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PubblicatoAnnunziata Biondi Modificato 8 anni fa
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Introduzione Con la legge 53/1994 è stata attribuita agli avvocati la facoltà di notificare in proprio gli atti giudiziari senza la necessaria intermediazione degli ufficiali giudiziari. È fatto noto che la carenza di personale degli uffici UNEP e la rigidità degli orari entro cui è possibile procedere alla notifica tradizionale causano disagi e molto spesso ci costringono a posticipare di molti giorni un’attività che normalmente dovrebbe essere compiuta non appena l’atto da notificare è ultimato. Tuttavia, nonostante gli innumerevoli benefici che derivano dalla possibilità di notifica in proprio, tra cui ad esempio la possibilità di notificare anche nel pomeriggio ed il sabato mattina e pure se si tratta di atti non in scadenza, questa legge non ha finora incontrato un significativo interesse tra gli avvocati. I dati relativi alla diffusione delle notifiche in proprio a livello regionale, raccolti in occasione di questo incontro, sono riassunti nella seguente tabella e ci dimostrano come l’utilizzo di questa facoltà sia tuttora piuttosto limitato.
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Situazione in Emilia Romagna AnnoPiacenzaParma Reggio Emilia ModenaBolognaFerraraRavenna Forlì- Cesena Rimini Fino al 2007 1917238219 2008 22148299 2009 362459285 2010 149363076118 2011 41719197124720 2012 212072786746922 TOT. 402801445079359814574373 % su iscritti 6%22%14%28%20%11%14%9%33%
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Situazione in Lombardia Fino al 2007 200820092010201120122013TOT.% su iscritti Bergamo27326174703825655831,86% Brescia136958,78% Busto Arsizio10636131935929,81% Como336147835766,21% Crema121535819845,37% Cremona11 3221374915,55% Lecco1961079165810,54% Lodi3156509297,17% Mantova1610211037222414017,43% Milano Monza51113162631741769,43% Pavia13-42111223,19% Sondrio02323113249,37% Varese73684729647,86% Vigevano------160 53,33% Voghera--3-13546127,60%
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Chi può notificare Può procedere alla notifica in proprio l’Avvocato che: Sia titolare di procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Sia stato preventivamente autorizzato da parte del Consiglio dell’Ordine (e quindi in assenza di procedimenti disciplinari pendenti e che non sia mai stato sospeso) Sia munito del registro cronologico vidimato dal Consiglio dell’Ordine
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L’avvocato iscritto all’Albo che intende ottenere l’autorizzazione alla notifica in proprio deve rivolgere un’apposita istanza al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine verifica la sussistenza dei presupposti ed in particolare: Assenza di procedimenti disciplinari pendenti Assenza di provvedimenti di sospensione, anche pregressi Unitamente all’istanza di autorizzazione l’avvocato deposita anche il Registro Cronologico che dovrà essere vidimato dall’Ordine Come si ottiene l’autorizzazione alla notifica
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Esempio di istanza :
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Il Registro, che sarà stato depositato al Consiglio dell’Ordine unitamente all’istanza di autorizzazione, deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 25.07.1994. Una volta ottenuta l’autorizzazione l’avvocato si ritroverà quindi munito di un Registro Cronologico vidimato. Il Registro normalmente si acquista nelle cartolerie specializzate ma può anche essere realizzato con moduli continui per computer Una volta restituito dall’Ordine il Registro presenterà la vidimazione da parte del Presidente dell’Ordine o di un Consigliere all’uopo delegato e la numerazione in tutti i fogli in esso presenti. Nel registro vanno annotate giornalmente tutte le notifiche che vengono eseguite dall’avvocato. A seconda della modalità di notifica scelta si dovranno compilare parti diverse del Registro, come vedremo nelle prossime slide. Cos’è il Registro Cronologico
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Un esempio di Registro Cronologico
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Quali atti possono essere notificati Atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale Quali atti non possono essere notificati Pignoramento immobiliare Pignoramento presso terzi Avviso di sloggio
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Modalità della notifica A mezzo servizio postale Notifica diretta Notifica telematica
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Si tratta della modalità più utilizzata e che permette la maggior libertà dal punto di vista organizzativo dello studio. Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario Per effettuare detta notifica ci si dovrà preventivamente munire di apposite buste di color verde conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari Come effettuare la notifica a mezzo posta
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Come effettuare la notifica a mezzo posta - 2 Ci si dovrà poi munire dell’apposito avviso di ricevimento:
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Come effettuare la notifica a mezzo posta - 3 e del relativo tagliando di accettazione:
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A questo punto si procederà alla stesura della relata di notifica, che sarà chiaramente diversa rispetto a quella comunemente predisposta per la notifica da parte degli UU.GG. Un esempio è quello che potete vedere a lato: Come effettuare la notifica a mezzo posta - 4
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A questo punto si compilerà la busta con i dati del destinatario, l’indicazione dell’ufficio giudiziario, il numero progressivo del registro cronologico, il numero della raccomandata, il nome e cognome dell’avvocato e la sua firma. Come effettuare la notifica a mezzo posta - 5 Tribunale Civile di Parma 10 / Avv. Luigi Martin 76594588603-8 ALFA S.p.A. Via Roma, 1 35100 PADOVA
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Si procede quindi con la compilazione del tagliando di accettazione Come effettuare la notifica a mezzo posta - 6 Rimuovere adesivo
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e con la compilazione dell’avviso di ricevimento Come effettuare la notifica a mezzo posta - 7 Applicare adesivo
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Come effettuare la notifica a mezzo posta - 8 10 Parma Poste Business 19-12-12 ALFA SPA via Roma, 1 35100 PADOVA
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A questo punto l’avvocato personalmente si recherà presso l’ufficio postale indicato nell’avviso di ricevimento con l’originale e la copia dell’atto da notificare, farà apporre il timbro postale in calce alla relata, sia sull’originale che sulla copia, e farà inserire la copia dell’atto nella busta predisposta. È prevista anche la possibilità di far effettuare questa attività ad un addetto dello studio purché munito di delega dell’avvocato. Il risultato finale sarà il seguente: Come effettuare la notifica a mezzo posta - 9
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N.B. Si potrà depositare l’atto in cancelleria senza dover attendere il ritorno dell’avviso di ricevimento e senza dover predisporre la c.d. velina
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Per completare la notificazione l’avvocato dovrà quindi annotarne gli estremi sul proprio Registro Cronologico come nella tabella sotto riportata: Come effettuare la notifica a mezzo posta - 10 NumeroParte Istante Natura atto da notificare Ufficio giudiziario DestinatarioIndirizzo N° raccomandata Ufficio postale Data di spedizione Data di ricezione Spese postali 10Gamma Srl Atto di citazione in opp. a d.i. Tribunale di Parma ALFA S.r.l. Via Roma 1 Padova 76594588603 -8 Parma Poste Business 19.12.1223.12.12€ 8,00
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Compiuta anche quest’ultima attività la notifica può ritenersi perfezionata. Ci si ricorderà infine di apporre una o più marche da bollo sull’originale dell’atto notificato per i cosiddetti diritti di notifica ed in particolare: Euro 2,60 per notifiche fino a 2 destinatari Euro 7,70 per notifiche da 3 fino a 6 destinatari Euro 12,40 per notifiche oltre i sei destinatari Come effettuare la notifica a mezzo posta - 11
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Casi particolari: Per gli atti di impugnazione e per l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l’avvocato dovrà altresì dare avviso alla Cancelleria dell’avvenuta notifica. La legge di conversione del «decreto milleproroghe», Legge 31/08, ha introdotto ulteriori adempimenti in merito alla notifica di atti giudiziari a mezzo posta, applicabili anche alla notifica in proprio dell’avvocato. In particolare qualora l’agente postale consegni il plico a soggetto diverso dal destinatario dell’atto, l’agente postale dovrà comunque emettere apposita CAN (comunicazione di avvenuta notifica), a mezzo lettera raccomandata A/R, con la quale informerà il destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a persona diversa. Come effettuare la notifica a mezzo posta - 12
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Nel caso in cui il cancelliere debba prendere nota dell’avvenuta notifica dell’impugnazione o dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’avvocato provvederà anche a compilare l’ultima sezione del Registro Come effettuare la notifica a mezzo posta - 13 Data deposito copia Indicazione ufficio giudiziario Estremi atto opposto o impugnato Annotazioni 19.12.12Tribunale di Parma Decreto ingiuntivo n.xxxxx/12 …………..
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Come effettuare la notifica diretta Si può effettuare la notifica diretta solo in presenza di determinate condizioni: Il destinatario della notifica deve essere un altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte Il destinatario sia iscritto nello stesso Albo del difensore notificante
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Come effettuare la notifica diretta -2 Si porta quindi originale e copia dell’atto da notificare presso il proprio Ordine e si fa vidimare e datare l’atto. Un modello di vidimazione è quello riportato a lato Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.01.1994 n. 53, composto di ____ pagine. Parma, 19.12.2012 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma Firma
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Come effettuare la notifica diretta -3 Una volta vidimato l’atto ci si potrà recare presso lo studio del collega (personalmente) e consegnare l’atto direttamente al collega domiciliatario o ad una persona addetta o comunque al servizio del destinatario. Non è ammissibile la consegna a soggetti diversi (portiere dello stabile ecc.) Al momento della ricezione si farà firmare dal collega sia l’originale che la copia dell’atto notificato, nonché il registro cronologico (che si dovrà quindi portare con sé). Se la persona che riceve l’atto non è il collega la stessa dovrà specificare le proprie generalità e qualità.
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Come effettuare la notifica diretta - 4 Un esempio di relata a mani è riportato a lato
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Come effettuare la notifica diretta - 5 NumeroParte Istante Natura atto da notificare Ufficio giudiziario Destinatario Luogo dove è avvenuta la consegna Data e ora della consegna Sottoscrizione del ricevente 10Gamma Srl Atto di citazione in opp. a d.i. Tribunale di Parma ALFA S.r.l. c/o Avv. Carlo Rossi Borgo Ronchini, 3 Parma 19.12.12 ore 09.30 Contestualmente alla consegna dell’atto si procederà quindi alla compilazione del Registro con tutti i dati sotto riportati e si chiederà al Collega di sottoscriverlo nell’apposita casella.
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Come effettuare la notifica telematica Ai sensi dell’art. 4 della Legge 53/94 come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183, Legge di stabilità 2012, l’avvocato può procedere alla notifica anche a mezzo posta elettronica certificata. Pure in questo caso è necessaria la sussistenza di determinati presupposti: Il destinatario della notifica deve essere un altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Il destinatario deve avere comunicato al proprio Ordine l’indirizzo PEC. Non vi è in questo caso la limitazione prevista per la consegna a mani, ovvero l’iscrizione al medesimo Ordine.
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Come effettuare la notifica telematica Ai sensi dell’art. 16 ter della Legge 24.12.2012 n. 228, Legge di stabilità 2013, a partire dal 15 dicembre 2013 l’avvocato potrà procedere alla notifica a mezzo posta elettronica certificata ad un numero più ampio di destinatari. L’art. 16 ter della Legge 228/2012 stabilisce infatti la possibilità di notifica telematica di atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale non solo al collega domiciliatario della parte e munito di indirizzo PEC ma anche a tutti i soggetti risultanti dai cosiddetti «pubblici elenchi».
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Come effettuare la notifica telematica Per pubblici elenchi si intendono quelli previsti da: articoli 4, 5 e 16, comma 12, del decreto legge 18/10/2012, n. 179; articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
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Come effettuare la notifica telematica Elenco di cui agli articoli 4, 5 e 16, comma 12, del decreto legge 18/10/2012, n. 179: Cittadini che abbiano comunicato alla pubblica amministrazione, secondo apposite modalità, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale proprio domicilio digitale. Imprese individuali di nuova iscrizione e, dal 30 giugno 2013, imprese individuali già iscritte. Pubbliche amministrazioni.
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Come effettuare la notifica telematica Elenco di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: Imprese costituite in forma societaria in forza dell’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese e, per le imprese già iscritte, entro il termine di 3 anni dall’entrata in vigore del decreto. Professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
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Come effettuare la notifica telematica Elenco di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Si tratta dell’articolo che introduce il cosiddetto INI-PEC ovvero Indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti. Realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro Imprese e gli Ordini e Collegi Professionali. Detto Registro previsto anche nel Decreto legge 179/2012 dovrà essere adottato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 19 giugno 2013. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione
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Le modalità operative per l’effettuazione delle notifiche telematiche in proprio può desumersi dal dettato dell’art. 18 del D.M. 21.02.2011 n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ecc.. Recentemente modificato dal D.M. 03.04.2013 n. 48, la cui adozione determina, ai sensi dell’art. 16 quater della Legge 24.12.2012 n. 228, l’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla medesima legge alla Legge 53/94. Ed in particolare l’introduzione dell’art. 3 Bis in sostituzione del comma 3 bis dell’art. 4 Come effettuare la notifica telematica - 2
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Ma come si consulta l’INIPEC? Un esempio vale più di molte parole…
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Come effettuare la notifica telematica - 3 Si parte con l’analisi del nuovo articolo 3 bis della Legge 53/94: "Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68…..(omissis)
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Come effettuare la notifica telematica - 4 E si conclude con l’analisi dell’art. 18 del D.M. 21.02.2011 n. 44 come novellato dal D.M 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
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Come effettuare la notifica telematica - 5 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Ma dal punto di vista pratico come si procede? Si redige l’atto da notificare con un comune programma di videoscrittura o si richiede presso la cancelleria una copia conforme dell’atto cartaceo da notificare. Si predispone la relata di notifica con un comune programma di videoscrittura inserendo tutti i dati richiesti (come specificato nella diapositiva successiva). Se vi sono più destinatari con indirizzi di posta elettronica certificata, ad es. dominus e domiciliatario, considerato che, con riferimento agli indirizzi telematici, non ha molto senso il concetto tradizionale di domiciliazione ma che la norma parla di notifica al «domiciliatario», per evitare possibili contestazioni si potrà semplicemente notificare ad entrambi. Si procede quindi a convertire il nostro atto da word o altro formato in formato PDF (privo di elementi attivi) o, in caso di atto cartaceo reperito in cancelleria, si esegue la scansione dell’atto, solitamente in formato PDF, e si converte la relata da word o altro programma sempre in formato PDF, di modo che come risultato avremo due file in formato PDF: il file PDF contenente il nostro atto o la scansione dell’atto consegnatoci dalla cancelleria ed il file PDF contenente la relata. A questo punto si appone la firma digitale ai due documenti così ottenuti. Come effettuare la notifica telematica - 6
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La relata di notifica, come previsto dall’art. 3 bis c. 5 L. 53/94 sarà costituita da un autonomo file rispetto all’atto che si sta notificando, generato con un comune programma di videoscrittura, word o altro, e poi convertito in formato PDF. Detto file andrà firmato digitalmente e dovrà contenere le seguenti informazioni: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; l'attestazione di conformità all’originale analogico della copia informatica estratta, resa dall’avvocato. Se trattasi di notifica in corso di procedimento deve inoltre indicarsi: l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo Come effettuare la notifica telematica - 7
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A questo punto si crea quindi un messaggio di posta elettronica certificata, tramite il nostro client di posta, a cui si allegano i due o più documenti PDF da noi predisposti e firmati digitalmente(si pensi ad esempio al caso della procura che costituisce altro documento autonomo) Si inserisce nel campo «Oggetto» una breve descrizione del contenuto unitamente alla seguente dicitura: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, quest’ultima obbligatoria ai sensi del novellato art. 3 bis c. 4 L.53/94 Si consiglia infine di copiare il testo della relata nel corpo del messaggio PEC. Come effettuare la notifica telematica - 8
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Come effettuare la notifica telematica - 9 Un esempio di relata telematica è riportato a lato
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Come effettuare la notifica telematica - 10
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Come effettuare la notifica telematica - 11 Per la notifica telematica non è infine prevista l’annotazione nel registro cronologico per cui non dovremo attribuire alcun numero progressivo alla relata né registrarla sul Registro delle notifiche. Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di notifica si dovrà pagare telematicamente ma per ora non sono note le modalità. La prova della notifica sarà costituita dal messaggio PEC e dalle relative ricevute di accettazione e consegna intesi come originale informatico, ovvero il file presente sul nostro PC. Nel caso tuttavia in cui non si possa depositare l’originale informatico dell’atto notificato si potrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, attestandone la conformità agli originali
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Come effettuare la notifica telematica - 12 Da ultimo si segnala un’incoerenza della novella posto che: la riforma della L. 53/94 con l’introduzione del nuovo art. 3 bis è entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DM 03.04.2013 n. 48 ovvero il 24.05.2013 Pertanto, dovendosi ritenere abrogato il vecchio comma 3bis dell’art. 4 della legge 53/94 è ora in vigore l’art. 3 bis, che prevede l’utilizzo dei cosiddetti «pubblici elenchi» ai fini della notifica. Tuttavia i «pubblici elenchi» che potranno e dovranno essere usati per detta notifica saranno utilizzabili, come previsto dall’art. 16ter della Legge 24.12.2012 n. 228, solo a partire dal 15.12.2013 In altre parole si ritiene, a causa di detta incongruenza ed al fine di evitare possibili contestazioni in rito, di non ricorrere alle suddette notifiche prima del 15.12.2013
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Un esempio pratico
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© Avv. Luigi Martin 18.12.2013
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