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L’IMPATTO DEL REACH, DEL CLP E DEL REGOLMENTO SDS SULLA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (corso valido come 4 ore per aggiornamento RSPP,

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Presentazione sul tema: "L’IMPATTO DEL REACH, DEL CLP E DEL REGOLMENTO SDS SULLA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (corso valido come 4 ore per aggiornamento RSPP,"— Transcript della presentazione:

1 L’IMPATTO DEL REACH, DEL CLP E DEL REGOLMENTO SDS SULLA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (corso valido come 4 ore per aggiornamento RSPP, ASPP e Management Aziendale per tutti i macrosettori ATECO) Dr. Mauro RUFFIER Struttura Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria

2 Il corso è organizzato nell’ambito delle attività programmate dall’Ufficio Operativo della Valle d’Aosta (art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007) su indicazione del Comitato Regionale di Coordinamento. Il Comitato Regionale di Coordinamento, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 81/08, svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove attività di comunicazione, formazione ed informazione nell’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Il corso proposto è frutto della stretta collaborazione tra Amministrazione Regionale, INAIL e USL.

3 La giornata formativa/informativa ha lo scopo di far conoscere i Regolamenti (CE) N.1907/2006 (REACH), N.1272/2008 (CLP) e N. 830/2015 (SDS - Scheda Dati di Sicurezza) agli attori coinvolti a vario titolo nel processo specifico di valutazione e gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, nonché l’occasione per illustrare alcune esperienze nazionali di controllo e di vigilanza svolte nella Regione Valle D’Aosta.

4 Il regolamento REACH ha definito i criteri per l’immissione e la registrazione delle sostanza/preparati chimici all’interno della comunità europea. Il Regolamento CLP ha già armonizzato i criteri per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose garantendo un più elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

5 Il cambiamento introdotto dalla nuova Normativa di prodotto coinvolge inizialmente i fabbricanti e gli importatori, ma ha anche ripercussioni di notevole entità per quanto riguarda gli utilizzatori a valle e quelli professionali, definiti nella Normativa sociale (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) come datori di lavoro, in merito alla classificazione delle sostanze e le miscele pericolose, la riformulazione dell’etichettatura di pericolo ed in maniera molto importante anche per quanto riguarda l’aggiornamento delle Schede di dati di sicurezza alla luce del Regolamento (UE) 830/2015.

6 Scopo di questa giornata è quello di fornire strumenti adeguati per considerare come cambia la comunicazione del rischio chimico da monte a valle, quali sono gli i obblighi degli utilizzatori a valle e come sta cambiando la valutazione e la gestione del rischio chimico alla luce delle nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze chimiche contenute particolarmente nella nuova scheda di dati di sicurezza.

7 Con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) si definisce il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, approvato il 18 dicembre 2006 dal Parlamento di Starsburgo, allo scopo di sostituire più di quaranta testi legislativi esistenti in materia di sostanze chimiche, con un unico provvedimento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 dicembre 2006, il regolamento è entrato in vigore, in tutti gli Stati dell’Unione, a partire dal 1° giugno 2007.

8 Il decreto legge n. 10 del 2007, convertito in legge il 6 aprile 2007 affida al Ministero della salute gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero della salute e' designato quale "autorita' Competente Per l'esecuzione delle attivita' previste al comma 1, l'autorita' competente si avvale del supporto tecnico- scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

9 Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze fabbricate o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno e si è valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere. Il Regolamento, inoltre, istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA ) con sede ad Helsinki, che ha la funzione di gestire gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi al Reach, al fine di assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.ECHA

10 L'Agenzia si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea. Tali procedure mirano a fornire informazioni supplementari sulle sostanze chimiche, garantirne l'uso sicuro e assicurare la competitività dell'industria europea.

11 Una delle prime funzioni dell’Echa consiste nel fornire sufficienti informazioni e orientamenti alle imprese. Attraverso il sito web multilingue, l'Echa funge da punto di accesso unico alle informazioni di carattere generale sulle sostanze chimiche, ai documenti di orientamento Reach e ad altri strumenti che possono aiutare le imprese a conformarsi alla nuova legislazione. Si sottolinea quindi l’importanza di un costante aggiornamento delle comunicazioni; si consiglia, in particolare, la consultazione della sessione Stampa.

12 Enforcement del forum ECHA 1, 2, 3 Il forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della normativa, ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006, coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della normativa e ha i seguenti compiti: diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi a livello comunitario; propone, coordina e valuta progetti armonizzati con finalità di attuazione della normativa e ispezioni congiunte; coordina gli scambi di ispettori; definisce strategie e migliori prassi in materia di attuazione; elabora metodi e strumenti di lavoro per gli ispettori locali; mette a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni; funge da tramite con l'industria, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche delle PMI, e con altre parti interessate, comprese eventualmente le pertinenti organizzazioni internazionali; esamina le proposte di restrizione nell'ottica di fornire consulenza sull'attuabilità delle medesime (Art. 77, par. 4); concorda i punti comuni da trattare nelle relazioni annuali degli Stati membri relative all'attuazione della normativa (Art. 127).

13 Il REACH Information Portal for Enforcement (RIPE) è un’applicazione web dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) che consente alle Autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea di avere l’accesso ai dati inviati dalle aziende all’ECHA sui fascicoli di registrazione delle sostanze per effettuare i controlli ufficiali per l’implementazione dei Regolamenti n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP). Le informazioni sono tratte dagli archivi della piattaforma REACH-IT. Solo gli utenti autorizzati possono accedere al portale tramite username, password Aprile 2012 individuazione dei nominativi degli utenti R.I.P.E. per la Regione Autonoma Valle d’Aosta:

14 Per favorire l’applicazione del Reach e per aiutare le imprese, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, in aggiunta ai documenti di orientamento pratico che saranno messi a disposizione dalla Commissione e in seguito dall’Agenzia, gli Stati membri hanno istituito dei servizi nazionali di assistenza tecnica, i cosiddetti “Helpdesk”. Il Ministero dello sviluppo economico è l’autorità incaricata dell’attivazione e della gestione dell’Helpdesk nazionale

15 Il Decreto ministeriale 4 dicembre 2008 ha costituito un Comitato tecnico di coordinamento, che propone all’Autorità competente nazionale, sentito il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e Province autonome: l’adozione del piano nazionale annuale delle attività di controllo l’adozione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo su indicazioni fornite dall’European Chemical Agency (Echa) l’attuazione delle attività di controllo specifiche, sulla base delle indicazioni dell’Echa.

16 Entro il 31 marzo di ogni anno le Autorità per i controlli sul Reach delle Regioni e Province autonome, Usmaf, Nas, Inail (ex Ispesl), Agenzia delle Dogane e Noe devono trasmettere al Ministero della salute i risultati delle attività di controllo eseguite nell’anno precedente. Il Ministero utilizza i risultati dei controlli effettuati dalle amministrazioni per redigere una relazione, da trasmettere all’Agenzia europea, eventualmente integrandola con i risultati dell’attività di controllo effettuata dal Corpo ispettivo centrale.

17 Accordo 29 ottobre 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR). (09A14575) stabilisce la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del Regolamento Reach I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso. Le attivita' correlate ai controlli sono eseguite, in generale, usando metodi e tecniche appropriati quali: ispezione, audit, indagine, monitoraggio. In caso di accertata inosservanza alle disposizioni del regolamento REACH si applicano le disposizioni sanzionatorie predisposte e penali contenute nel D. Lgs. n. 133/2009.

18 Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorita' per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorita' competente nazionale.

19 Le regioni e le province autonome, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», si avvalgono di un Gruppo tecnico di esperti per l'attuazione del REACH, composto da esperti nominati dalle regioni e province autonome, ed appartenenti alle medesime regioni e province o alle Aziende sanitarie locali di seguito «ASL», o alle Agenzie regionali o provinciali per la Protezione ambientale di seguito «ARPA». Le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante leattivita' di controllo.

20 Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico- chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

21 Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento Reach). Si segnala che l'allegato II del Regolamento Reach è stato modificato dal Regolamento 453/2010. La redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni ) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP),

22 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Lo scopo del regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; b) prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;

23 REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilendo e aggiornando i requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche nell'Unione europea. le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017.

24 Il Ministero della Salute mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) per un congruo numero di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l’obbligo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento Reach, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'allegato II del citato regolamento.

25 La SDS rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze, ma ha mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Reach

26 Accordo Rep. Atti n. 88/csr del 7 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato A, paragrafo 10, dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), che individua le modalità per l’individuazioni di laboratori regionali di riferimento, i metodi di analisi e le modalità di campionamento delle sostanze

27 La Regione Valle d’Aosta ha individuato come laboratorio della rete di riferimento regionale l’ARPA VDA

28 I primi controlli sono stati svolti da alcune Regioni sin dal 2010

29 ADEMPIMENTI DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA IN MATERIA La Regione Valle d’Aosta è partita un po’ al rilento

30 La Regione Valle d’Aosta con D.G.R. n. 1298 del 14 Maggio 2010 recepisce l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29/10/2009, individua la struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato della Sanità salute e politiche sociali quale Autorità Competente regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, costituisce un proprio Gruppo di Coordinamento Regionale, individua l’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta quale struttura territoriale competente deputata alle attività di controllo analitico dei campioni ufficiali e individua l’Azienda USL della Valle d’Aosta, attraverso il personale addetto ai controlli, definito come Ispettore REACH, tra quello che opera nella S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e nella S.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, quale Autorità Competente per i controlli sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) 1272/2008, sul territorio di competenza.

31 Ha assunto il provvedimento dirigenziale, n. 5112 del 28 ottobre 2010 per il trasferimento di fondi (5.878,38 euro) all’Azienda USl della Valle d’Aosta per l’attuazione di attività di formazione per gli operatori dei sistemi sanitari regionali e per l’approvvigionamento di hardware necessario a supportare la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Aprile 2012 individuazione dei nominativi degli utenti R.I.P.E. per la Regione Autonoma Valle d’Aosta:

32 febbraio 2013 verificato elenco di aziende valdostane, che avevano effettuato la pre-registrazione di una o più sostanze, infatti l’art.23 del REACH stabiliva che entro e non oltre il 31 maggio 2013 dovevano essere registrate tutte le sostanze soggette a regime transitorio (sostanze “phase-in”) fabbricate e /o importate in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate, termine dopo il quale potevano applicarsi sanzioni a carico delle imprese inadempienti.

33 Dicembre 2012 - Convocazione del Gruppo di Coordinamento Regionale preposto alla definizione di una proposta di Piano Regionale per il 2013 e di linee guida regionali per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 nell’ambito dell’accordo tra Stato e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 19/10/2009 Aprile 2013 invio piano Reach 2013 (1° piano per la VDA)

34 Agosto 2013 - Per dare attuazione al Piano Regionale REACH, approvato dalla Regione Valle d’Aosta sulla base del piano Nazionale, si richiedeva la collaborazione e il supporto di personale esperto della Regione Piemonte per svolgere l’attività di vigilanza sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP presso una azienda di questa Regione, nel periodo ottobre- novembre 2013

35 Nell’aggiornamento del piano operativo per la vigilanza e la prevenzione nei luoghi di lavoro dell’anno 2014 è stato inserito uno specifico obiettivo (l’obiettivo n. 5) dal titolo: programmazione di attività di prevenzione dal rischio chimico mediante la verifica dell’applicazione dei regolamenti REACH e CLP sul territorio regionale. Tale obiettivo prende a riferimento le direttive emanate a livello nazionale sui controlli da effettuare per verificare lo stato di attuazione dei regolamenti REACH e CLP (ENFORCE 1, 2 e 3) focalizzando l’attenzione sulle aziende che hanno preregistrato e registrato le sostanze o i preparati chimici imponendo, per l’anno 2014, almeno un controllo di un’azienda

36 Convocazione del Gruppo di Coordinamento Regionale REACH a maggio 2014 per piano 2014 e decisione di effettuare una serie di incontri con le associazioni di categoria, al fine di dare le opportune informazioni sulla normativa REACH e sui controlli da questa previsti. Tale attività è stata poi discusso e portata avanti dall’Ufficio Operativo della Valle d’Aosta (art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007) su indicazione del Comitato Regionale di Coordinamento.

37 Approvazione con Deliberazione di Giunta n. 469 dell’11 aprile 2014, per la durata di dodici mesi, della bozza di convenzione da sottoscrivere fra le regioni Valle d’Aosta e Piemonte e le Aziende USL della Valle d’Aosta e TO5 di Chieri per l’attività di vigilanza e/o controllo, ai sensi dei regolamenti CE n. 1907/2006 e n. 1272/2008, sulle imprese del territorio della Regione Valle d’Aosta che producono, utilizzano e commercializzano sostanze chimiche, miscele di sostanze chimiche e prodotti contenenti sostanze chimiche. Convenzione siglata a luglio 2014 tra la Regione Piemonte, la Regione Valle d’Aosta, l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e l’ASL TO5 di Chieri

38 Nell’ambito delle ispezioni previste dall’ECHA (agenzia europea per le sostanze chimiche), la struttura Igiene e sanità Pubblica e veterinaria, quale Autorità Competente regionale, stilava nell’aprile 2014 un elenco di ditte - 4 - che erano soggette a controllo nell’ambito del sistema REACH-CLP, individuate preliminarmente tra coloro che avevano preregistrato-registrato le sostanze sul portale ECHA, e ha inviato loro un questionario di richieste di informazioni al fine di conoscere compiutamente le sostanze che sono state preregistrate/registrate e i passi che erano stati fino ad allora compiuti nell’ambito REACH e CLP, avvisandoli che un team ispettivo poteva sottoporli a controllo e prestare specifica attenzione alle schede di sicurezza, a tutte le evidenze riguardanti la catena di approvvigionamento (produttore - utilizzatore professionale - downstream user) e anche effettuare campionamenti secondo i protocolli specifici approvati in ambito REACH-CLP.

39 Di queste 4 ditte soltanto due hanno poi proceduto alla registrazione di un numero di sostanze sensibilmente inferiore rispetto a quelle preregistrate. Sulla base dei riscontri delle 4 ditte, a Luglio 2014 deciso sopralluogo presso una ditta della bassa valle che aveva registrato dei metalli contenuti nelle leghe di magnesio importati da vari fornitori extra UE: controllo favorevole

40 A giugno 2015 viene adottato il piano 2015 di controlli il giorno 04 novembre 2015 il team ispettivo finalizzato alla verifica dell’attuazione a livello regionale dei regolamenti comunitari REACH e CLP ha continuato l’audit iniziato il giorno 29 luglio 2015 presso una Ditta che aveva dichiarato che rispetto al regolamento REACH si riconosceva nei seguenti ruoli: Utilizzatore di sostanze in quanto tali; Utilizzatori di miscele; Produttore di articoli; Importatore di articoli. In tale controllo sono state rilevate 4 raccomandazioni e elevate sanzioni

41 A gennaio 2016, La Regione Valle d’Aosta, sulla base dell’Accordo di maggio 2015, ha individuato come laboratorio della rete di riferimento regionale l’ARPA VDA


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