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PubblicatoAlbana Antonella Modificato 8 anni fa
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Riunione Nazionale dei Rappresentanti del Personale TTA dell’INFN Catania, LNS, 24/09/14 Giuseppe Sava Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza RLS-N dell’INFN RLS della Sezione di Catania RLS locale e RLS Nazionale nell’INFN
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Il mestiere del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Definizione e compiti – Decreto Leg.vo 81/08 Art. 2 - i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1.Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a)accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’ azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
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dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’ articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera o), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgi mento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione
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Il mestiere del RLS-N Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza 1. Al fine di garantire e migliorare l'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la Commissione Nazionale Permanente di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nominata dal Presidente dell'INFN, ha il compito di elaborare indirizzi generali ed interpretazioni in merito all'applicazione delle normative di igiene e sicurezza in ambito INFN. 2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso ciascuna struttura eleggono, tra loro, entro tre mesi dal loro insediamento, un rappresentante che fa parte di diritto della Commissione di cui al comma 1; si procede a nuova elezione quando il rappresentante precedentemente eletto cessa dalla carica di rappresentante locale per scadenza del mandato o per qualunque altra causa; il rappresentante non può essere eletto per più di due volte consecutivamente. 3. La Commissione di cui al comma 1. dura in carica tre anni e formula proposte sulle iniziative di formazione e informazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Contratto Collettivo Integrativo dell’INFN per gli anni 2002-2005, stipulato in data 03/11/2003, prevede: Art. 3
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….. 6. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è garantita la partecipazione a non più di 2 riunioni annuali di consultazione e coordinamento indetta dal rappresentante di cui al comma 2, previa autorizzazione del Presidente dell'INFN
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Apparato di Prevenzione e Protezione dell’INFN L’apparato di prevenzione e protezione dell’INFN e’ composto da un Servizio Centrale Salute e Ambiente (SSA), da 25 servizi locali SPP, da una Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza CNPISA, che promuove le best practices, stabilisce indirizzi ed interpretazioni e costituisce il collegamento fra l’Alta Dirigenza e le Strutture locali, da 28 RLS e dalla figura del Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza RLS-N, anch’esso di nomina elettiva, pecularieta’ dell’organizzazione dell’Ente.
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Benessere Organizzativo La dimensione comunicativa-relazionale svolge un ruolo primario nei fenomeni di stress, mobbing, burn-out ed in altri fenomeni di “tossicita’ intraorganizzativa”. Cioe’ alla base del disagio psicosociale puo’ esserci una scarsa competenza comunicativa-relazionale delle persone, associata a modelli organizzativi che favoriscono i conflitti interpersonali. Quindi e’ fondamentale promuovere strategie ed iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento di tali competenze e nuovi modelli organizzativi. E’ evidente come il benessere organizzativo possa influenzare positivamente la sicurezza del lavoro
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Coordinamento Nazionale degli RLS dell’INFN Dati statistici raccolti fra gli RLS nel periodo 02/02/11 – 20/02/11 Dati aggregati concernenti 17 Strutture su 26 pari a circa il 65% Applicazione linee guida distribuzione formazione gruppo CNPISA su stress da lavoro documento SUVA di lavoro locale Correlato Si = 7 (41,2 %) Si = 6 (35,3 %) Si = 7 (41,2 %) No = 10 (58,8 %) No = 11 (64,7 %) No = 10 (58,8 %) __________________________________________________________________________________________ riunioni periodiche art.35 ordine del giorno verbale riunione per anno (2009-2010) riunione art.35 art.35 Nessuna = 1 (5,9 %) Si = 10 (58,8 %) Si = 14 (82,4 %) Una = 15 (88,2 %) No = 7 (41,2 %) No = 3 (17,6 %) > una = 1 (5,9 %) __________________________________________________________________________________________ FAQ richiesta per linee guida stress Si = 1 (5,9 %) non richiesto = 6 (35,3 %) non applicato = 10 (58,8 %)
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Attivita’Attivita’ del RLS: informazione, formazione, partecipazione, condivisione. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza firma il verbale di effettuazione delle esercitazioni annuali di emergenza.esercitazioni annuali di emergenza
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La sicurezza del lavoro e’ un valore costituzionale Giorgio Napolitano Citazioni utili Il primo fondamento del valore del lavoro e’ l’uomo stesso Karol Woityla Voi potete comperare il lavoro di un uomo, la sua esperienza, i suoi consigli, ma non potrete mai comperare l’entusiasmo, l’iniziativa, la devozione del cuore, della mente, dell’animo. Queste cose le dovete meritare con la vostra lealtà verso di lui. Platone 427-347 a.C.
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Grazie per la cortese attenzione e buon lavoro a tutti
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