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PubblicatoAda Campo Modificato 8 anni fa
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NUOVE REGOLE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT MODALITA’ D’INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RICEVUTI DA OPERATORI ITALIANI RAG. GUIDO BERARDO CUNEO, 1 MARZO 2011
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G. BERARDO E V. DULCAMARE2 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO D.LGS. 11.2.2010 N. 18 CIRCOLARE AG. ENTRATE 31.12.2009 N. 58/E CIRCOLARE AG. ENTRATE 17.2.2010 N. 5/E CIRCOLARE AG. ENTRATE 12.3.2010 N. 12/E DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 PROVV. AG. DOGANE N. 24265 DEL 19.2.2010 CIRCOLARE AG. ENTRATE 18.3.2010 N. 14/E PROVV. AG. DOGANE N. 22778 DEL 22.2.2010 PROVV. AG. ENTRATE N. 46067 DEL 18.3.2010 PROVV. AG. ENTRATE N. 53471 DEL 1.4.2010 PROVV. AG. DOGANE N. 63336 DEL 7.5.2010 CIRCOLARE AG. ENTRATE 21.6.2010 N. 36/E CIRCOLARE AG. ENTRATE 6.8.2010 N. 43/E
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G. BERARDO E V. DULCAMARE3 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 (IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010) DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 (IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010) DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI NUOVO TRATTAMENTO IVA PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERNAZIONALI NUOVE NORME PER INTRASTAT SUI SERVIZI NUOVE NORME PER RIMBORSI IVA A NON RESIDENTI SOPPRIME ART. 40, COMMI 4-BIS, 5 E 6 DEL D.L. 331/93 MODIFICA PERIODICITA’ PRESENTAZIONE INTRASTAT RISCRIVE ART. 7 DPR 633/72 INTRODUCE ARTT. DA 7-BIS A 7 SEPTIES DPR 633/72 RISCRIVE ART. 17 DPR 633/72 RISCRIVE ART. 21 DPR 633/72 NUOVE NORME PER RIMBORSI IVA A NON RESIDENTI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE4 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 (IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010) DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 (IN G.U. N. 41 DEL 19.2.2010) DI RECEPIMENTO MODIFICHE PRESTAZIONI IVA INTERNAZIONALI ENTRATA IN VIGORE ANCHE SE LO SCHEMA DI D.LGS. NON RISULTAVA ANCORA APPROVATO LE NUOVE NORME SONO ENTRATE IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2010 (TALE E’ LA DATA PREVISTA DALLE DIRETTIVE PER IL NUOVO REGIME COMUNITARIO DEI SERVIZI) CON IMPORTANTI RIPERCUSSIONI SIA SUGLI ASPETTI OPERATIVI SIA RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI SANZIONATORI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE5 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI PRESTAZIONI IN USCITA MODIFICA ART. 46 DL 331/1993 VIENE ELIMINATO L’OBBLIGO DI EMETTERE FATTURA INTRACOMUNITARIA MODIFICA ART. 21 DPR 633/1972 OBBLIGO DI EMETTERE LA FATTURA ANCHE PER LE OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IVA MODIFICA ART. 50 DL 331/1993 OBBLIGO DI INTRASTAT PRESTAZIONI IN ENTRATA MODIFICA ART. 46 DL 331/1993 VIENE ELIMINATO L’OBBLIGO DI INTEGRARE LA FATTURA DEL FORNITORE UE MODIFICA ART. 17 DPR 633/1972 OBBLIGO DI AUTOFATTURA PER LE PRESTAZIONI TERRITORIALMENTE LOCALIZZATE IN ITALIA MODIFICA ART. 50 DL 331/1993 OBBLIGO DI INTRASTAT ANCHE SE NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA
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G. BERARDO E V. DULCAMARE6 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI FATTURAZIONE OPERAZIONE ART. 21 LETT. F-BIS) DPR 633/1972 LA FATTURA PER OPERAZIONE NON SOGGETTA DEVE CONTENERE IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA ATTRIBUITA DALLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE, PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI STABILITI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA’
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G. BERARDO E V. DULCAMARE7 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI FATTURAZIONE OPERAZIONE ART. 21, C. 6), DPR 633/1972 – CIRC. 43/E/2010 LA FATTURA PER OPERAZIONE NON SOGGETTA EX 7-TER PUO’ NON ESSERE EMESSA SE RICORRONO CONGIUNTAMENTE LE DUE CONDIZIONI: - L’OPERAZIONE NON DEVE ESSERE INSERITA NEGLI INTRASTAT IN QUANTO NON E’ DOVUTA L’IMPOSTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE (ART. 50, C. 6, D.L. 331/93); - L’OPERAZIONE, OVE FOSSE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA, BENEFICEREBBE DI UN REGIME DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE (ES. ART. 22, C. 1, N. 6 E 36-BIS DPR 633/72)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE8 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI RIFLESSI DELLA NUOVA FATTURAZIONE (DA INTRACOMUNITARIA A NON SOGGETTA) VOLUME AFFARI ART. 20 DPR 633/1972 NON SI TIENE CONTO DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE PLAFOND ART. 40 CO 4 DL 331/1993 SI CONSIDERANO SOLO LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN QUANTO I SERVIZI SONO CONFLUITI NELL’ART. 7-TER NON SOGGETTI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE9 D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI D.LGS. 11.2.2010 N. 18 ADEMPIMENTI IVA DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI AUTOFATTURAZIONE ART. 17 DPR 633/1972 PER IL SOGGETTO PASSIVO IVA IN ITALIA L’AUTOFATTURAZIONE DIVENTA LA REGOLA GENERALE PER TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI EX INTRACOMUNITARIE ORA ART. 7-TER CHE SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO NAZIONALE SE EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE POSSIBILE INTEGRARE LA FATTURA SE CON OPERATORE UE (CIRC. 12/E/2010, PAR. 3.2)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE10 LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011
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G. BERARDO E V. DULCAMARE11 LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011
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G. BERARDO E V. DULCAMARE12 LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011
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G. BERARDO E V. DULCAMARE13 MODELLI INTRASTAT PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 HA INDIVIDUATO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (INTRASTAT) HA ESTESO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI” DI CUI AL NUOVO ART. 7-TER D.P.R. 633/72 EFFETTUATE IN AMBITO COMUNITARIO HA STABILITO LA NUOVA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT (ELIMINATA LA CADENZA ANNUALE) HA INDIVIDUATO NUOVE SOGLIE PER DETERMINARE LA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT HA STABILITO IL CONTENUTO DEGLI INTRASTAT PER LA PARTE FISCALE E PER LA PARTE STATISTICA
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G. BERARDO E V. DULCAMARE14 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT ART. 1 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO ACQUISTI O CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI NONCHE’ PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” (7- TER DPR 633/72) CON SOGGETTI PASSIVI IVA DI ALTRI STATI MEMBRI UE ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI NON COMMERCIALI E NON SOGGETTI PASSIVI IVA DI CUI ALL’ART. 7-TER, C. 2, LETT. B) E C), D.P.R. 633/72, CHE EFFETTUANO ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” (7-TER DPR 633/72) DA SOGGETTI PASSIVI IVA DI ALTRI STATI MEMBRI UE, ANCHE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALI I SOGGETTI DI CUI SOPRA SE EFFETTUANO SCAMBI INTRACOMUNITARI DI NAVI, AEROMOBILI, ENERGIA ELETTRICA, GAS, MERCI ACQUISITE O CEDUTE COME SOCCORSI D’URGENZA IN REGIONI SINISTRATE, ANCHE SE DETTI SCAMBI NON COSTITUISCONO CESSIONI O ACQUISTI INTRACOMUNITARI OVVERO PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILI NELLO STATO MEMBRO IN CUI E’ STABILITO IL COMMITTENTE (7-TER)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE15 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT ART. 1 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 TRA I SOGGETTI PASSIVI IVA SONO RICOMPRESI ANCHE: I RAPPRESENTANTI FISCALI DI SOGGETTI NON RESIDENTI, INCLUSO IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO (ART. 44, C. 3, D.L. 331/93) COLORO CHE SI SONO IDENTIFICATI DIRETTAMENTE AI SENSI DELL’ART. 35-TER DEL D.P.R. 633/72
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G. BERARDO E V. DULCAMARE16 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT CIRCOLARE 36/E/2010 NON VI E’ OBBLIGO DI INCLUDERE NEGLI ELENCHI LE PRESTAZIONI RESE O RICEVUTE DA SOGGETTI STABILITI IN UN PAESE EXTRACOMUNITARIO CHE SI SONO IDENTIFICATI AI FINI IVA NELL’UNIONE EUROPEA MA CHE NON POSSIEDONO NEL TERRITORIO COMUNITARIO NE’ LA SEDE PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ NE’ UNA STABILE ORGANIZZAZIONE: RILEVA L’ASPETTO SOGGETTIVO VI E’ OBBLIGO DI INCLUDERE NEGLI ELENCHI LE CESSIONI E GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE IL SOGGETTO COMPRATORE OVVERO ACQUIRENTE SIA STABILITO IN UN PAESE TERZO, A CONDIZIONE CHE IL MEDESIMO SIA IDENTIFICATO AI FINI IVA NELL’UNIONE EUROPEA RILEVA L’ASPETTO OGGETTIVO DELL’OPERAZIONE POSTA IN ESSERE ED IN PARTICOLARE L’ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA’ DEI BENI, L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEGLI STESSI TRA DUE STATI MEMBRI UE E LO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO DEI CONTRAENTI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE17 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT CIRCOLARE 36/E/2010 – CONTRIBUENTI MINIMI (ART. 1 L. 244/97) MINIMO ITALIANOIDENTIFICAZIONE OPERAZIONE ADEMPIMENTI OPERATORE ITALIANO ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO (ART. 38 D.L. 331/93) INTEGRAZIONE FATTURA CON ALIQUOTA E IVA NO DETRAZIONE IVA OBBLIGO INTRASTAT CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI OPERAZIONE INTERNA SENZA DIRITTO DI RIVALSA (SENZA IVA) I MINIMI NON ADDEBITANO L’IVA NO INTRASTAT ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI SERVIZI TRATTATO COME ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI INTEGRAZIONE FATTURA CON ALIQUOTA E IVA NO DETRAZIONE IVA OBBLIGO INTRASTAT PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN SOGGETTO PASSIVO UE OPERAZIONE INTERNA SENZA DIRITTO DI RIVALSA (SENZA IVA) I MINIMI NON ADDEBITANO L’IVA NO INTRASTAT
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G. BERARDO E V. DULCAMARE18 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT CIRCOLARE 36/E/2010 – ITALIANO CON CONTRIBUENTI MINIMI UE SOGGETTO PASSIVO ITALIANOIDENTIFICAZIONE OPERAZIONE ADEMPIMENTI OPERATORE ITALIANO ACQUISTI DI BENI PRESSO OPERATORE UE IN REGIME DI PICCOLE IMPRESE NON E’ ACQUISTO INTRACOMUNITARIO OPERAZIONE GIA’ ASSOGGETTATA AD IVA NELLO STATO UE DI ORIGINE OCCORRE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA: SE MANCA IL CESSIONARIO ITALIANO EMETTE AUTOFATTURA SENZA IVA PER DOCUMENTARE L’ACQUISTO MA NON COMPILA L’INTRASTAT CESSIONI DI BENI A OPERATORE UE IN REGIME DI PICCOLE IMPRESE CESSIONE INTRACOMUNITARIA (ART. 41 D.L. 331/93) L’IVA E’ DOVUTA NELLO STATO UE DI DESTINAZIONE DEI BENI FATTURA SENZA ADDEBITO IVA OBBLIGO INTRASTAT ACQUISTI DI SERVIZI DA OPERATORE UE IN REGIME DI PICCOLE IMPRESE NON E’ PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO INTRACOMUNITARIO IDEM CASO 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI A OPERATORE UE IN REGIME DI PICCOLE IMPRESE OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA (ART. 7-TER DPR 633/72) L’IVA E’ DOVUTA NELLO STATO UE DEL COMMITTENTE FATTURA SENZA ADDEBITO IVA OBBLIGO INTRASTAT
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G. BERARDO E V. DULCAMARE19 MODELLI INTRASTAT OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE LE CESSIONI ED ACQUISTI DI BENI EFFETTUATE, REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE, NEI CONFRONTI DI OPERATORI COMUNITARI SOGGETTI AD IVA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI”, RESE O RICEVUTE, DI CUI AL NUOVO ART. 7-TER D.P.R. 633/72 EFFETTUATE IN AMBITO COMUNITARIO TRA SOGGETTI PASSIVI IVA LE OPERAZIONI EX ART. 40, C. 2., D.L. 331/93 RIGUARDANTI TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE DI BENI IN CUI IL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA ITALIANO, PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE, AGISCE SIA COME ACQUIRENTE CHE CEDENTE COMUNITARIO LE RETTIFICHE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI A SEGUITO DI VARIAZIONI LE TRANSAZIONI RIGUARDANTI LE MOVIMENTAZIONI DI BENI OGGETTO DI PERFEZIONAMENTO O MANIPOLAZIONE USUALE DA RIEPILOGARE AI FINI STATISTICI GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI NAVI ED AEREOMOBILI, ENERGIA ELETTRICA, GAS, MERCI ACQUISITE O CEDUTE COME SOCCORSI D’URGENZA IN REGIONI SINISTRATE, DA RIEPILOGARE AI FINI STATISTICI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE20 OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE 36/E/2010 RIPARAZIONE DI BENI MOBILI CON UTILIZZO DI RICAMBI NEL CASO DI RIPARAZIONI A TITOLO ONEROSO RICHIESTE DA CLIENTI COMUNITARI, POSTO CHE SI TRATTA DI OPERAZIONI NON RILEVANTI NEL TERRITORIO ITALIANO EX ART. 7-TER DPR 633/72, DEVE ESSERE COMPILATO L’INTRASTAT RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI RESI PER LA PARTE RELATIVA ALLA EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RIPARAZIONE, CON L’INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO CHE SARA’ COMPRENSIVO ANCHE DEL VALORE DEL BENE SOSTITUITO NON DEVE ESSERE COMPILATO AI FINI FISCALI L’INTRASTAT RELATIVO AI BENI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE21 OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE 36/E/2010 ACQUISTO DI BENI CON SUCCESSIVA RIPARAZIONE DA PARTE DELLO STESSO FORNITORE ITALIANO ACQUISTA DA TEDESCO E SUCCESSIVAMENTE RISPEDISCE AL FORNITORE LA MERCE SU CUI ESEGUIRE DELLE RIPARAZIONI LA RIPARAZIONE E’ UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICA EX ART. 7- TER DPR 633/72, PERTANTO DEVE ESSERE RILEVATA NEGLI ELENCHI INTRASTAT AI FINI FISCALI PER L’INVIO DI BENI IN ALTRO STATO UE AL FINE DI ESSERE SOTTOPOSTI A RIPARAZIONE NON DEVE ESSERE COMPILATO L’INTRASTAT (PERCHE’ NON SI TRATTA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE22 OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE 36/E/2010 PRESTAZIONI ACCESSORIE IL RIPORTO NEGLI ELENCHI INTRASTAT DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI VA EFFETTUATO QUANDO SI TRATTA DI PRESTAZIONE AUTONOMA E NON ACCESSORIA ALLA CESSIONE O ACQUISTO DI UN BENE IN CASO DI ACCESSORIETA’ (ART. 12 DPR 633/72) IL VALORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI SARA’ INCLUSO IN QUELLO DEL BENE, CON IL CONSEGUENTE OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEI SOLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AI BENI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE23 OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE 36/E/2010 PRESTAZIONI ACCESSORIE SPESE DI TRASPORTO (PAR. 18) SE SI TRATTA DI UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AD UNA VENDITA DI BENI, L’OPERAZIONE COMPLESSIVA VA EVIDENZIATA SOLO NEGLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AI BENI SE SI TRATTA DI UNA PRESTAZIONE AUTONOMA RISPETTO ALLA COMPRAVENDITA DI BENI, DETTA PRESTAZIONE VA EVIDENZIATA NEGLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AI SERVIZI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE24 OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE 36/E/2010 PRESTAZIONI ACCESSORIE REALIZZAZIONE DI PRODOTTO CON MATERIALE DEL CLIENTE (PAR. 30) IMPRESA ITALIANA RICEVE DEL MATERIALE DA UN PROPRIO CLIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINITO; TALE PRODOTTO FINITO SARA’ VENDUTO ALLO STESSO CLIENTE CON ADDEBITO DELLE SPESE DI TRASPORTO IL PRODUTTORE ITALIANO COMPILA GLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI COMPRENDENDO, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA’, LE SPESE DI LAVORAZIONE E DI TRASPORTO
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G. BERARDO E V. DULCAMARE25 OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE NON VANNO RIEPILOGATE LE SEGUENTI OPERAZIONI NEGLI INTRASTAT: BENI COMUNITARI INTRODOTTI O SPEDITI DALL’ITALIA A TITOLO GRATUITO O A TITOLO NON DEFINITIVO (ES. BENI SPEDITI A MOSTRE E FIERE, ECC.) MERCI NON COMUNITARIE ANCHE SE OGGETTO DI SCAMBIO CON SOGGETTI INTRACOMUNITARI (ES. ITALIANO ACQUISTA DA GIAPPONESE E RIVENDE AD UNO SPAGNOLO PRIMA DELLO SDOGANAMENTO - IN TAL CASO L’ITALIANO PER L’ACQUISTO ANNOTERA’ LA FATTURA TRA I COSTI IN P.D. E PER LA CESSIONE EMETTERA’ FATTURA ESCLUSA IVA EX ART. 7- BIS DPR 633/72)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE26 OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE NON VANNO RIEPILOGATE LE SEGUENTI OPERAZIONI NEGLI INTRASTAT: LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EX ART. 7-TER DPR 633/72 PER LE QUALI NON E’ DOVUTA L’IVA NELLO STATO MEMBRO IN CUI E’ STABILITO IL COMMITTENTE (ART. 50, C. 6, D.L. 331/93) LA NUOVA NORMA IMPONE AL SOGGETTO PASSIVO ITALIANO DI CONOSCERE LA NORMATIVA IVA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI CIRCOLARE N. 43/E/2010: - SE COMMITTENTE STABILITO IN ITALIA: DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DOMESTICA CHE CONTEMPLA IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ O DI ESENZIONE; - SE COMMITTENTE E’ STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO: IL PRESTATORE ITALIANO HA L’ONERE DI ACCERTARE CHE LA PRESTAZIONE RESA SIA ESENTE O NON IMPONIBILE NEL PAESE DEL COMMITTENTE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE27 OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE CIRCOLARE N. 43/E/2010: - SI CONSIDERA CHE IL PRESTATORE ITALIANO ABBIA AGITO IN BUONA FEDE NELL’ACCERTARE CHE PER LA PRESTAZIONE RESA NON SIA DOVUTA L’IMPOSTA NELLO STATO MEMBRO DEL COMMITTENTE QUANDO HA RICHIESTO ED OTTENUTO UNA DICHIARAZIONE REDATTA DAL MEDESIMO COMMITTENTE IN CUI QUESTI AFFERMA CHE LA PRESTAZIONE E’ ESENTE O NON IMPONIBILE NEL SUO PAESE DI STABILIMENTO. -TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RILASCIATA UNA SOLA VOLTA DAL COMMITTENTE COMUNITARIO CON RIGUARDO A TUTTE LE PRESTAZIONI DELLA STESSA SPECIE DA LUI RICEVUTE E RIMANE VALIDA FINCHE’ NON MUTANO LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO O IL TRATTAMENTO FISCALE PREVISTO NELLO STATO DEL COMMITTENTE -IN MANCANZA DI TALE DICHIARAZIONE, IL CONTRIBUENTE E’ LEGITTIMATO A NON INCLUDERE LA PRESTAZIONE NELL’ELENCO RIEPILOGATIVO SOLO SE HA CERTEZZA, IN BASE AD ELEMENTI DI FATTO OBIETTIVI, CHE PER LA PREDETTA PRESTAZIONE NON E’ DOVUTA L’IMPOSTA NELLO STATO MEMBRO DEL COMMITTENTE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE28 MODELLI INTRASTAT A PARTIRE DAI MODELLI RELATIVI A GENNAIO 2010 SOLO TRASMISSIONE TELEMATICA CON FIRMA DIGITALE DI PERSONA FISICA MODELLI INTRA COMPRENDONO ANCHE INTRASTAT SERVIZI E’ ABROGATO IL MODELLO ANNUALE SOLO MODELLO MENSILE MODELLO TRIMESTRALE DA TRASMETTERE ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO
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G. BERARDO E V. DULCAMARE29 MODELLI INTRASTAT ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 DAL 1 GENNAIO 2010 PER INDIVIDUARE LA CORRETTA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI OCCORRE CONSIDERARE LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TRIMESTRE IN CORSO E QUELLE DEGLI ULTIMI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI SUDDIVISE PER CATEGORIE (BENI E SERVIZI)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE30 MODELLI INTRASTAT ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 PERIODICITA’ MENSILE SE -NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO -E/O IN UNO DEI QUATTRO PRECEDENTI - E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI E’ STATA SUPERATA LA SOGLIA DI EURO 50.000 DA TRASMETTERE TELEMATICAMENTE ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO
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G. BERARDO E V. DULCAMARE31 MODELLI INTRASTAT ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 PERIODICITA’ TRIMESTRALE SE - NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI - E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI NON E’ STATA SUPERATA LA SOGLIA DI EURO 50.000 DA TRASMETTERE TELEMATICAMENTE ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO
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G. BERARDO E V. DULCAMARE32 MODELLI INTRASTAT ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 CIRCOLARE 14/E/2010 IL LIMITE VA VALUTATO PER SINGOLA CATEGORIA PER CUI IL SUPERAMENTO, AD ESEMPIO, NELLE PRESTAZIONI RESE, TRASCINA NELLA PERIODICITA’ MENSILE ANCHE LE CESSIONI DI BENI NEL CASO DEI SERVIZI CHE VANNO INSERITI PER LA PRIMA VOLTA NEL 2010 SI VALUTA SOLO IL TRIMESTRE CHE INIZIA A GENNAIO 2010
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G. BERARDO E V. DULCAMARE33 MODELLI INTRASTAT ARTT. 2 E 3 D.M. ECONOMIA E FINANZE 22.2.2010 CIRCOLARE 36/E/2010 E’ SUFFICIENTE IL SUPERAMENTO IN UN SOLO TRIMESTRE PER DETERMINARE L’OBBLIGO DI PERIODICITA’ MENSILE PER QUATTRO TRIMESTRI CONSECUTIVI SE LA SOGLIA E’ SUPERATA, AD ESEMPIO, A FEBBRAIO, ENTRO IL 25 MARZO VA TRASMESSO L’ELENCO TRIMESTRALE DI GENNAIO E FEBBRAIO
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G. BERARDO E V. DULCAMARE34 FASE TRANSITORIA SU MODELLI INTRASTAT PER IL 2010 FINO AL 30.4.2010 POTEVANO ESSERE PRESENTATI ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO (FLOPPY, CD, USB) ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO, ACCOMPAGNATI DAI FRONTESPIZI INTRA 1 E/O INTRA 2 INTRA PRESENTATI IN CARTACEO O A MEZZO RACCOMANDATA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL D.LGS. 18/2010: AGENZIA DOGANE PROVVEDE DIRETTAMENTE ALL’ACQUISIZIONE DEI MODELLI INTRA NEL SISTEMA AIDA DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 18/10 E FINO AL 30.4.10: - SE PRESENTATI IN FORMA CARTACEA, INVITATO A MEZZO RACCOMANDATA A NUOVO INVIO TELEMATICO ENTRO 10 GG - SE PRESENTATI SU SUPPORTO MAGNETICO LE DOGANE PROVVEDERANNO ALLA LORO ACQUISIZIONE (AG. DOGANE NOTA 24265 DEL 19.2.2010) INOLTRE TRASMISSIONE TELEMATICA ANCHE TRAMITE ENTRATEL CIRCOLARE 5/E DEL 17.2.2010: NO SANZIONI SE REGOLARIZZATI ENTRO 20.7.2010 MESI DA GENNAIO A MAGGIO E PRIMO TRIM.
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G. BERARDO E V. DULCAMARE35 MODELLI INTRASTAT VIOLAZIONESANZIONE OMISSIONE O INESATTEZZE DI DATI DA 516 A 5.164 EURO OMISSIONE O INESATTEZZE DI DATI PURCHE’ INTEGRATI NEL TERMINE FISSATO DALL’UFFICIO DA 258 A 2.582 EURO INTEGRAZIONE O CORREZIONE SPONTANEA DI DATI MANCANTI O INESATTI NESSUNA SANZIONE VIOLAZIONI DI NATURA STATISTICA
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G. BERARDO E V. DULCAMARE36 MODELLI INTRASTAT VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE VIOLAZIONESANZIONE OMESSA PRESENTAZIONE DELL’ELENCODA 516 A 1.032 EURO PER CIASCUN ELENCO TARDIVA PRESENTAZIONE MA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DELL’UFFICIO DA 258 A 516 EURO TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO 52 EURO TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA OLTRE IL TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DA 258 A 516 EURO PRESENTAZIONE DI ELENCO INCOMPLETO, INESATTO O IRREGOLARE DA 516 A 1.032 EURO (NESSUNA SANZIONE SE I DATI MANCANTI O INESATTI VENGONO INTEGRATI O CORRETTI ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DELL’UFFICIO)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE37 MODELLI INTRASTAT VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ELENCHI INTRASTAT POSSONO ESSERE SPONTANEAMENTE REGOLARIZZATE MEDIANTE L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/97 CIRCOLARE N. 23/E/99, PAR. 4.5.2, CONFERMATA DALLA RISOLUZIONE 16 FEBBRAIO 2005, N. 20/E: TALE REGOLARIZZAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL’ANNO NEL CORSO DEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SI PERFEZIONA MEDIANTE LA RIMOZIONE DELL’ERRORE O DELL’EMISSIONE E LA CORRESPONSIONE DELLA SANZIONE RIDOTTA. MODALITÀ: - PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA (MOD. F24, CODICE TRIBUTO 8911); - PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT IN PRECEDENZA OMESSO O PRESENTATO CON DATI INESATTI O INCOMPLETI.
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G. BERARDO E V. DULCAMARE38 MODELLI INTRASTAT INTEGRAZIONI AI MODELLI INTRASTAT SERVIZI NEL CASO DI OMISSIONE IN UN ELENCO INTRASTAT DI UN SERVIZIO RESO O RICEVUTO È NECESSARIO COMPILARE UN APPOSITO MODELLO INTRASTAT INDICANDO COME PERIODO DI RIFERIMENTO IL MESE O IL TRIMESTRE IN CUI SI È VERIFICATA TALE OMISSIONE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE39 MODELLI INTRASTAT MODIFICA DEI MODELLI INTRASTAT SERVIZI IN CASO DI MODIFICA DI QUALSIASI INFORMAZIONE DI UNA RIGA DI DETTAGLIO DICHIARATA IN PRECEDENZA (ERRORI O RETTIFICHE ART. 26 DPR 633/72), OCCORRE INDICARE NELLA SEZIONE 4 DEL MODELLO (SEZIONE RETTIFICHE): NELLE COLONNE DA 2 A 5 GLI ESTREMI CHE IDENTIFICANO LA RIGA DI DETTAGLIO DA MODIFICARE DICHIARATA IN PRECEDENZA NELLE COLONNE DA 6 A 14 (DA 6 A 15 PER GLI ACQUISTI) TUTTI I DATI COMPRENSIVI DELLE MODIFICHE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE40 MODELLI INTRASTAT CANCELLAZIONE RIGA DEI MODELLI INTRASTAT SERVIZI IN CASO DI CANCELLAZIONE DI UNA RIGA DI DETTAGLIO DICHIARATA IN PRECEDENZA, OCCORRE INDICARE NELLA SEZIONE 4 DEL MODELLO (SEZIONE RETTIFICHE): NELLE COLONNE DA 2 A 5 GLI ESTREMI CHE IDENTIFICANO LA RIGA DI DETTAGLIO DA CANCELLARE DICHIARATA IN PRECEDENZA NON COMPILARE LE COLONNE DA 6 A 14 (DA 6 A 15 PER GLI ACQUISTI)
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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PAESI “BLACK LIST” ART. 1, COMMI 1, 2 e 3, D.L. 25.3.2010, N. 40 (CONV. DALLA LEGGE 22.5.2010, N. 73)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE42 ELENCHI “BLACK LIST” NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO: D.L. 25.3.2010, N. 40, ART. 1 (CONV. CON L. 22.5.2010, N. 73) DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 30.3.2010 PROVV. DIRETTORE AG. ENTRATE DEL 28.5.2010 DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 27.7.2010 DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 5.8.2010 CIRCOLARE AG. ENTRATE 21.10.2010 N. 53/E CIRCOLARE ASSONIME 21.10.2010 N. 32 CIRCOLARE AG. ENTRATE 28.10.2010 N. 54/E CIRCOLARE AG. ENTRATE 28.01.2011 N. 2/E CIRCOLARE ASSONIME 25.02.2011 N. 5
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G. BERARDO E V. DULCAMARE43 ELENCHI “BLACK LIST” AMBITO DI APPLICAZIONE: LE OPERAZIONI INTERESSATE TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA DEVONO COMUNICARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LE OPERAZIONI ATTIVE/PASSIVE REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI FINI IVA, RIGUARDANTI: CESSIONI DI BENI, ACQUISTI DI BENI, PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE, PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE, NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA OVVERO INCLUSI NELLE “BLACK LIST”.
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G. BERARDO E V. DULCAMARE44 ELENCHI “BLACK LIST” AMBITO DI APPLICAZIONE: I SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI CHE AGISCONO NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA, DI ARTE E PROFESSIONE STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOGGETTI NON RESIDENTI ENTI NON COMMERCIALI, LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI REALIZZATE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E AGRICOLE ESERCITATE NON IN VIA PRINCIPALE SOGGETTI NON RESIDENTI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) CON RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA IN ITALIA, LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA CON OPERATORI BLACK LIST
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G. BERARDO E V. DULCAMARE45 ELENCHI “BLACK LIST” AMBITO DI APPLICAZIONE: I SOGGETTI ESCLUSI CONTRIBUENTI “MINIMI” EX ART. 1, COMMI DA 96 A 117, DELLA L. N. 244/2007 CONTRIBUENTI NEL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE “NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE” EX ART. 13 DELLA L. N. 388/2000 ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI (COMPRESI I SERVIZI RICEVUTI) EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA SFERA ISTITUZIONALE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE46 ELENCHI “BLACK LIST” GLI ELENCHI “BLACK LIST” DI RIFERIMENTO SONO DUE: D.M. 04.05.1999: AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI TRASFERITI IN UNO DEI PAESI IVI ELENCATI (EX ART. 2, COMMA 2-BIS, TUIR) D.M. 21.11.2001: AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE (CD. “CFC”) (EX ARTT. 167 E 168, TUIR)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE47 ELENCHI “BLACK LIST” I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 53/E/2010 LE LISTE DEVONO ESSERE APPLICATE CONGIUNTAMENTE ED A PRESCINDERE DALLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DELL’OPERATORE ECONOMICO È SUFFICIENTE CHE L’OPERATORE ECONOMICO ABBIA SEDE (RESIDENZA O DOMICILIO) IN UN PAESE INDICATO IN UNA SOLA DELLE DUE LISTE E INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIURIDICA E DALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL MEDESIMO NON RILEVANO I LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PREVISTI DAGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 21.11.2001
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G. BERARDO E V. DULCAMARE48 ELENCHI “BLACK LIST” INCLUSIONI ED ESCLUSIONI OPERATE DAL D.M. 5.8.2010 ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI REALIZZATE (GIÀ DAL 01.07.2010) CON: CIPRO, COREA DEL SUD, MALTA (D.M. 27.07.2010) ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI ESENTI IVA (EX ART. 36-BIS, D.P.R. N. 633/1972) INCLUSE, CON EFFETTO DAL 1.9.2010, LE PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX ARTT. 7-TER, 7-QUATER, 7-QUINQUIES, D.P.R. N. 633/1972) CHE NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO AI FINI IVA PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
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G. BERARDO E V. DULCAMARE49 ELENCHI “BLACK LIST” PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE TRIMESTRALE: PER I SOGGETTI CHE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI (BENI E SERVIZI) NON HANNO SUPERATO IL LIMITE TRIMESTRALE DI EURO 50.000 MENSILE: PER I SOGGETTI CHE NON SI TROVANO NELLE PREDETTE CONDIZIONI
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G. BERARDO E V. DULCAMARE50 ELENCHI “BLACK LIST” I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 53/E/2010 PER STABILIRE LA PERIODICITÀ, MENSILE O TRIMESTRALE, DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO, SI DEVE TENER CONTO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI REGISTRATE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI NEI REGISTRI IVA, RILEVANDO, SE PRECEDENTE, L’ANNOTAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE
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G. BERARDO E V. DULCAMARE51 ELENCHI “BLACK LIST” PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE I SOGGETTI TRIMESTRALI CHE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE SUPERANO IL LIMITE DI EURO 50.000, A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SUPERAMENTO DOVRANNO PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE CON PERIODICITÀ MENSILE.
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G. BERARDO E V. DULCAMARE52 ELENCHI “BLACK LIST” PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE LA COMUNICAZIONE VA PRESENTATA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE O TRIMESTRE)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE53 ELENCHI “BLACK LIST” PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE RELATIVO AI PERIODI MENSILI DI LUGLIO E AGOSTO 2010 È STATO PROROGATO AL 2 NOVEMBRE 2010 (31.10.10 E 1.11.10 ERANO FESTIVI) (ART. 4, COMMA 3, D.M. 5.8.2010)
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G. BERARDO E V. DULCAMARE54 ELENCHI “BLACK LIST” PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI OVVERO COMUNICAZIONE CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI È APPLICABILE LA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 1, D.LGS. N. 471/1997 ELEVATA AL DOPPIO OVVERO È IRROGABILE UNA SANZIONE COMPRESA TRA 516,00 E 4.130,00 EURO NON È APPLICABILE IL CUMULO GIURIDICO (ART. 12, D.LGS. N. 472/1997)
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