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PubblicatoAmbrogio Spinelli Modificato 8 anni fa
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LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 1. Introduzione g. la rocca - corso di diritto civile 1
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La formazione del contratto Nelle precedenti lezioni abbiamo rilevato che il contratto può essere esaminato da due prospettive diverse … g. la rocca - corso di diritto civile 2
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La formazione del contratto Il contratto come strumento di soddisfazione dei bisogni umani (contratto e mercato, contratto ed impresa, contratto e consumatori) Il contratto come fatto giuridico (la falsariga è offerta dagli artt. 1321, 1325 c.c.) g. la rocca - corso di diritto civile 3
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La formazione del contratto Se il contratto è “fattispecie”, è la norma che stabilisce come la fattispecie “contratto” si forma e quando può ritenersi “perfetta” (a determinati effetti): Le norme sulla formazione del contratto stabiliscono il “se”, il “quando” ed il “dove” si perfeziona il contratto. g. la rocca - corso di diritto civile 4
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La formazione del contratto A ben vedere il codice delinea più modi di conclusione del contratto Di particolare interesse sono almeno tre modi di conclusione del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 5
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La formazione del contratto 1. Art. 1326 c.c.: lo “schema dialogico” 2. Art. 1342 c.c.: il “formulario” 3. Art. 1332 c.c.: per “adesione” ad un “contratto organizzativo” Le disposizioni di riferimento per diversi modi di formazione del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 6
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LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 2. lo schema dialogico g. la rocca - corso di diritto civile 7
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La formazione del contratto Art. 1326 1 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” Due atti formati ciascuno da ciascuna parte “chi ha fatto la proposta” “accettazione dell’altra parte” g. la rocca - corso di diritto civile 8
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La formazione del contratto Perché “dialogico” ? “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” (art. 1326 1 ) “Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta” (1326 5 ) “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso” (1328 1 ) L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (1328 2 ) g. la rocca - corso di diritto civile 9
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La formazione del contratto Il legislatore costruisce la formazione “ordinaria” del contratto come un dialogo tra le parti, che discutono e si scambiano tra loro proposte, controproposte, accettazioni, revoche ecc. “la proposta e l’accettazione, che sono gli elementi formativi del contratto, possono essere precedute da discussioni, da scambi di idee tra le parti, da formulazioni di singole clausole e singole condizioni, da accordi parziali, da impegni preliminari. Questo lavorio preparatorio può aver luogo o no, può essere più o meno ampio più o meno rapido; ciò dipende dall’importanza dell’oggetto e dall’ambiente in cui si discute” (Carrara [1915], 1) g. la rocca - corso di diritto civile 10
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La formazione del contatto Carrara lascia intravedere una differenza tra “trattative” e “formazione del contratto”: v. art. 1337 c.c. Le “trattative” sono le chiacchiere, il “lavorio”; la “formazione del contratto” è segnata da atti precisi g. la rocca - corso di diritto civile 11
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La formazione del contratto Postulato (implicito, ma evidente): eguaglianza delle parti, le quali sono entrambe presunte in grado di apprezzare compiutamente i propri interessi ed intervenire di conseguenza sul contenuto del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 12
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La formazione del contratto Quali, dunque, le caratteristiche di proposta ed accettazione ? g. la rocca - corso di diritto civile 13
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La formazione del contratto La natura di “proposta” ed “accettazione” Atti unilaterali Atti “negoziali” Atti recettizi Atti revocabili g. la rocca - corso di diritto civile 14
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La formazione del contratto “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” (Art. 1326 1 ) Due atti formati ciascuno da ciascuna parte “chi ha fatto la proposta” “accettazione dell’altra parte” Atti unilaterali g. la rocca - corso di diritto civile 15
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La formazione del contratto Proposta ed accettazione esprimono l’apprezzamento che ciascuna parte fa dei propri interessi in ordine all’assetto di interessi, ai beni oggetto della contrattazione Atti negoziali (*) g. la rocca - corso di diritto civile 16
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La formazione del contratto Secondo Roppo, 98, sarebbero “atti negoziali precontrattuali in quanto dichiarazioni che generano di per sé effetti giuridici conformi alla volontà del dichiarante”. In realtà, con la proposta il dichiarante esprime la volontà di realizzare un determinato assetto di interessi non altri effetti propri dell’atto “proposta” (es. il presupposto per la resp. Ex art. 1337, il “mettere il proponente a rischio di subire la conclusione del contratto” [Roppo, 102] anche se ha mutato parere nel frattempo: questi sono effetti della proposta e sono determinati dalla legge. Atti negoziali g. la rocca - corso di diritto civile 17
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La formazione del contratto NON sono elementi del contratto. V. art. 1325 c.c.: rileva l’ “accordo”, quale risultato della “accettazione della proposta” g. la rocca - corso di diritto civile 18
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La formazione del contratto conoscenza Art. 1334 c.c.: “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinate” (v. però art. 1328) conoscenza Art. 1326 1 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 19
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La formazione del contratto L’art. 1334 è espressione di una regola generale relativamente alla rilevanza della “conoscenza” dell’atto, da parte del destinatario, ai fini dell’efficacia dell’atto stesso “conoscenza” in che senso ? V. slide 24 Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 20
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La formazione del contratto Cass., 16 aprile 2003, n. 6105:“perché risulti osservato il principio della «conoscenza», stabilito dal legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, anche - ad esempio - mediante esibizione, e non la consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, il che può anche esser testimonialmente provato … % Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 21
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La formazione del contratto … (nella specie, la suprema corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l’affittuario di un fondo decaduto dal diritto di riscatto per averlo esercitato oltre l’anno dalla trascrizione del contratto di compravendita ed a tal fine aveva ritenuto sufficiente il fatto che a seguito del rifiuto del fratello dell’acquirente del fondo di ricevere la copia della dichiarazione unilaterale recettizia di riscatto agrario la notifica di quest’ultima non si fosse avuta. [Il giudice del merito però non aveva verificato se vi fosse comunque stata] conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario acquirente del fondo, a seguito di informativa telefonica da parte del fratello, circostanza dedotta in giudizio e sulla quale era stata inutilmente richiesta la prova per testi)”” Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 22
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La formazione del contratto v. Però anche Art. 1335 c.c.: “Presunzione di conoscenza. — 1. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia” Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 23
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La formazione del contratto “senza sua colpa”: fattispecie indeterminata che postula la ricostruzione della situazione concreta in cui si è trovato il destinatario, di cui rileva anche la posizione professionale o meno Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 24
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La formazione del contratto Quali conclusioni a proposito della nozione di “conoscenza” ? Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 25
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La formazione del contratto “conoscenza” Effettiva (di fatto): provata anche per testi Presunzione: art. 1335 c.c. Atti recettizi g. la rocca - corso di diritto civile 26
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La formazione del contratto Ratio dell’art. 1335: sostituire alla prova e all’accertamento di fatti mentali – come la “conoscenza” – chiusi nella sfera soggettiva della persona, un fatto oggettivo, come la circostanza che una comunicazione è giunta all’indirizzo del destinatario Raccomandata Posta elettronica g. la rocca - corso di diritto civile 27
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La formazione del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 28 Ratio del principio della recezione La proposta – la dichiarazione proveniente da altri – sono vincolanti dal momento in cui sono ricevute perché determinano nel destinatario un affidamento sul loro contenuto
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La formazione del contratto proposta Focus sulla proposta (art. 1326 c.c.) g. la rocca - corso di diritto civile 29
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La formazione del contratto Le caratteristiche, che deve possedere la proposta, si comprendono tenendo presente gli effetti suoi propri: Art. 1326 1 : “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” espone il proponente al “rischio” della conclusione del contratto con la persona da lui scelta g. la rocca - corso di diritto civile 30
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La formazione del contratto Affinché questo effetto si possa realizzare è necessario che la proposta sia Completa Priva di riserve (esplicite) in ordine alla sua impegnatività (altrimenti: invito alla trattativa) Deliberatamente emessa nei confronti dell’oblato (una proposta che rimanga nella sfera del proponente è solo un progetto di proposta) Cfr. art. 14 1 Vendita intern. Beni mob. g. la rocca - corso di diritto civile 31
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La formazione del contratto Inoltre la proposta … è incedibile : la scelta della controparte è espressione della libertà contrattuale Può avere un suo contenuto specifico: v. art. 1326 2-4 c.c.: termine e forma dell’accettazione g. la rocca - corso di diritto civile 32
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La formazione del contratto Morte o sopravvenuta incapacità del proponente (artt. 1329 2, 1330) g. la rocca - corso di diritto civile 33
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La formazione del contratto accettazione Focus su accettazione g. la rocca - corso di diritto civile 34
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La formazione del contratto accettazione requisiti conformità tempestività formalità g. la rocca - corso di diritto civile 35
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La formazione del contratto Analisi requisiti dell’accettazione g. la rocca - corso di diritto civile 36
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La formazione del contratto oblato Accettazione conforme controproposta rifiuto g. la rocca - corso di diritto civile 37
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La formazione del contratto L’accettazione è conforme quando l’assetto di interessi in essa prefigurato corrisponde a quello rappresentato nella proposta Coincidenza letterale ? Non necessaria: “ necessaria relazione di congruenza”. È una questione di interpretazione Accettazione con dissenso/rilievi su alcuni aspetti ? No accettazione: v. art. 1326 u.c. Il dissenso, i rilievi mostrano che quegli aspetti sono ancora aperti. (v. però art. 19 2, 3 v. int. B. m.) Accettazione conforme g. la rocca - corso di diritto civile 38
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La formazione del contratto Art. 1326 u.c.: un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta” “accettazione non conforme alla proposta”: dissenso sull’assetto di interessi ipotizzato dal proponente “accettazione”: comunque manifestazione di interesse verso la trattativa “Accettazione non conforme” Offerente valuta se continuare oppure no g. la rocca - corso di diritto civile 39
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La formazione del contratto rifiuto esplicito Implicito: silenzio oltre il termine ex art. 1326 2 c.c. Per l’offerente la trattativa è conclusa (v. infatti art.17 vendita intern. beni mob.) g. la rocca - corso di diritto civile 40
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La formazione del contratto art. 1327 c.c.: «Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno» g. la rocca - corso di diritto civile 41
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La formazione del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 42 Art. 1327 Proposta = dichiarazione espressa Accettazione = comportamento concludente (Analogie e) Differenze con art. 1333 (*)
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La formazione del contratto Esempio: mandato ed in genere le fattispecie caratterizzate dall’invio di un “ordine” da una parte all’altra … g. la rocca - corso di diritto civile 43
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La formazione del contratto Cass. 12-01-2007, n. 453: «Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l’ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l’inoltro all’acquirente; ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, è quello in cui è avvenuta la detta consegna» g. la rocca - corso di diritto civile 44
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Cass. [ord.] 01-06-2006, n. 13132 «Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell’art. 1327 c.c., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz’altro accolte dal proponente dando corso all’esecuzione senza formale invio di accettazione)» g. la rocca - corso di diritto civile 45
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Non rientra nella fattispecie dell’art. 1327 c.c. l’art. 57 cod. consumo: infatti non vi è ordine consumatore. g. la rocca - corso di diritto civile 46
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Il contratto come fattispecie Sintesi art. 1326 ss.: scambio “proposta – accettazione” tra parti non presenti (v. artt. 1326, 1328) Art. 1326, 1328: “conoscenza” -> art. 1335 Le parti sono in posizione paritaria tra loro (si scambiano proposte e controproposte: v. art. 1326 1, 5 ) Revoca della proposta: artt. 1328 u.c., 1329 g. la rocca - corso di diritto civile 47
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La formazione del contratto La revoca g. la rocca - corso di diritto civile 48
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La formazione del contratto La natura di “proposta” ed “accettazione” Atti unilaterali Atti “negoziali” Atti recettizi Atti revocabili Abbiamo già detto: g. la rocca - corso di diritto civile 49
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La formazione del contratto Libertà negoziale è libertà di cambiare idea: procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento degli interessi coinvolti nelle trattative e negli atti più importanti relativi alle trattative stesse: proposta e accettazione Questa libertà di cambiare idea è più sensibile nel proponente: è il proponente che ha preso l’iniziativa di innovare giuridicamente l’esistente g. la rocca - corso di diritto civile 50
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La formazione del contratto Notare lo schema dell’art. 1328: 1. Comma: «la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso…» 2. Comma: «l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione» g. la rocca - corso di diritto civile 51
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La formazione del contratto Problema: fino a quando è configurabile questo jus poenitendi ? g. la rocca - corso di diritto civile 52
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La formazione del contratto Art. 1328 1 : “la proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso” La revoca della proposta Art. 1326 1 Il proponente può revocare la proposta fino a quando non ha avuto notizia dell’accettazione da parte dell’oblato g. la rocca - corso di diritto civile 53
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La formazione del contratto Art. 1328 1 : “la proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso” La revoca della proposta Che significa? Revoca efficace quando giunge all’oblato Revoca efficace (e contratto impedito) già quando emessa g. la rocca - corso di diritto civile 54
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La formazione del contratto È atto non recettizio: il proponente può cambiare idea finché non è vincolato. Non ha, dunque, importanza il momento in cui la revoca giunge al destinatario g. la rocca - corso di diritto civile 55
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La formazione del contratto Analisi: Proposta revocabile fino al momento della conclusione del contratto. Quindi fino al momento in cui la accettazione giunge «a conoscenza» del proponente g. la rocca - corso di diritto civile conflitto data revoca data «conoscenza» accettazione È irrilevante la data in cui la revoca giunge all’oblato 56
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La formazione del contratto Cass. civ., 09-02-1985, n. 1072: La proposta, salvo che essa sia irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., può essere dal proponente revocata senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione e senza dover attendere che sia trascorso il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o gli usi, perché gli pervenga l’accettazione della controparte, in quanto tale termine, previsto dal 2º comma dell’art. 1326 c.c., non concerne l’istituto della revoca ma il diverso istituto della caducazione automatica (senza cioè bisogno di alcuna revoca) della proposta g. la rocca - corso di diritto civile 57
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LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 3. Il contratto predisposto per formulari (artt. 1341 e 1342 c.c.) g. la rocca - corso di diritto civile 58
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La formazione del contratto La fattispecie g. la rocca - corso di diritto civile 59
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La formazione del contratto Art. 1341 c.c.: “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti …” Art. 1342 c.c.: “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali …” g. la rocca - corso di diritto civile 60
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La formazione del contratto Si chiamano “condizioni generali di contratto” (art. 1341) proprio perché non sono condizioni individuali – di un singolo contratto – ma “generali”, ossia comuni ad una pluralità di contratti L’art. 1342 fa riferimento a “moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” g. la rocca - corso di diritto civile 61
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La formazione del contratto A ben vedere i “moduli o formulari” sono documenti che contengono le condizioni generali di contratto Sono i c.d. contratti standard, ossia i contratti dal contenuto uniforme, predisposti per vendere lo stesso bene ad una massa indistinta di consumatori o clienti Esprimono sul piano giuridico le condizioni alle quali l’impresa può offrire il suo prodotto sul mercato in base all’organizzazione prescelta In altre parole esprimono le condizioni economiche di equilibrio su cui ha deciso di attestarsi l’impresa predisponente g. la rocca - corso di diritto civile 62
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La formazione del contratto Modalità di formazione del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 63
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La formazione del contratto Predispone unilateralmente le condizioni contrattuali da lui ritenute maggiormente adatte alla sua organizzazione aziendale (e quindi ai suoi interessi) “aderisce” (non si parla di accettazione: v. ad es. art. 33, lett. L, cdc) alle condizioni predisposte ex adverso Avvia (o accetta) una trattativa individuale (v. art. 34, comma 4 e 5, cdc) Predisponente (impresa) cliente g. la rocca - corso di diritto civile 64
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Il contratto come fattispecie sintesi art. 1341: “condizioni … predisposte da uno dei contraenti” le parti non sono in posizione paritaria non predisponente è obbligato anche al rispetto di clausole che non ha materialmente conosciuto % g. la rocca - corso di diritto civile 65
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g. la rocca - corso di diritto civile 66 La fattispecie Art. 33 Art. 34, comma 5 Il codice del consumo
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Il contratto come fattispecie Notare l’importanza che si intende restituire alla “trattativa individuale”: V. art. 34, comma 2, 4 e 5, cdc V. anche art. 36, comma 2, cdc g. la rocca - corso di diritto civile 67
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LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 4.Adesione ad un “contratto aperto” (il contratto plurilaterale) g. la rocca - corso di diritto civile 68
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) Art. 1321 c.c.: “ … due o più parti …”: il numero delle parti allude ad una differenza sostanziale tra due categorie di contratti La prospettiva storica Art. 1420 c.c.: “Nullità del contratto plurilaterale. — Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, …” g. la rocca - corso di diritto civile 69
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) Centralità storica del contratto di scambio Art. 710 c.c. 1865 («la proprietà … si acquista per effetto di convenzioni») “ … omnium primus atque aliorum index est contractus emtpionis et venditionis …” (D. Soto, 1568) La prospettiva storica g. la rocca - corso di diritto civile 70
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) Già ai primi del XVII secolo – non a caso in Olanda – la prospettiva inizia a mutare: Dei contratti “permutatorii” – ossia a titolo oneroso – si dice che “aut dirimunt partes, aut communionem adferunt”. Questi ultimi – i contratti “communicatorii” – “aut facta communicant aut res, aut hinc res, inde facta ad utilitatem communem … omnia veniunt societatis nomine” (Grozio, 1625) (*) La prospettiva storica g. la rocca - corso di diritto civile 71
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Si delinea un contratto non volto allo scambio, ma nel quale beni ed attività dei contraenti sono posti in comune per il conseguimento di una “communis utilitas” è lo “scopo comune” dell’art. 1420 c.c. La prospettiva storica g. la rocca - corso di diritto civile 72
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La formazione del contratto Di questi contratti, viene evidenziata la pluralità delle parti (ancora ai primi del novecento si dubita della loro natura contrattuale proprio per la pluralità delle parti e si parla di “atti complessi”): v. art. 1420 c.c. Un secolo dopo si ammette che questi atti possano essere unilaterali !!!: v. artt. 2325 2, 2342 2, 2362 c.c. La prospettiva storica g. la rocca - corso di diritto civile 73
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) L’accento va posto allora sul profilo sostanziale, che, peraltro, già era stato colto: il conseguimento di una “communis utilitas” g. la rocca - corso di diritto civile 74
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La formazione del contratto Art. 1332 c.c.: “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari” Art. 1420 c.c.: “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune …” g. la rocca - corso di diritto civile 75
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) Proviamo ad arricchire questi elementi di base ragionandoci sopra: 1. Per conseguire lo “scopo comune” sarà necessario svolgere una certa attività 2. Il compimento di tale attività sarà possibile solo se si avranno le risorse necessarie 3. Queste ultime non possono ragionevolmente che essere corrisposte dalle parti interessate 4. … sarà, peraltro, innanzi tutto, necessario stabilire il contributo di ciascuna parte. g. la rocca - corso di diritto civile 76
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) 5. Sarà poi necessario stabilire in concreto quali attività compiere per perseguire lo “scopo comune”. In altre parole occorre stabilire come in concreto saranno spese le risorse corrisposte dalle parti g. la rocca - corso di diritto civile 77
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Gli enti corporativi la struttura di base 6. Queste decisioni, inoltre, potranno essere prese prima di dare inizio a qualsiasi attività, ma dovranno essere prese anche in un secondo momento in rapporto, ad esempio, agli eventuali fatti nuovi nel frattempo intervenuti (difficoltà, opportunità) g. la rocca - corso di diritto civile 78
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) 7. Occorrerà pertanto prendere delle decisioni e si porrà la necessità di stabilire chi e come dovrà prendere queste decisioni … 8. … e soprattutto come quanti non avessero partecipato alle decisioni potranno intervenire sulle decisioni assunte da altri 9. Ed ancora occorrerà stabilire come potrà essere controllata l’azione dello “organo … costituito per l’attuazione del contratto” ossia l’organo chiamato a realizzare le decisioni assunte 10. In una parola sarà necessario creare una organizzazione onde comporre le valutazioni e gli interessi di ciascuna parte del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 79
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Gli enti corporativi la struttura di base In particolare dovrà precisarsi: 1. Lo “scopo comune” (v. ad es. artt. 16, 36, 2295, 2328 n. 3 c.c.) 2. I diritti e gli obblighi dei singoli (v. ad es. artt. 16, 36, 2295 c.c.) 3. Come le parti assumono le decisioni circa le iniziative da intraprendere o controllano le decisioni assunte da alcuni (v. ad es. artt. 16, 20, 36, 2257 s., 2261 c.c.) 4. Come si eseguono le decisioni assunte (v. ad es. artt. 16, 36, 2257 s., 2328 n. 9 c.c.) g. la rocca - corso di diritto civile 80
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Gli enti corporativi la struttura di base Dunque, il contratto mira stabilire delle regole (che si sostituiscono o integrano quelle in ipotesi dettate dalla legge) tra i partecipanti sulla utilizzazione dei beni che hanno posto in comune (i loro contributi) onde conseguire lo “scopo comune” … ossia è un contratto di organizzazione. g. la rocca - corso di diritto civile 81
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La formazione del contratto “Nonostante la disposizione contenuta nell’art. 36 c.c. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall’esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l’inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l’eventuale silenzio al riguardo dell’atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (art. 20 e 21 c.c.), …. g. la rocca - corso di diritto civile 82
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…. a meno che la mancanza dell’organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo in sede di modifiche apportate allo statuto originario dell’associazione non riconosciuta; in tal caso, però, qualora si accerti che la trasformazione sia stata deliberata da organi dell’associazione non riconosciuta, dei quali venga fondatamente contestata la legittimità rappresentativa e risulti che la delibera di trasformazione non è mai stata approvata dall’assemblea, deve ritenersi la giuridica inesistenza della nuova associazione, il cui ordinamento, per difetto di presupposti essenziali richiesti dalla legge, si ponga in aperto contrasto con questa” (Cass. 3.11.1981, n. 5791) g. la rocca - corso di diritto civile 83
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) Art. 1332 c.c.: “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari” g. la rocca - corso di diritto civile 84
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La formazione del contratto (il contratto plurilaterale) La “adesione” formalmente è una proposta, che può essere rifiutata dal destinatario In questi contratti assume rilevanza, più che la “adesione” di un’altra parte, la cessione del contratto da una parte originaria ad un nuovo soggetto: v. art. 2355 bis, 2 comma, 2469 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile 85
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