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L A TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO SEMINARIO DIRITTO CIVILE A.A. 2015/2016.

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Presentazione sul tema: "L A TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO SEMINARIO DIRITTO CIVILE A.A. 2015/2016."— Transcript della presentazione:

1 L A TUTELA AQUILIANA DEL CREDITO SEMINARIO DIRITTO CIVILE A.A. 2015/2016

2 LA QUESTIONE GIURIDICA SE ED ENTRO QUALI LIMITI IL DIRITTO DI CREDITO PUO’ ESSERE PROTETTO RISPETTO ALL’INTERFERENZA DEL TERZO CHE OSTACOLA O RENDE IMPOSSIBILE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE SE ED ENTRO QUALI LIMITI IL DIRITTO DI CREDITO PUO’ ESSERE PROTETTO RISPETTO ALL’INTERFERENZA DEL TERZO CHE OSTACOLA O RENDE IMPOSSIBILE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

3 I COMPITI DEL SISTEMA GIURIDICO ATTRIBUTIVA ATTRIBUIRE RISORSE E REGOLARNE L’APPROPRIAZIONE TRASLATIVA ORGANIZZARE LA CIRCOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA CONSERVATIVA GARANTIRE CHE LA RICCHEZZA E LE CHANCE ACQUISITIVE NON VENGANO DISTRUTTE ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZA DA CHI NE HA CAGIONATO LA DISTRUZIONE A CHI NE HA SUBITO LA PERDITA FUNZIONI FONDAMENTALI DEL SISTEMA GIURIDICO BENI GIURIDICI CONTRATTO E SUCCESSIONI RESPONSABILITA’ CIVILE

4 B REVE CRONISTORIA DELL ’ ART. 2043 C. C. CODICE CIVILE del 1865 art. 1151 “ qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno* ” funzione sanzionatoria del generale dovere del neminem laedere ai fini della stigmatizzazione dei pregiudizi patrimoniali collegati essenzialmente alla lesione del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento NORMA SECONDARIA Sentenza Corte d’Appello di Firenze del 1877: “E’ un principio generale di ingiustizia. Queste regole tutelano e limitano il diritto di proprietà, che è libero e assoluto, ma a condizione di non offendere l’altrui diritto. Certezza diritto Garantire maggiore libertà economica Difendere gli interessi che apparivano più importanti tipici di una società liberal-borghese

5 CODICE CIVILE del 1942 art. 2043 “ qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ” TRATTI SALIENTI Funzione sanzionatoria della responsabilità tradizionalmente detta extracontrattuale Monopolio della colpa come fonte di tale responsabilità Limitazione della tutela ai soli diritti soggettivi assoluti patrimoniali in una visione che riferisce l’ingiustizia non al danno bensì al fatto dannoso.

6 A NNI ‘60 Sgretolamento visione sanzionatoria rivalutazione del DANNO INGIUSTO Funzione precettiva prescrizione attributiva di un nuovo e autonomo diritto soggettivo al risarcimento del danno NORMA PRIMARIA NO CONCEZIONE SANZIONATORIA - ASTRAZIONE DALLA COLPA INTERPRETAZIONE ELASTICA/ATIPICITA’ DELL’ILLECITO VISIONE VITTTIMOLOGICA ADERENTE ALLA FUNZIONE CONSERVATRICE e RIPARATORIA DELLA R.C.

7 E LEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ INGIUSTIZIA NESSO CAUSALITA’ ( fatto  danno ) DANNO( rectius FATTO) SINE JURE (presupposto soggettivo) DANNO CONTRA JUS (presupposto oggettivo) IMMEDIATO E DIRETTO (1223 c.c.) ASSENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (2044 c.c., 2045 c.c.) LESIONE DI UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA Giudizio sintetico- comparativo Indagine sulla meritevolezza, anche alla luce delle norme costituzionali, della posizione della vittima Verifica della posizione dell’offeso con l’interesse dell’autore dell’illecito, al fine della traslazione del peso economico del danno

8 I NTERFERENZA DI UN TERZO Come può incidere il terzo? Atto negoziale INDUZIONE ALL’INADEMPIMENTO CONCORSO NELL’INADEMPIMENTO FATTO MATERIALE INCIDENZA DIRETTA SULLA POSIZIONE GIRUDICA CREDITORE INCIDENZA SULLA PERSONA DEL DEBITORE INCIDENZA SULLA COSA DEDOTTA IN OBBLIGAZIONE OK ? ?

9 BANCO DI PROVA: LA LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO DA PARTE DI UN TERZO “Strage di Superga” Sentenza Cass. Sez. 3 a n. 2085/1953 “Caso Meroni” SS.UU. n. 174/1971 IL CREDITORE PUO’ ESPERIRE L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE QUANDO IL SUO DIRITTO DI CREDITO E’ STATO OGGETTO DI LESIONE DA PARTE DI UN TERZO?

10 C ASO “ STRAGE DI SUPERGA ” Cassazione sez. III, n. 2085 del 1953 Difesa Torino Calcio ESPANSIONE TUTELA EXTRACONTRATTUALE ANCHE AI DIRITTI DI CREDITO In via subordinata GIOCATORI ALLA STREGUA DI BENI DEL PATRIMONIO AZIENDALE SOTTOSPECIE DI DIRITTO REALE SULLA SQUADRA NO ? ? Si alla configurabilita’ di un danno ingiusto anche con riferimento alla lesione di un diritto relativo ma cio’ (a maggior ragione) non esula dal giudizio sul nesso di causalita’ che non assiste il caso di specie in quanto “ i danni lamentati si ricollegano alla lesione di un altro diritto su quello prevalente e preminente” (la vita del debitore) INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA (e distorta) ART. 1223 c.c.

11 M ASSIMA “C ASO S UPERGA ” “ E’ ammesso il concorso della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana quando il medesimo fatto, doloso o colposo, costituisca violazione sia di un obbligo contrattuale sia di quello generale, del neminem laedere; ma in ogni caso è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo. Non possono essere considerati come di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio, anche se tale squadra venga considerata come unità organica e nucleo essenziale del patrimonio dell’ente. Pertanto, un’associazione calcistica non può sperimentare l’azione aquiliana contro la compagnia di navigazione aerea, quale responsabile del disastro in cui hanno trovato la morte i giocatori ad essa appartenenti, e ciò anche nel caso in cui l’infortunio, abbia distrutto, con la morte dei giocatori, l’intera squadra dell’associazione”.

12 C ASO “M ERONI ” Cassazione SS.UU. n. 174 del 1971 Difesa Torino Calcio Il diritto leso è un diritto assoluto cioè il diritto dell’imprenditore sull’avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi NO Infondatezza del richiamo all’art. 1372 c.c. SI Infondatezza della dicotomia diritti assoluti/diritti relativi SI all’astratta risarcibilità del credito In concreto il problema è il nesso di causalità nell’ipotesi della morte, per fatto illecito altrui, della persona debitrice verso altra di determinate prestazioni: Quali condizioni? Quali limiti?

13 CONDIZIONI ESTINZIONE OBBLIGAZIONE PERDITA DEFINITIVA E IRREPARABILE Ricerca della sussistenza di una perdita definitiva e irreparabile attraverso la valutazione in concreto del grado di insostituibilità del debitore nel singolo rapporto obbligatorio: CERTEZZA DEL DANNO Ricerca della sussistenza di una perdita definitiva e irreparabile attraverso la valutazione in concreto del grado di insostituibilità del debitore nel singolo rapporto obbligatorio: CERTEZZA DEL DANNO “ E’ noto che, in tema di responsabilità civile, il problema della causalità si presenta sotto un duplice aspetto: il primo che attiene al nesso causale tra la condotta del soggetto agente, a lui imputabile a titolo di dolo e di colpa, e l’evento, va affrontato e risolto alla stregua degli art. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabile anche all’illecito civile; il secondo che presupponendo integro in tutti i suoi aspetti lo schema delineato (condotta- nesso causale- evento) attiene alla valutazione causale del danno, di cui si pretende il risarcimento, dall’evento e che è considerato e disciplinato dall’art. 1223 c.c. Il giudice deve compiere un percorso logico che si articola in due fasi distinte : la prima relativa alla certezza del danno; la seconda relativa alla sua quantificazione”. + =

14 P ERIMETRAZIONE AREA DEI DANNI GIURIDICAMENTE RISARCIBILI Art. 1223 c.c. Danni cagionati dall’evento Conseguenza immediata e diretta Art. 1225 c.c. Danni prevedibili (salvo il dolo) Art. 1227 c.c., 2° comma Evitabilità danno Ordinaria diligenza FUNZIONI DEL NESSO EZIOLOGICO RICOSTRUIRE GLI EVENTI E IL COLLEGAMENTO TRA DANNO E RESPONSABILE SELEZIONARE L’AREA DEL DANNI RISARCIBILI

15 M ASSIMA “C ASO M ERONI ” “ Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subìto dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l’estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. E’ definitiva e irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi e’ insostituibilita ’ del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni piu’ onerose, prestazioni eguali o equipollenti”.

16 CONCLUSIONI No rigida contrapposizione tra diritti assoluti e diritti relativi al fine di negare tutela aquiliana ai secondi; Tutela dei diritti di credito pienamente compatibile col principio di relatività degli effetti contrattuali ex 1372 c.c., 2° comma ; Il nesso immediato e diretto ex art. 1223 c.c. non può aprioristicamente escludersi per il solo fatto che l’evento lesivo attenga pel tramite della lesione del diritto del debitore alla propria vita.


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