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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NATURALISTICA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE Prof.ssa Marina Rigillo Napoli a.a. 2015/016 Lezione del 07.04.2016.

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1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NATURALISTICA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE Prof.ssa Marina Rigillo Napoli a.a. 2015/016 Lezione del 07.04.2016

2 LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

3 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN ITALIA PIANIFICAZIONE GENERALE Obiettivo: CONTEMPLARE E COMPORRE TUTTI GLI INTERESSI PUBBLICI PIANO TERRITORIALE GENERALE (REGIONALE) PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE PIANO REGOLATORE GENERALE PIANI ATTUATIVI PIANIFICAZIONE SETTORIALE Obiettivo: CONFERIRE MAGGIOR TUTELA A UNO SPECIFICO INTERESSE PUBBLICO PIANO DI BACINO PIANO PARCO PIANO PAESISTICO ……

4 STORIA DELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E PIANO DEL PARCO IL SISTEMA DI TUTELA DELLA NATURA

5 ITALIA (1922) CONTESTO EUROPEO – SVEZIA (1909) CONTESTO MODIALE – USA (1872) ISTITUZIONE DEI PRIMI PARCHI NAZIONALI

6 NEL MONDO Valore scenografico e panoramico Uso turistico-ricreativo controllato AFRICA 1889: Kruger Park AUSTRALIA 1879: Royal National Park AMERICA - USA 1872: Parco di Yellowstone 1875-1890: Mac Kinac, Island, Sequoia, Yosemite, General Grant,

7 IN EUROPA Si ravvisano i primi tentativi di perseguire finalità scientifiche, di conservazione e restauro ambientale ITALIA 1922: Parco del Gran Paradiso GERMANIA 1921: Parco di Lunenburg POLONIA 1919: Parco della Foresta di Bialowieza SPAGNA 1918: Parchi di Montana de Cavadonga e Ordas y Monte Perdido SVIZZERA 1914: Parco dell’Engadina SVEZIA 1909: Parchi di Abisso, Sarek, Stora Sjofallet

8 -Più tempo libero -Maggiore facilità di spostamenti -Crescente interesse/necessità di attività ricreative all’aperto Conservazione dell’ambiente concepita con angolazioni diverse Problemi territoriali Problemi sociali Problemi economici FATTORI CHE ALIMENTANO LA SENSIBILITA’ DELL’OPINIONE PUBBLICA

9  Area umanizzata – paesaggio di tipo misto  L’opera dell’uomo non è un fattore necessariamente negativo  È prevista la conservazione + il mantenimento delle attività tradizionali ed il loro ordinato sviluppo EUROPA – CONCEZIONE DELL’AREA PROTETTA

10 “Si è quindi passati da una concezione basata esclusivamente sui principi di conservazione, per la fauna e per alcuni elementi naturali, ad una visione ecologica globale che considera l’area protetta come un’entità territoriale in cui sono presenti elementi naturali ed elementi antropici, per i quali, in particolare, sono necessari non solo atti di tutela, ma anche interventi di pianificazione e di gestione che rendano possibile il perpetuarsi delle risorse naturali, delle attività tradizionali e delle condizioni di vita che rappresentano culture ed identità peculiari”: al concetto di protezione delle “bellezze naturali” si è sostituito quello di protezione e valorizzazione dei “valori ecologici”, quello della conservazione e dello sviluppo compatibile, in funzione della presenza e delle attività umane. (Ferrara G., Vallerini, L. (1996) Pianificazione e gestione delle aree protette in Europa, Maggioli Editore, Rimini, p. 19) EUROPA – CONCEZIONE DELL’AREA PROTETTA

11 Le fasi storiche dell’Istituzione dei Parchi in Italia

12 1.1922-1968 – Parchi storici ITALIA – FASI DI ISTITUZIONE 1.1922-1968 – Parchi storici

13 I Parchi Storici

14 Provvedimento istitutivo: RDL 1584 del 3/XII/1922 Finalità di tutela: conservazione della flora e fauna, preservazione delle specifiche formazioni geologiche, tutela del paesaggio, no fruizione pubblica Organo di gestione: Ente autonomo (Commissione Reale) Competenze urbanistiche: permesso per costruzioni civili e stradali da parte del Ministero dell’Agricoltura su parere della Commissione Reale; permesso per costruzioni e ricostruzioni o esercizio di cave da parte dell’ASFD PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

15 Provvedimento istitutivo: L 1511 del 12/VII/1923 Finalità di tutela: conservazione della flora e fauna, preservazione delle specifiche formazioni geologiche, tutela del paesaggio, no fruizione pubblica + turismo funzionale alla conoscenza del parco Organo di gestione: Ente autonomo Competenze urbanistiche: nessuna voce in tema di autorizzazioni. Il parco può farsi solo promotore di iniziative per lo sviluppo del turismo PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

16 Provvedimento istitutivo: L 285 del 25/I/1934 Finalità di tutela: conservazione della flora e fauna, preservazione delle specifiche formazioni geologiche, tutela del paesaggio, no fruizione pubblica + turismo funzionale alla conoscenza del parco Organo di gestione: ASFD Competenze urbanistiche: nessuna PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

17 Provvedimento istitutivo: L 740 del 24/IV/1935 Finalità di tutela: conservazione della flora e fauna, preservazione delle specifiche formazioni geologiche, tutela del paesaggio, no fruizione pubblica + turismo funzionale alla conoscenza del parco Organo di gestione: Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) Competenze urbanistiche: non ha facoltà di autorizzazioni o nulla osta, ma può vietare interventi sulla vegetazione in funzione delle «bellezze naturali» PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

18 Provvedimento istitutivo: L 503 del 2/IV/1968 Finalità di tutela: conservazione dei caratteri ambientali, educazione e ricreazione dei cittadini Organo di gestione: ASFD Competenze urbanistiche: dopo la L.1150/42 si fa riferimento a Piani di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio (non concepito però come piano urbanistico) PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA

19 Parco promotore dello sviluppo turistico e dell’industria alberghiera (province di Trento, Bolzano e Sondrio nella Commissione Consultiva) (potere discrezionale di tutela per la «valorizzazion e del bello di natura») Dal ‘76, obbligo di intesa con EP per approvazione dei PRG (Corte Costituzionale) Piano di valorizzazione turistica. Criteri di classificazione I parchi storici – caratteristiche a confronto

20 LIMITI COMUNI  Inadeguatezza degli strumenti di tutela del beni  Indifferenza o contrasto con le comunità locali  Assenza di disciplina del territorio protetto Il PARCO è visto come Guardiano di Vincoli ISTITUZIONE: FASE 1 e_cervelli@yahoo.it www.larp.unina.it

21 Le fasi storiche dell’evoluzione legislativa in Italia FASEPeriodo storico 1Anni venti - trenta 2Fine anni trenta - fine anni sessanta 3Anni settanta 4Anni ottanta 5Fine anni ottanta - oggi e_cervelli@yahoo.it www.larp.unina.it

22 Periodo Periodo storico Riferimenti legislativiContenuti significativi 1 Anni venti - trenta L. 778/22 R.D.L. 1584/22 L. 1511/23 L. 285/34 L. 740/35 Protezione bellezze panoramiche Istituzione Parchi Storici: Gran Paradiso Abruzzo Circeo Stelvio 2 Fine anni trenta - fine anni sessanta L. 1497/39Introduzione dei Piani Paesistici L. 1150/42Disciplina della Pianificazione Urbanistica e Territoriale; Piani Territoriali di Coordinamento, con l’individuazione, al loro interno, delle zone da riservare a speciali destinazioni o soggette a vincoli Costituzione Repubblica Italiana Estensione del significato di “paesaggio” e dei beni da Tutelare Le fasi storiche dell’evoluzione legislativa in Italia

23 Periodo Periodo storico Riferimenti legislativiContenuti significativi 3Anni settanta L. 281/70Istituzione delle Regioni D.P.R. 11/72Delega alle Regioni anche della materia di tutela della natura D.P.R. 616/77 Autonomia del Settore di Tutela della Natura Istituzione dei primi Parchi Regionali 4Anni ottanta L. 431/85 Ampliamento dei beni (per categorie) da sottoporre a tutela Obbligo della redazione dei Piani Paesistici L. 394/86Istituzione del Ministero dell’Ambiente 5 Fine anni ottanta - oggi Sentenza Corte Cost. 1031/88 L. 394/91 L. 426/98 L.Cost. 3/2001 Istituzione dei Parchi Nazionali Definizione degli indirizzi per l’istituzione, pianificazione e gestione dei Parchi Regionali Varo degli strumenti specifici di pianificazione e gestione delle aree naturali protette D.LgsL. 490/99 T.U. D.LgsL. 42/04 Definizione del Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali e del successivo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Le fasi storiche dell’evoluzione legislativa in Italia

24 L.778/1922 (Bellezze panoramiche) PARCHI NAZIONALI (Parchi storici) VALENZA: prevalentemente estetica o di pregio naturalistico TUTELA: adozione di provvedimenti che impediscono lo svolgersi di attività umane, al fine di garantire l’intrasformabilità dei luoghi e la conservazione dello status quo ORGANI DI GESTIONE: non è previsto un criterio unico LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1

25 COMPETENZE: Ministero dell’Educazione Nazionale, in materia di «tutela del panorama» STRUMENTI : nessun obbligo di pianificazione – si prevedono delle distanze dalle aree di interesse AMBITO: nessuna indicazione LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/ L778/1922 (bellezze panoramiche)

26 TIPO DI PROVVEDIMENTO: apposite leggi istitutive DEFINIZIONE DI PARCO NAZIONALE: -Area posta sotto il controllo pubblico; -Area riservata alla propagazione protezione e conservazione delle specie animali e vegetali, degli elementi di interesse estetico, geologico, preistorico, storico, archeologico - Area in cui vige il divieto di caccia, cattura o abbattimento delle specie UNINANIMAMENTE GIUDICATA INSUFFICIENTE E LACUNOSA PER: -Mancanza di un effettivo potere di disciplina del territorio -Genera atteggiamento di diffidenza e ostilità da parte delle comunità locali LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/ PARCHI STORICI

27 LIMITI COMUNI  Inadeguatezza degli strumenti di tutela del beni  Indifferenza o contrasto con le comunità locali  Assenza di disciplina del territorio protetto Il PARCO è visto come Guardiano di Vincoli e_cervelli@yahoo.it www.larp.unina.it LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/

28 “Un recupero, sia pure indiretto, di poteri urbanistici, i Parchi nazionali l’hanno visto riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 14/VII/1976 n. 175 in merito al Parco dell’Abruzzo, sentenza che ha stabilito il principio che i Piani Regolatori non possono essere validamente approvati senza che, per le parti comprese nel Parco nazionale, sia previamente intervenuta un’intesa, ossia un accordo con l’organismo di gestione del Parco.” (Vedi Abrami A. (2000) Il regime giuridico delle aree protette, Giappichelli, Torino, p. 23) LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/

29 LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/ PARCHI REGIONALI E PARCHI CIPE

30 CAUSEEFFETTI LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 2/ I PARCHI REGIONALI

31 1.Tipologie delle AP (Parchi, Riserve, Parchi urbani, Parchi sub-urbani, Aree Protette, Biotopi, Monumenti Naturali,...) 2.Sistemi di Pianificazione (Piani d’area, Piani del Parco, Piani ambientali di sviluppo, Piani Territoriali di coordinamento, …; tra le prime Regioni a legiferare in tal senso: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano, Toscana) 3.Sistemi di partecipazione delle Comunità locali (in funzione della scala dell’area protetta) LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 2/ PARCHI REGIONALI

32 Amministrazioni Comunali Comitati di coordinamento Consorzi di enti locali Enti autonomi Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio (per aree protette a scala comunale o sub-comunale Liguria, Toscana, Abruzzo Lombardia, Piemonte, Lazio Piemonte, Sicilia, Provincia di Trento LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 1/ PARCHI REGIONALI

33 PARCHI NAZIONALI STORICI Estranei alla gestione urbanistica del territorio Elemento di vincolo esterno rispetto alla pianificazione comunale e all’uso del territorio PARCHI REGIONALI Approccio urbanistico Tecnica dell’azzonamento per intensità di tutela LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 2/ PARCHI REGIONALI

34 L. 59/87; L.67/88 (legge finanziaria); L.305/89, art.10 In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati e' regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. I parchi sono individuati ad opera del Governo, su proposta del Ministero dell’Ambiente La proposta interessa i territori: -L.67/88 (Pollino - Dolomiti Bellunesi - Monti Sibillini) -L.305/89 (Delta del Po - Falterona-Campigna-Foreste Casentinesi – Aspromonte - Arcipelago Toscano ) LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 2/ PARCHI CIPE

35 ITER ISTITUTIVO FASE 1: Perimetrazione provvisoria e prima zonizzazione dell’area, mediante decreto; il controllo è affidato ai Comuni ed alle Province FASE 2: Istituzione dell’Ente di Gestione che disciplina ed organizza la redazione e adozione dei Piani e dei Regolamenti; perimetrazione definitiva LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 2/ PARCHI CIPE

36 La lezione è disponibile sul sito: www.docenti.unina.it/marina.rigillo


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