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PubblicatoOrlando Murgia Modificato 8 anni fa
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g. la rocca - corso di diritto civile1 La risoluzione generale 1. Quadro generale
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g. la rocca - corso di diritto civile2 La risoluzione Art. 1372 c.c.: “il contratto … non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge” “effetti del contratto” e risoluzione “cause” della risoluzione Volontà delle parti legge
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g. la rocca - corso di diritto civile3 La risoluzione A ben vedere il nesso tra risoluzione del contratto e art. 1372 c.c. è ben più interessante
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g. la rocca - corso di diritto civile4 La risoluzione Lo “scioglimento” (la risoluzione) incide sulla forza vincolante del contratto: è per questo che la risoluzione può essere “ammessa” solo per cause previste dalla legge
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g. la rocca - corso di diritto civile5 La risoluzione Ciò pone in luce la connessione fra “risoluzione” e “vincolo”: in tanto può essere ammessa la risoluzione, in quanto incida su elementi che abbiano determinato il contraente al vincolo
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g. la rocca - corso di diritto civile6 La risoluzione Connessione tra risoluzione ed interesse al vincolo contrattuale: la risoluzione è espressione del venir meno dell’interesse alla prestazione contrattuale attesa
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g. la rocca - corso di diritto civile7 La risoluzione Il venir meno “giustificato” dell’interesse di una parte alla prestazione attesa dal contratto determina il venir meno dell’intero contratto “a prestazioni corrispettive”
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g. la rocca - corso di diritto civile8 La risoluzione Recesso unilaterale “mutuo dissenso” Verificazione della condizione risolutiva Diffida ad adempiere Clausola risolutiva espressa Risoluzioni riconducibili ad iniziativa “negoziale” di parte
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g. la rocca - corso di diritto civile9 La risoluzione Risoluzione giudiziale inadempimento Impossibilità sopravvenuta Eccessiva onerosità sopravvenuta
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g. la rocca - corso di diritto civile10 La risoluzione Notare: sono assai eterogenee le cause “ammesse” dalla legge che legittimano il venir meno dell’interesse di una parte verso la prestazione promessagli Impossibilità di immaginare una risposta unitaria alla domanda relativa alle conseguenze e all’ammissibilità stessa di una rinuncia preventiva alla risoluzione
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g. la rocca - corso di diritto civile11 La risoluzione 2. Inadempimento: la fattispecie
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g. la rocca - corso di diritto civile12 La risoluzione Inadempimento (art. 1218) Art. 1453 – 1455 c.c. Vero e proprio Parte si è posta in situazione di non poter a. Parte ha dich. Di non voler a. risoluzione “giudiziale” “stragiudiziale” Artt. 1454, 1456, 1457 Rilevanza al fine della decorrenza della prescrizione per le restituzioni
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g. la rocca - corso di diritto civile13 La risoluzione ATTENZIONE: presupposto delle azioni ex art. 1453 è l’inadempimento Occorre, pertanto, PRIMA procedere all’interpretazione del contratto, alla sua qualificazione e all’integrazione, onde determinare la prestazione della parte che si presume inadempiente Occorre, poi, ricostruire in modo scrupoloso la effettiva condotta della parte presunta inadempiente (v. fattispecie decisa da Cass. civ., 15-06-2009, n. 13874 infra)
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g. la rocca - corso di diritto civile14 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 24-09-2009, n. 20623. Nella cessione di cubatura si è in presenza di una fattispecie a formazione progressiva in cui confluiscono, sul piano dei presupposti, dichiarazioni private nel contesto di un procedimento di carattere amministrativo; a determinare il trasferimento di cubatura, tra le parti e nei confronti dei terzi, è esclusivamente il provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia del cedente, può essere emanato dall’ente pubblico a favore del cessionario, non essendo configurabile tra le parti un contratto traslativo; ne consegue che, qualora il cedente … si sia prestato al compimento di tutti gli atti necessari per far ottenere al cessionario la concessione per una volumetria maggiore, il mancato rilascio della concessione edilizia maggiorata determina l’inefficacia del negozio concluso dai proprietari dei fondi limitrofi e non già la sua risoluzione per inadempimento del cedente La fattispecie di “inadempimento”
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g. la rocca - corso di diritto civile15 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 15-06-2009, n. 13874. Non è accoglibile la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile parzialmente abusivo per il quale il promittente venditore abbia presentato legittimamente la domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (provvedendo alla rituale oblazione) in un termine antecedente a quello di scadenza per la stipula del contratto definitivo, sulla quale si sia poi venuto a formare il silenzio-assenso della p.a., ai sensi dell’art. 40 della legge stessa, anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione, non sussistendo ostacoli alla stipula del contratto definitivo in conseguenza dell’equiparazione prevista dal citato art. 40, 2º comma, tra l’intervenuto silenzio-assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria e il rilascio della concessione stessa, ai fini della regolarità della stipula dell’atto definitivo La fattispecie di “inadempimento”
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g. la rocca - corso di diritto civile16 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 11-05-2009, n. 10820. Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché anteriore all’entrata in vigore della l. 28 febbraio 1985 n. 47, perché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali La fattispecie di “inadempimento”
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g. la rocca - corso di diritto civile17 La risoluzione Risoluzione giudiziale
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g. la rocca - corso di diritto civile18 La risoluzione Art. 1453 c.c.Parte insoddisfatta adempimentoArtt. 2930 ss. Risoluzione: sentenza costitutiva Risarcimento del danno
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g. la rocca - corso di diritto civile19 La risoluzione SUGGERIMENTO PRATICO: cerchiamo di essere chiari negli atti giudiziari (v. infra)
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g. la rocca - corso di diritto civile20 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 10-02-2010, n. 3012: Il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale; in particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi (nella specie la suprema corte ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per inadempimento contrattuale, che la domanda di risarcimento danni presupponesse quella di risoluzione del contratto, da ritenere proposta anche se non espressa con formula «sacramentale», perché nel contenuto della domanda originaria ad essa veniva fatto espresso riferimento)
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g. la rocca - corso di diritto civile21 La risoluzione T. Cagliari, 03-10-2007. Nell’ipotesi in cui l’attore agisca in giudizio qualificando erroneamente come azione di risoluzione la domanda volta ad ottenere la restituzione di un bene oggetto di comodato, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (nel caso di specie il tribunale ha ritenuto che l’attore, a prescindere dalla qualificazione formale, avesse inteso esercitare nei confronti del convenuto comodatario un’azione personale di restituzione e di risarcimento dei danni di natura contrattuale)
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g. la rocca - corso di diritto civile22 La risoluzione Diversità delle due domande Onere di prova a carico dell’attore (contratto // contratto + inadempimento) [Roppo] (v. però infra giurisprudenza) Presupposti sostanziali circa l’interesse della parte alla prestazione (art. 1453 2 e 1453 3 c.c.)
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g. la rocca - corso di diritto civile23 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3373. In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, …; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento Onere della prova
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g. la rocca - corso di diritto civile24 La risoluzione art. 1453 2, 3
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g. la rocca - corso di diritto civile25 La risoluzione Art. 1453: “2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”
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g. la rocca - corso di diritto civile26 La risoluzione La domanda di risoluzione mostra che è venuto meno – o comunque non sussiste - un interesse della parte in bonis al conseguimento tardivo della prestazione dedotta in contratto Non può più chiedere condanna ad adempimento Altra parte non può più adempiere
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g. la rocca - corso di diritto civile27 La risoluzione ATTENZIONE: l’art. 1453 2 rappresenta una facoltà eccezionale di mutatio libelli
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g. la rocca - corso di diritto civile28 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 27-05-2010, n. 13003. La facoltà, di cui all’art. 1453, 2º comma, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di mutatio libelli sancito dagli art. 183, 184 e 345 c.p.c., sempreché si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l’accoglimento di questa, per l’effetto retroattivo espressamente previsto dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio
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g. la rocca - corso di diritto civile29 La risoluzione Aspetti incidente su applicazione art. 1453, II e III comma Atteggiamento convenuto Esito del processo Opposizione alla risoluz. Non esclusa transazione per adempimento contratto Si associa a domanda La sorte del contratto appare segnata Reiezione domanda risol. adempimento
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g. la rocca - corso di diritto civile30 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 10-09-2009, n. 19559. In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell’art. 1453, 2 comma, c.c. - secondo cui non può più chiedersi l’adempimento una volta domandata la risoluzione - comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l’esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere; ne consegue che, proposta, da parte dell’alienante, domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell’acquirente, a questi è precluso l’adempimento solo se egli sia già inadempiente al momento della domanda, mentre non vi sono ostacoli all’esecuzione della prestazione non ancora scaduta a tale data
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g. la rocca - corso di diritto civile31 La risoluzione Art. 1453 3 c.c.: “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione” E prima della domanda? v. artt. 1218, 1455, 1175, 1464 NOTARE: solo la domanda di risoluzione preclude con certezza alla controparte la possibilità di adempiere
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g. la rocca - corso di diritto civile32 La risoluzione SUGGERIMENTO PRATICO: se non vogliamo proporre domanda di risoluzione, occorre inviare lettera che almeno sia strutturata come “diffida ad adempiere”
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g. la rocca - corso di diritto civile33 La risoluzione Art.1455 c.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile34 La risoluzione Art. 1455: “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” Contemperamento delle posizioni Limitata tolleranza verso l’inadempiente Interesse della controparte
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La risoluzione ATTENZIONE: “ … avuto riguardo all’interesse dell’altra” g. la rocca - corso di diritto civile35 Necessità di ricostruire l’effettivo assetto di interessi realizzato dalle parti, per stabilire da quali prestazioni della controparte sia realmente soddisfatto l’interesse dell’altra: v. ad es. art. 129 5 cdc (e studia Bocchini, 23 ss.)
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g. la rocca - corso di diritto civile36 La risoluzione ATTENZIONE: è circostanza impeditiva dell’accoglimento della domanda di risoluzione. Quindi, è la prima difesa del convenuto inadempiente
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g. la rocca - corso di diritto civile37 La risoluzione Cass. civ., sez. I, 02-05-2006, n. 10139. Ai fini della valutazione della legittimità della risoluzione di un appalto di servizi per inadempimento dell’appaltatore, a causa di uno sciopero dei propri dipendenti, l’importanza e la rilevanza dell’inadempimento devono valutarsi in relazione all’interesse che il committente ha inteso tutelare mediante il contratto, valutando i soli effetti della mancanza del servizio appaltato sull’attività del committente (nella specie, la corte ha dedotto la gravità della sospensione del lavoro nell’ambito di un appalto di servizi di pulizie, dalle conseguenze dello sciopero sullo stato dei servizi igienici, degradato dalla mancanza di pulizie al punto da avere determinato le proteste dei dipendenti della committente, ritenendo irrilevante, a tal fine, il numero «due» dei giorni di sciopero)
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g. la rocca - corso di diritto civile38 La risoluzione La risoluzione stragiudiziale
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g. la rocca - corso di diritto civile39 La risoluzione Diffida ad adempiere
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g. la rocca - corso di diritto civile40 La risoluzione Art. 1454 c.c.: “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (c. 14822, 16622). 2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”
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g. la rocca - corso di diritto civile41 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 08-11-2007, n. 23315. In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell’interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell’interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell’ambito delle facoltà connesse all’esercizio dell’autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all’art. 1454 c.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile42 La risoluzione Comma 1 Atto giuridico unilaterale a forma scritta avente contenuto vincolato e dotato degli effetti previsti dalla legge Natura della diffida contenuto Intimazione ad adempiere “dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”
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g. la rocca - corso di diritto civile43 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 06-04-2009, n. 8250. In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all’intera preparazione all’adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta (nella specie, la suprema corte ha cassato la pronuncia di merito che - essendo passata in giudicato una sentenza di cui all’art. 2932 c.c. che subordinava l’effetto traslativo della compravendita al pagamento del residuo prezzo - aveva ritenuto incongruo il termine di quindici giorni concesso al debitore, non considerando che la diffida ad adempiere era stata notificata dal creditore oltre quattro mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che nel frattempo il debitore aveva il dovere di attivarsi nella preparazione dell’adempimento)
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g. la rocca - corso di diritto civile44 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 08-11-2007, n. 23315. Decorso il termine di cui alla diffida ad adempiere senza che il contratto sia stato adempiuto, il diffidante può rinunciare all’effetto della risoluzione. È condivisibile ?
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g. la rocca - corso di diritto civile45 La risoluzione ATTENZIONE: l’art. 1455 vale anche la diffida ad adempiere
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g. la rocca - corso di diritto civile46 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 18-04-2007, n. 9314. L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell’art. 1455 c.c. dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento (nella specie la suprema corte ha escluso la gravità dell’inadempimento in relazione alla circostanza dell’offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell’utilità economica perseguita con il contratto)
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g. la rocca - corso di diritto civile47 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 17-12-2009, n. 26508. L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l’accertamento dell’inadempienza, mentre la richiesta di convalida di sfratto per morosità in relazione all’art. 1453 c.c. mira ad una pronuncia costitutiva, poiché è diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento, da parte del giudice, della gravità o meno dell’inadempimento; ne consegue che, se in primo grado è proposta domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c., la domanda ex art. 1453 c.c. proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi domanda nuova ex art. 345 c.p.c.
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g. la rocca - corso di diritto civile48 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 27-01-2009, n. 1950. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
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g. la rocca - corso di diritto civile49 La risoluzione Clausola risolutiva espressa
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g. la rocca - corso di diritto civile50 La risoluzione Art. 1456: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”
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g. la rocca - corso di diritto civile51 La risoluzione Requisiti di contenuto (art. 1456 1 ) “espressamente” Effetto risolutorio dell’inadempimento deve risultare in modo esplicito “determinata obbligazione” Indicazione specifica dell’obbligazione cui è collegata la clausola
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g. la rocca - corso di diritto civile52 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 27-01-2009, n. 1950. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
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g. la rocca - corso di diritto civile53 La risoluzione Attenzione: tre fattispecie diverse “Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora una delle parti non adempia esattamente alle sue obbligazioni” “il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora sia inadempiuta le clausole x ed y del contratto medesimo” “l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’adempimento delle clausole x ed y”. “condizione di inadempimento”
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g. la rocca - corso di diritto civile54 La risoluzione Importanza dell’inadempimento nell’economia del c. 1455giudice 1456Le parti Attenzione: la fattispecie di inadempimento rimane oggetto di verifica da parte del giudice
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g. la rocca - corso di diritto civile55 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 06-02-2007, n. 2553. La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’art. 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa
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g. la rocca - corso di diritto civile56 La risoluzione Modalità di funzionamento Inadempimento dell’obbligazione indicata nella clausola Dichiarazione della parte interessata di volersi valere della clausola Risoluzione di diritto Atto giuridico recettizio non formale
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g. la rocca - corso di diritto civile57 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 17-12-2009, n. 26508. In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all’inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell’atto introduttivo del giudizio per la risoluzione.
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g. la rocca - corso di diritto civile58 La risoluzione Notare: la vittima dell’inadempimento ha il controllo della sorte del contratto. Può decidere di mantenere il contratto in essere malgrado l’inadempimento, a seconda dei suoi interessi
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g. la rocca - corso di diritto civile59 La risoluzione Cass. civ., sez. I, 01-08-2007, n. 16993. In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere.
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g. la rocca - corso di diritto civile60 La risoluzione ATTENZIONE: se la parte non fa valere la clausola, ma domanda la risoluzione ex art. 1453 rimette in gioco l’art. 1455 !
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g. la rocca - corso di diritto civile61 La risoluzione In conclusione:
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g. la rocca - corso di diritto civile62 La risoluzione Cass. civ., sez. III, 05-01-2005, n. 167. In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale
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g. la rocca - corso di diritto civile63 Termine essenziale
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g. la rocca - corso di diritto civile64 Art. 1457: “1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. 2. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”
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g. la rocca - corso di diritto civile65 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 16-02-2007, n. 3645. In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto; tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine
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g. la rocca - corso di diritto civile66 La risoluzione Cass. civ., sez. II, 24-06-2008, n. 17181. Nei contratti a prestazioni corrispettive, requisito comune al termine essenziale e alla clausola risolutiva espressa deve ritenersi l’inadempimento imputabile ad una delle parti; tale presupposto non si riscontra nella diversa ipotesi in cui l’effetto solutorio sia connesso al mancato ottenimento entro una determinata scadenza temporale di un provvedimento amministrativo per ragioni non ascrivibili al comportamento dei contraenti, dovendo tale evenienza essere riconducibile alla mancata verificazione di un evento futuro ed incerto e, conseguentemente, qualificarsi come condizione risolutiva negativa (nella specie, è stata qualificata come condizione risolutiva negativa la previsione negoziale secondo la quale il compenso dovuto ad un professionista non sarebbe stato riconosciuto «ove le competenti autorità comunali per qualsivoglia motivo, purché non imputabile al committente, non dovessero rilasciare la concessione ovvero la stessa venisse rilasciata oltre il 30 settembre 1995»)
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g. la rocca - corso di diritto civile67 La risoluzione Risoluzione ex art. 1457 Previsione in contratto di un termine per l’adempimento di una parte Inadempimento “grave” (= essenzialità del termine) Decorso di tre giorni senza che la parte interessata abbia dichiarato di voler esigere l’esecuzione della prestazione inadempiuta
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g. la rocca - corso di diritto civile68 La risoluzione NOTARE: automaticità della risoluzione a seguito della scadenza del termine: v. art. 1457 2 L’iniziativa della parte è solo impeditiva: v. seconda parte art. 1457 1
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g. la rocca - corso di diritto civile69 La risoluzione Termine in contratto essenzialeArt. 1457 c.c. Non essenziale Risoluzione giudiziale Diffida ad adempiere
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