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PubblicatoAgata Beretta Modificato 8 anni fa
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CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 3 marzo 2016 V LEZIONE Avv. Cristiana De Paola
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V LEZIONE Le società con partecipazione dello Stato ed Enti Pubblici Le società cooperative: la nozione di società cooperativa e di scopo mutualistico, la struttura finanziaria, l’organizzazione e i controlli Fallimento ed altre procedure concorsuali: nozioni
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LE SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI
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DEFINIZIONE La società con partecipazione pubblica è una SOCIETA’ DI CAPITALI, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una PARTECIPAZIONE che può essere TOTALITARIA (azionariato di Stato), di MAGGIORANZA O DI MINORANZA (società mista).
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In tutti i casi l’impresa si presenta formalmente come UN’IMPRESA SOCIETARIA PRIVATA e soggiace alla relativa disciplina Sono sottoposti al DIRITTO COMUNE non solo i rapporti esterni di impresa, ma anche i rapporti di organizzazione La DISCIPLINA è quella dettata in generale dal codice civile in materia di società e impresa e quella specifica relativa al tipo societario prescelto Si applicano, inoltre, le norme sul fallimento L’unica DEROGA, rispetto alla disciplina civilistica, è quella che prevede la possibilità che lo statuto conferisca ALL’ENTE PUBBLICO la facoltà di nominare e revocare amministratori e sindaci in modo proporzionale alla partecipazione posseduta
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Storia Questo tipo di interesse nell'attività industriale, ebbe per quanto riguarda l'Italia una sua prima manifestazione in occasione del SALVATAGGIO DELLE BANCHE MISTE (Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano) che trasferirono allo stato il possesso di propri pacchetti azionari, fortemente svalutati, a prezzi molto superiori a quelli di mercato Interventi di statalizzazione si ebbero in misura massiccia durante il periodo fascista, quando lo Stato divenne uno dei principali INVESTITORI E AZIONISTI, svolgendo una funzione di committente di primo piano Nel 1926 venne fondata l'Agip, il cui intento era assicurare una certa autonomia dell'Italia nel campo degli idrocarburi
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Situazione attuale Società direttamente partecipate dai Ministeri Società quota di partecipazione quotata in Borsa Enel25,5%Si Eni30,33%Si Finmeccanica30,20%Si Equitalia51%No EUR90%No Expo 201540%No Ferrovie dello Stato100%No Poste Italiane60%SI RAI95,56%No Rete Autostrade Mediterranee 100%No
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Società partecipate dagli enti pubblici locali Oltre alle società direttamente partecipate dallo Stato, ve ne sono circa 6000 PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, che rientrano comunque tra le partecipazioni pubbliche Per quanto riguarda il REGIME DI GESTIONE, esso è determinato dal cosiddetto Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali o decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 agli articoli 112 e seguenti
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ART 112: i Comuni ed ogni altro ente territoriale GESTISCONO I SERVIZI PUBBLICI per fini sociali e per promuovere lo sviluppo locale dei territori SE L’ATTIVITA’ DI GESTIONE E’ SEPARATA DA QUELLA DI EROGAZIONE dei servizi, gli enti locali, anche in associazione, si avvalgono di SOCIETA’ DI CAPITALI con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico scelte mediante il sistema dell'affido diretto, senza gara di appalto di IMPRESE IDONEE, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero tramite bando pubblico cui le imprese partecipano inviando la propria offerta la migliore delle quali è, infine, scelta dall'organo deliberante
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LE SOCIETA’ COOPERATIVE
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DEFINIZIONE (art. 2511 c.c) sono SOCIETA’ dedite alla PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello MUTUALISTICO che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società si formano PER FAVORIRE DIRETTAMENTE I SOCI, grazie alla cessione dei beni o servizi prodotti direttamente a loro ed a condizioni più favorevoli di quelle che abitualmente si trovano sul mercato. è come se i soci SI AIUTASSERO RECIPROCAMENTE, solo che il socio, invece di rivolgersi direttamente ad un altro socio per richiedere una prestazione a condizioni di maggior favore, SI RIVOLGE ALLA COOPERATIVA
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VENDENDO ai soci della cooperativa i beni alle stesse condizioni degli altri imprenditori, ma DIVIDENDO con loro i profitti conseguiti FORNENDO direttamente ai membri della cooperativa OCCASIONI DI LAVORO più che profitti veri e propri, sono distribuiti ai soci della cooperativa i c.d. RISTORNI, cioè la DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI, in proporzione degli atti di scambio compiuti dai soci con la cooperativa
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Esistono cooperative che destinano la loro produzione ANCHE A SOGGETTI ESTRANEI, divenendo così simili alle altre società Tipiche sono le ben note COOPERATIVE DI CONSUMO che vendono i propri beni non solo ai soci, ma anche a terzi In questo caso il vantaggio dei soci non sarà dato solo dai ristorni, ma ANCHE DAGLI UTILI CONSEGUITI; come si vede lo scopo sarà anche speculativo e non solo mutualistico.
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L'articolo 2512 c.c. definisce le caratteristiche della mutualità SONO COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE QUELLE CHE
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DEFINIZIONE DI PREVALENZA GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci SONO SUPERIORI DEL 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni b) il costo del lavoro dei soci E’ SUPERIORE DEL 50% del totale del costo del lavoro c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente SUPERIORIE DEL 50% del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite
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Costituzione della cooperativa Si costituisce in maniera analoga alla società per azioni stipulazione dell'atto costitutivo e statuto per atto pubblico con il contenuto previsto dall' art. 2521 c.c. il numero dei soci non deve essere inferiore a 9
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Capitale sociale della cooperativa Uno degli scopi della società cooperativa è quello di favorire L’INGRESSO DI NUOVI SOCI L'art. 2524 c.c. ha stabilito la VARIABILITA’ DEL CAPITALE di queste società proprio per consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza che sia necessario modificare l'atto costitutivo IL CAPITALE SOCIALE può essere formato da quote o azioni e alla partecipazione azionaria si applica sostanzialmente la disciplina ordinaria, con alcune importanti differenze il VALORE NOMINALE di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25€ il VALORE NOMINALE di ciascuna azione non può essere superiore a 50€ NESSUN SOCIO può avere una quota superiore a 100.000 €, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma LE QUOTE E LE AZIONI NON POSSONO ESSERE CEDUTE con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori
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Organi sociali della cooperativa (simile alla s.p.a. ma con alcune differenze) ASSEMBLEA hanno DIRITTO DI VOTO coloro che risultano iscritti da almeno 90 gg. OGNI SOCIO HA UN VOTO, qualunque sia il valore della quota LE MAGGIORNAZE richieste sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci sono previste, per le SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN PIU’ COMUNI E CON UN MINIMO DI 500 SOCI, assemblee separate; in tal caso nelle assemblee separate sono eletti dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale nelle cooperative DISCIPLINATE DALLE NORME SULLE S.P.A. ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci l'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di ASSEMBLEE SEPARATE, anche rispetto a specifiche materie se la società HA PIU’ DI 3.000 e svolge la sua ATTIVITA’ IN PIU’ PROVINCIE devono svolgersi assemblee separate è ammesso il VOTO PER CORRISPONDENZA se previsto dall'atto costitutivo
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Organi sociali della cooperativa (simile alla s.p.a. ma con alcune differenze) Organi sociali della cooperativa (simile alla s.p.a. ma con alcune differenze) AMMINISTRATO RI E ORGANI DI CONTROLLO La NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI spetta all'assemblea consiglio di amministrazione: la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche modelli di amministrazione (art. 2544 c.c.): qualunque sia il modello di amministrazione adottato, le più importanti decisioni relative alla ammissione ed esclusione dei soci e quelle relative ai rapporti mutualistici non possono essere oggetto di delega organo di controllo: la nomina del collegio sindacale (art. 2453 c.c.) è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ( articolo che si riferisce alla s.r.l.) e quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.
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Caratteristiche del rapporto sociale nelle cooperative risponde solo la società con il suo patrimonio Nei rapporti tra i soci si è espressamente prevista ( art. 2516 c.c.) la clausola generale della parità di trattamento nello svolgimento della attività mutualistica CATEGORIE DI SOCI soci cooperatori: sono la categoria ordinaria di soci direttamente interessati alla attività mutualistica soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito: l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
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FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
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Le procedure concorsuali sono quelle procedure giudiziali cui è assoggettata un'impresa commerciale che sia insolvente in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare
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Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE
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Una volta ACCERTATA L’ESISTENZA dei due requisiti, le procedure concorsuali disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente ed i suoi creditori con la presenza di un'autorità pubblica ed altri soggetti e VALUTANO la possibilità di prosecuzione dell' attività d'impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio FALLIMENTO è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione Il fallimento è regolato dal r.d.16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), norma giuridica più volte modificata nel corso del tempo
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Organi del fallimento Tribunale fallimentare Il tribunale fallimentare è l'organo principale investito dell'intera procedura fallimentare. Nomina, revoca e sostituisce gli altri organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato. Il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa dichiara il fallimento ed è quindi competente a compiere tutte le azioni che ne derivano Giudice delegato I suoi compiti sono: emettere provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio; convocare il curatore e il comitato dei creditori; liquidare i compensi; autorizzare il curatore a stare in giudizio, per ogni grado e per atti determinati; revocare su richiesta del curatore gli avvocati del giudizio e liquidarne i compensi; accertare i crediti e i diritti reali vantati dai terzi; approvare il programma di liquidazione; provvedere in caso di inerzia o inoperatività del comitato dei creditori
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Organi del fallimento Curatore fallimentare Il curatore fallimentare viene nominato dal tribunale nella sentenza di fallimento Possono svolgere la funzione di curatore fallimentare: gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e ragionieri commercialisti; coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni; gli studi professionali ed associati. Non possono svolgere tale funzione, invece: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito; i creditori; coloro che nei due anni precedenti hanno concorso al dissesto dell'impresa; chiunque si trovi in conflitto d'interessi
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Organi del fallimento Poteri e funzioni del curatore fallimentare Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento presenta una relazione sulle cause e circostanze di questo, sulla diligenza e responsabilità del fallito, sulle responsabilità degli amministratori se trattasi di società Ogni 6 MESI il curatore deve consegnare al giudice delegato una RELAZIONE sulle attività svolte e un conto della gestione riguardante gli incassi e gli esborsi Le somme riscosse devono essere depositate entro 10 GIORNI su di un conto corrente postale o bancario scelto a discrezione del curatore stesso CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE, il comitato dei creditori o chiunque ne abbia interesse può proporre entro 8 giorni reclamo al giudice delegato. In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, il comitato dei creditori a maggioranza dei crediti ammessi può chiedere al giudice delegato di sostituire o revocare il curatore predispone il programma di liquidazione; gestisce l'impresa dove venga disposto l'esercizio provvisorio; provvede alla vendita dei beni e può sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa; predispone il progetto di riparto
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Organi del fallimento COMITATO DEI CREDITORI è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento È composto da 3 o 5 membri, con un presidente. I membri sono scelti tra i creditori che hanno dato la loro disponibilità o sono stati segnalati da altri creditori Vigila sull'operato del curatore e ne propone la revoca, autorizza gli atti, esprime pareri e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei votanti. I membri possono svolgere ispezioni sulle scritture contabili e sui documenti della procedura.
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Procedura fallimentare LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PUO’ ESSERE RICHIESTA
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La sentenza dichiarativa di fallimento Se i presupposti oggettivi e soggettivi sono stati provati, il tribunale fallimentare dichiara il fallimento con sentenza(art. 16 della legge fallimentare) Contro la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto reclamo da chi vuole CONTESTARE la sussistenza, al momento in cui è stato dichiarato fallimento, dei suoi presupposti soggettivi o oggettivi La sentenza dichiarativa di fallimento CONTIENE anche: -la nomina del giudice delegato e del curatore, -l'ordine al fallito di depositare tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie, -l'elenco dei creditori La sentenza è NOTIFICATA alle parti. Inoltre è resa pubblica mediante la PUBBLICAZIONE nel registro delle imprese. Essa è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data di deposito in cancelleria. Mentre PER I TERZI gli effetti si producono solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, tutelando così coloro che in buona fede contraggono rapporti con l'imprenditore fallito
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Effetti del fallimento nei confronti del fallito La sentenza che dichiara il fallimento, PRIVA dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 42 legge fallimentare) INOLTRE Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento La TUTELA E L’AMMINISTRAZIONE dei beni del fallito è affidata al curatore che si sostituirà al fallito anche nelle controversie
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Effetti del fallimento nei confronti del fallito Il fallimento priva il fallito della disponibilità dei suoi beni FATTA ECCEZIONE, dei diritti e i beni necessari al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia 1.i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2.gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia IN CASO DI NECESSITA’, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può disporre per il fallito un assegno mensile a titolo di sussidio alimentare, per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Il giudice nell'attribuzione del sussidio, potrà tenere conto anche di eventuali spese mediche a cui deve far fronte il fallito qualora queste non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
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Effetti del fallimento nei confronti dei creditori dal giorno della dichiarazione di fallimento NESSUNA azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento il fallimento "apre il concorsodei creditori sul patrimonio del fallito", con la conseguenza che questi per potersi soddisfare devono PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE
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Composizione ed accertamento del passivo Per la ripartizione dell'attivo è necessario accertare prima il passivo, ovvero VERIFICARE quali e quanti sono i creditori del fallito e quali di questi siano garantiti da privilegi L'ordine di soddisfazione dei crediti segue una gerarchia ordinata i creditori privilegiati si soddisfano con priorità rispetto agli altri creditori perché sono muniti di un titolo rafforzativo del proprio credito (es: ipoteca) i crediti chirografari, essi saranno soddisfatti in sede di distribuzione dell'attivo, solo dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati i creditori postergati ossia dei creditori che, in ragione del titolo da cui derivano i loro crediti, possono essere soddisfatti solo dopo l'integrale soddisfacimento degli altri creditori
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Chiusura Oltre che per concordato fallimentare, il fallimento si chiude : Per la MANCATA PRESENTAZIONE di domande di ammissione allo stato passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Per il PAGAMENTO INTEGRALE dei creditori ammessi al passivo e di tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (crediti sorti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa e crediti sorti direttamente a seguito di provvedimenti di liquidazione da parte del curatore) prima della ripartizione dell'attivo. Per RIPARTIZIONE INTEGRALE DELL’ATTIVO. Per L’IMPOSSIBILITA’ DI CONTINUARE utilmente la procedura per insufficienza dell'attivo. Non è causa di chiusura la morte del fallito
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Riabilitazione ed esdebitazione
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Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere un debitore avente i requisiti di fallibilità (previsti dall'art. 1 L.Fall.) che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per TENTARE IL RISANAMENTO anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento il COMMISSARIO GIUDIZIALE ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l'attività svolta dal debitore, COLLABORANDO con quest'ultimo nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli obblighi concordatari
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Si arriva così all‘ADUNANZA DEI CREDITORI, ossia ad una udienza cui partecipano tutti i creditori, nella quale questi ultimi sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato Si procede così al SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta, all'eventuale LIQUIDAZIONE di parte dei beni da parte dei liquidatori nominati dal tribunale (nel caso di concordato con cessione di beni) e all‘ACCERTAMENTO di eventuali crediti contestati. Con l‘OMOLOGAZIONE, che chiude tutto il procedimento riguardante il concordato preventivo, l'imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni.
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Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica ad alcune categorie d'impresa predeterminate dalla legge Soggetti interessati imprese bancarie e assicurative società partecipate da enti pubblici società cooperative L'art. 198 l. Fall. prevede la nomina di un commissario liquidatore (ha gli stessi poteri del giudice delegato) ll comitato di sorveglianza è composto da 3 o 5 membri che divengono pubblici ufficiali
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Amministrazione straordinaria ha una FINALITA’ CONSERVATIVA del patrimonio dell'impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno invece finalità liquidativa Essa infatti mira al RECUPERO e al RISANAMENTO delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro Presupposto soggettivo: la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, SOGGETTE A FALLIMENTO; l'imprenditore deve PRESENTARE RICHIESTA di ammissione al Ministero dello Sviluppo Economico.
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Amministrazione straordinaria Presupposti oggettivi: le imprese commerciali devono essere in STATO DI INSOLVENZA; devono avere un NUMERO DI DIPENDENTI non inferiore a 200 da almeno un anno presentano « concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico». devono avere un INDEBITAMENTO COMPLESSIVO pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio Se concorrono tali presupposti, il tribunale, invece che dichiarare con sentenza il fallimento, deve pronunciare una SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA
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Amministrazione straordinaria Fase preliminare In questa fase bisogna accertarsi che esistano per l'impresa"concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico" Solo ed esclusivamente in caso di GIUDIZIO POSITIVO, il procedimento potrà continuare, ammettendo l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. In caso contrario, infatti, il tribunale pronuncerà il fallimento allorché ne ricorrano i presupposti Approvata la procedura, il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'impresa; egli deve scegliere una delle seguenti STRATEGIE DI RISANAMENTO: un programma di cessione dei beni aziendali oppure un programma di ristrutturazione
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Amministrazione straordinaria speciale è una procedura concorsuale prevista nell'ordinamento giuridico italiano a partire dal 2003 (dopo il Crac Parmalat) per favorire la ripresa economica di imprese di dimensioni «rilevanti» si DIFFERENZIA dall'amministrazione straordinaria comune per le regole che la disciplinano volte ad avviare velocemente e preferibilmente un programma di ristrutturazione
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Amministrazione straordinaria speciale Presupposti Sono assoggettabili alla procedura concorsuale in questione le imprese soggette a fallimento ed in stato di insolvenza con questi CRITERI AGGIUNTIVI : Esistenza da più di un anno Nell'anno precedente alla dichiarazione almeno 500 dipendenti Debiti per non meno di 300 milioni di euro Iter L'ammissione all'amministrazione straordinaria speciale è disposta direttamente dal Ministro dello sviluppo economicosu richiesta dell'impresa insolvente
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