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PubblicatoBrigida Perrone Modificato 8 anni fa
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo Breno, 17 Aprile 2015
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Riferimenti legislativi PERSONALE A.T.A PERSONALE A.T.A: -D.LGS. 165/2001 -D. LGS. 150/2009 -C.C.N.L. SCUOLA (24.07.03_07.10.2007) -CIRCOLARE MINISTERIALE 8.11.10, N.88 DOCENTI DOCENTI: -D.LGS. 297/1994 -D.LGS. 165/2001 -D. LGS. 150/2009 -C.C.N.L. SCUOLA (07.10.2007) -CIRCOLARE MINISTERIALE 8.11.10, N.88 DIRIGENTI DIRIGENTI: -D.LGS. 165/2001 -D. LGS. 150/2009 -C.C.N.L. AREA V (11.04.2006_15.07.2010) -CIRCOLARE MINISTERIALE 8.11.10, N.88
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Riferimenti legislativi dopo l’entrata in vigore del D. LGS. N. 150 /2009 Sopravvivenza dei soli artt. da 492 a 501 del T.U. n. 297/1994 relativi alle sanzioni del personale docente Abrogazione dell'art. 56, sostituzione dell'art. 55 ed introduzione degli artt. da 55 a 55-novies del d. lgs. 165/2001 ad opera degli artt. 67-72 d. lgs. 150/2009.
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Gli artt. 67-72 del D.lgs n.150/2009 hanno: - Sostituito l’art. 55 del D.lgs n.165/2001; - Inserito, nel D.lgs n.165/2001, gli artt. 55 da bis a novies; - Abrogato gli artt. Da 502 a 507 del T.U. n.297/94; - Abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008; - Abrogato l’art. 56 del D.lgs n.165/2001 (l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è stata ridisciplinata dagli artt. 55 e 73); - Soppresso, al comma 4 dell’art.5 della L. n.97 del 27/03/2001, le parole “salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. D.LGS. N.150/2009-TITOLO IV-CAPO IV decorrenza ed efficacia
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Le nuove disposizioni in materia di procedimento disciplinare sono entrate in vigore dal 15/11/2009. Le disposizioni contenute negli artt. da 55 a 55 octies del D.lgs 165/2001, in quanto norme imperative, sono inserite di diritto nei contratti collettivi vigenti. Le norme di cui agli artt. da 55 a 55 octies del D.lgs 165/2001 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
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D.LGS. n. 150/2009 ARTT. 67-73: sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici NOVITÀ INTRODOTTE - Ampliamento dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti; - Semplificazione del procedimento e perentorietà dei termini; - Potenziamento dell’istruttoria; - Diritto di accesso agli atti dell'istruttoria - Obbligo di collaborazione nel procedimento disciplinare - Abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione - Validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell’Amministrazione; - Mutamento dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; - Licenziamento per infrazioni particolarmente gravi; - Previsione di ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno alla P.A. (responsabilità del dirigente che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare)
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D.LGS. N. 150/2009 campo di applicazione nell'ambito scolastico in materia disciplinare Le nuove disposizioni disciplinari si applicano al personale del comparto scuola: A.T.A.Docenti Dirigenti Scolastici
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D.LGS. n. 150/2009 campo di applicazione nell'ambito scolastico in materia disciplinare Spazio riservato dalle nuove disposizioni alla contrattazione collettiva; La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi; Riserva di legge per la procedura disciplinare; Riserva di legge per la disciplina in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.
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CODICE DISCIPLINARE - Le previsioni dei contratti collettivi che definiscono le infrazioni e le sanzioni disciplinari costituiscono il c.d. “codice disciplinare” - Art. 55, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001: La pubblicazione del “codice disciplinare” sul sito internet dell’Amministrazione, equivale ad affissione all’ingresso della sede di lavoro
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D.LGS. n. 150/2009 campo di applicazione in materia disciplinare INFRAZIONI Personale Docente Personale A.T.A. A rtt. 492-501 T.U. n. 297/94Art. 92 C.C.N.L. 2007 Art. 54 del D.lgs. n.165/2001Art. 54 del D.lgs n.165/2001(codice di comportamento) Art. 55 quater (casi di licenz.) Art. 55 sexies (condotte pregiudizievoli per la P.A.) Art. 55 quinquies (danno civile da false attestazioni o certificazioni)
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D.LGS. n. 150/2009 campo di applicazione in materia disciplinare SANZIONI Personale Docente Personale A.T.A. Artt. 492-501 T.U. n.297/94Art. 93, comma 1, C.C.N.L. 2007 Art. 95 C.C.N.L. 2007 (codice disciplinare) Art. 55 quater (licenziamento Art. 55 quater (licenziamento disciplinare) disciplinare)
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SANZIONI DISCIPLINARI Personale docente Artt. 492-501 del T.U. n. 297/94 avvertimento scritto censura sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 1 mese sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre 1 mese a 6 mesi sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di 6 mesi ed utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente… destituzione
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SANZIONI DISCIPLINARI Personale A.T.A. Art. 93 del CCNL 2007 (comma 1) rimprovero verbale rimprovero scritto multa di importo variabile fino ad un max di 4 ore di retribuzione sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10gg licenziamento con preavviso licenziamento senza preavviso
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PROCEDURA SANZIONATORIA E ORGANI COMPETENTI Personale Docente Personale A.T.A. Procedura Artt. 55 bis e ter d. lgs. 165/2001 Art. 55 bis e ter Per il rimprovero verbale (procedura C.C.N.L.) Organo competente Art. 55 bis : - Dirigente Scolastico- Dirigente Scolastico - Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD) disciplinari
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (1_semplificato) Il c.d. procedimento “SEMPLIFICATO” (art. 55 bis, comma 2): - è affidato interamente al dirigente della struttura in cui il dipendente lavora (anche in comando o fuori ruolo) - si applica per le infrazioni per le quali sono irrogabili sanzioni che vanno dal rimprovero scritto alla sospensione con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg. - si applica quando il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha qualifica dirigenziale.
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (1_semplificato) Atto di inizio del procedimento Termine disciplinare Contestazione di addebiti + convocazione a difesa Audizione Richiesta di rinvio del dipendente Archiviazione o irrogazione della sanzione Termine max di 20 gg dalla notizia Preavviso di almeno 10 gg Nel termine assegnato per la convocazione il dipendente può: Inviare memorie Avanzare motivata istanza di rinvio per grave ed oggettivo impedimento 60gg dalla contestazione (+ gg di proroga in caso di rinvio superiore ai 10gg del termine a difesa)
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (1_semplificato) I termini sono perentori e non è ammessa la sospensione in pendenza di processo penale. I termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare decorrono rispettivamente dall’acquisizione della notizia dell’illecito e dalla contestazione dell’addebito.
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (2_ordinario) Il c.d. procedimento “ORDINARIO” (art. 55 bis, commi 3-4): - è affidato all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (individuato da ciascuna Amministrazione) - ha termini perentori - la durata dei termini nel procedimento ordinario è doppia rispetto al procedimento semplificato, solo quando si procede per infrazioni assoggettate ad una sanzione maggiore della sospensione fino a 10 gg. - è ammessa la sospensione in pendenza di processo penale
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (2_ordinario) - il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data della prima acquisizione della notizia dell'infrazione anche se avvenuta ad opera del responsabile della struttura ove il dipendente lavora - il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di trasmissione degli atti da parte del Capo Struttura, oppure dalla notizia dell’illecito, se acquisita direttamente dall’ufficio competente
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ART. 55-BIS D.LGS. N. 165/2001 Forme e termini del procedimento disciplinare (2_ordinario) Atto di inizio del procedimento Termine disciplinare Trasmissione atti all’UCPD Contestazione di addebiti+convocazione a difesa Audizione Richiesta di rinvio del dipendente Archiviazione o irrogazione sanzione 5 gg dalla “notizia” del fatto, con contestuale comunicazione all’interessato Max 40gg dalla notizia da parte dell’UCPD Preavviso di almeno 20gg Nel termine assegnato per la convocazione il dipendente può: Inviare memorie Avanzare motivata istanza di rinvio per grave ed oggettivo impedimento 120gg dalla contestazione (+gg di proroga se >10gg)
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fac-simile contestazione addebito_proc. semplificato
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fac-simile contestazione addebito_proc. ordinario
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fac-simile verbale audizione VERBALE Addì, ……….2015, nei locali del………………… di via …………. in....., alle ore...., sono presenti, il prof. …………, identificato a mezzo documento di riconoscimento (C.I. n. ………rilasciata dal Comune di ……..), convocato con nota prot. n. ………Ris. del…………., a seguito di procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. ……….. del…….., il dirigente scolastico………, il d.s.g.a……..oppure il prof…… Preliminarmente, il prof. …………. chiarisce che …………………………………… Relativamente all’assenza chiarisce……………………... Il prof………. riconosce, infine, di aver avuto un comportamento aggressivo……………. e a tal fine dichiara di………………… Letto, approvato e sottoscritto.
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fac-simile sanzione disciplinare sospensione per 10 gg. IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI gli artt. 492 - 500 del D. L.vo n. 297 del 16.4.94; VISTO l’art. 91 del C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 29.11.2007; VISTO l’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009; VISTA la relazione del … e relativa documentazione, resa dal Dirigente Scolastico dell’……. di …, con la quale il medesimo ha evidenziato atti e comportamenti afferenti alla condotta tenuta, nel corrente anno scolastico, dal prof. ……., titolare della cattedra di ……. -classe di concorso …..; VISTA la nota prot. n. ………Ris. del ……..2010, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 492 e seguenti del D.L.vo 16.4.94, n. 297 e dell’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, venivano contestati al prof…….. i seguenti addebiti: “a) aver posto in essere atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente; b) avere omesso di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo ai principi generali di correttezza, ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative della comunità scolastica; c) aver provocato turbamento dell’ambiente scolastico e pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, per effetto di specifici comportamenti lesivi della dignità degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa; d) aver violato il dovere di tenere un comportamento tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i dipendenti, impedendo, per la gravità dei fatti posti in essere, la prosecuzione del rapporto di lavoro”;
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fac-simile sanzione disciplinare sospensione per 10 gg. (continua...) VISTA la nota prot. n. …./../Ris. del …, con la quale quest’Ufficio comunicava al predetto prof. …….. che la convocazione, per il contraddittorio a sua difesa, era stata fissata per il giorno … alle ore …; VISTO il verbale redatto in data 16.7.2010, nel corso dell’audizione del prof………..; ESAMINATE le dichiarazioni rese dal prof. ……. e contenute nel predetto verbale del ….., del quale si riporta uno stralcio: “………………………………………….”; PRESO ATTO della non intenzionalità del comportamento assunto dal prof. ……., il quale, nel corso dell’audizione ha più volte ribadito la buona fede della condotta posta in essere e l’inconsapevolezza di poter arrecare, in tal modo, turbativa e/o nocumento alla sfera psichica dei discenti; VALUTATA, altresì, la memoria difensiva del ……, prodotta in relazione alla contestazione di addebiti, per il prof. ……., dall’Avv………., nella quale sono riportati giudizi e dichiarazioni che sarebbero state usate dai colleghi per presentare il prof. …..; RITENUTO, tuttavia, di dover procedere disciplinarmente nell’ambito delle proprie competenze, in quanto il comportamento contestato, pur privo del requisito della intenzionalità, si connota, comunque, come condotta violativa dei principi generali di correttezza inerenti alla funzione docente;
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fac-simile sanzione disciplinare sospensione per 10 gg. (continua...) … D E C R E T A Art. 1 Per i motivi in premessa, ai sensi dell’ art. 494 lett. A) del D. L.vo n. 297/94 e dell’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, al prof. …….., nato il …….., in servizio presso ……… di.., è inflitta la sanzione disciplinare della “sospensione dall’insegnamento per giorni 10”, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento. Il Dirigente Scolastico incaricato della notifica provvederà a comunicare l’esatta decorrenza della predetta sospensione al Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di …. Art. 2 Ai sensi dell’art. 500 del D. L.vo 16.4.94, n. 297, al prof………., durante il periodo di sospensione dall’insegnamento, compete un’indennità in misura pari alla metà della retribuzione fissa mensile, oltre agli assegni per carichi di famiglia ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. Art. 3 Avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, competente per territorio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, a norma degli artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001. Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria dello Stato per il visto di regolarità.
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ART. 55-TER D. LGS. 165/2001 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale In caso di pendenza del procedimento penale, la P.A. non ha più l’obbligo, ma la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare ESCLUSIVAMENTE per le infrazioni di maggiore gravità, punibili con la sospensione dal servizio per un periodo superiore a 10gg Per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio per più di 10gg., l’Amministrazione ha l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento disciplinare, anche in pendenza di procedimento penale.
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ART. 55-TER D. LGS. 165/2001 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Se è intervenuta una sanzione disciplinare, ma il processo penale si è concluso con una sentenza di assoluzione Perché il fatto non sussiste Perché il fatto non costituisce reato Perché l’imputato non lo ha commesso l’amministrazione, su istanza del dipendente, entro 6 mesi dall’irrevocabilità della sentenza, può riaprire il procedimento disciplinare modificando o confermando la sanzione.
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ART. 55-TER D. LGS. 165/2001 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Se il procedimento disciplinare è stato archiviato, ma il processo penale si è concluso con una sentenza di condanna ovvero se il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione inferiore al licenziamento ma i fatti risultanti dalla sentenza comportano l’applicazione della sanzione del licenziamento: l’amministrazione riapre il procedimento disciplinare, adeguando le determinazioni disciplinari all’esito del giudizio penale
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ART. 55-TER D. LGS. 165/2001 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Il termine di riavvio del procedimento disciplinare è di 60gg dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione o dall’istanza di riapertura Il termine di conclusione è di 180 gg dalla ripresa o riapertura La ripresa e la riapertura avvengono mediante il “rinnovo” della contestazione di addebiti.
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ART. 55-QUATER D. LGS. 165/2001 Licenziamento disciplinare (continua...) L'art. 55-quater del D.lgs n.165/2001 prevede un catalogo di infrazioni gravi assoggettate al licenziamento, che la contrattazione può ampliare: - Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente; - Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi superiore a 3 nell’arco di un biennio o per più di 7gg negli ultimi 10 anni, ovvero, in caso di assenza ingiustificata, mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione;
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ART. 55-QUATER D. LGS. 165/2001 Licenziamento disciplinare - Rifiuto ingiustificato di trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio; - Falsità documentali o dichiarative commesse in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; - Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; - Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro; - Valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa.
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ART. 55-QUINQUIES D. LGS. 165/2001 False attestazioni o certificazioni L'art. 55-quinquies del D.lgs n.165/2001 prevede in caso di certificazione falsa ovvero falsamente attestante lo stato di malattia le seguenti sanzioni: - reclusione da 1 a 5 anni - multa da 400 a 1600 euro (per docente a medico) - risarcimento del danno patrimoniale (pari alla retribuzione indebitamente percepita dal docente) - procedimento disciplinare (licenziamento senza preavviso) -radiazione dall'albo (per il medico)
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ART. 55-SEXIES, D. LGS. 165/2001 Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare Art. 55-sexies, comma 1: La sanzione della sospensione da un minimo di 3gg ad un max di 3 mesi è applicabile al lavoratore che, violando gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, abbia comportato la condanna della P.A. al risarcimento del danno. Gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa sono stabiliti: 1.Da norme legislative o regolamentari 2.Dal contratto collettivo o individuale 3.Da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza 4.Dai codici di comportamento
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ART. 55-SEXIES, D. LGS. 165/2001 Art. 55-sexies, comma 2: Il “collocamento in disponibilità” è disposto all’esito del procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che abbia cagionato grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’Amministrazione. All’esito del giudizio disciplinare sono stabilite le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire il ricollocamento. Durante il periodo di “collocamento in disponibilità” il lavoratore non ha diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
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ART. 55-SEXIES, D. LGS. 165/2001 RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE Art. 55-sexies, comma 3-4: Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi rilevanza disciplinare, comporta per i dirigenti le seguenti sanzioni: la sospensione dal servizio, max 3 mesi in relazione ad infrazioni sanzionabili con il licenziamento mancata attribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.
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IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE INFRAZIONI: -art. 30 CCNL 2006 -art 55 bis, comma 7, d. lgs. 165/2001 (RIFIUTO DI COLLABORAZIONE) -art. 55 sexies, comma 3 (MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA AZIONE DISCIPLINARE) -art. 55 septies, ult. c. (MANCATO CONTROLLO ASSENZE)
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IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE SANZIONI: -art. 55 bis, comma 7, d. lgs. 165/2001 (SOSPENSIONE DAL SERVIZIO MAX 15 GG. E SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE) -Art. 55 sexies, comma 3 e ult. comma (SOSPENSIONE DAL SERVIZIO MAX 3 MESI E SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO)
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IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DERIVANTI DA ORDINAMENTO GENERALE: -PENALE -CIVILE (extracontrattuale)_solo per dolo o colpa grave DERIVANTI DA ORDINAMENTI SPECIALI: -AMMINISTRATIVA (disciplinare, patrimoniale, contabile) -DIRIGENZIALE o DI RISULTATO EXTRA-GIURIDICHE: -POLITICA -ETICA -INTELLETTUALE
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TUTELA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI -resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative a procedimento e sanzioni disciplinari (art. 67, comma 2 d.lgs. 150/2009 che richiama art. 63 d. lgs. 165/2001) -l'art. 55, comma 3 d.lgs. 165/2001 vieta l'istituzione di procedure d'impugnazione dei provvedimenti ad opera della contrattazione collettiva_ solo conciliazione non obbligatoria
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TUTELA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI L’art. 72 del D.lgs. n.150/2009, al comma 1, lett. c, ha abrogato l’art. 56 del D.lgs. n.165/2001. L’art.55, comma 3, del D.lgs. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 73, comma 1, del D.lgs. n.150/2009, vieta l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. La normativa attualmente vigente ha introdotto l’istituto della “conciliazione preventiva” E’ facoltà dell’Amministrazione istituire procedure di conciliazione non obbligatorie, che si caratterizzano per: -la celerità (devono concludersi entro 30 gg. dalla contestazione) -il carattere non impugnatorio (prima dell'irrogazione della sanzione)
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TUTELA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI La sanzione concordemente determinata all’esito di tale procedura non è soggetta ad impugnazione e non può essere diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono in caso di conclusione con esito negativo.
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LA SOSPENSIONE CAUTELARE Il D.lgs. n. 150/2009 ha abrogato l’art. 506 del T.U. n. 297/94, che disciplinava la sospensione cautelare dal servizio e la sospensione per condanna penale. Nonostante l’abrogazione dell’art.506 del T.U. n. 297, l’art.69, comma 1, del D.lgs. 150/2009 (art.55-ter del D.lgs. n. 165/2001) fa salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente, laddove il procedimento disciplinare venga sospeso fino al termine di quello penale.
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LA SOSPENSIONE CAUTELARE con riferimento ai docenti La normativa: -non opera alcuna distinzione tra sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; -non indica i presupposti e le condizioni di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; -non specifica quali siano gli organi competenti; -non prevede termini di durata. Secondo il dettato dell'art. 55-ter del D.lgs 165/2001, pare che l’unico organo competente ad adottare misure cautelari nei confronti dei docenti sia l’ufficio procedimenti disciplinari, in quanto solo tale ufficio ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Tale competenza non può essere riconosciuta ai dirigenti scolastici, ai quali è vietata la sospensione del procedimento disciplinare per le infrazioni di minori gravità.
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LA SOSPENSIONE CAUTELARE con riferimento al personale A.T.A. Continua ad applicarsi l'art. 97 del CCNL 2207/2009 concernente la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa
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Alcuni punti controversi dopo il d. lgs. 150/2009… -Docenti a tempo determinato -Presidi incaricati -Pubblicità -Insufficiente rendimento Inefficienza ed incompetenza professionale
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Le condizioni attitudinali, culturali e psicofisiche per lo svolgimento della professione di docente, la cd «Idoneità» Art. 395 del T.U. istruzione, D.Lgs. 297/94: La funzione docente è "esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO Art. 400 D.Lgs. 297/94 Concorsi per titoli ed esami: Comma 1: I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico- professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia' posseduto. Comma 6: Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
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art. 26, comma 1 del CCNL 2006-2009: - La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione. - La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio Le condizioni attitudinali, culturali e psicofisiche per lo svolgimento della professione di docente
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Un fattore di disagio della professione docente appare l’inadeguatezza delle attuali procedure di reclutamento ed in particolare: assenza di selezione attitudinale che espone al rischio di sfiducia e senso di impotenza Un fattore per la promozione del benessere a scuola sarebbe: intervento di carattere normativo di modifica del reclutamento e dello status professionale: selezione mediante prove attitudinali formazione in servizio valutazione leadership diffusa e management intermedio
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente Art.55-octies d. lgs. 165/2001(introdotto dal d. lgs. 150/2009 ): Permanente inidoneita' psicofisica 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita'; d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente È seguito regolamento: D.P.R. 171/2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica” Art. 1: oggetto e destinatari Art. 2: definisce concetto di idoneità psicofisica permanente assoluta o relativa
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente Inidoneità psicofisica permanente ASSOLUTA: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (ART. 2, comma 1, lett. a) D.P.R. 171/2011) Procedimento: Risoluzione del rapporto lavorativo a seguito di accertamento il dirigente scolastico lo comunica al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, e risolve il rapporto di lavoro, corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta (ART. 8 D.P.R. 171/2011) stante il disposto del comma 14 dell’art.24, della legge 224 del 2011 deve riconoscersi il diritto a pensione sin dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al dipendente che al 31.12.2011 abbia almeno 20 anni di anzianità contributiva. (ART. 9)
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente Inidoneità psicofisica permanente RELATIVA : stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. (ART. 2, comma 1, lett. b) D.P.R. 171/2011) si avvia la procedura di cui all‘ART. 7 D.P.R. 171/2011. L’amministrazione ha la “facoltà” di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o equivalenti di altro profilo o area. Qualora comunque si adibisca il dipendente a mansioni inferiori, a quest'ultimo spetta il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico (ART. 7, comma 4) Se non sono disponibili posti (alla luce anche dell'accertamento medico) in mansioni equivalenti della stessa o di diversa area o in mansioni inferiori, il dipendente verrà posto in soprannumero.
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Per il personale docente del comparto scuola resta salva la normativa specifica prevista dall'art. 3, comma 127, l. n. 244/2007 e dall’ art 19, comma 12, della legge 15.7.2011, n.111 congiuntamente al relativo D.M. di attuazione n.79 del 12.9.2011. Art. 3, comma 127 l. 244/07: Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Art. 19, comma 12, l. 111/11: Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Casi di inidoneità psicofisica del personale docente
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ART. 3 D.P.R. 171/2011 : PRESUPPOSTI E INZIATIVA PER AVVIO PROCEDURA avvio della procedura, sempre in un momento successivo al superamento del periodo di prova, per iniziativa del dipendente; dell’amministrazione L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento della inidoneità psicofisica permanente spetta al dirigente della scuola di titolarità, per il personale del comparto scuola, ovvero alla Direzione Generale regionale USR per i Dirigenti Scolastici in servizio nel territorio regionale.
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Il Dirigente scolastico avvia la procedura per l’accertamento nei seguenti casi: A) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; B) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; C) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Segue ART. 3, COMMA 3, LETT. A),B),C)…
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente ART. 5 D.P.R. 171/2011 : PROCEDURA PER VERIFICA IDONEITÀ Nell’ ipotesi A), l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, deve accertare le condizioni di salute del dipendente tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa; ovviamente dovrà essere fatta preventiva comunicazione all’interessato. Nelle ipotesi B) e C) l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, sempre dandone immediata comunicazione al dipendente
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Casi di inidoneità psicofisica del personale docente ART. 6 D.P.R. 171/2011 : MISURE CAUTELARI Il Dirigente Scolastico, può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità.
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In tali circostanze, il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e, nel contempo, avviare senza indugi la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica. In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo, il dirigente scolastico può disporre la sospensione cautelare, provvedendo per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. A tutela del diritto di difesa del dipendente, si prevede che, salvo situazioni di urgenza, la sospensione sia preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Segue ART. 6…
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La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato; l'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. Segue ART. 6…
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Le tipologie di inidoneità Inidoneità assoluta, cioè a qualsiasi compito Inidoneità relativa, cioè al solo insegnamento e di conseguenza idoneità ad altri compiti. A queste diciture le Commissioni mediche associano i concetti “ temporaneo ” e “permanente ”, dando origine a una varietà di referti che a volte assumono connotazioni … fantasiose.
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Nei verbali delle commissioni mediche…….. Pertanto nei verbali si può leggere: 1. “ non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio >>> significa che sicuramente si ottiene la dispensa 2. “ non idoneo permanentemente in modo relativo all'insegnamento >>> significa che si viene utilizzati in altri compiti 3. “ non idoneo temporaneamente in modo assoluto al servizio fino al ………. (con l'indicazione della data)” >>> significa che si va in malattia d'ufficio (tale periodo rientra nel computo dei 18 mesi). 4. “ non idoneo temporaneamente per …………. (mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento >>> significa che si può scegliere o collocamento in malattia o possibilità di essere utilizzato in altri compiti.
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Nei verbali delle commissioni mediche…….. “ inidoneita' allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di appartenenza (.......) : utilizzare il docente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza.” (Non si capisce mai bene cosa significhi) “ non idoneo permanentemente in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo (controindicata ogni mansione che ……………………….)” “ non idoneo temporaneamente per ……………. ( mesi/anni ) in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza …………………………………………,” >>> Teoricamente il docente può continuare ad esercitare le restanti mansioni che costituiscono l'insieme della funzione docente. Non si capisce come si possa realizzare.
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Grazie per l’attenzione… Prof. Remo Morzenti Pellegrini remo.morzentipellegrini@unibg.it
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