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PubblicatoAlbina Papa Modificato 8 anni fa
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Pensione di vecchiaia Requisiti previgente normativa e casi di deroga al d.l. 201/2011 lavoratori già assicurati al 31.12.1995 lavoratori assicurati dall’1.1.1996 Requisiti nuova normativa: età e a.c. a.c., distinta tra occupati ante e post 1.1.1996 Età distinta per sesso deroghe per le lavoratrici tutte Requisito cessazione del rapporto di lavoro subordinato contribuzione disciplina del licenziamento del lavoratore pensionato e con requisiti per il pensionamento Incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa
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Pensione di vecchiaia Requisiti Anzianità contributiva Età anagrafica Cessazione del rapporto di lavoro subordinato Normativa Per i pensionamenti dopo il 1.1.2011: d.l. 201/2011, d.l. 216/2011, d.l. 92/2012 e normativa previgente, ove applicabile Per i pensionamenti all’31.12.2011 e per i casi di deroga alla nuova normativa: l. 335/1995, l. 243/2004; d.l. 78/2009; d.l. 78/2011, d.l. 98/2011; l. 220/2011
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Pensione di vecchiaia Per i pensionamenti fino al 31.12.2011 e i casi di deroga, requisiti distinti in base al metodo di calcolo, retributivo o contributivo, della pensione, il quale, in base alla legge 335/1995, dipende dall’anzianità assicurativa all’1.1.1996 Lavoratori già assicurati al 31.12.1995 con almeno 18 anni di contribuzione, si applica il regime retributivo con meno di 18 anni di contribuzione, si applica il regime misto, se non hanno optato (o non hanno potuto optare) per il regime contributivo Lavoratori assicurati dall'1.1.1996 (e quelli optanti) - ai quali si applica totalmente il regime contributivo
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Prestazioni ante riforma contributivo sola pensione di vecchiaia: età 60/65 (non più 57); a.c. 5 anni; limite 1,2 volte l’assegno sociale 40 anni di a.c. indipendentemente dall’età a.c. 35 anni; età fino a 59/60, (fino al 2009) poi col sistema delle quote retributivo pensione di vecchiaia età 60/65; a.c. 20 anni pensione di anzianità Età (non più 57 ma) 60 (dipendenti) 61 (autonomi) e a.c. 35 anni, fino al 2009 poi col sistema delle quote 40 anni di a.c. indipendentemente dall’età
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Pensione di vecchiaia attenzione: All’adeguamento dell’età anagrafica alla speranza di vita, che si applica, dal 2013, anche ai pensionamenti vecchia normativa All’innalzamento dell’età lavoratrici ex d.l. 78/2010 e d.l. 98/2011 Alla disciplina delle decorrenze, diversa a secondo dell’applicazione vecchia o nuova normativa
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 Per i Lavoratori già assicurati al 31.12.1995 (in regime di metodo retributivo) anzianità contributiva: 20 anni i contributi utili sono quelli versati o accreditati a qualsiasi titolo: obbligatori, volontari, da riscatto, da ricongiunzione e figurativi L'anno è costituito da 52 settimane di contribuzione, anche se non nell'arco di un anno solare ( 20 anni corrispondono a 1040 contributi settimanali; 5 anni a 260 contributi settimanali)
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 età anagrafica : lavoratori, pubblici e privati, lavoratori autonomi fino al 31.12. 2012 (l. 503): 65 anni dal 1.1.2013 al 31.12.2015: 65 anni + 3 mesi* con decorrenza dopo 12/18 mesi dal 1.1.2016 al 31.12.2018: 65 anni e 3 mesi + sp.v.* con decorrenza dopo 12/18 mesi dal 1.1.2019 al 31.12.2020: 65 anni e 3 mesi e sp.v.* + sp.v. biennale – con decorrenza dopo 12/18 mesi
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 età anagrafica : lavoratrici private fino al 2012 : 60 anni con decorrenza fissa - nel 2013: 60 anni + 3 mesi* con decorrenza dopo 12/18 mesi nel 2014: 60 anni e 3 mesi + 1 mese (60 e 4 mese) con decorrenza dopo 12/18 mesi nel 2015: 60 anni e 4 mesi + 2 mesi (60 anni e 6 mesi ) con decorrenza dopo 12/18 mesi nel 2016: 60 anni e 6 mesi + s.v.* più 3 mesi (60 anni, 9 mesi e s.v) con decorrenza dopo 12/18 mesi nel 2017: 60 anni, 9 mesi e s.v* più ulteriori 4 mesi (61 anni, e 1 mese e s.v.*) con decorrenza dopo 12/18 mesi
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 - nel 2018: 61 anni, e 1 mese e s.v.*più 5 mesi (61 anni, 6 mesi e aspettativa di vita) con decorrenza dopo 12/18 mesi - dal 1.1.2019 al 31.12.2025: 61 anni, 6 mesi e s.v.* 2016 + s.v. al 2019 più 6 mesi per ogni anno (totale al 2020: 62 anni e s.v.*; poi per ogni anno, fino al 31.12.2025, ulteriori 6 mesi) con decorrenza dopo 12/18 mesi - dal 1.1.2026: 65 e s.v. (2013, 2016, 2019-2021, 2023, 2025) e in più 3 mesi con decorrenza dopo 12/18 mesi
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 età : lavoratrici impiego pubblico Fino al 2009, il requisito anagrafico è stato di 60 anni dal 2010 al 2011: 61 anni con decorrenza fissa nel 2012: 65 anni con decorrenza dopo 12 mesi nel 2013 (e per tre anni): 65 anni + 3 mesi* con decorrenza dopo 12 mesi nel 2016 (e per tre anni): 65 e 3 mesi + adeguamento s.v. 2016 con decorrenza dopo 12 mesi dal 2019: 65 anni e 3 mesi e s.v. + s.v.* biennale con decorrenza dopo 12 mesi
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 Per i Lavoratori assicurati dal 1.1. 1995 (in regime di metodo contributivo) Prima ipotesi di pensionamento Anzianità contributiva 5 anni di contribuzione "effettiva“ – che esclude la contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo, e considera solo la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto – Con la soglia minima di 1,2 volte l’assegno sociale
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 e casi di deroga al d.l.201 Anzianità anagrafica Fino al 2010: 60, donne, 65, uomini partire dal 2013* Per gli uomini: 65 anni e 3 mesi per arrivare nel 2020 a più di 66 anni (in base alle aspettative di vita - con decorrenze 12/18 mesi) Per le lavoratrici pubbliche: 65 anni e 3 mesi per arrivare, nel 2020, a più di 66 anni (d.l. 78/2010 e s.v.*) - con decorrenze 12 mesi per le lavoratrici private, e lavoratrici autonome: 60 anni e 3 mesi per arrivare, nel 2026, a più di 66 anni (d.l. 78/2010 e s.v.*) - con decorrenze 12/18 mesi *età adeguata agli aumenti ex lege e alla s.v.
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 e casi di deroga al d.l.201 Seconda ipotesi di pensionamento Anzianità contributiva e anagrafica 40 anni di contribuzione, – che esclude la contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo, e considera solo la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto Senza limite di età anagrafica il trattamento di pensione segue il regime delle decorrenze definito da 12/18 mesi più due, nel 2013; 12/18 mesi più tre dal 2014.
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 e casi di deroga al d.l.201 Terza ipotesi di pensionamento (quote)* Anzianità contributiva Variabile (almeno 35 anni nel 2010) in funzione dell’età – Perfezionata computando contributi obbligatori, da riscatto, ma esclusi i contributi volontari. I contributi accreditati per lavoro svolto prima del 18 anno sono raddoppiati del 50%. * Somma tra età anagrafica e anzianità contributiva
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 e casi di deroga al d.l.201 Anzianità anagrafica e quote Definite dalla legge 247/2007, e scontano gli aumenti dell'adeguamento alle aspettative di vita e le decorrenze: lavoratori e lavoratrici dipendenti, pubblici o privati nel 2010: età 59 e quota 95 nel 2011 e 2012: età 60 e quota 96 (es: 60+36 o 61+35) nel 2013: età 61 e 3 mesi* e quota 97,3* per gli anni successivi, l'età e le quote sono sempre adeguate alla speranza di vita – le decorrenze sono di 12 mesi
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Pensione di vecchiaia fino al 2011 e casi di deroga al d.l.201 per i lavoratori e le lavoratrici autonome: nel 2010: età 60 e quota 96 nel 2011 e 2012: età 61 e quota 97 nel 2013: età 62 e 3 mesi * e quota 98,3 per gli anni successivi, l'età e le quote sono sempre adeguate alla speranza di vita – le decorrenze sono di 18 mesi
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Anzianità contributiva Art. 24, co. 7, d.l. 201/2011 Per i lavoratori già assicurati al 31.12.1995 20 anni di contribuzione – i contributi utili sono quelli versati o accreditati a qualsiasi titolo: obbligatori, volontari, da riscatto, da ricongiunzione e figurativi
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Per i lavoratori assicurati dal 1.1.1996 20 anni di contribuzione Con soglia 1,5 assegno sociale Oppure 5 anni di contribuzione effettiva Esclusa la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo Se con età anagrafica di 70 anni (da adeguare alla s.v.*)
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Età anagrafica Art 24, co. 5, 6 e 9 d.l. 201/2011 Attenzione: co. 5: abolizione finestre di accesso Co. 6: incremento graduale, ex lege, dell’età minima, fino a 67 anni nel 2021 Incrementi che si aggiungono a quelli ex d.l. 78/2010 (donne e s.v.*) Co. 9:clausola di salvaguardia (l. 183/2011 che anticipa i 67 al 2021 non più al 2026)
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Per i Lavoratori dipendenti, le lavoratrici pubbliche; i lavoratori autonomi (no casse) - nel 2012: 66 anni (non più 65) - dal 1.1.2013 al 31.12.2015: 66 anni e 3 mesi* (s.v. 2013) - dal 1.1.2016 al 31.12.2018: 66 anni, 3 mesi + s.v. (al 2016) - dal 1.1.2019 al 31.12.2020 : 66 anni, 3 mesi*, s.v al 2016, + s.v. al 2019* (adeguamento biennale)
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Per le lavoratrici dipendenti private nel 2012: 62 anni (non più 60 anni) nel 2013: 62 anni e 3 mesi* (s.v. al 2013) dall'1.1.2014 al 31.12.2015: 63 anni e 6 mesi (ex lege) e 3 mesi* (s.v. al 2013) (69 e 9 mesi) dall'1.1.2016 al 31.12.2017: 65 anni (ex lege) e 3 mesi* (s.v. 2013) + s.v. al 2016* - dal 1.1.2018 al 31.12.2020: 66 anni (ex lege) e 3 mesi* (2013) e sp.v.* (2016) * sp.v. al 2019 (biennale)
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Per le lavoratrici dipendenti private: eccezione art. 24, co. 15-bis. le lavoratrici dipendenti del settore privato (a qualsiasi gestione iscritte) possono conseguire il trattamento di vecchiaia anche al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Per le lavoratrici autonome (no casse) - nel 2012: 63 anni e 6 mesi (non più 60) - nel 2013: 63 anni e 6 mesi + 3 mesi* - dal 1.1.2014 al 31.12.2015: 64 anni e 6 mesi (ex lege) e 3 mesi* (sp.v. al 2013) - dal 1.1.2016 al 31.12.2017: 65 e 6 mesi (ex lege) e 3 mesi* + sp.v. al 2016 - dal 1.1.2018 al 31.12.2020: 66 (ex lege) e 3 mesi* e s.v. al 2016 + sp.v. al 2019
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Due deroghe per tutte le lavoratrici 1°: Regime sperimentale ex l. 243/2004, art. 1, co. 9 (d.l. 201, art. 24, co. 14), fino al 2015 Il regime di favore è previsto per la pensione di anzianità e quindi riguarda: a. le lavoratrici con a.c. superiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, alle quali (fino al d.l.201) si applicava il regime retributivo e perciò anche la pensione di anzianità, b. le lavoratrici con a.c. inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 e che non hanno optato per il regime contributivo, alle quali (fino al d.l.201) si applicava il regime misto e perciò anche la pensione di anzianità.
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Il regime di favore prevede l’accesso alla pensione di anzianità con a.c. di almeno 35 anni e età anagrafica di 57 anni (dipendenti) e 58 (autonome) : Se detti requisiti sono maturati entro il 2015 se le lavoratrici optano per il regime contributivo si applicano le decorrenze ex d.l. 78/2010 Si applica l’adeguamento alla sp.v.
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 2° Il regime di favore lavoratrici madri (art. 2, co. 40, legge 335/1995) Qualsiasi pensione, qualsiasi regime, qualsiasi normativa (sconto sull’età pensionabile, qualsiasi essa sia) anticipo di età, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi; applicazione, in alternativa, del coefficiente di trasformazione, utile per determinare l’importo del trattamento pensionistico, maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli e di 2 anni in caso di tre o più figli (Circ. 105 del 19.9.2005).
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Requisito della cessazione dell’attività lavorativa art. 1, co. 7, d. lgs. 503/1992 (vecchiaia); l. 153/ 1969 (anziantià e vecchiaia anticipata) circolare n. 89 del 2009 Al momento della presentazione della domanda Pensionato lavoratore
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Contribuzione Pensionato lavoratore autonomo professionista Art. 18, co.11, d.l. 201/2011 Mantengono l’iscrizione alle casse, con contribuzione di almeno il 50% di quella prevista in via ordinaria Pensionato lavoratore dipendente Contribuzione ordinaria al regime cui accede in relazione all’attività svolta Dal 1.1.2009, legge 133/2009, abolito il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e reddito da lavoro
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Supplemento di pensione. Incremento della pensione liquidata, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè siano perfezionati i requisiti richiesti (D.P.R.488/68, art. 19). Messaggio inps 219/2013
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Licenziamento del lavoratore già pensionato o con i requisiti per il pensionamento Due casi a.Rioccupazione (del lavoratore pensionato) o continuazione attività presso o altro stesso datore di lavoro (del lavoratore pensionabile) b.Proseguimento dell’attività lavorativa ex d.l. 791/1981 (del lavoratore pensionabile)
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Caso a: rioccupazione e continuazione Art. 4, l. 108/1990: al lavoratore ultra 60 enne, in possesso dei requisiti per il pensionamento, non si applica la tutela contro il licenziamento, sempre che non abbia optato per la prosecuzione volontaria del rapporto ex d.l. 791/1981 Vale il licenziamento ad nutum, senza motivazione, per tutto il tempo che lavora, nei casi di: Rioccupazione dopo il pensionamento Continuazione del rapporto, senza soluzione di continuità presso lo stesso datore, senza pensionamento, pur se in possesso dei requisiti Non vale (e vale la tutela) nei casi di prosecuzione
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 L’esclusione della tutela (a parte l’ipotesi della prosecuzione) segue al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento: dal 2012, verso i 67 anni per uomini e per le donne In applicazione previgente normativa, (60/65) disparità di trattamento uomo-donna? Corte cost. 256/2002: Età pensionabile: accesso al pensionamento Età lavorativa: tempo in cui è garantita la stabilità del rapporto di lavoro
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Corte cost. 256/2002 " a) i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo; b) non urta contro alcun principio costituzionale la previsione per le donne di un limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia inferiore a quello fissato per gli uomini, anche se ciò implica il venir meno per le prime della coincidenza tra età per ottenere le pensione di vecchiaia ed età lavorativa. Mentre la posizione della donna nella società e nella famiglia giustifica(va) il conseguimento della pensione di vecchiaia ad una età inferiore rispetto a quella prevista per l'uomo, per consentirle di adempiere le funzioni che le erano proprie, i mutamenti intervenuti sia nella disciplina del lavoro, sia soprattutto riguardo alla posizione sociale e giuridica della donna nella famiglia, (erano stati) sono tali da rendere irragionevole e perciò illegittima la differenza ancora sussistente tra uomini e donne per quanto concerne(va) l'età lavorativa".
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Caso B. d.l. 201/2001, all'art. 24, co. 4:nel caso di prosecuzione dell'attività lavorativa si applica la tutela contro i licenziamenti illegittimi di cui all'art. 18 solo fino ai 70 anni di età. – non più senza limite (fino a quando il soggetto lavora, anche oltre i 70 anni) ex art. 4 l. 108 – Perde efficacia la domanda di prosecuzione del rapporto al fine di bloccare l'operatività della libera recedibilità dell'art. 4, la quale termina ora ai 70 anni la disposizione si applica alle sole imprese che accedono all’art. 18
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Pensione di vecchiaia - dal 2012 Incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica operano fino a 70 anni. Essi cioè non scontano l'adeguamento in riduzione per gli anni successivi, tale che l'importo della rendita pensionistica rimane fermo a quello che risulta in corrispondenza ai 70 anni. Non si riduce come invece accadrebbe se il coefficiente di trasformazione venisse calcolato con riferimento ad una età superiore ai 70 anni
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