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PubblicatoFlaviano Bonfanti Modificato 8 anni fa
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La Finanziaria 2008 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE Dott. Ignazio La Candia Dott. Giuseppe Cagliero Dott. Ignazio La Candia Dott. Giuseppe Cagliero
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 2 Riduzione aliquota IRES ed IRAP associata a Ampliamento della base imponibile Semplificazione Derivazione contabile della base imponibile Riduzione aliquota IRES ed IRAP associata a Ampliamento della base imponibile Semplificazione Derivazione contabile della base imponibile Inquadramento generale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 3 IRES –Fino al 31.12.2007 33 % –Dal 1. 1. 2008 27,5 % IRAP –Fino al 31.12.2007 4,25% –Dal 1. 1. 2008 3,90% in linea con le tendenze dei maggiori Paesi europei e con le raccomandazioni della Commissione UE IRES –Fino al 31.12.2007 33 % –Dal 1. 1. 2008 27,5 % IRAP –Fino al 31.12.2007 4,25% –Dal 1. 1. 2008 3,90% in linea con le tendenze dei maggiori Paesi europei e con le raccomandazioni della Commissione UE -5,5 % -0,35 % Riduzione aliquota IRES ed IRAP
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 4 IRES IRES –Deducibilità degli interessi passivi (rinvio) –Eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni extracontabili (rinvio) –Ammortamento dei fabbricati strumentali –Locazione finanziaria –Participation exemption –Spese di rappresentanza –Consolidato fiscale nazionale –Società non operative –Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list –Perdite fiscali IRAP IRAP –Determinazione della base imponibile IRAP ALTRE MODIFICHE RILEVANTI ALTRE MODIFICHE RILEVANTI –Dividendi IRES IRES –Deducibilità degli interessi passivi (rinvio) –Eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni extracontabili (rinvio) –Ammortamento dei fabbricati strumentali –Locazione finanziaria –Participation exemption –Spese di rappresentanza –Consolidato fiscale nazionale –Società non operative –Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list –Perdite fiscali IRAP IRAP –Determinazione della base imponibile IRAP ALTRE MODIFICHE RILEVANTI ALTRE MODIFICHE RILEVANTI –Dividendi Le novità nella determinazione della base imponibile Ires e Irap
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 5 D.L. n. 223/2006 ha introdotto la limitazione alla deduzione degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono i fabbricati Con la LF 2008 le quote di ammortamento dedotte ante 2006 sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato La LF 2008 colma il vuoto creato a seguito della mancata conversione del D.L. n. 118/2007 D.L. n. 223/2006 ha introdotto la limitazione alla deduzione degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono i fabbricati Con la LF 2008 le quote di ammortamento dedotte ante 2006 sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato La LF 2008 colma il vuoto creato a seguito della mancata conversione del D.L. n. 118/2007 Ammortamento dei fabbricati strumentali
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 6 Decorrenza: contratti stipulati dal 1.1.2008 Per la deducibilità dei canoni di leasing aumentata la durata minima dei contratti: dei beni mobili (escluse le autovetture) dalla ½ a 2/3 del periodo di amm. ordinario per i beni degli immobili: da 8 a 11 anni (se 2/3 < 11) da 15 a 18 anni (se 2/3 > 18) Invariata la durata minima dei contratti per le autovetture Decorrenza: contratti stipulati dal 1.1.2008 Per la deducibilità dei canoni di leasing aumentata la durata minima dei contratti: dei beni mobili (escluse le autovetture) dalla ½ a 2/3 del periodo di amm. ordinario per i beni degli immobili: da 8 a 11 anni (se 2/3 < 11) da 15 a 18 anni (se 2/3 > 18) Invariata la durata minima dei contratti per le autovetture Locazione finanziaria
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 7 Decorrenza: dal 1.1.2008 Misura dell’esenzione delle Plusvalenze esenzione da 84% al 95% esenzione dell’84 % fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali ante 2004 Holding period: riduzione da 18 a 12 mesi come per le minusvalenze Decorrenza: dal 1.1.2008 Misura dell’esenzione delle Plusvalenze esenzione da 84% al 95% esenzione dell’84 % fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali ante 2004 Holding period: riduzione da 18 a 12 mesi come per le minusvalenze Participation Exemption
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 8 Riflessioni Simmetria tra regime Pex e quello della Dividend Exemption Tecnicamente il regime PEX resta un regime di ESENZIONE dal concorso alla formazione del reddito Riflessioni Simmetria tra regime Pex e quello della Dividend Exemption Tecnicamente il regime PEX resta un regime di ESENZIONE dal concorso alla formazione del reddito Participation Exemption
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 9 Decorrenza: dal 1.1.2008 Deducibilità 100% (in luogo di 1/3 in 5 anni) in presenza dei requisiti di INERENZA e CONGRUITÁ, da stabilire con apposito Decreto: natura e destinazione volume dei ricavi attività internazionale Deducibilità 100% degli omaggi fino a Euro 50 (invece di Euro 25,82) Decorrenza: dal 1.1.2008 Deducibilità 100% (in luogo di 1/3 in 5 anni) in presenza dei requisiti di INERENZA e CONGRUITÁ, da stabilire con apposito Decreto: natura e destinazione volume dei ricavi attività internazionale Deducibilità 100% degli omaggi fino a Euro 50 (invece di Euro 25,82) Spese di rappresentanza
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 10 Riflessioni sull’INERENZA: Il concetto di inerenza è collegato non ai ricavi ma all’attività d’impresa il concetto di inerenza è sempre condizionato dal rapporto di causa e effetto nell’ambito della produzione del reddito d’impresa (Cass. Sentenza 7 aprile 1995, n. 8817) Riflessioni sull’INERENZA: Il concetto di inerenza è collegato non ai ricavi ma all’attività d’impresa il concetto di inerenza è sempre condizionato dal rapporto di causa e effetto nell’ambito della produzione del reddito d’impresa (Cass. Sentenza 7 aprile 1995, n. 8817) Spese di rappresentanza
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 11 Anticipo per l’esercizio dell’opzione: 16° del 6° mese Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare eliminazione dell’esclusione del 5% dei dividendi da controllate (con effetto dalle delibere post 1.09.2007) abolizione del regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (con effetto dal 1.1.2008) Anticipo per l’esercizio dell’opzione: 16° del 6° mese Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare eliminazione dell’esclusione del 5% dei dividendi da controllate (con effetto dalle delibere post 1.09.2007) abolizione del regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (con effetto dal 1.1.2008) Consolidato Fiscale Nazionale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 12 Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare (continua) Eliminazione del ricalcolo del pro-rata patrimoniale a livello di gruppo a seguito abolizione art. 97 TUIR (con effetto dal 1.1.2008) Trasferimento di eccedenze di ROL (rispetto agli interessi passivi) inutilizzate da società consolidate ad altre (con estensione a società controllate estere) (rinvio) Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare (continua) Eliminazione del ricalcolo del pro-rata patrimoniale a livello di gruppo a seguito abolizione art. 97 TUIR (con effetto dal 1.1.2008) Trasferimento di eccedenze di ROL (rispetto agli interessi passivi) inutilizzate da società consolidate ad altre (con estensione a società controllate estere) (rinvio) Consolidato Fiscale Nazionale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 13 RIFLESSIONI In altri Paesi Europei, i regimi di Consolidato prevedono attualmente i due benefici eliminati dalla LF 2008 Il dividendo intercompany è tassato per il 5% anche all’interno del Consolidato Le due modifiche riducono il vantaggio ad avvalersi del Consolidato RIFLESSIONI In altri Paesi Europei, i regimi di Consolidato prevedono attualmente i due benefici eliminati dalla LF 2008 Il dividendo intercompany è tassato per il 5% anche all’interno del Consolidato Le due modifiche riducono il vantaggio ad avvalersi del Consolidato Consolidato Fiscale Nazionale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 14 RIFLESSIONI Esclusione da tassazione dei dividendi: Paesi Bassi: esenzione integrale Francia: esenzione (applicazione del regime ordinario) Spagna: esenzione integrale Regno Unito: esenzione (applicazione del regime ordinario) Svezia: esenzione (applicazione del regime ordinario) RIFLESSIONI Esclusione da tassazione dei dividendi: Paesi Bassi: esenzione integrale Francia: esenzione (applicazione del regime ordinario) Spagna: esenzione integrale Regno Unito: esenzione (applicazione del regime ordinario) Svezia: esenzione (applicazione del regime ordinario) Consolidato Fiscale Nazionale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 15 RIFLESSIONI Neutralità trasferimenti infragruppo: Paesi Bassi: sì Francia: sì Spagna: sì Regno Unito: sì RIFLESSIONI Neutralità trasferimenti infragruppo: Paesi Bassi: sì Francia: sì Spagna: sì Regno Unito: sì Consolidato Fiscale Nazionale
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 16 Decorrenza: dal 1.1.2008 Aumento dei casi di esclusione: soci non inferiori a 50 (in precedenza 100) dipendenti mai inferiori a 10 nei 2 esercizi precedenti totale A di CE > totale attivo di SP società congrue e coerenti agli studi di settore soci enti pubblici > 20% società in fallimento, liquidazione coatta amm., liquidazione giudiziaria ed in concordato preventivo Conferma dei casi di esclusione Decorrenza: dal 1.1.2008 Aumento dei casi di esclusione: soci non inferiori a 50 (in precedenza 100) dipendenti mai inferiori a 10 nei 2 esercizi precedenti totale A di CE > totale attivo di SP società congrue e coerenti agli studi di settore soci enti pubblici > 20% società in fallimento, liquidazione coatta amm., liquidazione giudiziaria ed in concordato preventivo Conferma dei casi di esclusione Società non operative
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 17 Casi oggettivi di inapplicabilità stabilite da Agenzia delle Entrate Modifica di alcune percentuali presuntive per i calcoli dei test di operatività e di alcune aliquote di reddito minimo. Sino al 31.05.2008, riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice, con imposte sostitutive ridotte rispetto al 2007 Casi oggettivi di inapplicabilità stabilite da Agenzia delle Entrate Modifica di alcune percentuali presuntive per i calcoli dei test di operatività e di alcune aliquote di reddito minimo. Sino al 31.05.2008, riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice, con imposte sostitutive ridotte rispetto al 2007 Società non operative
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 18 Nuovo approccio: presunzione di indeducibilità per operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da c.d. White list White list: nuovo elenco di Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni Vecchia norma fino alla pubblicazione del decreto Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List. Nuovo approccio: presunzione di indeducibilità per operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da c.d. White list White list: nuovo elenco di Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni Vecchia norma fino alla pubblicazione del decreto Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List. Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 19 Sistema di utilizzo delle perdite fiscali in caso di esenzione (totale o parziale) del reddito introdotta con LF 2007 Decorrenza dal 1.1.2007 Le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi: sia per quelle relative al periodo di imposta sia per quelle oggetto di riporto a nuovo. Sistema di utilizzo delle perdite fiscali in caso di esenzione (totale o parziale) del reddito introdotta con LF 2007 Decorrenza dal 1.1.2007 Le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi: sia per quelle relative al periodo di imposta sia per quelle oggetto di riporto a nuovo. Perdite fiscali
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 20 Riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9% Base imponibile secondo il PRINCIPIO DI DERIVAZIONE CONTABILE Differenza A – B con esclusione delle voci 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13) con irrilevanza di costi del personale, dei co.co.co., interessi su leasing, perdite su crediti e ICI con rilevanza di PLUS e MINUS derivanti dalla cessione di immobili non strumentali Riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9% Base imponibile secondo il PRINCIPIO DI DERIVAZIONE CONTABILE Differenza A – B con esclusione delle voci 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13) con irrilevanza di costi del personale, dei co.co.co., interessi su leasing, perdite su crediti e ICI con rilevanza di PLUS e MINUS derivanti dalla cessione di immobili non strumentali IRAPIRAP
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 21 Maggiore eccedenza dedotta nel Quadro EC sino al 2007 recuperata a tassazione in 6 quote a partire dal 2008 - svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione Riduzione degli importi ammessi in deduzione ai fini del Cuneo Fiscale (da 5.000 € a 4.600 €) Presentazione della Dichiarazione annuale IRAP direttamente alla Regione Liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP istituiti con Legge Regionale da stabilirsi con regolamento-tipo Maggiore eccedenza dedotta nel Quadro EC sino al 2007 recuperata a tassazione in 6 quote a partire dal 2008 - svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione Riduzione degli importi ammessi in deduzione ai fini del Cuneo Fiscale (da 5.000 € a 4.600 €) Presentazione della Dichiarazione annuale IRAP direttamente alla Regione Liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP istituiti con Legge Regionale da stabilirsi con regolamento-tipo IRAPIRAP
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La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio 2008 22 Ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sui dividendi a società ed enti residenti negli Stati UE e del SEE che: garantiscono un effettivo scambio di informazioni; sono sottoposti, in tali Paesi, a tassazione sul reddito. Ritenuta corrispondente all’onere tributario sulle società italiane (27,50% sul 5% dei dividendi) anziché ritenuta a titolo d’imposta del 27% Resta ovviamente confermato, se più favorevole, il trattamento fiscale previsto da: Direttiva Madre/Figlia (rit. 0% se part. > 15%) Convenzioni contro le doppie imposizioni Ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sui dividendi a società ed enti residenti negli Stati UE e del SEE che: garantiscono un effettivo scambio di informazioni; sono sottoposti, in tali Paesi, a tassazione sul reddito. Ritenuta corrispondente all’onere tributario sulle società italiane (27,50% sul 5% dei dividendi) anziché ritenuta a titolo d’imposta del 27% Resta ovviamente confermato, se più favorevole, il trattamento fiscale previsto da: Direttiva Madre/Figlia (rit. 0% se part. > 15%) Convenzioni contro le doppie imposizioni DividendiDividendi
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