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PubblicatoAssunta Donati Modificato 8 anni fa
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La Riforma delle professioni e le Società tra professionisti Reggio Emilia, 17 settembre 2013
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La normativa generale 1° Parte
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Normativa Art. 10 legge 183/2011 come modificato dalla legge di conversione 27/2012 del D.L. 1/12 (D.L. liberalizzazioni) Tale normativa abolisce la legge 1815/1939, che permetteva l’aggregazione tra professionisti solo con la formula dello studio associato D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (la Riforma delle professioni) D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, Ministero di grazia e giustizia, Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate dal sistema ordinistico (G.U. n. 81 del 6.4.13) D.M. 21 febbraio 2013 n. 46 (Decreto parametri)
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La Riforma delle professioni 2° Parte
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Art. 3 DL 138/11 convertito nella legge 148/11 Principio generale: L’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 5
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Art. 3 comma 5 Viene ridefinito il ruolo degli ordinamenti professionali nel senso di impedire a questi ultimi di limitare o restringere il libero accesso e l’esercizio delle attività professionale Viene stabilito il termine di 12 mesi (a decorrere dal 13 agosto 2011) per riformare gli ordini Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 6
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Accesso alla professione Libero accesso Ammesso esame di stato No a discriminazione diretta e/o indiretta Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 7
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Autonomia ed indipendenza L’esercizio della professione è fondato e ordinato sull’autonomia e sulla indipendenza del giudizio Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 8
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Formazione continua Il professionista è tenuto a seguire percorsi di formazione continua sulla base degli appositi regolamenti Il mancato assolvimento dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni disciplinare Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 9
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Compenso Il compenso spettante al professionista viene pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale (cfr. art. 2333 c.c.) Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 10
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Assicurazione obbligatoria Nel nostro codice deontologia l’art. 11 non pone l’obbligo di assicurazione, ma una opportunità. Ovvio, che l’articolo dovrà essere cambiato. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 11
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Collegi per la disciplina Si prevede che gli ordinamenti professionali dovranno istituire collegi a livello territoriale, ai quali affidare il controllo in merito alla correttezza dei rapporti professionali. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 12
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Pubblicità informativa Diventa libera con ogni mezzo, deve avere ad oggetto l’attività professionale e le relative specializzazioni Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 13
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Sospensione dell’albo del professionista che non emette fattura Ai sensi dell’art. 2 comma 5 d.l. 138/11 qualora siano state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi compiuti in giorni deversi nell’arco di un quinquennio, è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione dall’albo professionale Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 14
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Legge n. 183, art.10, del 12 novembre 2011(conversione D.L. 138/11) 3° Parte Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 15
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Riforma degli ordini professionali Si modifica l’art. 3 comma 5 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, Si prevede gli ordinamenti professionali verranno modificati con Decreto del Presidente della Repubblica Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 16
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Società professionali 1 a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche‘ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento (*); Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 17
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Società professionali 2 c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; (*) d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 18
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Società professionali 3 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 19
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D.L. 24.1.12 n. 1 (convertito con la legge 24.3.12. n. 27- c.d. liberalizzazioni) 4° Parte Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 20
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Abrogazione tariffe professionali art. 9 (vedi nuovi Parametri D.M. 46/13) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 21
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Pattuizione del compenso 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi‘ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 22
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Importo compenso, preventivo In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 23
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Tirocinante e rimborso spese Al tirocinante e‘ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 24
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Durata del tirocinio 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 25
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Società tra professionisti cooperative Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 26
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Società tra professionisti numero dei soci In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa‘ procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 27
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Società tra soci polizza assicurativa Occorre la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 28
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Società tra professionisti segreto professionale Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 29
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DPR 7 AGOSTO 2012, N. 137 5° Parte Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 30
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Definizione e ambito di applicazione Professionista è colui che è iscritto ad un ordine professionale Il decreto si applica solo alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 31
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Accesso all’esercizio della professione Esame di stato obbligatorio Accesso è libero Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 32
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Albo unico nazionale Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 33
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Pubblicità informativa E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicita’ informativa avente ad oggetto l’attivita’ delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 34
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Obbligo di assicurazione Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 35
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Tirocinio professionale Il tirocinio professionale e’ obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e’ finalizzato a conseguire le capacita’ necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 36
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Diverse modalità -1- Il tirocinio puo’ essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio puo’ essere altresi’ svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita’ pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 37
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Diverse modalità -2- Il tirocinio puo’ essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purche’ le relative discipline prevedano modalita’ e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 38
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Tirocinio no subordinazione Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 39
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Continuità tirocinio / deontologia L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio puo’ avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 40
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Tirocinio e corsi di formazione Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo’ consistere altresi’ nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 41
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Registro praticanti Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale e’ tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale e’ condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 42
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Professionista affidatario Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita’ di iscrizione all’albo, e’ tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita’ e non puo’ assumere la funzione per piu’ di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attivita’ professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 43
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Formazione continua -1- Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 44
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Formazione continua -2- L’attivita’ di formazione, quando e’ svolta dagli ordini e collegi, puo’ realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 45
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Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 6° Parte Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 46
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Consiglio di disciplina territoriale Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 47
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Composizione consiglio di disciplina I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 48
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Requisiti dei consiglieri Ferma l’incompatibilita’ tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 49
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Durata del consiglio di disciplina territoriale I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale. Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 50
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Consiglio di disciplina nazionale Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto Avv. Luca De Compadri -Consulente del lavoro - avvlucadecompadri@gmail.com 51
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In particolare sulle STP 7° Parte
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Considerazioni preliminari: primi dubbi Problema della responsabilità civile (società responsabile con i singoli soci? I singoli soci responsabili in solidarietà reciproca?) Problema dell’applicabilità alle STP delle procedure concorsuali (silenzio della legge); prevale la natura oggettivamente commerciale della forma societaria o la natura intrinsecamente non commerciale dell’attività?
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Forme societarie (art. 10, l. 12.11.11.n. 183; art. 1 D.M. 8.2.13) a) «societa' tra professionisti» o «societa' professionale»: la societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o piu' attivita' professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; b) «societa' multidisciplinare»: la societa' tra professionisti costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Società cooperativa, Srl. Le società cooperative tra professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre
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Ambito di applicazione Le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 8.2.13 si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell' articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge. Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti.
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Soci (art. 10 comma 4 legge 183/2011) Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
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Soci (art. 10 comma 4 legge 183/2011) (segue) In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al captale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi
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Soci (art. 10 comma 4 legge 183/2011) (segue) L’atto costitutivo deve prevedere anche: criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; La polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
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Soci/Società (art. 10 comma 5,6,7 e 8 legge 183/2011) (segue) La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
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Obblighi di informazione per il conferimento dell’incarico (art. 3, 4 D.M. 8.2.13) a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento.
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Obblighi di informazione per il conferimento dell’incarico (art. 3, 4 D.M. 8.2.13) segue La societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
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Esecuzione incarico (art. 5 D.M. 8.2.13) Collaborazione : nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari Sostituzione : solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3. 2. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione (principio della personalità dell’incarico proprio del contratto d’opera intellettuale)
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Incompatibilità (art. 6 D.M. 8.2.13) L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza. L’incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla societa' tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
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Socio per finalità di investimento: requisiti (art. 6 D.M. 8.2.13) Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; (occorre poi la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
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Legali rappresent. e amministratori società con qualifica di socie: requisiti (art. 6 D.M. 8.2.13) Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4, sopra indicate, si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa', le quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento di una societa' professionale.
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Conseguenze della mancata rimozione della situazione di incompatibilità (art. 6 D.M. 8.2.13) Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita', desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa' tra professionisti e per il singolo professionista.
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Iscrizione nel registro imprese (art. 7 D.M. 8.2.13) Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa' tra professionisti.
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Obbligo di iscrizione all’Ordine (art. 8 D.M. 8.2.13) La societa' tra professionisti e' iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La societa' multidisciplinare e' iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attivita' individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Concetto di prevalenza : sembra, quindi, da una interpretazione letterale, una scelta dei soci, a prescindere dalla attività esercitata in concreto
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Domanda di iscrizione a Ordine (art. 9 D.M. 8.2.13 La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 e' rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa' tra professionisti ed e' corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui e' rivolta la domanda. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della societa'.
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Variazioni atto costitutivo o statuto (art. 9 D.M. 8.2.13 Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro
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Diniego dell’iscrizione (art. 10 D.M. 8.2.13): adempimenti preliminari Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della societa' professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la societa' istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
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La lettera di diniego dell’iscrizione (art. 10 D.M. 8.2.13) La lettera di diniego e' comunicata al legale rappresentante della societa' ed e' impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilita', prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorita' giudiziaria.
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Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito (art. 11 D.M. 8.2.13) Qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa' non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si e' verificata la situazione di irregolarita‘. In caso dei perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare la prevalenza La STP deve essere cancellata dall’albo in caso di cancellazione del registro imprese o alla scadenza del termine fissato nell’atto costitutivo Il CPO deve attivarsi preventivamente ad instaurare il contraddittorio
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ADEMPIMENTI DEL CPO 1° Delibera: Istituzione dell’Albo speciale delle STP 2° Delibera: che dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all’albo delle STP, che sarà pari ala quota prevista per l’iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione destinata al CPO e quella destinata al CNO (190 euro) La domanda di iscrizione è rivolta al CPO nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP Società multidisciplinari: sono iscritte presso il registro dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo, In assenza di indicazione in merito all’attività prevalente andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali
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Regime disciplinare (art. 12 D.M. 8.2.13) Ferma la responsabilita' disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale e' iscritto, la societa' professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta (intervento Consiglio di Stato). Responsabilità personale e responsabilità concorrente. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della societa', e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa‘ ( problema della competenza territoriale, allorquando il professionista sia iscritto ad una circoscrizione territoriale differente; nulla dice la legge).
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Regime fiscale Perché trattasi di un reddito professionale: Le STP si costituiscono solo per l’esercizio di una o più attività professionali I soci di capitale hanno un ruolo di minoranza La risoluzione del 28 maggio 2003 n. 118 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che le società tra avvocati producono reddito di lavoro autonomo Conseguenze: determinazione reddito ex art. 52 tuir; principio di cassa, ricavi della società soggetti a ritenute d’acconto
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Obblighi previdenziali La legge 183/2011 non regolamenta l’aspetto previdenziale Rinvio ai singoli Ordinamenti per la disciplina degli aspetti previdenziali Soci professionisti: versano alle singole casse di previdenza Soci tecnici: versano alle rispettive casse e/o all’Inps Soci di capitale: non versano contributi previdenziali a meno che non svolgano attività d’impresa
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Problemi aperti Quale natura tributaria del reddito (di impresa o professionale) (Criterio di cassa o di competenza?) Applicazione o meno della ritenuta d’acconto Rischio di alterazione della concorrenza: problema della contribuzione integrativa I redditi da assoggettare a contribuzione soggettiva dovrebbero essere quelli derivanti dalla partecipazione all’organismo societario (anche quelli per l’amministrazione) A contribuzione integrativa dovrebbero essere assoggettati e corrispetivi della società
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Obbligo assicurativo Il 13 agosto è infatti il termine entro cui gli Ordini professionali dovranno stipulare le polizze assicurative sul rischio professionale I Consulenti del lavoro individualmente o in studi associati e soci di società professionali.( STP) Tutta l'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività di conciliazione e arbitrato etc.) Sono sempre compresi i fatti colposi e/o dolosi commessi da collaboratori o dipendenti dell'assicurato
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Obbligo assicurativo (2) Problema della retroattività : ipotesi: a)per il professionista non precedentemente assicurato, fino a 5 anni; b) per il professionista assicurato nel periodo precedente per il medesimo rischio, illimitata. Cessazione attività : nell’ipotesi di cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione, è da prevedersi una garanzia di 2/3 anni estendibili a 5 con premio aggiuntivo forfettario. Estensione territoriale : attenzione ai limiti territoriali
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