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Il diritto all’acqua tra beni comuni e servizi pubblici Renato Briganti Università degli studi di Napoli Federico II.

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Presentazione sul tema: "Il diritto all’acqua tra beni comuni e servizi pubblici Renato Briganti Università degli studi di Napoli Federico II."— Transcript della presentazione:

1 Il diritto all’acqua tra beni comuni e servizi pubblici Renato Briganti Università degli studi di Napoli Federico II

2 Indice della presentazione 1.Perché occuparsi di acqua? 2.Acqua come diritto fondamentale 3.Acqua come bene comune 4.Acqua come servizio pubblico 5.Il livello europeo 6.Il livello italiano 7.Il caso di Napoli 2Renato Briganti

3 1. Perché occuparsi di acqua? Segni del tempo/segni dei tempi. Dobbiamo occuparcene perché l’acqua è limitata, non illimitata come si pensava prima. La madre di tutte le forme di vita non può essere trattata come le merci o come gli altri beni commerciali “orientati al mercato”. Acqua come paradigma di giustizia sociale e ambientale. 3Renato Briganti

4 1. Perché occuparsi di acqua? Simbolo politico e giuridico di elemento necessario per tutte e tutti. Carattere trans-generazionale: da garantire per le future generazioni. Non c’è pace senza acqua: le guerre per l’accesso alle risorse idriche. In due parole: dignità e sostenibilità. 4Renato Briganti

5 2. Acqua come diritto fondamentale Per anni l’acqua non è stata riconosciuta come diritto, ma come “bisogno”. C’è una grande differenza, perché: -un bisogno lo puoi soddisfare nel mercato, e c’è chi lo può pagare e chi no; -un diritto fondamentale spetta a tutti e a ciascuno, è inalienabile e imprescrittibile. 5Renato Briganti

6 2. Acqua come diritto fondamentale La Risoluzione delle Nazioni Unite n. 64/92 del 28 luglio 2008 Nell’ottobre del 2006 al Forum mondiale sull' acqua in Messico, diversi Paesi hanno chiesto una risoluzione all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo, per l’applicazione giuridica in materia di accesso all'acqua negli accordi internazionali sui diritti umani. I Paesi che hanno proposto questa risoluzione sono i seguenti: Belgio, Bolivia, Camerun, Cipro, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Italia, Lussemburgo, Malta, Nigeria, Panama, Perù, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svizzera. Inoltre, l’ONU sempre nel 2006 ha presentato un consuntivo dei fallimenti dei processi di privatizzazione sperimentati nel mondo ed ha fatto appello ai Governi membri chiedendo di assumersi la responsabilità dei servizi idrici. In seguito, Evo Morales, il presidente della Bolivia, ha lanciato un appello per il diritto all'acqua rivolto a tutta la comunità sud-americana. Almeno 12 Paesi hanno reagito favorevolmente a questo proposito, lo hanno fatto proprio e lo hanno sottoposto alla comunità internazionale. Nel mese di luglio 2010, finalmente, dopo quasi 20 anni di discussioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, con 122 voti a favore e 41 astensioni, la Risoluzione che recepiva il documento proposto dal Governo Boliviano che dichiara "L'accesso all'acqua come diritto umano ". Però questo diritto è stato proclamato solo come principio, senza riuscire a conferire forza coercitiva e normativa. Dopo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto umano di accesso all'acqua si è ad un punto di partenza, non di arrivo, perché da questo cambiamento di rotta si deve iniziare a lavorare perché tutti i Governi ratifichino di questa Risoluzione, la n. 64/92 del 28 luglio 2010. In assenza della ratifica questo riconoscimento non produrrà nessun effetto obbligatorio per i singoli Stati. 6Renato Briganti

7 3. Acqua come bene comune Caratteristica unica dell’acqua: è sia un diritto sia un bene. Precisamente è un bene NECESSARIO per garantire un diritto. Questo lo rende diverso dagli altri beni commerciali. Inoltre è bene comune perché di APPARTENENZA COLLETTIVA, quindi non controllabile da parte di un singolo privato. 7Renato Briganti

8 3. Acqua come bene comune Infine è un bene ESAURIBILE. Di tutta l’acqua esistente nel pianeta circa il 3% è dolce. Solo il 2,70% è potabile. Il 2,40% però è usato per l’irrigazione in agricoltura o per le produzioni industriali (ci vogliono 10 litri d’acqua per 1 litro di cocacola) Lo 0,30% è usato a fini umani, ma è gestito da poche persone ed è sempre più contaminato. Quindi va tutelato e conservato per il futuro. 8Renato Briganti

9 4. Acqua come servizio pubblico Per garantire il diritto all’acqua è necessario un servizio pubblico locale. Quello che porta l’acqua dalla fonte al rubinetto si chiama Servizio Idrico Integrato (estrazione, depurazione, distribuzione). Siccome l’acqua è un diritto mediante lo Stato, allora il S.I.I. è un servizio PUBBLICO che deve essere garantito a tutte e tutti, e non può essere privatizzato. 9Renato Briganti

10 4. Acqua come servizio pubblico Inoltre, questo servizio non può avere regime di piena concorrenza, perché abbiamo un solo rubinetto a casa e quindi si configura come MONOPOLIO NATURALE. Non può esserci concorrenza NEL mercato, ma solo concorrenza PER il mercato. Perciò chi vince la gara diventa monopolista. E non può mai esserci monopolio privato, perché non farebbe gli interessi pubblici. Renato Briganti10

11 5. Il livello europeo Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo, 1968); Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua (sulla gestione partecipata); Artt. 14 e 106, par. 2 TFUE, art. 36 Carta dei diritti fondamentali UE.; art. 345 TFUE (principio di neutralità); Principio di autonomia istituzionale degli enti pubblici (art. 5 TUE e protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona); Libro verde sui servizi di interesse generale [COM (2003) 270-2003/2152 (INI)]”, al punto 35 (auto-organizzazione); Direttiva 2000/60/CE (natura del bene acqua); Giurisprudenza CGCE (Sentenze Teckal, Stadt Halle, ecc.); Convenzione di Aarhus (Principio di partecipazione). Renato Briganti11

12 5. Il livello europeo EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial): -personalità giuridica pubblica; -autonomia finanziaria; -governance partecipata (lavoratori, utenti, associazioni); -soggetto al controllo della Ville de Paris (con un Observatoire Muncipal de l’Eau). Renato Briganti12

13 6. Il livello italiano - Artt. 2, 3 e 43 Cost. (diritti sociali e servizi pubblici essenziali). - Riforma dei Servizi Pubblici Locali, con art. 23-bis d.l. 25/6/08, n. 112 Nozione di “servizi pubblici Interesse Economico Generale” (SIEG); Richiamo ai principi comunitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi [artt. 14 e 106 TFUE, art. 43 Cost. ital.]; “livelli essenziali delle prestazioni” e non “servizi essenziali”. - Modelli di gestione dell’art. 23-bis: 1.Operatori privati (imprenditori singoli o società) individuati secondo procedure ad evidenza pubblica (co. 2); 2.Società miste (co. 2); 3.Affidamento “in house” (co. 3) – società a capitale interamente pubblico. - art. 23-bis, co. 5 : “Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”. Dicotomia proprietà-gestione: privatizzazione. Rischio di un’espropriazione di fatto di beni comuni (quali l’acqua) in danno della collettività. 13Renato Briganti

14 6. Il livello italiano Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010: a) identità tra categorie di SIEG e serv. pubblici di rilevanza economica; b) il diritto comunitario consente, ai serv. di interesse economico generale, l’affidamento della gestione a soggetti di diritto pubblico (art. 345 TFUE); c) l’Italia con l’art. 23-bis ha scelto con autonoma decisione il modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico; d) i SIEG, in quanto rientranti nella materia della tutela della concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato. I quesiti referendari del 12 e 13 giugno 2011: 1.Propone l’abrogazione dell’art. 23-bis, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 2.Propone l’abrogazione dell’’art. 154 del D. L. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), che prevede tariffa determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito” (7%). Renato Briganti14

15 7. Il caso di Napoli SPA “in house” vs. azienda speciale SPA “in house”: - società a capitale interamente pubblico, ma soggette al diritto privato; - controllo “analogo” esercitato dall’ente pubblico responsabile del servizio; - indirizzo amministrativo sulle decisioni fondamentali della società; - attività teoricamente dedicata, ma poi sempre diversificata. Contro: dicotomia tra dimensione societaria e interesse pubblico (cfr., soprattutto in tema dei controlli della Corte dei Conti), sicuro clientelismo. Azienda speciale, art. 114 Testo Unico Enti Locali (Tuel): - ente pubblico strumentale dell’ente locale (diritto pubblico); - personalità giuridica (a differenza delle municipalizzate di cui al tu n. 2578/1925); - autonomia imprenditoriale, ma soggetto a controllo diretto (rotta/timone); - proprio statuto, ma approvato dal consiglio comunale. Pro: controllo “autentico”, anziché controllo analogo. Contro: possibili derive clientelari. Renato Briganti15

16 7. Il caso di Napoli Primo comune d’Italia ad applicare il Referendum. Trasformazione ARIN spa in ABC azienda speciale: -Delibera di Giunta di indirizzo n. 740 del 16 giugno 2011 (tre giorni dopo referendum) -Consultazioni popolari (democrazia partecipativa) Delibera del Consiglio comunale del 26 ottobre 2011 con cui: -si trasforma la spa in azienda speciale; -si approva lo statuto di ABC (Acqua Bene Comune Napoli). 16Renato Briganti


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