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PubblicatoAlina Basile Modificato 8 anni fa
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1 INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell’Area Normativa e Contenzioso Amministrativo – Pensioni in Regime Generale
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DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011 DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012 2 Riforma Pensioni 2012
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L. 214/2011 art. 24 principi – Equità intragenerazionale e intergenerazionale, deroghe per i + deboli – Flessibilità nell’accesso alla pensione, anche con incentivi – Conferma dell’adeguamento dell’accesso alle variazioni della speranza di vita – Semplificazione, armonizzazione economicità delle gestioni Dal 1° gennaio 2012, per la generalità dei lavoratori, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata.
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CARATTERISTICHE dal 2012: sistema contributivo in pro rata anche per i soggetti con 18 anni di contribuzione al 95 pensione vecchiaia e pensione anticipata (adeguamento età donne iscritte INPS) abolizione sistema finestre mobili (art. 12 D.L. 78 convertito in L. 122/10) abolizione del sistema delle quote incentivi/disincentivi: coefficienti di trasformazione a 70 anni dal 2013 – penalizzazioni ante 62 anni requisiti anagrafici/contributivi, incrementabili secondo gli adeguamenti alla speranza di vita
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Modifica del sistema di calcolo della pensione Proseguimento dell’attività lavorativa e coefficienti di trasformazione Modifica dei criteri di accesso al pensionamento 3 ALCUNI ARGOMENTI
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APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI a partire dal 2012con il metodo del PRO-RATA 4 Modifica del sistema di calcolo della pensione
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La pensione di vecchiaia si può conseguire all’età prevista come requisito minimo previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Il proseguimento dell’attività lavorativa è INCENTIVATO dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni adeguati allasperanza di vita (*). .. (*) la prossima rideterminazione è prevista con effetto dal 2013 9 Proseguimento dell’attività lavorativa coefficienti di trasformazione
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TUTTI i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento; Il requisito di contribuzione per l’accesso a pensione INDIPENDENTEMENTEdall’età; Il requisito della QUOTA (rimastosolo pergli usuranti) SONO ADEGUATI sulla base dell’incremento della speranza di vita registrata dall’ISTAT L’adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019 biennale dopo il 2019. Per il 2013 il decreto 6.12.2011 ha fissato l’incremento in 3 mesi e 0,3 per la quota. 15 ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
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CHI al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e contributivi per il DIRITTO all’accesso: del trattamento pensionistico di vecchiaia del trattamento pensionistico di anzianità della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era ancora aperta. 16 Norma di salvaguardia
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Può chiedere all’Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva del DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa Può accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra Può accedere anche con le nuove regole se più favorevoli 17 Norma di salvaguardia
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SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono: età pensionabile più elevata requisiti di contribuzione più elevati per l’accesso a pensione indipendentementedall’età EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori: tra donne e uomini tra dipendenti e autonomi tra vecchi e nuovi assicurati Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli lavoratori dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore alla data del 28 dicembre 2011. 20 Modifiche sull’accesso al pensionamento
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Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1° gennaio 2012 sono soppresse le FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta più favorevole. 26 NUOVE PENSIONI
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Altri requisiti: 20 anni di anzianità contributivaper tutti: sia iscritti ante 1996 che post 1995 Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 è richiesto che l’importo minimo sia pari a 1,5 l’importo dell’Assegno Sociale(per il 2012 429,00 X 1,5 = 643,50 euro) Per tali soggetti si prescinde dall’IMPORTO MINIMO in presenza di 70 anni di età ferma restando un’anzianità contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni 28 PENSIONE DI VECCHIAIA
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dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 30 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
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dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre2012 63anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effettodel D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisitoda adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122. 31 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335:
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c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 32 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012
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d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effettodel D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122. **Requisitoda adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122. 33 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012
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In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione a 64 anni di età se ciò è più favorevole rispetto alla normaledisciplina. 34 NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis)
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Anche al “requisito” dei 64 anni si applica l’elevazione pari all’incremento della speranza di vita. Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012 diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015 64 e 7 mesi se maturati dopo. 35 NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO
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Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n.503/92: invalidi all’80% e non vedenti DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2, D.Lgs.n. 503/92: autorizzati ai V.V.ante 1992 vedi circolare n 16 del 01/02/13 15 anni di contributi al 31.12.92 vedi circolare n 16 del 01/02/13 25 anni di assicurazione e 10 di lavoro con meno di 52 settimane di lavoro vedi circolare n 16 del 01/02/13 Per dipendenti assicurati INPDAP-fondo quiescenza POSTE-ENPALS- Ferrovie dello stato no deroghe– vedi circolare n 16 del 01/02/13 36 PENSIONE DI VECCHIAIA Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina SI
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art.24,comma10 ANNODONNEUOMINI dal1 ° gennaio2012 al31dicembre2012 41annie1mese (paria2136settimane) 42annie1mese (paria2188settimane) dal1 ° gennaio2013 al31dicembre2013 (1) 41annie5mesi (paria2153settimane) (1) 42annie5mesi (paria2205settimane dal1 ° gennaio2014 al31dicembre2015 (1) 41annie6mesi (paria2158settimane) (1) 42annie6mesi (paria2210settimane) Dal1 ° gennaio2016 (2) 41annie6mesi (paria2158settimane) (2) 42annie6mesi (paria2210settimane) (1)RequisitoadeguatoallasperanzadivitapereffettodelD.M.6dicembre2011,inattuazionedell’art.12deldecreto legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122. (2 ) Requisitodaadeguareallasperanzadivitaaisensidell’art.12deldecretolegge31maggio2010,n.78,convertito, conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122. 41 PENSIONE ANTICIPATA
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I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di 35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96 entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione all’età di 64 anni (anche nel corso del 2012). In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e 61 anni di età e quota 97. Ai predetti requisiti si applica l’adeguamento alla speranza di vita. 43 NORMA ECCEZIONALE per i lavoratori dipendenti del settore PRIVATO
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Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei 62 anni di età si applica una riduzione % sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per gli anni di anticipo di pensionamento rispetto ai 62 anni: 1% per i primi due anni; 2% per ogni anno oltre il secondo. Per le frazioni di anno la% è proporzionata. 44 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI
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La penalizzazione NON si applica ai soggetti che entro il 2017 maturano il requisito esclusivamente con i contributi derivanti da: lavoro effettivo e riscatto per omissione contributiva art.13 periodi di astensione obbligatoria per maternità servizio militare malattia e infortunio cassa integrazione ordinaria (CIGO) 46 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni: esclusioni (comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto- legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012
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ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 REQUISITI 63 anni di età adeguati alla speranza di vita 20 anni di contribuzione EFFETTIVA importo minimo pari a 2,8 quello dell’Assegno Sociale (per il 2012 429,00 X 2,8 = 1.201,20 euro) 47 PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
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ANNO REQUISITO previsto Requsito previsto Incremento +ipotesi Requisito incrementato 201263anni-- 2013-201563anni363annie3mesi ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributodal 1° gennaio 1996 : requisito anagrafico + incremento speranza di vita 48 PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
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Soggetti che hanno maturatoi requisitianagrafici e contributivi entro il 2011 per l’accesso al trattamentopensionistico. Detti lavoratori possono comunque accedere allapensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art.24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione delladisciplina delle decorrenze di cui all’art.12 del decreto leggen. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla leggen. 122 del 2010. Lavoratrici che accedono al regime sperimentaleentroil 2015 Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni con 35 anni di contributi (+ adeguamento speranza di vita) che optino per il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. 49 Soggetti che mantengono la disciplina precedente
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a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti anteriormente al 4 dicembre 2001 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità; GESTIONE enti previdenziali b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; GESTIONE enti previdenziali c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 62 anni di età (comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012 e D.M. 01/06/12),ancorché maturino prima del compimento dei 62 anni i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. GESTIONE enti previdenziali 50 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime - nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011
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d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ante 4 dicembre 2011; GESTIONE enti previdenziali e) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l’esonero dal servizio o il provvedimento che lo disponeva (art. 72 L.133/08); ebis) soggetti che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinarioper assistere i figli disabiligravi che maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio delcongedo. 51 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime - nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011
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lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’ESODO e la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi e la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 dicembre 2013. 52 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime - nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011
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Per dette categorie l’accesso a pensione con le VECCHIE regole è consentito SOLO nei limiti delle risorse finanziarie stabilite e tenendo conto delle modifiche ante riforma Monti. Le MODALITÀ di applicazione della esenzione, i limiti numerici dei pensionamenti sono state stabilite con decreto ministeriale del 01/06/12 (circolare n 19/12 Del Ministero del lavoro e politiche sociali Gli enti previdenziali provvederanno al MONITORAGGIO: raggiunti i limiti numerici non accoglieranno altre domande intese ad ottenere il pensionamento con le vecchie regole. 53 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime - nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011
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PER TALI LAVORATORI RIMANE la possibilità di accesso anticipato al pensionamento con 35 anni di contributi ma con un innalzamento dei requisiti di età e di quota; resta in vigore la disciplina sulle FINESTRE. 54 LAVORATORI addetti alle MANSIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
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PERIODO generalità deibeneficiari lavoratorinotturniaturniconmenodi78 giornate EtàQuota72-77giorni etàquota 64–71giorni Etàquota Dal1°/01/2011al 31/12/2011 579458945994 Dal1°/01/2012al 31/12/2012 609661976298 Dal1°/01/2013in poi 61anni e3mesi 97,362anni e3 mesi 98,363anni e3mesi 99,3 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (FPLD) 55 Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
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PERIODOgeneralità deibeneficiari lavoratorinotturniaturniconmenodi78 giornate EtàQuota72-77giorni etàquota 64–71giorni Etàquota Dal1°/01/2011al 31/12/2011 589559956095 Dal1°/01/2012al 31/12/2012 619762986399 Dal1°/01/2013in poi 62anni e3mesi 98,363anni e3 mesi 99,364anni e3mesi 100,3 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (Gestioni lavoratori autonomi) 56 Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
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E’ abolito il requisito della durata minima (dei tre anni) del periodo ammesso a totalizzazione, pertanto saranno ammessi a totalizzazione tutti i periodi di contribuzione indipendentemente dalla loro durata. Vedi anche messaggio N 219 del 04/01/13 per precisazioni 57 TOTALIZZAZIONE (art. 24, comma 19)
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Liquidazione di un trattamento pensionistico cumulando i periodi assicurativi accreditati in più gestioni, secondo il principio del pro-rata (decreto legislativo n.42/2006). La totalizzazione può essere utilizzata: dai lavoratori dipendenti e autonomi; dagli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica; dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private; 58 La TOTALIZZAZIONE
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Prestazioni: Vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva) Anzianità (40 anni di anzianità contributiva) Inabilità (requisiti contributivi e accertamento sanitario della gestione di ultima iscrizione) Indiretta ai superstiti (requisiti contributivi richiesti nella gestioni di ultima iscrizione) Condizioni Non essere titolare di trattamento pensionistico. Totalizzazione di tutti e per intero i periodi assicurativi. NON E’ OSTATIVO il raggiungimento dei requisiti per un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni. 59 La TOTALIZZAZIONE
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Ai REQUISITI per il DIRITTO alla pensione di vecchiaia e di anzianità si applica SOLO l’incremento relativo alla speranza di vita. Decorrenza: continua ad applicarsi la finestra a SCORRIMENTO per la pensione di vecchiaia: 18 mesi; per la pensione di anzianità: 19 mesi per chi matura i requisiti nell’anno2012 20 mesi per chi matura i requisiti nell’anno2013 21 mesi per chi matura i requisiti dal 2014 60 TOTALIZZAZIONE: pensione di vecchiaia e di anzianità
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ANNOREQUISITOANAGRAFICO perl’AssegnoSociale 201265anni 2013–201565annie3mesi 2016-201765annie7mesi 201866(e7mesi) Il requisito anagrafico è adeguato all’incremento della speranza di vita. Dal 2018 il requisito anagrafico sale a 66 anni. 61 Assegno sociale
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Trasformazioni delle invalidità civili: Seguono l’ETÀ prevista per il diritto all’ASSEGNO SOCIALE 62 Assegno sociale
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LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE SOPPRESSO FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI, INTERESSATE DA PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO LAVORATORI MARITTIMI FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. 63 Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
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FONDO DI QUIESCENZA POSTE SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI CONSUMO FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX INPDAP PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX ENPALS 64 Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
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