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Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista

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Presentazione sul tema: "Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista"— Transcript della presentazione:

1 Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 1

2 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA
DPR 633/72 Norma nazionale (articolo 1 e articoli da 7 a 7-septies) Direttiva “IVA” 2006/112/CE Norma-base europea di riferimento Regolamento 282/2011 Chiarimenti e indicazioni operative Circolari dell’Agenzia delle Entrate (37/2011-Territorialità e 36/2010 – Intrastat) 2 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 2

3 CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 29.7.11 N. 37/E, PAR. 1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 37/E, PAR. 1 Il regolamento si applica a partire dal 1°luglio 2011 (secondo quanto stabilito dal co. 2 dell’art. 65 del regolamento medesimo). Ne consegue che le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE in esso contenute non compromettono la validità delle scelte normative e interpretative che gli Stati membri abbiano adottato fino a tale data (si veda, al riguardo, il considerando n. 2 del regolamento). In considerazione di tali elementi, si deve ritenere che eventuali comportamenti che i contribuenti abbiano tenuto sino all’emanazione della presente circolare ( ) e che non tengano conto delle disposizioni attuative del regolamento non saranno sanzionabili (purché, ovviamente, rispondenti alle modifiche introdotte dal decreto n. 18 e alle indicazioni che emergono dalla prassi che ha commentato le modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE e al DPR 633/72). 3 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 3

4 COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ Art. 1 - Sono operazioni imponibili ... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... (presupposto oggettivo) effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione ... (presupposto soggettivo) nel territorio dello Stato (presupposto territoriale) Attenzione alle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ma rilevanti un altro Stato membro. DPR 633/72 - art. 7 Dir. 2006/112/CE – Titolo V Territorialità Localizzazione del tributo 4 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 4

5 ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES : UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES : UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI Poniamo su ciascuno un’etichetta 7 – definizioni 7-bis – cessioni di beni 7-ter – servizi generici 7-quater – servizi specifici B2B/B2C Deroghe assolute: B2B/B2C 7-quinquies – servizi specifici B2B/B2C Deroghe al 7- ter 7-sexies – servizi specifici B2C Deroghe relative: solo B2C 7-septies – servizi specifici B2C/ExUE 5

6 ART. 7 - DEFINIZIONI TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
a), b), c) Stato, UE, territori esclusi/inclusi  art. 7-bis e seguenti d) Soggetto passivo stabilito  art. 7-ter (criterio B2B o B2C) e) Parte del trasporto intracomunitario di passeggeri  art. 7-bis co. 2 e 7-quater lett. d) (cessioni di beni e sevizi di ristorazione a bordo di navi, aerei, treni) f) Trasporto intracomunitario di beni  art. 7-sexies, lett. c) (inizio del trasporto) g) Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto  art. 7-quater, lett. e) (noleggio a breve termine) e art. 7-sexies, lett. e) (noleggio non a breve termine) 6 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 6

7 ART. 7-BIS - DEFINIZIONI TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-bis - Cessione di beni Cessione di beni immobili (co. 1) Cessione di beni mobili (co. 1) Cessioni a bordo di navi, aerei, treni (co. 2) Cessioni di gas naturale e energia elettrica (co. 3) 7 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 7

8 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Immobili Tutti 
co. 1 Immobili Tutti  se esistenti nel territorio dello Stato co. 2 Mobili (per la distinzione tra mobili e immobili, vd. CAE n. 37 sub art. 7-quater) Nazionali  Comunitari  Vincolati al  regime della temporanea importazione Spediti da altro Stato membro, purché installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto 8

9 Tipologia del servizio “generico” o “specifico”
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7-TER Tipologia del servizio “generico” o “specifico” Tipologia del destinatario “soggetto passivo” o “privato” 9 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 9

10 ART. 7-TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7-TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Sono servizi “generici” per esclusione, tutti quelli che non sono contemplati tra i servizi “specifici” (di cui ai successivi articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies) 10 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 10

11 ATTENZIONE: DALL’ANNO 2010...
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ATTENZIONE: DALL’ANNO L’art. 40 del DL 331/93 ha “perduto” i servizi intracomunitari: I servizi intracomunitari sono disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72 unitamente agli altri servizi “generici”. Perdita del “plafond”  rimborso trimestrale TR. co. 4-bis Lavorazioni di beni materiali co. 5 e co. 7 Trasporti intracomunitari e definizione co. 6 Operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari co. 8 Intermediazioni su cessioni intracomunitarie (già abrogato con L. 88/2009) 11

12 REGOLAMENTO 282/2011 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Sono servizi “generici” anche ... Art Diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio Art Servizi di richiesta di rimborsi IVA Art Servizi di organizzazione di un funerale Art Servizi di traduzione di testi Art Servizi degli intermediari per la fornitura di alloggio 12 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 12

13 SERVIZI GENERICI TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Sono servizi “generici”, nei rapporti B2B anche ... PRESTAZIONI DI TRASPORTO BENI PRESTAZIONI DI AGENZIA SU BENI MOBILI PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE SU BENI MOBILI Tale impostazione semplifica l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale dell’operazione 13 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 13

14 ART. 7-TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7-TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI Art. 7-ter DPR 633/72 e art. 44 Dir. 2006/112 Servizi B2B (business to business) resi a soggetto passivo IVA Criterio del luogo di destinazione IVA rilevante nello S.M. del committente Servizi B2C (business to consumer) resi a non soggetto passivo IVA (privato, ente n.c.) Art. 7-ter DPR 633/72 e art. 45 Dir. 2006/112 Criterio del luogo di origine IVA rilevante nello S.M. del prestatore 14 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 14

15 ESAMINIAMO LE DEROGHE TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Perché le deroghe ? Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (L’IVA è un’imposta sui consumi). Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell’imposta o di distorsione della concorrenza. Da interpretare sempre in senso restrittivo. 15 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 15

16 Servizi relativi ad immobili Lett. b)
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7-quater - Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi (un primo gruppo di servizi “specifici”) Lett. a) Servizi relativi ad immobili Lett. b) Servizi di trasporto di passeggeri Lett. c) Servizi di ristorazione e catering Lett. d) Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni Lett. e) Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 16

17 Criterio del luogo ove è situato l’immobile
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi relativi ad immobili (compresi i servizi alberghieri) (art. 7-quater lett. a)) resi a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 47 Dir. 2006/112 Criterio del luogo ove è situato l’immobile Art. 7-quater lett. a) Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi [1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, co. 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato; (…) 17 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 17

18 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “SERVIZI IMMOBILIARI” Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 1 giugno 2010 (...) Ad avviso della scrivente, le prestazioni effettuate dalla società istante (...) nei confronti della committente spagnola (predisposizione di studi di mercato, valutazione dello standard di qualità della clientela, analisi degli standard dei prodotti della concorrenza, assistenza prestata ai clienti della società spagnola, assistenza ai clienti della stessa in caso di contestazioni generate da disservizi riscontrati negli appartamenti e ricerche di marketing), ancorché legate all’utilizzo degli appartamenti siti in Roma, non sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile. Tale assenza di relazione non fa rientrare le prestazioni di servizi in questione tra quelle indicate alla lettera a), comma 1, dell’articolo 7- quater del DPR 633/72, (...) 18 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 18

19 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
(...) Per quanto riguarda le prestazioni di agenzia, alla luce della disposizione comunitaria contenuta nell’articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che recita testualmente “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari…”, si ritiene che esse si riferiscano esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari. Atteso quanto finora esposto, le prestazioni effettuate dalla società istante alla società committente spagnola rientrano tra le prestazioni generiche, per cui non sono soggette ad IVA per assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento del committente. 19 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 19

20 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR L’art. 7-quater si differenzia dal precedente art. 7: per l’espressa menzione (cui deve essere attribuita portata ricognitiva) della “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”; per l’espressa menzione della “concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili”. Rientrano nel campo di applicazione della disposizione le prestazioni che comportano l’attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione dell’immobile (quali locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione). 20 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 20

21 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Rientrano nell’articolo 7-quater: le perizie relative a beni immobili; le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, vi sono, in particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti. (...) 21 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 21

22 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Esulano dall’ambito applicativo della disposizione anzidetta, invece, i servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato. In via esemplificativa, deve ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione; tali attività, se rese a committenti soggetti passivi d’imposta, rileveranno dunque sotto il profilo territoriale nello Stato del committente, a nulla rilevando il luogo di ubicazione dell’immobile. 22 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 22

23 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Prestazioni di agenzia (rectius: degli agenti immobiliari). (...) è da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 7-quater, lettera a), tutte le prestazioni di intermediazione relative: alla cessione di immobili (locuzione come detto comprensiva della costituzione o del trasferimento di diritti reali sugli stessi) e alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (prestazioni di locazione e sublocazione, eminentemente). 23 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 23

24 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Atteso il puntuale riferimento – sia nella normativa comunitaria che in quella nazionale – alle prestazioni di agenzia immobiliare, non sono invece da ritenere ricompresi nell’ambito applicativo della disposizione stessa le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri (si veda, in materia, la risoluzione n. 48/E del 1°giugno 2010). Queste prestazioni: se rese a soggetti passivi  regola generale 7-ter B2B; se rese a NON soggetti passivi  7-sexies lett. a) (luogo in cui è situata la struttura alberghiera). 24 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 24

25 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) a conclusioni diverse deve pervenirsi ove la prestazione alberghiera sia compresa dall’agenzia di viaggio in un pacchetto turistico (DM 340/99 e art. 74-ter DPR 633/72). In tal caso, per la prestazione dell’agenzia di viaggio trova applicazione il particolare meccanismo applicativo dell’imposta previsto da tale norma. La prestazione – in base alla disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 307 della direttiva 2006/112/CE, non modificata dalla direttiva 2008/8/CE – si considera in ogni caso effettuata nello Stato in cui ha sede l’agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione dell’agenzia di viaggio, che cede il pacchetto turistico. 25 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 25

26 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.2
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Distinzione dei beni mobili/immobili (...) si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata al suolo (art. 12, par. 2). (...) quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili. (...) si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento (Circ. 38/E, , p. 1.8 a)). 26 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 26

27 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.2
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili. (...) per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile. 27 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 27

28 APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Costituiscono beni immobili anche quelle costruzioni che, pur se non facilmente smontabili e spostabili, non sono tuttavia indissolubilmente ancorate al suolo (ad esempio, impianti e macchinari ancorati al suolo tramite opere murarie, ovvero anche mediante bullonature di fondazione, la cui rimozione o spostamento potrebbe compromettere la funzionalità degli stessi, ovvero dar luogo a problemi tecnici). 28 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 28

29 APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Relativamente ai servizi afferenti i predetti beni immobili, aderendo all’indirizzo della Corte di Giustizia Ue (sent , causa C-37/08), secondo cui vi deve essere un nesso sufficientemente diretto con l’immobile, Assonime ritiene sia determinante il legame territoriale tra le prestazioni eseguite e le opere che formano oggetto dell’appalto. Rientrano in tale ambito i servizi di ingegneria, le attività di costruzione, i servizi di supervisione e di controllo nelle varie fasi costruttive degli impianti, nonché le prove ed i collaudi. Non rientrano, invece, le attività di sorveglianza dei cantieri, le attività gestionali di carattere amministrativo, nonché i vari servizi di approviggionamento. 29 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 29

30 APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Per le prestazioni di intermediazione svolte per favorire la conclusione di contratti di appalto per la realizzazione degli impianti, gli stessi rientrano tra i servizi generici ex art. 7-ter, poiché solo le prestazioni di agenzia (mediazioni) riferite ai beni immobili rientrano nell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72. 30 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 30

31 DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI C.M. 28/E/2011: le prestazioni di deposito effettuate da una società olandese nei confronti di una società italiana, per merci ubicate in un magazzino olandese, sono da inquadrarsi tra le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del DPR 633/72 Sent. Corte di Giustizia UE (C-155/12): la prestazione complessa di stoccaggio merci (ricezione merci, sistemazione nelle apposite aree, imballo, custodia, consegna, ecc.) si può qualificare come prestazione di servizi relativa a beni immobili quando il bene immobile è espressamente individuato come l’elemento costitutivo della prestazione di servizi 31 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 31

32 alla distanza percorsa
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi di trasporto passeggeri (art. 7-quater lett. b)) resi a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 48 Dir. 2006/112 Criterio della proporzione alla distanza percorsa Art. 7-quater lett. b) b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; (…) Direttiva 2006/112 Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri] Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse. 32 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 32

33 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.3
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) si possono riconfermare le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale: per il trasporto marittimo internazionale: 5 % di ogni singolo intero trasporto (quota che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 2 DPR 633/72 (circ. MF n. 11 del ); per il trasporto aereo internazionale; 38 % dell'intero tragitto del singolo volo internazionale (prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano) (ris. MF n. 89 del ). 33 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 33

34 (diversi dai seguenti) sporto intracomunitario)
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI SERVIZI DI RISTORAZIONE E “CATERING” A TERRA E A BORDO Servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater lett. c)) resi a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 55 Dir. 2006/112 (diversi dai seguenti) Criterio del luogo di esecuzione del servizio Servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater lett. d)) resi a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA (resi a bordo di navi, aerei, treni, in un tra- sporto intracomunitario) Criterio del luogo di partenza del trasporto Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 57 Dir. 2006/112 34 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 34

35 REGOLAMENTO 282/2011 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 6 - [Definizione dei termini “ristorazione” e “catering”] 1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore. 2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1. 35 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 35

36 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.5
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Non rientrano, altresì, nella previsione di cui all’articolo 7-quater, co. 1, lett. d) DPR 633/72 le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito di un c.d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente. Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così come definito dal decreto 30 luglio 1999, n. 340), la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 74-ter DPR 633/72. 36 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 36

37 NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Servizi di locazione, leasing, noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto (art. 7-quater lett. e)) resi a soggetto passivo (B2B) o a non soggetto passivo (B2C) Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 56 Dir. 2006/112 Criterio del luogo di messa a disposi- zione del mezzo di utilizzo I servizi sono soggetti ad IVA se: messi a disposizione in Italia e utilizzati nella U.E. in extra U.E. e utilizzati in Italia 37 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 37

38 NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Come distinguere la “locazione” dal “leasing”, dal “noleggio” (e l’”affitto” ?) Come identificare un “mezzo di trasporto”? Come distinguere il “breve termine” dal “lungo termine”? Come individuare il luogo di “messa a disposizione” del mezzo? Come individuare (provare) il “luogo di utilizzo”? 38 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 38

39 NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Breve termine Fino a 30 gg Fino a 90 gg Lungo termine da 31 gg in poi da 91 gg in poi 39

40 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.6
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Esemplificando, si pensi al caso in cui una società noleggi un automezzo in prima battuta per dieci giorni e successivamente, rendendosi conto di proprie ulteriori necessità, faccia ulteriori contratti: il primo per altri quindici giorni ed il secondo per venti giorni. In assenza di pratiche abusive, i primi due contratti (rispettivamente della durata di dieci giorni e di quindici giorni) debbono essere considerati a breve termine, non oltrepassando la somma delle rispettive durate il limite di trenta giorni previsto dalla norma. (...) 40 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 40

41 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.6
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Il terzo contratto - della durata di venti giorni - dovrà invece essere trattato, ai fini del requisito della territorialità, come un contratto di noleggio a lungo termine (pur durando solo venti giorni), dal momento che la sommatoria del contratto medesimo e dei due precedenti porta a valicare il limite temporale proprio dei contratti a breve termine. 10 giorni 15 giorni 20 giorni + + Breve termine Breve termine Lungo termine perché: ( ) > 30 gg. 41 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 41

42 fino al 31.12.10 Criterio del luogo di materiale esecuzione
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7-QUINQUIES - ALTRI SERVIZI “SPECIFICI” Art. 7-quinquies DPR 633/72 53 Dir. 2006/112 Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere e esposizioni fino al Criterio del luogo di materiale esecuzione servizi degli organizzatori di dette attività servizi accessori ai precedenti servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra e servizi accessori rese a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA 42 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 42

43 ART. 7-QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI “SPECIFICI”
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7-QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI “SPECIFICI” Art. 7-quinquies DPR 633/72 53 Dir. 2006/112 Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere e esposizioni dal 1.1.11 (DLgs. 18/2010, art. 3, co. 1) B2C Criterio del luogo di materiale esecuzione B2B Criterio del domicilio del committente servizi degli organizzatori di dette attività servizi accessori ai precedenti servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra e servizi accessori B2C / B2B Criterio del luogo di materiale esecuzione Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 43

44 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Nozione di “fiere e esposizioni” Si deve intendere che rientrino in tale ambito: le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento; le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo; le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera. 44 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 44

45 REGOLAMENTO 282/2011 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art [Individuazione dei servizi accessori per l’accesso] I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti. 45 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 45

46 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Nozione di “servizi accessori” (art. 53/ Dir. e 32/ Reg.) Si deve ritenere che il concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi culturali, scientifici e simili debba essere inteso in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sent. C-327/94 del e C-114/05 del ). 46 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 46

47 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima. 47 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 47

48 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (Altro gruppo di servizi “specifici”) lett. a) intermediazioni se è in Italia il luogo dell’operazione intermediata lett. b) trasporti non comunitari di beni in proporzione alla distanza percorsa lett. c) trasporti comunitari di beni se è in Italia il luogo di partenza del bene lett. d) lavorazioni di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc. se eseguite in Italia lett. e) noleggio NON a breve di mezzi di trasporto se utilizzate in Italia e se il prestatore è italiano o extra-UE lett. f) servizi prestati tramite mezzi elettronici se resi da soggetti extra-UE a soggetti nazionali lett. g) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione se resi da soggetti nazionali a soggetti nazionali o UE, ovvero se resi da extra-UE e utilizzati in Italia

49 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-SEPTIES - ALTRE DEROGHE PER PARTICOLARI SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRACOMUNITARI Sono servizi fuori campo IVA se resi a NON soggetti passivi domiciliati e residenti in extra-UE): 7-sexies 7-septies SI IVA NO IVA 49

50 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (Altro gruppo di servizi “specifici” e “immateriali”) lett. a) Licenze, diritti d’autore, ecc.; lett. b) pubblicità; lett. c) consulenza tecnica o legale; elaborazione dati; lett. d) prestazioni bancarie/assicurative, ecc.; lett. e) messa a disposizione di personale; lett. f) locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto; lett. g) accesso a sistemi di gas o energia elettrica; lett. h) telecomunicazione e teleradiodiffusione; lett. i) servizi prestati per via elettronica lett. l) servizi inerenti l’obbligo di esercizio o meno delle predette attività 50

51 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3 INDAGINI SUL DESTINATARIO PRIMA DOMANDA: Il destinatario è un privato o un soggetto passivo IVA ? SECONDA DOMANDA: Il destinatario agisce in qualità di “soggetto passivo” (“in quanto tale” ? TERZA DOMANDA: Il destinatario è “stabilito” in ITALIA ? 51 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 51

52 RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA Come posso determinare se il destinatario è un “soggetto passivo”? (B2B/B2C) Risponde il DPR 633/72 con: art. 4 – esercizio di imprese; art. 5 – esercizio di arti e professioni. (...esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva ...) 52 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 52

53 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.1
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Non rileva quindi ai fini dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo, una prestazione resa da un soggetto che non agisce nello svolgimento di tali attività, ancorché commessa da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una prestazione occasionale di consulenza resa nei confronti di una società stabilita in Italia da un soggetto nazionale, francese o statunitense, che non svolge abitualmente attività imprenditoriale o professionale. 53 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 53

54 CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL 21.6.10, PAR. 3
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL , PAR. 3 Contribuente “minimo” (art. 1, co , L. 244/2007) che opera nei confronti di un soggetto passivo comunitario: 1 Acquista beni Effettua un acquisto intracomunitario. Integra la fattura del fornitore, versa l’IVA con F24, non esercita la detrazione e compila Intrastat beni - acquisti 2 Cede beni Non effettua una cessione intracomunitaria ma uno scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila Intrastat) 3 Acquista servizi Integra la fattura del fornitore, versa l’IVA con F24, non esercita la detrazione e compila Intrastat servizi - acquisti 4 Presta servizi Non effettua un’operazione intracomunitaria ma uno scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila Intrastat) 54 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 54

55 NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO (art. 43 Dir. 2006/112
art. 7-ter co. 2) Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 55

56 ART. 7-TER CO. 2 DPR 633/72 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Estensione della nozione di soggetto passivo (…) [2] Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 56 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 56

57 COME PROVARE LO STATUS? NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
In pratica, cosa devo fare per sapere se il destinatario ha o meno lo status di soggetto passivo ? A) se il destinatario è un soggetto “comunitario” ... 57 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 57

58 REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Art [Verifica dello status di soggetto passivo del destinatario] 1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto; (...) 58 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 58

59 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR In merito alla prova dello status di soggetto passivo del committente, fondamentale ai fini dell’applicabilità del criterio di territorialità di cui trattasi, questa risulterà invero più agevole nel caso di prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi comunitari. Per tali prestazioni, un ruolo centrale è sicuramente da attribuire al numero identificativo IVA comunicato dal committente comunitario. Il prestatore stabilito nel territorio dello Stato che pone in essere prestazioni generiche nei confronti di committenti stabiliti in altro Stato membro, tuttavia, dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES (VAT Information Exchange System). 59 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 59

60 REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
E se la partita IVA non è stata ancora rilasciata ... ? se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. (...) 60 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 60

61 Cosa devo fare se il destinatario è un soggetto
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO Cosa devo fare se il destinatario è un soggetto “non comunitario”? 61 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 61

62 REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo: qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità; (...) 62 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 62

63 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Tra gli elementi probatori all’uopo utilizzabili è da annoverare, anzitutto, la certificazione – rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all’articolo 38-ter del DPR 633 (Norvegia, Svizzera, Israele) – attestante lo status di soggetto passivo d’imposta [cfr. l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento]. (...) 63 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 63

64 REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
E se il destinatario non mi fornisce il certificato ... ? se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 64 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 64

65 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR (...) Oltre a tale certificazione possono, tra l’altro, considerarsi validi ai predetti fini probatori: l’eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente imposizione sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e, inoltre, la verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal committente, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento (si veda, al riguardo, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b) del regolamento). 65 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 65

66 VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO UE
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO UE Verifico il numero e il nominativo c/o Agenzia delle entrate si ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo ? UE ha la partita IVA ? è stata richiesta ? si no no ho fatto una verifica di ampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali di controllo ? operazione B2C Destinatario no si si posso dimostrare che non mi ha comunicato il n. di partita IVA no operazione B2B extraUE 66 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 66

67 VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO EXTRA UE
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO EXTRA UE UE si operazione B2B ha rilasciato un certificato della propria autorità fiscale attestante lo status di soggetto passivo e il diritto al rimborso IVA ? operazione B2C si Destinatario ho fatto una verifica di ampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali di controllo ? no extraUE si no ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo ? dispone di un numero IVA o altro numero fiscale ottenuto nel proprio Paese ? no 67 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 67

68 RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA Come posso determinare se il destinatario soggetto passivo “agisce in quanto tale” ? 68 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 68

69 CONTROPROVA NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Cosa devo fare per capire se il destinatario è un soggetto passivo che riceve i servizi “esclusivamente” ad uso privato? 69 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 69

70 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR In via di presunzione, l’articolo 7-ter del DPR n. 633 stabilisce che, nel caso in cui il committente sia un soggetto diverso da una persona fisica, (...) la soggettività passiva (...) sussiste sempre: si presume, pertanto, che le prestazioni di servizi siano acquisite da tali soggetti, diversi dalle persone fisiche, nella veste di soggetto passivo (... salva l’unica fattispecie in cui ...) i servizi siano destinati esclusivamente ad un uso privato del soggetto committente, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti. A tale riguardo, si è del parere che la previsione comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi in cui il servizio è destinato ad un uso privato delle persone facenti parte degli organi delle società o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi. 70 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 70

71 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Nel caso in cui, invece, il committente sia una persona fisica non è sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma è necessario che il prestatore del servizio effettui una valutazione di compatibilità complessiva, per verificare che il servizio medesimo sia acquistato nell’esercizio di detta attività. (...) Si pensi a un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che acquisti da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad un problema matrimoniale (ad esempio, una causa di divorzio): in tal caso, il servizio – pacificamente non attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un privato, ancorché il committente abbia comunicato il suo numero di partita IVA. 71 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 71

72 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR Sempre in via esemplificativa, si consideri il caso di una consulenza resa a un imprenditore persona fisica, stabilito in Francia, da un prestatore stabilito in Italia, che attiene all’organizzazione dell’impresa gestita da detto imprenditore: in tal caso il servizio – pacificamente attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un soggetto passivo e sarà quindi irrilevante ai fini impositivi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7-ter del DPR n. 633, essendo il committente soggetto passivo stabilito in altro Stato e non essendo riconducibile il servizio a quelli per cui trovano applicazione le previsioni derogatorie di cui ai successivi articoli 7-quater e 7-quinquies (sempre che il committente comunichi il suo numero di partita IVA). 72 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 72

73 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR In tutti gli altri casi, in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo, il prestatore considera la prestazione acquisita dal committente, soggetto passivo comunitario, nell’ambito della propria attività di soggetto passivo a condizione che quest’ultimo comunichi il proprio numero di partita IVA. Per i soggetti non comunitari, nei casi in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo dell’acquirente, il prestatore potrà richiedere al committente gli elementi a supporto della non riconducibilità dell’acquisto alla sfera privata, onde giustificare la mancata applicazione dell’imposta in base al criterio generale dei rapporti B2B. 73 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 73

74 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Acquisto intracomunitario in “qualità” di operatore economico o di privato Acquisto di beni Il cedente è tenuto ad “indagare” sullo “status” di soggetto passivo del cessionario, ma non di verificare se “agisce in quanto tale” Il cessionario esercita la detrazione solo se l’acquisto del bene è “inerente” all’attività imprenditoriale o professionale Acquisto di servizi Il prestatore deve “indagare” sulla “qualità” del committente, cioè se agisce come operatore economico o come privato Committente “impresa” Si presume operatore economico Salvo destinazione esclusiva del servizio a: organi dell’impresa dipendenti “professionista” Si considera operatore economico se ha fornito al prestatore la Partita IVA Si considera operatore economico (B2B) anche se utilizza il servizio in parte come privato (salvo prova di abusi)

75 RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA Come posso determinare in quale Paese il destinatario è “stabilito”? 75 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 75

76 NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
il soggetto passivo è “stabilito” in Italia (in caso di stabile organizzazione, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute; se la stabile organizzazione non partecipa alla cessione/prestazione, il soggetto è considerato “non stabilito” – art. 192-bis – Dir. 2006/112) ovvero ovvero In assenza di domicilio all’estero il domicilio la residenza una stabile organizzazione la sede legale (se soggetto diverso da persona fisica) la sede effettiva (se soggetto diverso da persona fisica) se ha nel territorio dello Stato (art. 7, lett. d))

77 REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 10 - SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/ ART SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica. 77 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 77

78 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.4
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR È appena il caso di precisare che, in base alla medesima lettera d) dell’articolo 7, analoghi criteri valgono con riferimento all’individuazione del luogo di stabilimento del prestatore. Merita, inoltre, rilevare che l’articolo 10 del regolamento individua il luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività in quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa, vale a dire in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione. A tale riguardo, si rileva che il luogo individuato dal regolamento coincide, in linea generale, con quello della sede legale, a meno che non emergano elementi in senso contrario. 78 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 78

79 REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/ ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. (...) 79 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 79

80 REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/ ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (...) 2. Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: 80 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 80

81 REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/ ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (...) 3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Attenzione: Se il soggetto passivo dispone di un numero di identificazione IVA (tramite registrazione diretta o rappresentante fiscale), ma non dispone di una stabile organizzazione, non è un soggetto “stabilito” e gli adempimenti sono a carico del cessionario o committente, se stabilito in Italia (art. 17 co. 2 – “reverse charge”). 81 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 81

82 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE Novità 2013
Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 82

83 DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), “sono” adempiuti (NON “possono”) dai cessionari o committenti. QUINDI: obbligo di reverse charge per beni e servizi Come ?  Autofattura Circ. AdE 12/E del , par Integrazione della fattura del fornitore Circ. AdE 37/E del , par. 4.3 (...) i committenti che ricevono da soggetti UE servizi disciplinati, ai fini della territorialità, dalla regola generale di cui all’articolo 7-ter, possono scegliere tra l’emissione dell’autofattura di cui sopra, e l’integrazione del documento ricevuto dal prestatore comunitario con la relativa IVA italiana (...) Legge comunitaria 2010 ( , n. 217): obbligo di integrazione della fattura del fornitore di servizi comunitario. ? 83 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 83

84 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
LEGGE N. 217 – COMUNITARIA 2010 Decorrenza Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72: [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 84 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 84

85 DL 11.12.2011 N. 216 – DECRETO SALVA INFRAZIONI
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DL N. 216 – DECRETO SALVA INFRAZIONI Decorrenza Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72: [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (….). 85 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 85

86 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 4.3
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR. 4.3 (...) È possibile annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti – in un registro sezionale o in un blocco sezionale, con adozione di una distinta serie di numerazione. Come già riconosciuto con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni (cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 144/E dell’8 settembre 1999), gli obblighi possono ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione delle “autofatture” e unica annotazione su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo che nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni. 86 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 86

87 CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 4.5
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE FINO AL Nell’art. 21 co. 6, obbligo di fatturazione per operazioni non imponibili o esenti e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter. CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL , PAR. 4.5 La ratio di tale disposizione risiede nell’introduzione dell’obbligo di comunicazione di dette operazioni mediante l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi, (...). non sussiste alcun obbligo di fatturazione, dunque, per le operazioni (...) successivi articoli da 7-quater a 7-septies); l’obbligo di fatturazione deve escludersi in caso di prestazioni per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione nell’elenco riepilogativo, e cioè nel caso in cui le operazioni siano esenti o comunque non assoggettate a IVA nello Stato del committente (cfr. l’articolo 50, comma 6, del decreto legge n. 331, come risultante dal decreto n. 18). 87 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 87

88 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL' Art. 21 co. 6 La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio". 88 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 88

89 TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013 Art. 21 co. 6-bis
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE DALL' Art. 21 co. 6-bis I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 89 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 89

90 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DAL 2013 MODIFICHE ART. 21 DPR 633/72 Obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche se diverse da quelle generiche) Servizi resi a soggetti passivi UE: indicazione “inversione contabile” Servizi “effettuati extraUe”: indicazione “operazione non soggetta” MODIFICHE ART. 17 DPR 633/72 Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo stabilito in altro Stato UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di integrazione (artt. 46 e 47 DL 331/93) Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo extra UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di autofattura 90 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 90

91 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L N. 217 – COMUNITARIA 2010 a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.» 91 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 91

92 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L N. 217 – COMUNITARIA 2010 Momento di effettuazione servizi (dal ) “generici” (7-ter) resi da un soggetto passivo UE o extra UE, rileva la data di ultimazione o, se antecedente, quella del pagamento (non rileva l’emissione anticipata della fattura). Se tali servizi sono di carattere periodico o continuativo, si considerano effettuati alla data di maturazione dei corrispettivi “specifici” (7-quater e 7-quinquies), rileva la data del pagamento o, se antecedente, quella di emissione della fattura Come individuare il momento di ultimazione per i servizi generici? C.M. 35/E/2012: “per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (….)”. 92 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 92

93 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M , n. 16/E Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del corrispettivo” qualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta corrispettivo non determinabile in quanto ancorato ad elementi fattuali non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso, l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo, possa essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purchè tali criteri siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale 93 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 93

94 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M , n. 16/E Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del corrispettivo” Si conferma il contenuto della C.M. n. 35/E/2012, secondo cui: la fattura emessa dal prestatore Ue può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione della fattura da parte del committente nazionale decorrono i termini per gli adempimenti (integrazione, registrazione, ecc.) nel caso di prestatore extraUe, si ritiene che la ricezione di qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che certifichi l’operazione, è indice di effettuazione dell’operazione, con conseguente obbligo di emissione di autofattura da parte del committente nazionale 94 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 94

95 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M , n. 16/E Anticipata integrazione o emissione di autofattura Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non residente rispetto all’ultimazione della prestazione: non fa sorgere il momento di effettuazione dell’operazione Ricezione di fattura anticipata con annotazione che il servizio non è ancora stato eseguito: la C.M. n. 16/E/2013 precisa che il committente non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta, ovvero per l’anticipata emissione dell’autofattura, a seguito di un errore scusabile nell’individuazione del momento di ultimazione del servizio, salve le ipotesi di abuso 95 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 95

96 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M , n. 16/E Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio soggetto passivo Ue) La C.M. n. 16/E/2013 precisa che dal 1°gennaio 2013 il committente nazionale deve: numerare la fattura del fornitore Ue e integrarla annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro Iva vendite annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro Iva acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale emettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 96 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 96

97 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 1 Alfa srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti dalla Francia riceve la fattura dal fornitore FR in data riceve la merce in data In tal caso: previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro vendite entro il (Iva a debito nel mese di settembre) annotazione nel registro Iva acquisti entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 97 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 97

98 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 2 Beta srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti dalla Francia riceve la fattura dal fornitore FR in data riceve la merce in data In tal caso: previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro vendite entro il (Iva a debito nel mese di ottobre) annotazione nel registro Iva acquisti entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 98 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 98

99 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 3 Gamma srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti dalla Francia non riceve la fattura dal fornitore FR in data riceve la merce in data In tal caso: deve essere emessa autofattura entro il annotazione nel registro delle fatture emesse entro il , e confluenza dell’Iva a debito nella liquidazione di novembre annotazione nel registro Iva acquisti entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 99 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 99

100 ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M , n. 16/E Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio soggetto passivo extraUe) In presenza di prestatore del servizio soggetto passivo extraUe, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione L’autofattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione L’autofattura deve essere altresì registrata nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta 100 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 100

101 NORMA AIDC N. 187 Prestazioni di agenzia
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE NORMA AIDC N. 187 Prestazioni di agenzia Sono da considerarsi servizi “istantanei” e non a carattere perdiodico e continuativo Il momento di ultimazione della prestazione va individuata in base alle regole civilistiche che presiedono al contratto di agenzia Art c.c.: il diritto alla provvigione in capo all’agente matura al momento della conclusione dell’affare, e quindi a partire da tale momento sorgono gli obblighi previsti dal DPR 633/72 (emissione della fattura, integrazione, autofattura, ecc.), nei modi e nei termini visti in precedenza 101 Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 101

102 AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VIES (art. 27 DL 78/2010) Dr. Francesco Scopacasa - Milano, 13 novembre 2001 102

103 QUADRO NORMATIVO AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Art. 27 DL 78/2010 (nuovo co. 7-bis art. 35 DPR 633/72): autorizzazione preventiva per effettuazione operazioni intracomunitarie Provvedimento direttoriale , n : procedura che deve seguire il contribuente per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni Intra, procedure e tempi per gli Uffici per negare o revocare l’autorizzazione, disposizioni particolari per i soggetti attivi alla data del che non avevano le condizioni per transitare automaticamente nel VIES. 103

104 INSERIMENTO NEL VIES AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
L’inserimento nel VIES avviene il 31esimo giorno dalla “manifestazione di volontà”, da esprimersi a seconda del momento in cui la stessa viene effettuata: utilizzo del Quadro “I” dei modelli AA7/10 o AA9/11, presentazione di istanza in carta libera, direttamente o tramite raccomandata, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 104

105 INIZIO ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Compilazione casella “operazioni intracomunitarie” del quadro I del modello AA9 o AA7 (anche se sole prestazioni di servizi). Silenzio assenso decorsi 30 giorni. Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni (soggettività solo per operazioni interne). 105

106 SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ Istanza in carta libera (fac-simile allegato 1 della C.M. n. 39/E/2011) da presentare presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia. Silenzio assenso decorsi 30 giorni. Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni (soggettività solo per operazioni interne). 106

107 OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES Operazioni attive Trattamento Iva Cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi Ue Prestazioni di servizi art. 7-ter rese a soggetti passivi d’imposta UE C.M. 39/E/2011: l’operazione va “dequalificata” ad operazione interna con applicazione di IVA (sia nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà, sia in caso di diniego o revoca dell’iscrizione) Operazioni passive Trattamento IVA Acquisti intracomunitari di beni presso soggetti passivi Ue Acquisti di servizi generici 7-ter presso operatori soggetti d’imposta UE R.M. 42/E/2012: l’acquirente nazionale è un “privato”, con la conseguenza che non deve procedere all’integrazione del documento del fornitore comunitario, con illegittima detrazione dell’IVA sugli acquisti, sanzionabile con il 100% dell’imposta (art. 6 co. 6 DLgs. 471/97) Non rimborsabile l’IVA assolta all’estero (risposta Videoforum ) 107

108 ALTRI ASPETTI AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
C.M. 39/E/2011: fa salvi i comportamenti tenuti prima del 1°agosto 2011 (non sanzionabili). L’Agenzia non si è espressa sulla sanzionabilità (da 516 euro a euro ) per violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 35 del DPR 633/72. Obbligo di iscrizione VIES anche in capo ai minimi (in quanto obbligati ad applicare l’imposta sul fronte degli acquisti). 108

109 MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4);
LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d’affari (art. 20 co. 1); fatturazione delle operazioni (art. 21 co. 1-6, 6-bis e 6-ter); fattura semplificata (art. 21-bis); tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39 co. 3). 109 109

110 MODIFICHE AL DPR 633/72 BASE IMPONIBILE La nuova formulazione dell’art. 13, co. 4, del Decreto IVA – applicabile anche alle operazioni intracomunitarie (art. 43 del DL 331/93) – nazionale stabilisce che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. 110 110

111 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2)
MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2) Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93. Tale incombente non è, pertanto, più circoscritto soltanto alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 (art. 8 co. 2 lett. g) L. 217/2011). 111 111

112 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5)
MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5) È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, dell’annotazione “inversione contabile”, derubricando a meramente eventuale l’esposizione del riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un necessario adempimento. 112 112

113 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art c.c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e non più il successivo art n. 3. 113 113

114 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1 co. 1 DLgs. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1 co. 1 lett. a) DL 746/83, operata dall’art. 1 co L. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013). 114 114

115 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) Pertanto, dal 1°gennaio 2013, le cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (fattispecie di cui all’art. 21 co. 6-bis DPR 633/72). Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni. 115 115

116 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in ossequio all’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE – l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72): cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea, riportando l’annotazione “operazione non soggetta”, ed eventualmente la fonte normativa; 116 116

117 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10 nn. 1)-4) e 9) DPR 633/72 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con quanto previsto dagli artt. 220 par. 2, e 221 par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’IVA – deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento. 117 117

118 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) Nota bene Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica di soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro Stato membro”. Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue. 118 118

119 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)
MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di emissione della fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 lett. da a) a d): cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina); 119 119

120 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)
MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (coincidente con l’ultimazione della prestazione); prestazioni di servizi di cui all’art. 6 co. 6 primo periodo DPR 633/72 (lett. d), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (trattasi dei servizi 7-ter); 120 120

121 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)
MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni. 121 121

122 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2)
MODIFICHE AL DPR 633/72 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2) Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie: numero progressivo di univoca identificazione della fattura (chiarimenti nella R.M. 10 gennaio 2013 n. 1/E); numero di partita IVA anche del cessionario o committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea – numero di identificazione IVA attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come “privato” deve essere indicato il codice fiscale. 122 122

123 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6)
MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall’applicazione dell’IVA, a norma dell’art. 7-bis co. 1 DPR 633/72; operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater Decreto IVA); 123 123

124 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6)
MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione esente, con riferimento a quelle di cui all’art. 10 DPR 633/72, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 della medesima disposizione; regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al DL 41/95; regime del margine – agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72. 124 124

125 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6-TER)
MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6-TER) Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione “autofatturazione”. 125 125

126 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1) È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”, stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, accettata da parte del destinatario. È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente. 126 126

127 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3) Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 127 127

128 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto IVA – la facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad € 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26. 128 128

129 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’Economia e delle Finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: l’aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da € 100 ad € 400; l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all’art. 13 co. 4 e all’art. 21 co. 2 DPR 633/72. 129 129

130 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93); operazioni disciplinate dall’art. 21 co. 6-bis lett. a) DPR 633/72 (operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue). 130 130

131 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) Diversamente, se sussistono i predetti presupposti oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. È altresì previsto che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, essendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (IVA inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata. 131 131

132 CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3)
MODIFICHE AL DPR 633/72 CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21 co. 5 DLgs. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. 132 132

133 Momento di effettuazione (art. 39 co. 1, 2 e 3);
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DL 331/93 Momento di effettuazione (art. 39 co. 1, 2 e 3); Fatturazione (art. 46 co. 1, 2 e 5); Registrazione (art. 47 co. 1 e 4). 133 133

134 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1)
MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. 134 134

135 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1)
MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) Cosa cambia Fino al le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”. 135 135

136 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) La disposizione è stata modificata per tenere conto dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE – dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie: “se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”. 136 136

137 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Chiarimenti C.M. 12/E/2013 eventuali pagamenti di acconti anticipati rispetto alla consegna o spedizione, non rilevano ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione resta ferma la facoltà del cedente di emettere la fattura in relazione all’acconto incassato, nel qual caso l’acquirente deve porre in essere tutti i relativi adempimenti, ovvero emettere un semplice documento ai soli fini contabili 137 137

138 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Nota bene Ai fini dell’inclusione dell’operazione negli elenchi Intra, non assume alcun rilievo, come in passato, né il pagamento anticipato, né l’emissione anticipata della fattura, poiché per l’inclusione negli elenchi Intrastat assume rilievo esclusivamente il trasferimento fisico dei beni 138 138

139 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 1) È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria) dell’acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente. 139 139

140 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 2) Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del mese successivo, è stato altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46 co. 2 secondo periodo DL 331/93, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21 co. 4 lett. c) DPR 633/72): la fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione “che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale”. 140 140

141 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 5) Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b) DL 331/93 che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione della stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 141 141

142 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1)
MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1) Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 DL 331/93, per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 DPR 633/72) – delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b), previa integrazione, a norma dell’art. 46 co. 1. Ai fini della detrazione, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’art. 25 DPR 633/72. 142 142

143 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4)
MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 143 143

144 PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Con la R.M , n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito spunti innovati in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, in alternativa al CMR cartaceo (precedenti R.M. 345/2007 e R.M. 477/2008). In particolare, è stato precisato che il CMR elettronico costituisce elemento valido di prova, in quanto contenente i medesimi dati di quello cartaceo In alternativa, costituisce mezzo idoneo di prova, “un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)” 144 144

145 MODELLI INTRASTAT CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010

146 PRESTAZIONI DI SERVIZI
MODELLI INTRASTAT PRESTAZIONI DI SERVIZI Negli elenchi Intrastat devono essere inseriti esclusivamente i servizi generici di cui all’art. 7-ter scambiati (resi e ricevuti) con soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in altro Stato Ue L’art. 50-bis, co. 4, del D.L. 69/2013 (decreto “Fare”) prevede l’abolizione dal 1° gennaio 2015 dell’obbligo di inclusione negli elenchi Intra dei servizi generici ricevuti da soggetti passivi Ue Nota bene: tale modifica è sganciata dalle altre “semplificazioni” collegate alla comunicazione giornaliera dei dati delle fatture e dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, di cui al medesimo art. 50-bis, del D.L. n. 69/2013 146

147 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi La C.M. 36/E distingue in relazione alle operazioni oggetto di inclusione negli elenchi: prestazioni di servizi o cessioni di beni 147

148 PRESTAZIONI DI SERVIZI
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E, osserva come il riferimento al principio giuridico dello stabilimento fa venir meno l’obbligo di includere negli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese Extra UE il quale – benché identificato ai fini IVA nella Comunità – non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione. 148

149 PRESTAZIONI DI SERVIZI
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI Il chiarimento in esame riveste particolare interesse, in quanto propone una distinzione tra “beni” e “servizi”. In particolare: per le operazioni riferite ai beni, prevale l’aspetto “oggettivo”, ossia la destinazione dei beni in altro Stato Ue, a prescindere da chi sia il soggetto passivo acquirente (soggetto passivo stabilito nella UE, o soggetto stabilito in un Paese extra UE, ma identificato ai fini IVA in un Paese UE); per le operazioni riferite ai servizi, invece, prevale l’aspetto “soggettivo”, in quanto il committente della prestazione deve necessariamente essere stabilito nella UE. 149

150 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli obblighi INTRA per i contribuenti minimi Con riferimento ai soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi – di cui all’art. 1 co. 96 ss. L. 244/2007 – l’Agenzia delle Entrate precisa che per gli stessi trovano applicazione le disposizioni previste per le piccole imprese di cui agli artt della Direttiva 2006/112/CE. 150

151 Obblighi contribuente minimo italiano
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi obblighi Intra BENI Acquirente di beni Cedente di beni Obblighi contribuente minimo italiano ITA – Minimo UE ITA – minimo (acquirente): integra la fattura ricevuta dal cedente UE; non esercita il diritto alla detrazione dell’IVA; compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. ITA - minimo ITA – minimo (cedente): non effettua una cessione intracomunitaria, ma interna; emette fattura senza IVA; non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni. 151

152 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi obblighi Intra SERVIZI Fruitore / Committente del servizio Prestatore del servizio Obblighi contribuente minimo italiano ITA – minimo UE ITA – minimo (committente): integra la fattura ricevuta dal prestatore UE; non esercita il diritto alla detrazione dell’IVA; compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. ITA - minimo ITA – minimo (prestatore): non effettua una prestazione intracomunitaria, ma interna; emette fattura senza IVA; non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni rese. 152

153 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli obblighi INTRA per i soggetti che pongono in essere operazioni con le piccole imprese di cui agli artt. 281 e 282 della Direttiva 2006/112/CE Anche in questo caso è necessario procedere ad una schematizzazione dei diversi obblighi a cui sono sottoposti i soggetti passivi nazionali che intrattengono rapporti commerciali – cessione e acquisti di beni e di servizi – con soggetti comunitari rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese. 153

154 Obblighi contribuente italiano
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA BENI Acquirente di beni Cedente di beni Obblighi contribuente italiano ITA UE – piccole imprese ITA (acquirente): non effettua un acquisto intracomunitario; se non ha ricevuto dal fornitore comunitario apposita documentazione comprovante l’effettuazione dell’operazione, emette autofattura senza applicazione dell’IVA; non procede alla compilazione dell’elenco Intra relativo agli acquisti intracomunitari. ITA (cedente): effettua una cessione intracomunitaria; emette fattura senza IVA, in quanto l’Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene (ex art. 41 DL 331/93); compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni. 154

155 Fruitore / Committente del servizio Obblighi contribuente italiano
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI Fruitore / Committente del servizio Prestatore del servizio Obblighi contribuente italiano ITA UE – piccole imprese ITA (committente): non effettua una prestazione intracomunitaria, in quanto trattasi di un’operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine; se non ha ricevuto dal fornitore comunitario apposita documentazione comprovante l’effettuazione dell’operazione, emette autofattura senza applicazione dell’IVA; non procede alla compilazione dell’elenco Intra relativo ai servizi ricevuti. ITA (prestatore): effettua una cessione intracomunitaria; emette fattura senza IVA, in quanto l’IVA è dovuta nello Stato membro del committente; compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

156 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Il termine di registrazione dell’autofattura L’emissione di autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazioni di servizio, ossia nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Da tale momento, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento, il contribuente dispone di 15 giorni per l’annotazione della medesima autofattura nel registro delle fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72. Per la registrazione nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 DPR 633/72, il contribuente dispone del termine stabilito dall’art. 19 co. 1 del medesimo decreto, secondo cui la scadenza è fissata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Termine di registrazione autofattura Registro Termine Registro fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72 Entro 15 giorni dalla data di emissione. Registro fatture di acquisto ex art. 25 DPR 633/72 Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

157 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli acconti per servizi Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate anche gli acconti corrisposti o percepiti vanno indicati nei modelli Intra L’indicazione nei modelli Intrastat degli acconti relativi a prestazioni di servizi segue il criterio generale del momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, considerando che lo stesso coincide con il momento del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che va fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi. 157

158 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA AGENZIE DI VIAGGIO – TOUR OPERATOR PACCHETTI TURISTICI: trova conferma l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 (tassazione nel Paese in cui è stabilita l’agenzia, a prescindere se B2B o B2C), senza alcun obbligo di compilazione degli elenchi Intra. RIVENDI TA SINGOLO SERVIZIO PREVIA MENTE ACQUISI TO: anche per tali rivendite si applica il regime speciale di cui all’art. 74-ter, senza alcuna indicazio ne negli elenchi Intra. FORNITU RA (vendita) SINGOLO SERVIZIO : servizio generico art. 7-ter (da includer e negli Intra se committ ente soggetto passivo UE). ACQUIST O SINGOLO SERVIZIO : servizio in “deroga” art. 7- quater e 7- quinquie s (no Intra). 158

159 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Intermediazioni per servizi di prenotazione hotel, voli ecc. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE Prenotazioni alberghiere in nome e per conto del cliente: servizio generico art. 7-ter (Intra se committente soggetto passivo UE). Provvigione pagata dagli alberghi ad agenti UE ed extra UE: servizi generici art. 7-ter (l’albergo che paga il compenso ad operatore UE deve includere detti servizi negli elenchi Intra). Nota bene: nella C.M. 36/E l’Agenzia cambia orientamento rispetto al passato, in cui tali servizi erano stati inquadrati tra quelli di cui all’art. 7 co. 4 lett. a) (ora art. 7-quater lett. a)), in quanto servizi relativi a beni immobili. 159

160 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Le prestazioni della guida turistica L’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di cui sopra ha affermato che nell’attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, motivo per cui tale attività trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 7-quinquies del DPR 633/72, per le quali non si rende necessaria la compilazione degli elenchi riepilogativi e la prestazione risulta essere territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione della prestazione culturale. 160

161 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni di trasporto “dirette” Il vettore Alfa – ITA esegue il trasporto a favore del committente Beta – UE – il prestatore nazionale (vettore) emette fattura a favore del committente Beta – UE senza applicazione dell’imposta ex art. 7-ter lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, tale prestazione deve essere indicata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi da Alfa srl nel periodo di riferimento. 161

162 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni di trasporto con vettore 162

163 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA La prestazione resa dal sub-vettore – Gamma Ita – risulta essere resa a favore di un soggetto passivo nazionale – Alfa – Ita – motivo per cui la relativa fattura deve riportare l’addebito della relativa Iva e tale prestazione non risulta essere oggetto di indicazione nei modelli Intra 163

164 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni soggette al regime del margine e i modelli Intra Le operazioni soggette al regime del margine dei beni “usati”, di cui al DL 41/95, non costituiscono operazioni intracomunitarie, e quindi non devono essere incluse negli elenchi Intrastat. 164

165 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Corsi di formazione ed aggiornamento del personale Sono riconducibili alla categoria dei servizi generici ex art. 7-ter, con inclusione negli elenchi Intra se riferiti a rapporti “B2B”, a meno che non fruiscano del regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 20 del DPR 633/72 (in tale ultimo caso, infatti, si tratterebbe di servizi per i quali l’imposta non è dovuta nello Stato del committente, esclusi dagli Intra ex art. 50 co. 6 del DL 331/93). 165

166 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PRESTAZIONI ACCESSORIE Lavorazioni: le lavorazioni sono servizi da includere negli Intra se non sono accessorie ad una cessione di beni, nel qual caso il valore della lavorazione deve essere incluso nella cessione di beni, da indicare nel modello Intra-bis (esempio: azienda che produce sedie, riceve dal committente UE il tessuto per il rivestimento delle stesse. In tal caso, l’intero valore dell’operazione (cessione bene + lavorazione), deve essere incluso nel modello Intra1-bis. Trasporti: se accessori alla cessione di beni, vanno inclusi negli elenchi insieme alla cessione del bene. Riparazione con sostituzione di componenti danneggiati: trattasi di prestazione di servizi, da includere nel modello Intra-quater per il valore complessivo. 166

167 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni cessione dei diritti d’autore Qualora il cedente comunitario di diritti d’autore sia l’autore o un suo erede, il soggetto acquirente non deve procedere all’assolvimento dell’IVA attraverso il meccanismo del reverse charge né alla presentazione del modello Intra servizi ricevuti, in quanto tale operazione è fuori campo applicativo dell’IVA ex art. 3 co. 4 lett. a) DPR 633/72. Qualora il cedente comunitario dei diritti d’autore non sia l’autore o un suo erede, invece, l’operazione è soggetta ad imposta in Italia e conseguentemente il soggetto acquirente è tenuto alla compilazione dei modelli Intra. 167

168 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Commercio elettronico Software scaricato via internet: trattassi di commercio elettronico diretto. Nel caso di rapporti B2B con prestatore UE, l’acquirente italiano deve inserire tali servizi nel modello Intra 2-quater, indicando la partita Iva del fornitore UE. Prestazioni offerte da “e-bay”: i compensi pagati da un commerciante al dettaglio di abbigliamento per effettuare “commercio elettronico indiretto” della propria merce, rientrano tra i servizi “generici” ex art. 7-ter, da includere negli elenchi Intra. 168

169 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI INCASSO Modalità di incasso Codice da indicare Note Bonifico bancario “B” Quando sussiste il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro Carta di credito “A” Quando avviene l’accredito in c/c con versamenti che provengono da fonti diverse da un altro c/c Ricevuta bancaria “X” Incasso con modalità diverse dal bonifico bancario e dall’accredito Compensazione tra il debito e il credito 169

170 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI INCASSO La C.M. 36/E precisa che “se il pagamento non è ancora avvenuto il campo «modalità di incasso» va compilato inserendo dati presunti”. 170

171 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAGAMENTI PLURIMI Non è stata chiarita la modalità di compilazione degli elenchi nel caso in cui, a fronte della stessa prestazione di servizi, siano state utilizzate diverse modalità di pagamento (ad esempio, in parte per contanti, in parte con bonifico o compensazione). In tal caso, due possono essere le soluzioni: - utilizzare la modalità “X” (altre); - scomporre in più righe il servizio, frazionando gli importi dell’ammontare dell’operazione a seconda delle modalità di pagamento. 171

172 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI EROGAZIONE Modalità di erogazione del servizio Significato Erogazione istantanea  codice I La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione). È una prestazione di servizi istantanea anche nel caso in cui un avvocato, per un’attività di un recupero di un credito, emetta tante fatture quanti sono gli assegni incassati dal debitore. Erogazione a più riprese  codice R La modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito). È una prestazione di servizi a più riprese anche la pubblicità su cataloghi con più ristampe. 172

173 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE DI PAGAMENTO Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario 173

174 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE DI PAGAMENTO L’Agenzia non ha chiarito cosa indicare come “Paese di pagamento” nel caso in cui il pagamento stesso avvenga per compensazione (modalità di incasso “X”). In tal caso, si dovrebbe indicare il Paese del prestatore (“destinatario” del “pagamento”). 174

175 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA L’art. 50 co. 6 del DL 331/93, prevede che gli elenchi Intrastat non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (ossia nello Stato in cui il servizio è territorialmente rilevante, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72). Tale previsione di esclusione ha creato particolari difficoltà applicative a tutti gli operatori interessati, in quanto non era chiaro quali dovessero essere le modalità di accertamento della non debenza dell’imposta, soprattutto nelle ipotesi in cui il servizio (con prestatore residente in Italia) fosse rilevante nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE. 175

176 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43 - committente stabilito in Italia, e prestatore stabilito in altro Stato UE: per tali servizi, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, con la conseguenza che per stabilire se è dovuta l’imposta, è necessario verificare le disposizioni nazionali; - prestatore stabilito in Italia, e committente soggetto passivo in altro Stato UE: in tal caso, ai sensi dello stesso art. 7-ter, l’operazione è “fuori campo” IVA in Italia, in quanto rilevante territorialmente nello Stato del committente, ragion per cui è necessario verificare le disposizioni vigenti nel Paese del committente. 176

177 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO IVA IN ITALIA In tali ipotesi, la C.M. n. 43/E premette che “il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente”, e quindi in base alle disposizioni vigenti in tale Stato. 177

178 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43 Caso 1: il prestatore italiano ha ottenuto una dichiarazione redatta dal committente in cui lo stesso afferma che la prestazione è non imponibile o esente nel suo Paese. In merito alle modalità di rilascio, la C.M. n. 43/E, precisa che la stessa “può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente”. Sulla scorta di ciò il prestatore “è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento”. Caso 2: il prestatore italiano non ha ottenuto alcuna dichiarazione da parte del committente stabilito in altro Stato UE. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia, “il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”. 178

179 CAMPIONI GRATUITI E SPESE DI TRASPORTO COMPILAZIONE MODELLI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA CAMPIONI GRATUITI E SPESE DI TRASPORTO COMPILAZIONE MODELLI INTRA CAMPIONI GRATUITI NON NECESSARIO SPESE DI TRASPORTO NECESSARIO 179

180 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE UE Acquisto della merce ITA1 Vende la merce a UE, consegna la stessa per la lavorazione a ITA2 ITA2 Esegue la lavorazione, consegna la merce a UE ed emette fattura a UE per la lavorazione 180

181 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE – OBBLIGHI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE – OBBLIGHI INTRA Operatore Tipologia di operazione effettuata Riferimento normativo Adempimenti Obbligo di compilazione dei modelli Intra Ulteriori note ITA1 Cessione intracomunitaria non imponibile a favore di UE Art. 41 co. 1 lett. a) DL 331/93 Fatturazione a favore di UE SI, per la cessione di beni a UE Deve provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato ITA2 Lavorazione della merce a favore del committente UE Art. 7-ter let. A) DPR 633/72 SI, per la lavorazione dei beni a favore di UE Deve riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50 co. 5 DL 331/93 i beni ricevuti da ITA1 in lavorazione 181

182 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA ITA2 Acquista beni da ITA1 e vende gli stessi a UE ITA1 Vende i beni a ITA2 e procede alla consegna direttamente a UE UE Acquista i beni da ITA2 182

183 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA Secondo quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella C.M. 13/E/1994: il rapporto intercorrente tra i due soggetti passivi nazionali (ITA1 e ITA2) si configura come una cessione interna, non imponibile ex art. 58 co. 1 DL 331/93; il rapporto tra ITA2 e UE, anche in questo caso, assume la qualifica di operazione non imponibile, in quanto è qualificabile come una cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 DL 331/93. 183

184 C.M. 43/E/2010 MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
CESSIONI/ACQUISTI di BENI e PRESTAZIONI di SERVIZI a favore dello stesso soggetto nel corso dello stesso giorno Nell’ipotesi in cui si tratti di due distinte operazioni:  cessioni/acquisti di beni;  prestazioni di servizi INTRA BENI INTRA SERVIZI Nell’ipotesi in cui si tratti di un’unica operazione (la cessione/acquisto di beni o la prestazione di servizi assumono la qualifica di operazione accessoria) UN UNICO INTRA (operazione principale) 184

185 SERVIZI RESI DAGLI AUTOTRASPORTATORI
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C.M. 43/E/ AUTOTRASPORTATORI SERVIZI RESI DAGLI AUTOTRASPORTATORI Registrazione delle fatture Art. 74 co. 4 del DPR 633/72  entro il trimestre successivo a quello di emissione Compilazione dei modelli INTRA Elenco INTRA riferito alla data di emissione della fattura a prescindere dalla data di registrazione 185

186 REALIZZAZIONE DI STAMPI: C.M. 43
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 REALIZZAZIONE DI STAMPI: C.M. 43 SE: 1. c'è la stipula di un unico contratto per la realizzazione dello stampo e per la fornitura dei beni che con esso si producono; 2. lo stampo alla fine della lavorazione viene inviato nel Paese comunitario, viene distrutto o sia ormai inutilizzabile La realizzazione dello stampo è una prestazione accessoria alla produzione/cessione dei beni prodotti con lo stesso 1. Non c'è la stipula di un unico contratto per per la realizzazione dello stampo e per la fornitura dei beni che con esso si producono; 2. lo stampo alla fine della lavorazione non viene inviato nel Paese comunitario, non venga distrutto o sia ancora utilizzabile La realizzazione dello stampo è una PRESTAZIONE DI SERVIZIO GENERICA ex art. 7-ter del DPR 633/72 186


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