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Il contratto di leasing Inquadramento e casi pratici Il contratto di leasing Inquadramento e casi pratici augusto bagnoli 1.

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1 Il contratto di leasing Inquadramento e casi pratici Il contratto di leasing Inquadramento e casi pratici augusto bagnoli 1

2 Definizione negozio giuridico atipico Il leasing è un negozio giuridico atipico nel quale una parte concede all'altra il godimento di un bene dietro corresponsione di un canone periodico, con la possibilità per la parte che ha ricevuto il godimento, al termine del contratto, di restituire il bene, acquistarlo per una somma residua predeterminata, rinnovare il rapporto … Cass.civ. 28/10/1983, n. 6390 augusto bagnoli 2

3 Struttura negozi giuridici Concedente Produttore Utilizzatore ConsegnaVENDITA Prezzo LEASING Canoni BENE augusto bagnoli 3

4 Sviluppi modello Oggetto Oggetto: mobiliare (beni di consumo o strumentali) /vs/ immobiliare (immobili da acquistare, costruire o ristrutturare) Soggetti Soggetti: concedente, utilizzatore, fornitore, costruttore, banca, manutentore Funzione Funzione: semplice godimento, compravendita differita, finanziamento … augusto bagnoli 4

5 Rilevanza soggetti Leasing operativo o diretto Leasing operativo o diretto: due soggetti, il produttore concede in locazione il bene all'utilizzatore, con stretta analogia al contratto di locazione al quale può essere collegato anche il servizio di manutenzione Leasing finanziario Leasing finanziario: tre o più soggetti, la finanziaria acquista il bene da un produttore/fornitore al fine di concederlo in locazione all'utilizzatore... augusto bagnoli 5

6 Leasing operativo eLeasing finanziario Leasing operativo e Leasing finanziario UN ESEMPIO OPERATIVO DI PRESENTAZIONE augusto bagnoli 6

7 Principali differenze tra leasing finanziario e leasing operativo

8 Principali differenze tra leasing finanziario e leasing operativo Leasing finanziario Leasing operativo Motivazioni Finanziamento degli investimenti. Disponibilità dei beni legata al periodo di utilizzo. Beni Tutti i tipi di beni, anche specifici. Quasi sempre beni standardizzati ad elevata tecnologia. Manutenzione/servizi Normalmente esclusa. Normalmente compresa. Valore finale Abitualmente tendente a zero. In linea con il valore commerciale del bene. Durata contratto Regolamentata dal T.U. sulle Imposte Dirette. Come da necessità di utilizzo. Opzioni finali Acquisizione del bene da parte del cliente. Riacquisto del bene da parte del fornitore. augusto bagnoli8

9 Principali differenze tra “renting tecnico” e leasing operativo Produttore/RivenditorenoleggiaUtilizzatore finale Produttore / Rivenditore vende Utilizzatore finale noleggianoleggia augusto bagnoli9

10 Caratteristiche tipiche di un contratto di leasing operativo Canoni di importo costante, posticipati. Non viene richiesto il cosiddetto maxicanone come nel leasing. Possono esistere depositi cauzionali a garanzia (come nell’affitto). Nel contratto non è indicato l’importo del bene. Non si tratta infatti di un finanziamento ma di un servizio, per cui è previsto il solo canone e gli eventuali oneri accessori. Non è riportato in modo esplicito un valore di riscatto. Infatti il cliente non ha la possibilità di esercitare una opzione di acquisto a valore prefissato. augusto bagnoli10

11 Caratteristiche tipiche di un contratto di leasing operativo Il contratto è tendenzialmente a canoni fissi e non indicizzati a parametri finanziari. Sussistono semmai “indicizzazioni” di tipo tecnico (per esempio al numero di copie prodotte per le fotocopiatrici o ai Km percorsi per le auto). Possono essere effettuate rivalutazioni al costo della vita (ISTAT) come nel caso dell’affitto. Sono previste opzioni di rinnovo con canoni ridotti oltre il primo periodo di locazione (in genere irrevocabili). Nei canoni possono essere inclusi servizi in genere gestiti tramite accordi con fornitori o provider esterni. E’ sempre presente ed inclusa nel canone l’assicurazione sui beni locati (di norma di tipo “ALL RISKS”). augusto bagnoli11

12 Cosa succede a fine contratto Al contrario del leasing finanziario, dove l’opzione è esercitata nel 99% dei casi, nel noleggio esistono VERAMENTE più opzioni: – Riacquisto del bene da parte del fornitore. – Riacquisto del bene da parte del cliente (a valore tendenzialmente vicino al fair value ). – Proroga del contratto sulle stesse apparecchiature. – Rinnovo del contratto con integrazione o sostituzione delle apparecchiature. – Restituzione del bene al locatore. augusto bagnoli12

13 Aspetti fiscali Pur in presenza delle novità previste dalla nuova legge di stabilità in merito al c.d. superammortamento, la locazione operativa continua a consentire vantaggi fiscali assolutamente interessanti. augusto bagnoli13

14 Aspetti fiscali Permette di dedurre i canoni ai fini IRES senza obblighi derivanti dalla durata minima fiscale del contratto prevista dal T.U.I.R. Permette di dedurre totalmente i canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi. La quota interessi implicita nel canone (non scomponibile come quello di locazione finanziaria in quanto “servizio” e non “finanziamento”) non fa cumulo a fini IRES (interessi indeducibili oltre il 30% del MOL). Il bene utilizzato non è per il cliente un “asset”, e quindi averlo fuori stato patrimoniale riduce il livello di immobilizzazioni. augusto bagnoli14

15 Aspetti contabili Semplifica la gestione amministrativa (meno fatture, no ammortamenti e registro cespiti). Proporzionalmente al valore di riscatto garantito dal fornitore, spesso più vicino ad un prevedibile valore di mercato a fine locazione, paga canoni di importo minore rispetto ad un leasing/finanziamento. Semplifica la gestione dei servizi accessori: assicurazione, manutenzione ed eventuali materiali consumabili possono essere inclusi nei canoni. Aiuta nella pianificazione, trasformando investimenti in costi di conto economico. augusto bagnoli15

16 Leasing finanziario - sintesi collegamento negoziale L'operazione di leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura … Cass.civ. 23/05/2012, n. 8101 augusto bagnoli 16

17 Conseguenze dei vizi o difformità del bene concesso in leasing augusto bagnoli 17

18 Leasing finanziario azioni scaturenti dal contratto di fornitura L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura… Cass.civ. 12/10/2012, n. 17604 augusto bagnoli 18

19 - Clausola contrattuale - Obbligo pagamento Solve et repete Mancata consegna del bene Non funzionamento del bene Vizi o difetti del bene Furto o sottrazione del bene augusto bagnoli 19

20 Solve et repete:Solve et repete: il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso. sarà legittimato 1460 c.c.L’utilizzatore sarà legittimato a far valere diritti, ragioni, eccezioni o contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento degli obblighi assunti con successiva autonoma e separata azione e per l’effetto rinuncia a qualsiasi diritto possa derivargli dall’art. 1460 c.c. Formulazione clausola augusto bagnoli 20

21 Inadempimento fornitore Nel contratto di leasing, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma … Cass. civ. 23/5/2012, n. 8101 augusto bagnoli 21

22 Inadempimento fornitore … ma se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata consegna da parte del fornitore, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, con la conseguenza che in tal caso non gli può essere consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non c'è stata, né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni… Cass. civ. 23/5/2012, n. 8101 augusto bagnoli 22

23 Tutela diretta tutela diretta Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente… Cass. civ. 19/5/2006, n. 11776 augusto bagnoli 23

24 Vizi del bene finanziamento erogato per l'acquisto della disponibilità immediata di un bene Poiché la causa del leasing va individuata nel finanziamento erogato per l'acquisto della disponibilità immediata di un bene, ne deriva che i canoni dovuti dall'utilizzatore, lungi dal costituire il corrispettivo per il godimento del bene medesimo, altro non sono che una forma di rateale restituzione della somma anticipata dal concedente il quale, pertanto, non risponde dell'eventuale esistenza di vizi... Trib Mondovì 26/5/2006 augusto bagnoli 24

25 Conseguenze della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore augusto bagnoli 25

26 Leasing finanziario SSUU 63/93 Leasing di godimento non sono Leasing di godimento: alla scadenza del rapporto i beni concessi non sono idonei a conservare un apprezzabile valore residuale e i canoni configurano il corrispettivo per l'uso Leasing traslativo sono idonei Leasing traslativo: alla scadenza del rapporto i beni concessi sono idonei a conservare un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione d’acquisto e i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota parte del prezzo d'acquisto augusto bagnoli 26

27 Leasing di godimento l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia scoperta una rilevante parte di questo capitale; il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente grandezza al valore residuale del bene o è prevista un'alternativa all'opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. Cass.civ. 25/1/2011, n. 1748 augusto bagnoli 27

28 Leasing traslativo il valore residuo del bene alla scadenza sopravanza in modo non indifferente il prezzo d'opzione (e ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza) l'insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a tale insieme irrilevante Cass.civ. 25/1/2011, n. 1748 augusto bagnoli 28

29 BENE PrezzoCanoni Capitale + Interessi Opzione Capitale Valore iniziale /vs/ Valore finale augusto bagnoli 29

30 La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento nei diversi casi tipologici augusto bagnoli 30

31 Leasing di godimento 1458, 1°c La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, 1°c, c.c. ove si tratti di leasing cd "di godimento", pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. SSUU 7 Gennaio 1993, n. 65 augusto bagnoli 31

32 Leasing traslativo La risoluzione, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cd traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale). SSUU 7 Gennaio 1993, n. 65 augusto bagnoli 32

33 Leasing traslativo la disciplina applicabile in via analogica è quella dettata per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà quindi restituire i canoni riscossidiritto ad un equo compenso risarcimento del danno il venditore, da un canto, deve restituire i canoni riscossi, dall'altro, e ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno … Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 augusto bagnoli 33

34 Restituzione canoni Equo compenso Proprietà bene Risarcimento danni augusto bagnoli 34

35 Compenso + danno l'equo compenso comprende … l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso, escluso il mancato guadagno; il risarcimento del danno … il risarcimento del danno deriva, a sua volta, da un eventuale deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore... Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 augusto bagnoli 35

36 L’utilizzatore deve provvedere a proprie spese all'immediata restituzione del bene nonché al pagamento: a) tutti gli importi maturati e insoluti; b) a titolo di penale la somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto. Restano in ogni caso acquisiti i canoni già pagati, nonché quanto versato alla firma del contratto. Nell'ipotesi in cui si riesca a ricollocare il bene sul mercato, il ricavato della vendita sarà dedotto da quanto dovuto dall’Utilizzatore, al netto delle spese sostenute e dell'IVA. Clausola per inadempimento augusto bagnoli 36

37 Clausola penale clausola penale 1526 c.c. In materia di leasing traslativo, la clausola penale azionata dal concedente non contrasta con la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., poiché, mentre quest'ultima ha lo scopo di rendere eque le conseguenze della risoluzione, la penale predetermina pattiziamente il danno. Pertanto, la penale può validamente sostituirsi all'accertamento analitico del danno da inadempimento purché non sia iniqua. Cass. civ. 20/12/2012, n. 23620 augusto bagnoli 37

38 Vendita bene finalità del finanziamento … La finalità del finanziamento, che la Suprema Corte riconosce quale causa presente in ogni contratto di leasing, è sufficiente a caratterizzare tale tipologia contrattuale anche quando il fine dell'utilizzatore sia quello di acquistare la proprietà del bene alla scadenza stabilita nell'accordo. legittima la clausola penale se ivi è inclusa la ri-attribuzione Deve ritenersi legittima la clausola penale che preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, se ivi è inclusa la ri-attribuzione al debitore del ricavato della vendita del bene. Trib. Milano 22/11/2007 augusto bagnoli 38

39 Restituzione bene 1526 c.c. benerestituito … In tema di contratto di leasing il richiamo all'applicazione del disposto dell'art. 1526 c.c., anche ove lo si ritenga legittimo per contratti la cui natura è essenzialmente finanziaria ed i cui canoni assolvono alla funzione di restituzione di un prestito, presuppone che il bene oggetto del contratto sia stato restituito. In assenza dell'assolvimento di tale obbligo viene inibito alla regolamentazione pattizia di poter riportare ad equilibrio le posizioni economiche delle parti con l'attribuzione del ricavato della vendita del bene al debitore… Trib. Milano 22/11/2007 augusto bagnoli 39

40 Il Leasing nel FALLIMENTO Il contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento dell’utilizzatore augusto bagnoli 40

41 Art. 72quater LF Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. augusto bagnoli 41

42 Contratti in essere contratto è ancora ineseguito S e un contratto è ancora ineseguito … l'esecuzione del contratto … rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di  subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di  sciogliersi dal medesimo Art. 72 LF prededuzione Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati … il tutto in prededuzione Art. 74 LF augusto bagnoli 42

43 Art. 72quater LF scioglimento del contratto vendita In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. augusto bagnoli 43

44 Art. 72quater LF Per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, 3c, lett. a) e cioè i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso sono esclusi dall’azione revocatoria. augusto bagnoli 44

45 Valutazione alla data del fallimento 1. Contratto in essere 1. Contratto in essere nonostante la morosità dell’utilizzatore poi dichiarato fallito e proseguito dal curatore 2. Contratto risoltoprima 2. Contratto risolto (di diritto) prima della dichiarazione del fallimento per inadempimento dell’utilizzatore 3. Contratto sciolto 3. Contratto sciolto dal curatore del fallimento 4. Contratto risolto dopo 4. Contratto risolto dopo la dichiarazione di fallimento per inadempimento del curatore augusto bagnoli 45

46 Applicazione analogica applica L’art. 72 quater LF, che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della ri- allocazione del bene. Trib. Treviso 6/5/2011 augusto bagnoli 46

47 Applicazione analogica L'art. 72 quater l.f. (spec. commi II e III), che disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing ancora pendente alla data del fallimento, dev'essere applicato in via analogica anche ove il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Tribunale Udine, 10 febbraio 2012 augusto bagnoli 47

48 Applicazione analogica applicabile La disciplina delle sorti del contratto di leasing introdotta con l’art. 72 quater LF risulta applicabile solo in presenza di un contratto di locazione finanziaria pendente alla data di dichiarazione di fallimento, mentre in presenza di risoluzione già avvenuta o già avviata a tale data, le sorti del contratto devono essere disciplinate - in via analogica - tenendo in considerazione la distinzione effettuata dalla Corte di Cassazione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente ricorso, in presenza di quest’ultima tipologia, a quanto previsto dall'art. 1526 c.c. Trib. Napoli 9/6/2010 augusto bagnoli 48

49 Applicazione analogica L'art. 72 quater LF, L'art. 72 quater LF, nella parte in cui disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing non ha una dimensione "sostanziale" ed è pertanto inapplicabile in via analogica al di fuori della procedura fallimentare quando il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Per la disciplina dei rapporti risolti prima del fallimento resta, pertanto, ferma la distinzione giurisprudenziale tra leasing traslativo e finanziario… Tribunale Milano 12 dicembre 2012 augusto bagnoli 49

50 Insinuazione al passivo ammissibile E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione. Trib. Udine 24/2/2012 50 augusto bagnoli 50

51 Insinuazione al passivo illegittima la pretesa intero importo dei canoni non ancora scaduti Qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto di leasing, deve ritenersi illegittima la pretesa avanzata dal concedente di ottenere l'ammissione al passivo dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, canoni cioè la cui maturazione presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del contratto, viene restituito al concedente e rientra così nella sua disponibilità, tant'è vero che questi può immediatamente provvedere ad una nuova allocazione dello stesso. Cass. civ. 1/3/2010, n. 4862 augusto bagnoli 51

52 Insinuazione al passivo non può richiedere subito diritto alla restituzione immediata del benediritto di credito eventuale … il concedente non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene … Cass. civ. 1/3/2010, n. 4862 augusto bagnoli 52

53 Insinuazione al passivo subordinata Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente è subordinata alla accertata inferiorità del corrispettivo per la collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la dichiarazione di fallimento (questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito). Trib. Milano 8/7/2010, n. 25678 augusto bagnoli 53

54 Insinuazione al passivo ammissibile E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione. Trib. Udine 24/2/2012 augusto bagnoli 54

55 Sviluppi Evoluzione in ambito finanziario del leasing augusto bagnoli 55

56 Sviluppi finanziari Sale and lease back Sale and lease back: un’impresa cede un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale paga il prezzo e contestualmente lo ri-concede in locazione finanziaria alla medesima impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità al termine del contratto di riacquistare il bene venduto/goduto. augusto bagnoli 56

57 Sale & lease back Bene Venditore / Utilizzatore Acquirente / Concedente Art. 2744 cod. civ. in mancanza del pagamento del credito Art. 2744 cod. civ.: è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. CANONIPREZZO augusto bagnoli 57

58 Validità astratta La vendita nel sale and lease back ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce non è di per sè in frode al divieto del patto commissorio. Tale divieto, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze finanziarie e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par candido creditorum, deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita... Cass.civ. 9 marzo 2011, n. 5583 augusto bagnoli 58

59 Validità astratta sale and lease-back astrattamente valido Il contratto di sale and lease-back - che configura un contratto d'impresa socialmente tipico e, come tale, in linea di massima, astrattamente valido - può certamente nascondere un intento fraudolento delle parti di realizzare un patto commissorio, ma a tal fine è necessario che ricorrano le seguenti circostanze: a) a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; b) b) le difficoltà economiche di questa ultima; c) c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente. Cass. civ. 28/6/2006, n. 14903 augusto bagnoli 59

60 Sviluppi finanziari Leasing addossè Leasing addossè: il produttore di beni di largo consumo cede i propri prodotti ad un acquirente (ente finanziario). Quest'ultimo, in qualità di concedente, conclude un contratto di leasing finanziario con il medesimo produttore, che ne diventa utilizzatore. Il venditore- utilizzatore si preoccupa di collocare tali beni sul mercato presso gli utenti finali con sub- leasing operativo, incassando i corrispettivi e pagando i canoni di leasing al concedente.. augusto bagnoli 60


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