia 1975-79

4 La fondazione del diritto internazionale e le prime convenzioni tra gli Stati 1. La fondazione del diritto internazionale e le prime convenzioni tra gli Stati

5 “De jure belli ac pacis” l’idea di un diritto che limiti gli Stati nel legittimo esercizio del “monopolio della forza fisica”,“monopolio della forza fisica 1625: Ugo Grozio, De jure belli ac pacis Contesto: la guerra dei Trent’anni la pirateria, praticata dalle potenze coloniali (Inghilterra per prima) come normale tattica di guerra commerciale

6 “ cum iuris naturae sit stare pactis … ab hoc ipso jura civilia fluxerunt” da questa norma universale costitutiva del diritto naturale derivano:diritto naturale –il diritto civile, interno agli stati fondato sull’utilità dei singoli raggruppamenti –il diritto delle genti internazionale fondato sull’utilità di tutti gli uomini Natura umana (razionalità) diritto naturale obbligazione consensuale “pacta sunt servanda” diritto positivo utilità raggruppamenti diritto “delle genti” utilità del genere umano Grozio *

7 Grozio e leggi umane “Tanto poco è poi da ammettersi ciò che taluno suppone, e cioè che in guerra ogni diritto venga meno, che la guerra non deve essere intrapresa se non per attuare il diritto, e, intrapresa che sia, non deve essere condotta se non nei limiti del diritto e della lealtà.” “Tacciano dunque le leggi in tempo di guerra: ma quelle civili e processuali e proprie del tempo di pace, non le altre, eterne, che convengono a tutti i tempi.”

8 Kant e la “pace perpetua” pace perpetuapace perpetua Diritto pubblico: interno costituzione repubblicana esterno o “delle genti” istitutivo della federazione di liberi Stati Diritto cosmopolitico “limitato alla universale ospitalità” diritto dello straniero a non essere trattato ostilmente dovere dello straniero di non trasformare l’ospitalità in conquista * Universale ragione morale (la “Natura” in diverso modo definisce)“Natura” in diverso modo definisce Ius civitatis Ius gentium Ius cosmopoliticum costituzion e civile

9 Bellum iustum Il diritto internazionale dispone di norme sull’uso della forza in base alle quali è possibile qualificare l’intervento armato di uno Stato contro un altro Stato  un illecito internazionale  una giusta sanzione nei confronti di un illecito internazionale “chiunque respinga la teoria del iustum bellum nega la natura giuridica del diritto internazionale” [H.Kelsen]

10 Il ragionamento (hobbesiano) che sta alla base della mia posizione è molto semplice: così come gli uomini nello stato di natura hanno dovuto prima rinunciare collettivamente all’uso individuale della forza e poi attribuirla ad un potere unico, detentore del monopolio della forza, così gli stati, che oggi vivono in quello stato di natura che è il timore reciproco, devono compiere un analogo passaggio. Devono far convergere il loro potere in un organo nuovo e supremo che eserciti nei confronti dei singoli stati lo stesso monopolio della forza che lo stato esercita nei confronti dei singoli individui. È’ chiaro che, seguendo anche qui Kelsen, io ho adottato nel modo più esplicito il modello della domestic analogy. [N.Bobbio, Dialogo con D.Zolo, p.99]

11 Diritto internazionale e diritti umani I soggetti del diritto internazionale non sono solo gli Stati, ma anche i singoli individui (cfr. il diritto cosmopolitico di Kant). La Dichiarazione universale dei diritti umani (che si presenta come una istituzione di diritto positivo in quanto sottoscritta dai rappresentanti della comunità internazionale) può essere invocata da ciascun individuo anche contro il suo stesso Stato.

12 “Siamo in presenza di una tendenza a costruire il sistema giuridico internazionale non più come un’associazione fra Stati, ma come includente, come soggetti di diritto, tutti i cittadini di tutti gli Stati. […] E dunque una parte del potere degli Stati nei confronti dei loro cittadini viene loro sottratta e concentrata in istituzioni internazionali che provvedono alla tutela dei diritti fondamentali anche contro le autorità dei singoli Stati” [N.Bobbio, Dialogo con D.Zolo, p100]

13 Le convenzioni tra gli stati Le convenzioni tra gli stati : definire le “regole” per la conduzione delle guerra. Un antecedente nella “prima guerra contemporanea” Codice Lieber Istruzioni per l’esercito degli Stati Uniti in guerra, 1863. Redatte da Francis Lieber, prof. alla Columbia University ingiunge di reprimere i crimini commessi dai soldati in territorio nemico, con il massimo delle pene, compresa la pena capitale Nb. per contro è eloquente la “filosofia” del generale Sheridangenerale Sheridan

14 le prime iniziative internazionali Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864 –sollecitata dallo svizzero Henry Dunant (1828-1910) sconvolto per il massacro della battaglia di Solferino –nasce il Comitato Internazionale della Croce Rossa Dichiarazione di San Pietroburgo – 1868 –messa al bando delle pallottole esplosive

15 Convenzioni fondamentali prima della II guerra mondiale L’Aia 29 luglio 1899 –Seconda convenzione sulle leggi e le consuetudini della guerra terrestre e annesso regolamento L’Aia 18 ottobre 1907 –Quarta convenzione Ginevra 17 giugno 1925 –protocollo per la proibizione dei gas e delle armi batteriologi che

16 acquisizioni e limiti delle prime convenzioni vietano –l’impiego di armi avvelenate –uccidere o ferire il nemico che si arrende –il saccheggio stabiliscono l’immunità dei convogli della Croce Rossa Ma: le violazioni comportavano solo la responsabilità civile dello Stato trasgressore le sanzioni avevano vigore –“solo tra gli stati contraenti –e solo se i belligeranti sono tutti firmatari della convenzione”

17 2. La constatazione dei crimini nazisti e la costituzione del primo tribunale internazionale: Norimberga 1945 3. La problematica definizione di una giurisdizione internazionale

18 L’esplicita violazione del diritto da parte della Germania “ mi aspetto che i giudici tedeschi comprendano che la nazione tedesca non è fatta per le esigenze della giustizia, ma che la giustizia è là per servire la nazione” (Hitler 1942)

19 Prefigurazione del futuro ordine sociale Oltre all’eliminazione degli ebrei Hitler così preannunciava il futuro ordine sociale: –“… ci sarà un ceto di dominatori –… e ci sarà una gran massa di anonimi, la collettività dei servitori, –… ci sarà altresì un ceto dei sottomessi di origine straniera, che possiamo tranquillamente definire schiavi dell’età contemporanea” (Hitler, in A. Kaminski, I campi di concentramento dal 1896 a oggi, pag. 138)

20 la constatazione dei crimini 13 gennaio 1942: a Saint James Palace, Conferenza di 18 paesi, denuncia i crimini compiuti dalle truppe tedesche e concorda che: –il crimine di guerra è diverso dall’atto di guerra –la sua repressione richiede la solidarietà internazionale dal maggio 1942 i governi inglese e americano sono a conoscenza del programma di sterminio degli ebrei 7 ottobre 1942:” è costituita una commissione di inchiesta 17 dicembre: i “Tre Grandi” pongono tra gli scopi della lotta al nazismo la punizione dei crimini di guerra

21 Gli atti istitutivi il 30 aprile 1943 Stalin Churchill e Roosevelt sottoscrivono la Dichiarazione di Mosca che sancisce il principio e i criteri della punibilità dei crimini rilevatiDichiarazione di Mosca lo studio dei problemi di natura giuridica è affidato alla “ International Commission for Penal Reconstruction and Development, che: –ridefinisce gli atti in questione come “Crimini contro l’umanità” –dichiara che essi sono punibili in virtù del diritto internazionale

22 … di un tribunale competente marzo 1944: la Commissione stabilisce che: –“i crimini perpetrati contro apolidi o ogni altra persona a causa della razza o della religione” crimini contro l’umanità –sono crimini contro l’umanità, perché minano i fondamenti stessi della civiltà, indipendentemente dal luogo e data o dal fatto di sapere se costituiscono o no infrazioni alle leggi e ai costumi di guerra

23 Memorandum di Yalta: Memorandum di Yalta: 22 gennaio 1945 stabilisce che i crimini nazisti superano la nozione classica di crimini di guerra, in quanto frutto di un piano premeditato comprende i crimini compiuti fin dal 1933 e quindi non in tempo di guerra definisce la colpevolezza non solo dei dirigenti, ma anche degli esecutori

24 L’accordo “quadripartito” di Londra Potsdam, luglio 1945: “I tre governi hanno ribadito l’intenzione di giudicare rapidamente i grandi criminali di guerra, i cui crimini non sono localizzabili geograficamente”. Londra, 8 agosto 1945 accordo per la messa sotto processo e la condanna dei principali criminali di guerra dell’Asse: –creazione TMI –rinvio allo Statuto come parte integrante dell’accordo –impegno dei firmatari a garantire la consegna dei criminali Carta di Norimberga : è propriamente lo Statuto istituzione del Tribunale militare internazionale l’articolo 6c definisce il concetto “crimini contro l’umanità”l’articolo 6c Per la prima volta nella storia dei rapporti internazionali i principi di un possibile diritto penale internazionale divengono operativi

25 Perché a Norimberga? La sede del tribunale fu stabilita a Berlino; qui si tenne la prima udienza il 18 ottobre 1945 Il processo si svolse a Norimberga dal 14 novembre 1945 al 1 ottobre 1946. Perché? –sede delle grandi parate del partito nazista? –luogo di promulgazione delle leggi razziali? –o più semplicemente perché unica città con il palazzo di giustizia ed edifici pubblici non distrutti dai bombardamenti alleati

26 Il termine “genocidio” presso il TMI compare per la prima volta nell’atto di accusa pronunciato il 18 ottobre 1945 “gli imputati si dedicarono al genocidio deliberato e sistematico, vale a dire allo sterminio di gruppi razziali e nazionali tra la popolazione civile di alcuni territori occupati, allo scopo di distruggere determinate razze o classi di popolazione e di gruppi nazionale, razziali o religiosi, in particolare, gli ebrei, i polacchi, gli zingari”.

27 ritorna nelle requisitorie francese e inglese “Crimine così mostruoso …, sconosciuto dall’era cristiana fino all’hitlerismo, che è stato necessario coniare il neologismo genocidio per caratterizzarlo”. “Il genocidio non comprendeva soltanto lo sterminio del popolo ebraico e degli zingari. Esso fu applicato sotto diverse forme in Iugoslavia, agli abitanti non tedeschi dell’Alsazia Lorena, alle popolazioni dei Paesi Bassi e della Norvegia”.

28 Vincitori e vinti I dubbi su Norimberga –“Perché gli imputati si sono trovati solo tra i vinti? perché i giudici soltanto tra i vincitori? ” –“come si è potuto condannarli se non c'erano leggi prestabilite?” Le leggi di Antigone –le "leggi dell'umanità“, alle quali obbediva Antigone, hanno cominciato ad affermarsi, nella funebre aula di Norimberga, come vere leggi sanzionate –Quel che conta è il "precedente", che domani varrà come legge per tutti, per i vinti e per i vincitori:

29 Antigone e le leggi umane Creonte: Ma ti dimmi … lo sapevi ch’era stato bandito di non farlo … eppure osasti calperstar le leggi? Antigone: Giove certo non fu, che me le impose, né la Giustizia … Io non pensai che tanta forza avessero gli ordini tuoi, da rendere un mortale capace di varcare i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili.

30 Creonte e Antigone La legge dello Stato “Creonte non è solo un tiranno... egli deve sottomettere la volontà individuale alla propria più alta e oggettiva realizzazione dell’universale umano Le leggi umane Antigone segue “non solo un comandamento universale, ma anche un culto della famiglia e dei legami di sangue” (C. Magris. Antigone, La pietà contro la legge)

31 Crimini contro l’umanità 1.Il termine genocidio 2.Definizioni e distinzioni 3.La discussione sull’unicità di Auschwitz

32 “Genocidio” Compare per la prima volta in un testo giuridico nel 1944 Viene “usato” nel contesto del tribunale di Norimberga è assunto nella giurisdizione internazionale dalla Convenzione 9 dicembre 1948 delle Nazioni Unite nessun paese ne invoca l’applicazione per istituire un tribunale internazionale fino alle richieste degli anni –1993: Bosnia nei confronti della ex Iugoslavia –1994: Ruanda per i massacri di Tutsi

33 La definizione di R. Lemkin giurista polacco docente di diritto internazionale all’università di Yale 1933: usa il termine per la prima volta in una conferenza internazionale 1944: in “Axis Rule in Occupied Europe”, titola il cap. IX “Genocidio” gènossostantivo greco gènos= etnia caedere+ il verbo latino caedere = uccidere (> vedi)“la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico” (> vedi)“la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico” il nuovo termine si rende necessario per l’assoluta novità nella conduzione della guerra da parte del nazismo conduzione della guerra

34 Distinzione dei termini con esempi Crimini contro l’umanità Crimini contro l’umanitàMassacri Crimini di guerra di guerra Genocidi Fosse Ardeatine Armeni Shoah Carestia provocata in Ucraina Stragi indù e musulmani in India e Pakistan Riduzione in schiavitù Distruzione del ponte di Monstar Bombardamento di Dresda

35 Teorie relative alla possibilità di un Diritto internazionale 1.Realismo politico 2.Giusnaturalismo groziano 3.Globalismo giuridico 4.Discussione sul globalismo

36 Tre modelli storici di relazioni tra gli stati Premessa alla analisi teorica Tre modelli storici di relazioni tra gli stati 1.Westfalia - 1648 2.Vienna - Santa Alleanza - 1815 3.Versailles - 1919

37 Westfalia 1648 Europa di stati sovrani equilibrio di potenze diplomazia e guerra strumenti della politica internazionale

38 Vienna 1815 equilibrio di potenze garanti (diritto di ingerenza) stati a sovranità limitata “Santa Alleanza” (Onu ante litteram?)

39 Parigi 1919 > 1945 autodeterminazione dei popoli limitazione della sovranità sulla base di –consenso alla carta universale dei diritti –appartenenza alla comunità internazionale –Società delle Nazioni –Nazioni Unite

40 Realismo giuridico Una tradizione che viene da lontano: –TucidideTucidide –Niccolò MachiavelliNiccolò Machiavelli –David HumeDavid Hume –Karl von ClausewitzKarl von Clausewitz Rinnovata nel Novecento: –la presentazione autorevole di un caso concretola presentazione autorevole di un caso concreto La teoria

41 le tesi del realismo applicate ai rapporti internazionali radicale critica al sistema internazionale di sicurezza previsto da: –Società delle Nazioni –Nazioni Unite –di conseguenza al tentativo di creare organismi giudiziari internazionali le relazioni internazionali sono determinate dai rapporti di forza nessun peso hanno considerazioni derivanti dal diritto e dalla morale

42 Teoria universale del Diritto “Globalismo giuridico” Un’autorevole introduzione: –1932 Einstein, interpellando Freud sulla possibilità di prevenire la guerra, –definisce con chiarezza le condizioni di un diritto internazionale capace di superare la naturale tendenza dei nazionalismi a entrare in conflittole condizioni di un diritto internazionale

43 Il diritto internazionale come nella storia dei rapporti tra gli uomini –gli individui rinunciano all’esercizio privato del “diritto di natura” –per istituire la società e lo stato, ossia il diritto civile così nella storia dei rapporti internazionali –i singoli stati –accettano di limitare la propria sovranità –in nome dei diritti umani Globalizzazione comporta che: –promozione della pace –tutela dei diritti dell’uomo –tutela dell’ambiente –repressione terrorismo e criminalità internazionale –sviluppo economico –equilibrio demografico non siano garantiti da un sistema sul “modello Westfalia” ma dal rafforzamento delle istituzioni internazionali (ONU) e dall’estensione dei loro poteri

44 Kant e la pace perpetua Sviluppo e spiegazione della mappa concettuale della diapositiva “ Kant e la pace perpetua ” Appendice 2

45 Primo supplemento: garanzia della pace perpetua La natura costringe l'uomo a fare ciò che la ragione gli impone come dovere e che egli, senza una coazione, non farebbe. La natura è così garante di una società giuridica universale, anche contro la volontà degli uomini ( eterogenesi dei fini ).

46 Le disposizioni provvisorie che la natura ha imposto agli uomini sono: a) possibilità di vivere in tutte le parti della terra; b) necessità (a causa della guerra) di popolare anche le regioni più inospitali; c) necessità (a causa della guerra) di entrare in rapporti di reciproca legalità

47 Per attuare i suoi scopi, senza che sia per questo compromessa la libertà, la natura opera sul triplice piano del diritto: a) pubblico, b) internazionale, c) cosmopolitico

48 a) diritto pubblico Quando non, bastassero le discordie intestine, il pericolo esterno della guerra comporta la necessità di darsi delle leggi coattive e di costituirsi come Stato per poter resistere. Dato che la costituzione repubblicana (la sola perfettamente conforme al diritto) è difficile da attuarsi a causa dell'egoismo degli uomini, e dato che solo in uno Stato ben organizzato si evitano i danni prodotti dalle contrastanti forze umane, la natura si serve dello stesso egoismo degli uomini per venire in soccorso della volontà generale fondata sulla ragione e l’uomo è costretto a essere, se non moralmente buono, almeno un buon cittadino

49 b) diritto internazionale L'idea del diritto internazionale presuppone la separazione di molti Stati vicini e indipendenti fra loro. Questa separazione, attuata dalla natura attraverso la guerra e causata dalle differenze di lingua e di religione, è comunque meglio di una monarchia universale (cioè un dispotismo senz'anima destinato a cadere preda dell'anarchia) cui ogni Stato tenderebbe per realizzare una pace durevole mediante la propria dominazione sul mondo.

50 b) diritto cosmopolitico Mentre sapientemente separa i popoli ostacolando la loro unificazione dispotica sotto il controllo di un unico Stato, la natura favorisce la loro unificazione, non attraverso il diritto cosmopolitico che da solo non garantirebbe contro la violenza, ma attraverso lo spirito commerciale. Così per la forza del denaro (e non già per motivi morali) gli Stati si vedono costretti a promuovere il più possibile la pace.


Scaricare ppt "Delitti contro l’umanità e tribunali internazionali."

Presentazioni simili


Annunci Google