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PubblicatoPio Berardino Modificato 8 anni fa
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Il procedimento di delibazione Procedimento con cui si riconoscono gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità
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Art. 8.2 Concordato 1984 Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
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Tribunale competente: Corte d’Appello nella cui circoscrizione rientra il Comune presso il quale è stato trascritto l’atto di matrimonio. Domanda: si propone con atto di citazione se avanzata da una parte sola (ordinario rito contenzioso) o con ricorso se la domanda è congiunta (rito in camera di consiglio) Sentenza di nullità: doppia pronuncia conforme (fino all’8 dicembre 2015) munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
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La Corte d’Appello è chiamata ad accertare : 1) La propria competenza territoriale; 2) Che si tratti di matrimonio concordatario (ossia di matrimonio canonico trascritto); 3) Che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa; 4) Che il Tribunale della Segnatura Apostolica abbia dichiarato la definitività della sentenza ecclesiastica e la regolarità del processo canonico.
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5) Che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (Corte Cost. n. 18 del 1982; Corte EDU, 20.07.2001 Pellegrini c. Italia) - Si deve accertare che nel processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un processo equo: regolare citazione del convenuto, rispetto dei termini a comparire, garanzia di un termine sufficiente per predisporre le sue difese,contumacia regolarmente dichiarata, garanzia del contraddittorio 6) Che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (artt. 796 e 797 cpc, non abrogati dalla legge 218/95) –punto 4 Prot. addizionale La Corte d’Appello non procede mai all’esame del merito
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La prolungata convivenza - il contrasto giurisprudenziale-
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Cassaz, S.U, sent. 20.7.1988, n. 4700 La Corte afferma la “non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio religioso, per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, ove tale esclusione sia stata manifestata all’altro coniuge, anche se vi sia stata convivenza fra i coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio
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Cassaz., sent. 20 gennaio 2011, n. 1343 Ostano alla delibazione positiva della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ai fini della sua efficacia nell’ordinamento italiano, l’avvenuta pronuncia a motivo del rifiuto della procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, in caso di convivenza particolarmente prolungata oltre il matrimonio (nella specie, per un ventennio), in quanto espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito.
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Cass., sent. 08/02/2012, n. 1780 Affinché ci si possa opporre alla delibazione, in Italia, di un matrimonio concordatario dichiarato ritualmente nullo dai giudici canonici, è necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 c.c., che dopo la stipula delle nozze e, più ancora, dopo la sentenza di nullità, tra i coniugi si sia instaurato per lungo tempo un vero consorzio familiare ed affettivo, con il superamento implicito della causa originaria di invalidità: non è, quindi, sufficiente una mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto, che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza, occorrendo, all'uopo, la prova di una vera e propria convivenza prolungata e caratterizzata dalla persistenza di una reciproca, profonda affectio familiae e dalla piena osservanza, da parte di entrambe le parti, dei doveri e dei diritti coniugali, entrambe attestanti l'instaurazione ed il mantenimento di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante l'originario vizio genetico del matrimonio-atto.
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Cassaz., sent. 4 giugno 2012, n. 8926 La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
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Corte di Cassazione,S.U., sent. 17.07.2014 n° 16379 La convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".
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Rapporto tra sentenza di nullità canonica e giudicato civile
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Cassaz., 1526 del 2013 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, fra il giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso (divorzio) non sussiste rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalità e presupposto diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano
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Cassaz., 10055 del 2003 Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia, nell'ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante nell'esistenza e nella validità del matrimonio il proprio presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato successivamente alla introduzione del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza ecclesiastica
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Effetti delle decisioni ecclesiastiche di nullità L’efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico e che la Corte d’Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio: il vincolo matrimoniale non si è mai costituito e scompare ogni effetto patrimoniale e personale derivante da esso
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Statuizioni economiche Cassaz., 4202 del 2001, In ipotesi di delibazione della sentenza di nullità canonica, “le statuizioni economiche del divorzio sulle quali si sia formato il giudicato rimangono inattaccabili” Cassaz., 4795 del 2005, La sentenza di nullità delibata può incidere sullo status del soggetto (già divorziato) ma non può toccare il diritto a percepire l’assegno di divorzio riconosciuto in sentenza passata in giudicato Cassaz., 27082 del 2007, La dichiarazione di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica non travolge, tuttavia, il capo della sentenza relativo all’assegno di mantenimento.
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