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PubblicatoAlbana Cocco Modificato 8 anni fa
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D. Lgs. 81 del 9.4.2008 Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Distretto Sud-Est SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili
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Art. 88 Campo di applicazione Art. 89 comma 1 lettera a Disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
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Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato o metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati Allegato X
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Art. 89 Definizioni Responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, per la progettazione deve coincidere con il progettista e per l'esecuzione con il direttore dei lavori. Nel Pubblico coincide con il responsabile unico del procedimento. Coordinatore per l'esecuzione: non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o suo dipendente o RSPP da lui designato. Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
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RESPONSABILITA’ E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEI LAVORO Assolve tutti gli obblighi in capo al committente e rispode penalmente Deve dotarsi di strumenti per esercitare la verifica sull’operato dei coordinatori (es. report periodici)
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Art. 89 Definizioni Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. Va sempre verificata, da parte del committente o resp lavori prima di affidare l’appalto, secondo i criteri dell’allegato XVII
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Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Comma 2: Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta il PSC e il Fascicolo (firma) Comma 3: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. E' stato eliminato il criterio dei 200 UG Comma 11: in caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 (nomina coordinatori) non si applica ai lavori non soggetti al permesso di costruire, si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 92 comma 2.
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Art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori Comma 9 lettera a: verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all‘ allegato XVII. Nei lavori non soggetti a permesso a Costruire il requisito è soddisfatto Comma 9 lettera b: Chiede alle imprese esecutrici dichiarazione dell’organico medio annuo, denuncie dei lavoratori a INAIL, INPS e Casse Edili, applicazione del contratto collettivo mediante certificato di iscrizione CC e autocertificazione sul possesso dei requisiti allegato XVII mediante presentazione DURC CC e autocertificazione relativa al Contratto applicato
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Lettera c: trasmette all'Amministrazione competente (chi rilascia l’autorizzazione), prima dell'inizio dei lavori il nominativo delle imprese esecutrici, documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva DURC delle stesse Anche per lavori eseguiti in Economia affidati a lavoratori Autonomi, o realizzati con propri dipendenti senza appalti In assenza di DURC il titolo abilitativo È sospeso, anche in caso di Variazione dell’impresa esecutrice
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Art. 90 Obbloghi del committente o del responsabile dei lavori Comma 10: in assenza di PSC e Fascicolo, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadenpienza all'amministrazione concedente.
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Art. 90 Sanzioni con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 € a 10.000 €: Commi 1, secondo periodo; 3,4 e 5. (fasi di lavoro comma 1, secondo periodo) (nomina CSP e CSE commi 3, 4 e 5) Con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.250 € a 5.000 € comma 9 lettera a. (verifica idoneità tecnico professionale imprese) Con la sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 € comma 9 lettera c (trasmissione all'amministrazione concedente nominativo imprese e documentazione verifica idoneità delle stesse)
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Art. 93 responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Comma 1: il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatanente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 90 (compiti suoi), 92 comma 1 lettera e (attività di vigilanza del CSE e provvedimenti), e 99 (notifica preliminare).
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Art. 93 responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Comma 2: la designazione del CSP e del CSE non esonera il RL dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighidi cui agli articoli 91 comma 1 (PSC e Fascicolo) e 92 comma 2 lettere a), b), c) e d). (attività del CSE)
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Art. 91 Sanzioni CSP Con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 € comma 1 per mancata redazione PSC e Fascicolo.
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Art. 92 Sanzioni CSE Con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda 3.000 a 12.000 € art. 92 comma 1 lettere a, b, c, e, ed f (verifica applicazione PSC, verifica dei POS, aggiornamento PSC e/o POS, vigilanza sul cantiere, delimitazione zone pericolose, adeguamento programma lavori e fasi di lavoro. Con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda 3.000 a 8.000 € art. 92 comma 2 (nel caso di più imprese a lavori già iniziati deve sospendere i lavori, redigere il PSC per le rimanenti opere) Con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda 1.250 a 5.000 € art. 92 comma 1 lettera d (verifica accordi tra parti sociali per coordinamento RLS)
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Art. 96 obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Cosa cambia Comma1 lettera b, la recinzione del cantiere ora è obbligatoria; sanzione arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 ad € 12000 Comma 1 lettera d protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute. Esempio: ricoveri adeguati
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Art 96 comma 2 L’accettazione da parte dell’impresa del PSC e la redazione del proprio POS assolve agli obblighi di: valutazione del rischio (art 17 comma 1) aggiornamneto delle misure di prevenzione in rapporto ai mutamenti organizzativi (art. 18 comma 1 lettera b informazione sui rischi (art 26 com a 1 lettera b) cooperazione tra datori di lavoro nelle attività interferenti
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Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Comma 1: il Datore di lavoro dell'impresa affidataria VIGILA sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute PSC Comma 2: L'impresa affidataria deve VERIFICARE l'idoneità tecnica professionale di tutte le imprese sub appaltatrici e lavoratori autonomi.
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Art. 97 obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria Comma 3: lettera a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95, 96; lettera b) verificare la congruita dei POS delle imprese esecutrici con il proprio prima di trasmetterli al CSE. Praticamente deve avere in cantiere un dirigente, assistente o capo cantiere, a lui subordinato, che vigili su tutta l'attività e per tutta la durata dei lavori.
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Art. 98 requisiti professionali del CSP e del CSE Il comma 4 del D.L.vo 494/96 è stato sostituito con: l'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. O...
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Art.99 notifica preliminare Rimane invariata è stato aggiunto la richiesta del codice fiscale o la partita iva dei soggetti e delle imprese già selezionate.
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Art. 100 piano di sicurezza e coordinamento non cambia, i disposti della 494/96 sono contenuti nell'allegato 15
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Art. 101 obblighi di trasmissione Cosa cambia: comma 2, l'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Comma 3, raccoglie tutti i POS e ne verifica la congruità con il proprio, li trasmette al CSE per verifica congruità con PSC. I lavori possono iniziare dopo l'esito delle verifiche che devono essere effettuate entro 15 giorni. (diversamente vale il silenzio assenso) Praticamente deve fare da filtro tra le imprese e lavoratori autonomi e il CSE.
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Art. 101 Sanzioni Con la sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 €: comma 1 primo periodo (Committente o Responsabile dei lavori) Comma 2 e 3 ( Datore di lavoro Impresa affidataria e imprese esecutrici)
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Il DUVRI in edilizia La presenza del PSC (coordinato con i POS) è il DUVRI di un cantiere edile. In cantieri privati per lavori non soggetti al permesso di costruire, mancando il PSC, il DUVRI è il POS dell'impresa affidataria (coordinato con i POS delle imprese subappaltarici tenendo conto delle attività dei lavoratori autonomi).
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Art. 14 Sospensione dell'attività imprenditoriale In caso di gravi e reiterate violazioni alle norme di sicurezza e salute dei lavoratori Violazioni gravi: articoli in grado di prevenire pericoli di cadute dall'alto, seppellimento, folgorazione, macchine da taglio.
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Art. 14 Sospensione dell'attività imprenditoriale Reiterazione: ► ambito provinciale ► stessa impresa (criterio condiviso tra SPSAL) Decorrenza: a partire dal 25/08/07 ed entro i cinque anni precedenti (Circv. Min. Lav. 10797 del 22/08/07 e 14869 del 14/11/07).
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Art. 14 Sospensione dell'attività imprenditoriale Destinatari del provvedimento: ► Datore di lavoro o Dirigente Destinatari della comunicazione: ► Carabinieri ► Questura ► Comune (Polizia Municipale) a cui spetta il formale controllo del rispetto della sospensione ► Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici e Ministero delle infrastrutture per eventuali provvedimenti interdittivi.
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Art. 14 Sospensione dell'attività imprenditoriale Revoca della sospensione: Richiesta di revoca da parte dell'interessato all'organo di vigilanza che ha emesso il provvedimento; Verifica da parte dell'organo di vigilanza del ripristino delle condizioni di sicurezza; Pagamento di € 2.500 all’Organo di vigilanza competente Comunicazione della revoca a tutti i Destinatari già citati.
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Art. 14 Sospensione attività imprenditoriale Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso il ricorso entro 30 giorni a: Presidente della Giunta Regionale che si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso In caso di silenzio il provvedimento perde efficacia Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto sino a 6 mesi
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