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PubblicatoRomano Marini Modificato 8 anni fa
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1 FISCALITA’ INTERNAZIONALE IMPRESA
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2 indice Concetti di base Stabile organizzazione Transfer pricing Cfc Costi da paradisi fiscali
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3 Cessioni o prestazioni all’estero in assenza di struttura Nessuno stato considera prodotto nel proprio territorio un reddito che una impresa straniera vi consegue solo cedendo un bene o prestando un servizio Tassa invece quello che deriva da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
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4 La sede secondaria estera (stabile organizzazione) La stabile organizzazione come sede secondaria estera dell’impresa, priva di personalità giuridica L’espressione inglese “branch”, con cui si indica la stabile organizzazione dà correttamente l’idea di una “branca della stessa impresa”, distinta dalla casa madre solo in quanto collocata all’estero.
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5 Tassazione redditi della stabile organizzazione Tassazione paese della fonte (sede della stabile organizzazione) Attrazione immediata dei suoi redditi nel paese della casa madre, secondo i criteri di determinazione dell’imposta propri della casa madre Scomputo delle imposte del paese in cui ha sede la “stabile organizzazione”
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6 Rapporti stabile organizzazione- casa madre Anche in assenza di una autonoma soggettività La necessità di attribuire una quota parte del reddito alla stabile organizzazione Rende necessario considerarla, ai fini della determinazione del reddito, come una entità distinta
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7 Requisiti di base della S.O. Articolo 7 modello Ocse Elemento di continuità temporale Elemento organizzativo Elenco casistico della convenzione modello Ocse
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8 Casi certi di stabile organizzazione Sportello bancario, sia per raccolta di depositi che per concessione di crediti Albergo Punto vendita di beni Officina di riparazione
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9 Casi in cui non sussiste una S.O. Possesso di un bene immobile, anche dato in locazione (esiste l’elemento di stabilità, ma manca quello organizzativo) Ufficio acquisti Ufficio di rappresentanza
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10 Ipotesi dubbie sull’esistenza di una stabile organizzazione Struttura fissa caratterizzante l’attività dell’impresa (oleodotto, cavo telefonico, ripetitore TV) Cantiere (limiti di durata) Rappresentante (c.d. stabile organizzazione personale, in quanto basata su lavoro e non su beni)
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In generale…. Perch é vi sia stabile organizzazione occorre una certa continuit à della struttura: ad esempio, non comporta stabile organizzazione l'invio di una squadra di manutenzione o di assistenza che svolge prestazioni di manutenzione o riparazione a un cliente italiano di impresa estera.
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In conclusione Sul reddito della stabile organizzazione graver à l'IRES, con i consueti rischi di doppia imposizione internazionale che dovranno essere eliminati dalla legislazione dello Stato estero di residenza o da convenzioni internazionali. Il reddito della stabile organizzazione in Italia sar à determinato come quello di una ordinaria impresa residente.
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Attenzione L'art. 152 comma 2 del TUIR, prevede che si considerano redditi d'impresa dei « non residenti » solo quelli relativi alle suddette stabili organizzazioni, in mancanza delle quali continuano ad applicarsi le regole relative alle varie categorie reddituali. Il principio di attrazione si limita quindi ad operare, come è giusto che sia, quando esiste un reddito d'impresa nel territorio dello stato, per effetto della presenza di una stabile organizzazione.
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Quando manca la stabile… Quando redditi oggettivamente fondiari, di capitale, etc., fossero percepiti da imprese non residenti, la loro trasformazione in redditi d'impresa li renderebbe tassabili solo in presenza di una stabile organizzazione. Con la norma sopra ricordata si evita questo inconveniente (ovvero che redditi tassabili ove percepiti da una persona fisica estera non lo fossero ove percepiti da una societ à )
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15 Globalizzazione economica e politica tributaria Mobilità della ricchezza e tentativi di delocalizzazione del reddito crescente esigenza degli stati ad ampliare la potestà impositiva sottoponendo ad imposizione fattispecie prive di reali elementi di contatto con il territorio dello stato
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16 I condizionamenti internazionali nei settori della fiscalità Non tutte le attività economiche sono ugualmente sensibili alla mobilità internazionale I condizionamenti internazionale sono deboli per le attività radicate a territorio statale (tassazione proprietà immobiliare, commercio al dettaglio, artigianato) Forti per le forme di ricchezza mobili sul piano internazionale (ricchezza finanziaria) oppure per le imprese
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17 concorrenza fiscale internazionale Tendenza degli stati a non far trasferire all’estero investimenti produttivi Ricorso ad incentivi tributari, riduzione pressione fiscale sui redditi d’impresa Caso limite; paradisi fiscali che consentono la costituzione di società esenti da imposte
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18 Concentrazione dell’indebitamen- to nei Paesi ad alta fiscalità Le risorse necessarie al finanziamento delle attività svolte in Paesi a fiscalità deteriore sono fornite quanto più possibile tramite indebitamento Non importa se infragruppo o verso terzi La “tesoreria” del gruppo viene localizzata in Paesi a fiscalità agevolata Effetti: –Maggiore deduzione sugli oneri –Minore tassazione sui proventi finanziari
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19 Delocalizzazione delle funzioni produttive Le funzioni produttive a più alto valore aggiunto vengono localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata Per radicare nel loro territorio una maggiore quota di imponibile La funzione “finanziaria” è quella di più agevole delocalizzazione
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20 “Reazione” dell’ordinamento Gli ordinamenti interni tentano di mettere dei limiti alla pianificazione internazionale –Norme sull’imputazione dei redditi delle controllate (CFC legislation) –Sull’indeducibilità dei costi da paradisi fiscali –Transfer price
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21 CFC legislation Strumento per contrastare la tendenza delle imprese multinazionali a canalizzare i redditi verso società controllate residenti in paesi a fiscalità privilegiata Prevede la diretta imputazione e tassazione dei redditi delle società estere in capo alla controllante residente nello stato a fiscalità ordinaria
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22 CFC legislation I redditi di controllate ubicate in paradisi fiscali vengono imputati alla controllante indipendentemente dalla distribuzione dei relativi utili: -se la controllata non dispone di una propria struttura produttiva radicata nel territorio estero -o (alternativamente quindi) il contribuente non riesce a dimostrare in altro modo che la controllata non è stata costituita con lo scopo di delocalizzare all’estero margini di profitto (ad esempio, dimostra che c’è stata una tassazione adeguata)
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Modifica ed innovazione dell’art. 167 TUIR Modifica della Condizione Esimente [comma 5, lett. a)] –esercizio di effettiva attività industriale / commerciale principale –nel mercato dello Stato o territorio di insediamento
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Obiettivo ed effetti Obiettivo Potenziamento delle misure di contrasto alla de-localizzazione dei redditi mediante: –Estensione della platea di soggetti potenzialmente coinvolti –Ampliamento della casistica applicativa Effetti Imputazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti all’estero –Valutazione degli impatti su CFC preesistenti
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Passive income / Servizi infragruppo Esimente ex art. 167, comma 5, lett. a) non applicabile se i proventi della società/ente non residente provengono per più del 50% da –Gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie –Cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica –Prestazione di servizi intercompany (anche finanziari) Vs. controllanti, controllate, affiliate
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Costi da paradisi fiscali Anche questo istituto è ispirato alle stesse finalità antielusive anche se con metodologie di applicazione diverse: l'obiettivo è quello di ostacolare lo spostamento di materiale imponibile verso Paesi con regimi di imposizione fiscale diversi da quello italiano da essere considerati "paradisi fiscali". Da un lato, con la normativa CFC si tassano redditi prodotti all'estero da soggetti controllati o collegati, dall'altro con la seconda limitazione si rendono indeducibili i costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (ex art. 110, commi 10 e seguenti, Tuir).
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Costi da paradisi fiscali Sono deducibili (art. 110 comma 10 e 12-bis Tuir) se il soggetto che li sostiene dimostra –che la società che percepisce i ricavi ha un’effettiva consistenza economica –che ha avuto un effettivo interesse economico ad acquistare dal soggetto blacklisted I costi vanno indicati separatamente in dichiarazione
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Coordinamento tra i due istituti Al fine di coordinare le due discipline, il legislatore ha appositamente previsto che la disciplina sull'indeducibilità dei costi non si applichi in capo alle imprese residenti per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile invece la normativa CFC. In estrema sintesi, nell'ipotesi in cui un Paese sia considerato paradiso fiscale sia ai sensi della black list CFC che ai sensi della black list costi, ipotesi che ricorre molto spesso essendo le due liste “nere” sostanzialmente coincidenti, e quindi una determinata fattispecie ricada contemporaneamente nell'ambito di applicazione di entrambi gli istituti, il legislatore ha disposto che occorrerà dare precedenza alla norma CFC, a scapito delle norme sull'indeducibilità dei costi. L'impresa italiana può richiedere, mediante apposita istanza di interpello, la disapplicazione di entrambe le normative.
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29 Prezzi intragruppo internazionali (transfer price) Esistono norme particolari nel caso di rapporti intragruppo tra società residenti e non residenti; il prezzo intragruppo tra società collocate in stati diversi, è oggetto di controllo di congruità sulla base del “valore normale” delle transazioni. Fonti: l’Art. 110, comma 7 Tuir, l’art. 9 Tuir, le Guidelines OCSE del 1995 e la circolare 32 del 1980
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30 “Valore normale” E’ unanimemente accettato il principio di libera concorrenza ( arm’s length principle) indicato dall’OCSE. Si fa riferimento al prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti (confronto esterno ) oppure tra una impresa del Gruppo ed un terzo indipendente (confronto interno ). Cos’è il transfer pricing.
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31 Cos’è il principio dell’ Arm’s- Length? Una transazione è at arm’s-length se è in linea con i risultati che sarebbero realizzati tra controparti tra loro indipendenti che effettuassero un transazione comparabile Esistono specifici metodi previsti dalle Guidelines dell’OCSE e dalla circ. 32/1980 e 42/12/1587 del 1981 per analizzare transazioni aventi ad oggetto beni, materiali ed immateriali, e servizi
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Quali metodi usare? I metodi tradizionali per analizzare l’adeguatezza di una transazione al principio dell’arm’s length sono: –Comparable Uncontrolled Price (CUP) –Resale Price Method (RPM) –Cost Plus –altri
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Metodi raccomandati Selezione del best method: Non esistono obblighi precisi: è dipendente dalla particolare transazione oggetto di analisi; comunque il contribuente non può essere obbligato a sostenere costi eccessivi per applicare un metodo particolare.
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Indicazioni di massima CUP –Si applica idealmente ai prodotti indifferenziati di largo consumo (pane, benzina, etc.) RPM –Si applica idealmente ai rivenditori e distributori Cost Plus –Si applica idealmente ai produttori
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Il transfer price nella circolare 32/1980 Constatata la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi..., dovrà procedersi all'accertamento della eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuate... Nell' ordinamento fiscale italiano il concetto di valore normale è così definito, ai fini dell'imposizione diretta, dall' art. 9 … [ tra parentesi il testo diverso dall’attuale art. 9 TUIR ]: «Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui (i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito), e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi....». Il concetto di valore normale così legislativamente definito già recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall' OCSE...
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Il metodo del confronto di prezzo L' applicazione di tale principio comporta l' adozione, in via preferenziale, del metodo del confronto di prezzo: il prezzo del costo o del ricavo della transazione oggetto di verifica deve essere pari a quello praticato in una vendita comparabile, quanto a condizioni e a beni oggetto del trasferimento, effettuata: i) tra imprese tra loro indipendenti (confronto esterno) oppure ii) tra un impresa del gruppo e un terzo indipendente (confronto interno).
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La gerarchia dei metodi di determinazione del TP nella circolare 32/1980 Dal testo dell' art. 9... si evince già l' adozione del criterio del confronto di prezzo: tuttavia la sua formulazione, volutamente ed opportunamente generica, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di applicazione del metodo, né indica quali criteri debbono o possono essere utilizzati sussidiariamente, in presenza di transazioni non similari e quindi non comparabili.
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Metodo del prezzo di rivendita Dal prezzo finale di rivendita del bene acquistato in precedenza si detrae un margine normale di profitto. Il prezzo di rivendita viene ridotto di un adeguato margine con il quale il rivenditore cerca di coprire le proprie spese di vendita e altre spese di gestione (considerando beni utilizzati e rischi assunti) e di ricavare un utile adeguato (Ocse) prezzo di rivendita – adeguato margine (remunerazione delle attività e del rischio/copertura dei costi operativi) = prezzo di libera concorrenza
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Cost plus Metodo del costo maggiorato (cost-plus): al costo di produzione si aggiunge un margine normale di profitto. Il metodo considera anzitutto i costi sostenuti dal fornitore di beni o di servizi e aggiunge un’appropriata percentuale di ricarico al costo di produzione così da ottenere un utile adeguato, tenendo conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato 39
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Trasferimento di reddito negli scambi infragruppo non conformi a valore normale Se il corrispettivo è inferiore al valore normale si ha un trasferimento di reddito dal cedente al cessionario Se è superiore dal cessionario al cedente Il valore normale se ne deriva aumento di reddito imponibile ….
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(segue) Rettifica solo in aumento quindi Possibile rettifica in diminuzione solo a seguito di accordi amichevoli previsti dai trattati contro le doppie imposizioni
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Profili soggettivi Le disposizioni in materia di tranfer pricing si applicano alle transazioni poste in essere fra: un’impresa residente fiscalmente in Italia e una società non residente che: - controlla direttamente o indirettamente la prima - ne è controllata - è controllata direttamente o indirettamente da una terza società che controlla anche l’impresa residente
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ll Transfer Pricing in Italia Contesto Normativo fino al 31 maggio 2010 Novità 2010: ► Art. 110 comma 7 TUIR (ex art. 76 comma 5) ► Art. 9 comma 3 TUIR ► Circolare n. 32 del 22.9.1980 ► Circolare n. 42 del 12.12.1981 ► Circolare 53/E del 26-2-99 (TP domestico) ► Art. 8 DL 269 del 30/9/03 + Provvedimento (APA) ► Trattati contro le doppie imposizioni (artt. 7, 9, 26) ► Convenzione Arbitrale + MAP ► Codice di Condotta 2006 (EU JTP Forum) ► Art. 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 ► Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emesso in data 28 settembre 2010 con Prot. 2010/137654 ► Circolare 58/E del 15-12-2010
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Panoramica storica del TP e degli approcci alle verifiche in Italia Limitata attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria al transfer pricing Circolare sui prezzi di trasferimento del 1980 –Generalmente i Verificatori hanno continuato a considerare il transfer pricing una materia dall’elevato grado di complessità e, anche dopo l’emanazione di tale provvedimento, non hanno ricevuto adeguata formazione sul tema –In caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento, i contribuenti hanno privilegiato la strada della negoziazione al fine di limitare le sanzioni Veniva applicato lo schema sanzionatorio ordinario –Sanzioni pari al 100-200% della maggior imposta dovuta, ma spesso negoziate fino alla riduzione ad 1/4 (accertamento con adesione) Pochi i casi che sono giunti di fronte ai tribunali
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Evoluzione del contesto normativo dal 2010 Crescente attenzione alle tematiche relative al TP in tutto il mondo – la maggior parte dei paesi dove risiedono i nostri partner commerciali ha attualmente requisiti documentali e/o sanzioni specifiche per il TP La crescente globalizzazione nell’approccio al transfer pricing, l’influenza dell’OCSE, le pressioni da parte dell’UE all’Italia affinché si conformasse al Codice di Condotta Europeo hanno prodotto i seguenti risultati: –Rafforzamento dei programmi formativi destinati ai verificatori –Numerose verifiche e contenziosi in corso –Aumento dello scambio di informazioni bi / multilaterale sui prezzi di trasferimento applicati dai contribuenti –Articolo 26 del decreto legge n. 78 convertito dalla legge 122/2010 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 29 settembre 2010 richiedente la predisposizione di apposita documentazione al fine dell’esenzione dalle sanzioni – Scenario futuro: verifiche in rapido aumento e richieste di rettifiche sui prezzi di trasferimento –Le verifiche subiranno un’ulteriore accelerazione anche grazie al migliorato scambio di informazioni tra i governi
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Riferimenti internazionali: Paesi con normativa relativa alla documentazione TP 1994-1997 1998-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2010 Stati Uniti Australia Francia Messico Brasile Stati Uniti Australia Francia Messico Brasile Canada Corea del Sud Regno Unito Danimarca Venezuela Sud Africa Germania Belgio Stati Uniti Australia Francia Messico Brasile Canada Corea del Sud Regno Unito Danimarca Venezuela Sud Africa Germania Belgio Giappone Polonia Kazakhstan India Portogallo Argentina Colombia Paesi Bassi Tailandia Stati Uniti Australia Francia Messico Brasile Canada Corea del Sud Regno Unito Danimarca Venezuela Sud Africa Germania Belgio Giappone Polonia Kazakhstan India Portogallo Argentina Colombia Paesi Bassi Tailandia Malesia Indonesia Norvegia Nuova Zelanda Perù Spagna Taiwan Ungheria Lituania Stati Uniti Australia Francia Messico Brasile Canada Corea del Sud Regno Unito Danimarca Venezuela Sud Africa Germania Belgio Giappone Polonia Kazakhstan India Portogallo Argentina Colombia Paesi Bassi Tailandia Malesia Indonesia Norvegia Nuova Zelanda Perù Spaiga Taiwan Ungheria Lituania Ecuador Vietnam Singapore Svezia Israele Finlandia Estonia Romania Turchia Grecia Repubblica Slovacca Cina Uruguay Austria Italia
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Riferimenti internazionali: Codice di Condotta UE e Linee Guida OCSE La relazione illustrativa al decreto legge n.78/2010 afferma che la documentazione dovrà essere redatta secondo: Le modalità fissate con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (emanato il 29 settembre 2010) Le direttive emanate dall’OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, recentemente aggiornate ed ampliate I contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione Europea, approvato con risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2006 Il Codice di condotta individua due tipi di documenti che le imprese dovrebbero predisporre: –Il Masterfile, quale set di documentazione contenente informazioni comuni e rilevanti per tutte le società del gruppo, dovrebbe fornire informazioni riguardanti l’attività e le strategie di business della capogruppo, le transazioni con le consociate e la relativa transfer pricing policy –Il Country File, invece, quale set di documentazione relativa ad uno specifico paese, dovrebbe fornire informazioni in merito alle transazioni infragruppo che coinvolgono l’impresa residente in tale paese, i termini contrattuali e i metodi di determinazione del prezzo di trasferimento
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Agenda ► La nuova normativa italiana sui prezzi di trasferimento
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Non applicabilità delle sanzioni dinanzi alla “trasparenza” del contribuente le sanzioni amministrative non si applicano qualora il contribuente, nel corso della verifica, consegni all’Amministrazione finanziaria documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (DLgs 471/97 art. 1) La documentazione idonea è individuata da apposito Provvedimento AE del 29 settembre 2010 (Masterfile + documentazione nazionale)
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Predisposizione della documentazione: Definizioni incluse nel Provvedimento Il tipo di documentazione da preparare dipende dalla categoria di appartenenza del contribuente. Qui sotto le 4 categorie previste dal Provvedimento: Holding: società residente a fini fiscali in Italia che non è controllata da altra società o impresa commerciale ovunque residente controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali in Italia Sub-Holding: società residente a fini fiscali in Italia che è controllata da altra società o impresa commerciale ovunque residente controlla una o più società non residenti a fini fiscali in Italia Impresa controllata: società residente a fini fiscali in Italia che è controllata da altra società o impresa commerciale ovunque residente non controlla altre società o imprese non residenti in Italia PMI (Piccole e Medie Imprese): società residenti in Italia che realizzano un volume d’affari non superiore a 50 milioni di Euro, a meno che controllino direttamente o indirettamente uno o più soggetti che non sono qualificabili come PMI Anche le stabili organizzazioni di società estere sono soggette ai requisiti documentali in tema di prezzi di trasferimento a seconda della caratterizzazione della società estera
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Predisposizione della documentazione: documentazione richiesta La seguente tabella sintetizza la documentazione da fornire all’amministrazione finanziaria per usufruire del regime di penalty protection. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, salvo diversa indicazione. SoggettoMasterfile Documentazione Nazionale Analisi Economica Holding Aggiornata ogni anno Sub-Holding Possibilità di consegnare il Masterfile di gruppo (anche in lingua inglese) Aggiornata ogni anno Impresa ControllataNon Richiesto Aggiornata ogni anno Stabile Organizzazione di soggetto non residente Dipende dalla categoria (holding / sub-holding / impresa controllata) di appartenenza del soggetto non residente Aggiornata ogni anno Piccole e Medie Imprese Dipende dalla categoria (holding / sub-holding / impresa controllata) Possibilità di aggiornamento ogni 3 anni
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Predisposizione della documentazione: Masterfile Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e a tutte le transazioni cross-border che avvengono al suo interno. Il documento deve essere articolato nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi: 1. Descrizione generale del gruppo multinazionale 2. Struttura del gruppo 2.1 Struttura organizzativa 2.2 Struttura operativa 3. Strategie generali perseguite dal gruppo 4. Flussi delle operazioni 5. Operazioni infragruppo 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari 5.1.1 Operazioni di tipo 1 5.1.2 Operazioni di tipo 2 5.1.n Operazioni di tipo n 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo 5.3 Accordi per la ripartizione di costi 6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti 7. Beni immateriali 8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo 9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi UE concernenti APA e Ruling
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Predisposizione della documentazione: Documentazione Nazionale La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e alle transazioni cross- border in cui questa è direttamente coinvolta. Il documento deve essere articolato nei seguenti capitoli: 1. Descrizione generale della società 2. Settori in cui opera la società 3. Struttura operativa della società 4. Strategie generali perseguite dall’impresa 5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari) 6. Operazioni infragruppo (accordi per la ripartizione di costi a cui l’impresa partecipa) Allegato 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria. Allegato 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate
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Predisposizione della documentazione: Documentazione Nazionale Per ciascuna delle N operazioni infragruppo elencate nel capitolo 5 della Documentazione Nazionale dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 5.N.1 Descrizione delle operazioni 5.N.2 Analisi di comparabilità a)Caratteristiche dei beni e dei servizi b)Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati c)Termini contrattuali d)Condizioni economiche e)Strategie d’impresa 5.N.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento: a)Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza b)Criteri di applicazione del metodo prescelto c)Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E Con specifico riferimento al contenuto del Master File e della Documentazione Nazionale, la Circolare 58/E specifica: Master file: –il documento deve fornire una descrizione delle funzioni e del ruolo di ciascuna società del gruppo –le strategie del gruppo dovranno essere descritte in modo non generico e supportate da riscontri documentali o, comunque, documentabili –dovrà essere fornito un elenco dettagliato di tutte le proprietà immateriali in possesso del gruppo, anche nel caso in cui queste non siano coperte da licenza o non siano iscritte in bilancio Documentazione Nazionale, –la descrizione delle transazioni intercompany deve anche specificare eventuali controparti indipendenti coinvolte in transazioni simili a quelle oggetto di analisi, inoltre, tutte le transazioni devono avere una loro specifica analisi di comparabilità secondo i 5 fattori descritti dalle Linee Guida OCSE
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E “La documentazione potrà essere considerata idonea laddove sia in grado di fornire un quadro normativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dall’OCSE. Cio’ indipendentemente dalla circostanza che in esito a tale analisi dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente” “L’eventuale sindacato di in sede di verifica della scelta del metodo e/o delle ragioni addotte dal contribuente a difesa delle proprie scelte, in nessun caso costituisce presupposto autonomamente idoneo all’esclusione dal regime premiale stabilito dalla norma”
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