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Animali e Codice Civile Reggio Emilia 11 marzo 2016 Avv. Alberto Maffei.

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Presentazione sul tema: "Animali e Codice Civile Reggio Emilia 11 marzo 2016 Avv. Alberto Maffei."— Transcript della presentazione:

1 Animali e Codice Civile Reggio Emilia 11 marzo 2016 Avv. Alberto Maffei

2 Animali e Condominio Regolamento e Divieti

3 Miti da sfatare -Vietato Vietare - Uso dell'ascensore - L'abbaiare del cane e il sonno dei vicini

4 Vietato Vietare Il regolamento di condominio non può vietare ai Condomini di possedere animali.

5 Situazione ante riforma: C ass. 3705/2011:”il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva”

6 Regolamento contrattuale e assembleare: distinzione ex art.1138 c.c. Formale e sostanziale.

7 La cd. Riforma: recepimento della sentenza 3705/2011 Situazione attuale:regolamento contrattuale. Divieto 1138 c.c. non si applica perchè relativo al solo regolamento assembleare. Non è norma imperativa. Non è retroattivo.

8 Situazione attuale: regolamento assembleare. Regolamento precedente la riforma: vale quanto stabilito dalla Cass. 3705/2011. Regolamento successivo: vietato ex art. 1138 u.c.

9 Come comportarsi in caso di nullità della clausola assembleare? Agire o attendere: _ Azione dichiarativa di nullità; - Modifica assembleare; - Eccezione in giudizio.

10 Delibera assembleare di modifica del regolamento che introduce il divieto: - impugnazione giudiziale. Competenza del Tribunale.

11 Contratto di locazione: divieto legittimo.

12 Quali animali? Domestici, di affezione, da compagnia. Art. 514 c.p.c.: impignorabili gli animali di affezione o da compagnia

13 Quanti animali? Il divieto per ragioni igienico- sanitarie e il maltrattamento di animali.

14 Uso dell'ascensore e delle altre parti comuni. Tesi animalista: il divieto dell'art. 1138 si estende anche alle parti comuni, per dare effettività alla norma.

15 Ante riforma Cassazione 8431/1994: il divieto di introdurre cani nell'ascensore riguarda le modalità d'uso dei servizi condominiali, con un limite qualitativo di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e non, altrimenti, una limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.

16 La riforma non apporta novità sull'uso delle parti comuni. Assenza di previsione nel regolamento; l'uso è consentito, purchè non lo si impedisca agli altri condomini e non si arrechino danni alle parti comuni.

17 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza (ordinanza Ministero della Salute 23.3.2009: guinzaglio e museruola).

18 Colonie feline: L.281/91 Trib. Milano 23693/2009. I l condomino può usare il cortile/giardino per la creazione di rifugi temporanei per gatti randagi.

19 Limiti: - pari uso da parte degli altri condomini (art.1102 c.c.); - ragioni igienico-sanitarie; - danni alla cosa comune; - danni o disturbo nel possesso delle abitazioni degli altri condomini (possessoria – Corte Appello Roma 9.4.2013).

20 L'abbaiare del cane e il sonno dei vicini. Questione condominiale? Il regolamento contrattuale (non assembleare) può contenere un divieto specifico, quindi il condominio può agire.

21 In caso di assenza si applica l'art. 844 c.c. - divieto di immissioni moleste. Non agisce il condominio, ma il singolo condomino, quale vicino. Incerta, ma probabile la legittimazione attiva del conduttore.

22 Requisito:superamento della normale tollerabilità. Perizia. Valore dei limiti di legge.

23 Normale tollerabilità: comportamento normale del cane. Tollerabile è l'abbaio sporadico e fisiologico (es. passaggio di una persona) non quello continuativo e patologico.

24 Tutela penale: art.659 c.p. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

25 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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