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PubblicatoOlivia Grimaldi Modificato 8 anni fa
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NUOVE REGOLE SULLA VALUTAZIONE? MARIO FALANGA LICEO CLASSICO STATALE DESENZANO DEL GARDA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO – DIRITTO PUBBLICO
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LE DISPOSIZIONI PRIMARIE -Legge 169/2008, artt. 2-3; d. lgs. 59/2004, artt.4-ter (prova scritta nazionale), 8 e 11 (valutazione 1° ciclo); -legge 53, art. 3 (valutazione periodica e annuale di: apprendimenti, comportamento e certificazione di competenze); -t.u. art. 193; -legge 176/2007, art. 1. 4; -legge 1/2007 (esami secondaria II° grado). SECONDARIE E “IN FIERI” -Dm 5/2009; -dm 40/2009 (esami di Stato secondaria superiore); -cm 10/2009; -cm 32/2009. - Schema di regolamento sulla valutazione, 13.III.2009 (Consiglio dei ministri, 1^ lettura).
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SCHEMA REGOLAMENTO 13 MARZO 2009 – 1^ lettura IL REGOLAMENTO È ESECUTIVO DELL’ART. 3. 2 DELLA LEGGE 169/2008 E PROVVEDE AL COORDINAMENTO NORME SULLA VALUTAZIONE (legge 169/2009, art. 3, c. 2: “CON REGOLAMENTO EMANATO AI SENSI DELL'ART. 17, C. 2, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, SI PROVVEDE AL COORDINAMENTO DELLE NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI, TENENDO CONTO ANCHE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E DELLA DISABILITÀ DEGLI ALUNNI, E SONO STABILITE EVENTUALI ULTERIORI MODALITÀ APPLICATIVE DEL PRESENTE ARTICOLO”).
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VALUTAZIONE. SIGNIFICATI PER I DOCENTI: ESPRESSIONE DI AUTONOMIA PROFESSIONALE INDIVIDUALE E COLLEGIALE PER LO STUDENTE: UN DIRITTO IN TERMINI DI TRASPARENZA E DI TEMPESTIVITÀ
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DOCENTE E COMPETENZA DI VALUTAZIONE CCNL SCUOLA 2003 ART. 25 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. CCNL 2006/2009 ART. 27- PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti.
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DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE TRASPARENTE E TEMPESTIVA (d.p.r. 249/1998, art. 2, c. 4; Statuto studenti) TRASPARENTE – MOTIVATA – DIRITTO DI ACCESSO TEMPESTIVA – PER SUPERARE CARENZE
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APPRENDIMENTI
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO LA SCUOLA CERTIFICA I “LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI” AL TERMINE I.DELL’ANNO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA II.DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO III.DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE IV.DEL II° CICLO DELL’ISTRUZIONE
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ATTRIBUZIONE VOTO NUMERICO RIGUARDA TUTTE LE DISCIPLINE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO INCLUSO L’INSEGNAMENTO MUSICALE PER L’IRC: “SENZA ATTRIBUZIONE DI VOTO NUMERICO” = GIUDIZIO (NS, S, B, D, O) NELLA SCUOLA PRIMARIA IL VOTO NUMERICO È ACCOMPAGNATO DA UN GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO DALLO STUDENTE.
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VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ASPETTO INDIVIDUALE – PROPOSTA “I voti si assegnano su proposta dei singoli professori brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti …”. ASPETTO COLLEGIALE – ATTRIBUZIONE – “… i voti in tal modo proposti si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza” “In caso di non corrispondenza tra voti conseguiti dagli alunni nel corso dell’anno e la votazione finale, non è da porre in dubbio che il consiglio di classe non sia vincolato in maniera aritmetica alla somma dei voti conseguiti dall’alunno durante l’anno, ma è altrettanto chiaro che tale giudizio debba essere motivato” (Consiglio di Stato sez. VI, 18.10.2000, n. 5598)
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IL COMPORTAMENTO Temi e problemi
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO aspetti storici R.d. n. 1054/1923 – la promozione richiedeva sei in tutte le materie e almeno otto in condotta (principio ripreso dal t.u. art. 193). R.d. 1297/1928, art. 417 – CON SUFFICIENTE IN CONDOTTA, LO STUDENTE DEVE SOSTENERE LE PROVE DI ESAME PER TUTTE LE MATERIE. – L'ALUNNO QUALIFICATO INSUFFICIENTE IN CONDOTTA RIPETE LA CLASSE. Legge 517/1977 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI D.p.r. 275/1999, art. 17.1 – abrogazione del principio degli 8/10 in condotta per la promozione (cioè dell’art. 193 del t.u.). Legge 169/2008, art. 2 – CON 5/10 NON SI AMMETTE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
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COMPORTAMENTO FINALITÀ PER 1° E 2° CICLO NEL REGOLAMENTO 7.1 COSCIENZA CHE LA LIBERTÀ SI ATTUA: NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI NELLA CONOSCENZA E NELL’ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI NEL RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI E DELLE REGOLE CHE GOVERNANO LA CONVIVENZA CIVILE A SCUOLA E NELLA SOCIETÀ
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COMPORTAMENTO FINALITÀ PER 1° E 2° CICLO NEL REGOLAMENTO 7.1 COSCIENZA CHE LA LIBERTÀ SI ATTUA: NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI NELLA CONOSCENZA E NELL’ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI NEL RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI E DELLE REGOLE CHE GOVERNANO LA CONVIVENZA CIVILE A SCUOLE E SOCIETÀ
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COMPORTAMENTO VALUTAZIONE – 1° CICLO Legge 169, art. 2 Scuola primaria – giudizio formulato secondo modalità definite dal Collegio docenti (reg. 2. 8, lett. a) Scuola secondaria 1° grado – voto espresso in decimi e “illustrato con specifica nota” (reg. 2. 8, lett. b)
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COMPORTAMENTO VALUTAZIONE – 2° CICLO IN SEDE DI SCRUTINIO INTERMEDIO E FINALE, LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO È EFFETTUATO IN DECIMI IL VOTO DEVE ESSERE MOTIVATO LA VALUTAZIONE CONCORRE ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE ovvero - ALLA MEDIA DEL SEI ai fini dell’ammissione all’esame di Stato (nota min. 7.V.2009; aspetti problematici: par condicio fra ordini diversi) - SE INFERIORE A 6/10 COMPORTA LA NON-AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (legge 169/2008, art. 2. 3) - “INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO RIFERITO ALL’ULTIMO ANNO DI CORSO” (d.m. 40/2000, art. 2) - PER BENEFICIARE DI PROVVIDENZE/DIRITTO ALLO STUDIO.
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ATTRIBUZIONE DEL 5 NEL COMPORTAMENTO (l. 169/2008, art. 2.2 e d.m. 5/2009) ELEMENTI STATISTICI – DATI MIUR NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE SONO STATI ASSEGNATI 34.311 CINQUE IN CONDOTTA IN TESTA GLI ISTITUTI PROFESSIONALI SEGUONO GLI ISTITUTI TECNICI E I LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI (3 MILA ALUNNI) PER AREA GEOGRAFICA – PEGGIO AL SUD
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ATTRIBUZIONE DEL 5 NEL COMPORTAMENTO (l. 169/2008, art. 2.2 e d.m. 5/2009) SI ATTRIBUISCE IL 5 IN PRESENZA DI QUESTE CONDIZIONI ESSERE STATI SOSPESI PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI NON AVER MOSTRATO SEGNI DI RAVVEDIMENTO.
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SOSPENSIONE OLTRE IL 15 GIORNI. CASISTICA (art. 4, commi 9, 9-bis) L'ALLONTANAMENTO OLTRE I 15 GIORNI PUÒ ESSERE DISPOSTO QUANDO SIANO STATI COMMESSI REATI CHE VIOLANO LA DIGNITÀ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA O VI SIA PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE. L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SI HA, CON RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE PRECEDENTE, NEI CASI DI RECIDIVA, DI ATTI DI VIOLENZA GRAVE, O COMUNQUE CONNOTATI DA UNA PARTICOLARE GRAVITÀ TALE DA INGENERARE UN ELEVATO ALLARME SOCIALE, CON L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI O, NEI CASI MENO GRAVI, DAL SOLO ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.
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CINQUE NEL COMPORTAMENTO. OSSERVAZIONI IL d.m. 5/2009, ESECUTIVO DELLA legge 169/2009 È VIGENTE IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE NE PREVEDE L’ABROGAZIONE LA SOSPENSIONE DI CUI AL C. 9-bis GIÀ AVEVA INTRODOTTO NELL’ORDINAMENTO LA PERDITA DELL’A.S. PER L’ALLIEVO INCOLPATO DI PARTICOLARI GRAVI MANCANZE.
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NUOVE REGOLE PER IL CINQUE NEL COMPORTAMENTO Si attribuisce il cinque se all’alunno: -È stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per comportamenti previsti dai cc. 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.P.R. 249/1998; o che violino i doveri di cui ai cc. 1, 2 e 5 dell'art. 3 (reati che violano la dignità e il rispetto della persona, pericolo per l’incolumità delle persone, violenza che procuri allarme sociale, mancata frequenza di corsi e non assiduità negli impegni di studio, utilizzo non corretto di strutture e sussidi didattici; mancato rispetto nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni). -Il regolamento aggrava le norme del d.m. 5/2009.
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO PROCEDURA PROPOSTA DEL DOCENTE CHE HA PIÙ ORE NELLA CLASSE (art. 78 DEL r.d. 653/1925) I.UNANIMITÀ II.MAGGIORANZA ASSOLUTA III.PARITÀ (prevale voto presidente) IV.MAGGIORANZE RELATIVE (al voto proposto si contrappongono altre proposte; si attribuisce il voto risultante dalla media aritmetica dei punti proposti (in analogia con esami di Stato)
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COMPETENZE
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CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE NEL 1° CICLO NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE È ESPRESSA IN DECIMI A PARTIRE DALL’A.S. 2008/2009 (LEGGE 169/2008, art. 3. 1-2) LE COMPETENZE SONO DESCRITTE E CERTIFICATE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E, RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, ACCOMPAGNATE ANCHE DA VALUTAZIONE IN DECIMI (REG. art. 8.1). (IN DECIMI SOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO)
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DALL’A.S. 2008/2009 NELLA SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE CON VOTI NUMERICI, ILLUSTRATE DA GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO DALLO STUDENTE
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NEL II° CICLO AL TERMINE DEL BIENNIO D’OBBLIGO D’STRUZIONE SI RILASCIA CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE (d.m. 139/2007, all. 1 E 2) LA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI ESAMI DI STATO È DISCIPLINATA DALL’ART. 6 DELLA LEGGE 425/1997 LA CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E DELLE COMPETENZE IN ESITO AI PERCORSI D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, È DEFINITO DALL’ART. 20 DEL d. lgs. 226/2005
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CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE Reg. valutazione, art. 8. 2 – CERTIFICAZIONE SULLA BASE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DI CUI AGLI Allegati 1 e 2 del d.m. 139/2007 D.m. 139/2009, art. 4 – CERTIFICAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE SU MODELLO ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative: -competenze in lingua italiana - competenze in inglese e seconda lingua comunitaria -competenze matematiche -competenze scientifiche -competenze tecnologiche -competenze storico-geografiche -competenze artistiche -competenze musicali -competenze motorie (cm 28/2007; al termine dell’Esame di Stato, in via sperimentale)
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LIVELLI DI COMPETENZA INIZIALE – descrittori INTERMEDIO - descrittori FINALE - descrittori
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ESEMPI DI LIVELLI ADOTTABILI (da declinare con descrittori) PRINCIPIANTE – descrittori PRINCIPIANTE AVANZATO COMPETENZA BASE COMPETENZA AVANZATA ESPERTO (Dreyfus, 1986) ELEMENTARE – descrittori INTERMEDIO AVANZATO (Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo)
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FREQUENZA
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO FREQUENZA RICHIESTA È PARI A ¾ DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO AI FINI: DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO E PER LA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE SONO AMMESSE DEROGHE MOTIVATE IN CASI ECCEZIONALI CON DELIBERAZIONE DEL COLEGIO DOCENTI, “A CONDIZIONE CHE LE ASSENZE COMPLESSIVE NON PREGIUDICHCINO LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE STESSA” IL CONSIGLIO DI CLASSE ACCERTA LA FREQUENZA RICHIESTA E LE CONDIZIONI DI VALUTAZIONE (d. lgs. 59/2004, art. 11, 1 e Reg. 2. 10)
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SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO DALL’A.S. 2010/2001 OVVERO DALL’AVVIO DELLA RIFORMA DEL II° CICLO FREQUENZA RICHIESTA È PARI A ¾ DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO AI FINI: DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO E PER LA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
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SCUOLA PRIMARIA IN VIA ORDINARIA SI AMMETTONO GLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA SONO AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA ANCHE IN PRESENTANO CARENZE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, IN TAL CASO “LA SCUOLA PROVVEDE AD INSERIRE UNA SPECIFICA NOTA AL RIGUARDO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE” (reg. 2. 7). LA VALUTAZIONE PERIODICA (O INTERMEDIA) E FINALE (AL TERMINE DEL SINGOLO ANNO SCOLASTICO) È EFFETTUATA DAL DOCENTE (UNICO) OVVERO COLLEGIALMENTE DAI DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE.
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I° CICLO - SCUOLA PRIMARIA LA NON-AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA È DELIBERATA ALL’UNANIMITÀ SOLO IN CASI ECCEZIONALI E COMPROVATI DA SPECIFICA MOTIVAZIONE (legge 169/2008, art. 3, 1-bis)
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON CARENZE I.SONO AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA GLI STUDENTI CHE HANNO OTTENUTO, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE, UN VOTO NON INFERIORE A 6/10 IN CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE” (legge 169/2008, art. 3. 3) II.NEL CASO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON CARENZE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO “LA SCUOLA PROVVEDE AD INSERIRE UNA SPECIFICA NOTA AL RIGUARDO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE” (reg. 2. 7)
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SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON I.ALMENO 6/10 NEL COMPORTAMENTO II.UNA VOTAZIONE NON INFERIORE A 6/10 IN CIASCUNA DISICPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE VALUTATE CON L’ATTRIBUZIONE DI UN VOTO UNITARIO (reg. 4. 5 e t.u. art. 193. 1)
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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO È PREVISTA PER GLI STUDENTI CHE NON HANNO CONSEGUITO LA SUFFICIENZA IN UNA O PIÙ DISCIPLINE EFFETTUATI GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE CARENZE, PREVIO ACCERTAMENTO DELL’AVVENUTO RECUPERO, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE SI PROCEDE DEFINITIVAMENTE ALL’AMMISSIONE O ALLA NON-AMMISSIONE (reg. 4. 6).
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ESAME DI STATO I° CICLO AMMISSIONE
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LEGGE 169/2008, art. 3. 3 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SONO AMMESSI GLI STUDENTI CHE: – HANNO VOTO IN CONDOTTA NON INFERIORE A 6/10; – HANNO LA RICHIESTA FREQUENZA MINIMA PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO; – HANNO OTTENUTO, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, UN VOTO NON INFERIORE A SEI DECIMI IN CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE. D. LGS. 59/2004, ART. 11, COMMA 4-BIS - Il CONSIGLIO DI CLASSE DELIBERA SE AMMETTERE O NON AMMETTERE ALL’ESAME DI STATO GLI ALUNNI FORMULANDO UN GIUDIZIO DI IDONEITÀ O, IN CASO NEGATIVO, UN GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE. IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ NON ESCLUDE LA PRESENZA DI UNA QUALCHE INSUFFICIENZA! REG. art. 3. 2 L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO È DISPOSTA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO CHE – PRESENTA LA RICHIESTA FREQUENZA (3/4 MONTE ANNUO PERSONALIZZATO) – HA CONSEGUITO UNA VOTAZIONE NON INFERIORE A SEI DECIMI IN CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE VALUTATE CON L'ATTRIBUZIONE DI UN UNICO VOTO – HA UN VOTO DI COMPORTAMENTO NON INFERIORE A SEI DECIMI
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ESAME DI FINE I° CICLO: ELEMENTI ALL’ESITO DELL’ESAME DI STATO CONCORRONO: – PROVE SCRITTE – PROVE ORALI – PROVA SCRITTA NAZIONALE – GIUDIZIO DI IDONEITÀ (espresso in decimi dal C/classe) PREVISTO DAL D. lgs. 59/2004, art. 11, comma 4-bis) IL VOTO FINALE È DATO DALLA MEDIA DEI VOTI IN DECIMI OTTENUTI NELLE SINGOLE PROVE E NEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
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ESITO DEGLI ESAMI ESAME DI FINE I° CICLO L’ESITO DEGLI ESAMI -È ESPRESSO IN DECIMI -È ILLUSTRATO CON UNA CERTIFICAZIONE ANALITICA DEI a)TRAGUARDI DI COMPETENZA b)“LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO”
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ESAME DI STATO II° CICLO AMMISSIONE
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AMMISSIONE - CONDIZIONI SONO AMMESSI GLI STUDENTI CHE “SIANO VALUTATI POSITIVAMENTE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE” (legge 1/2007, art. 1) OTTENENDO LA “MEDIA DEL SEI” (d.m. 42/2007). IL CONSIGLIO DI CLASSE ACCERTA NELL’ALUNNO “UNA PREPARAZIONE COMPLESSIVA TALE DA CONSENTIRGLI DI AFFRONTARE L’ESAME ANCHE IN PRESENZA DI VALUTAZIONI NON SUFFICIENTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE” (c.m. 5/2007). RECUPERO DEI DEBITI DEL 2006/2007 DAL REGOLAMENTO art. 6. 1: VOTO NON INFERIORE A 6/10 IN CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE E VOTO DI COMPORTAMENTO NON INFERIORE A 6/10 (NON APPLICABILE NELL’A.S. CORRENTE).
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SOGGETTI
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COLLEGIO DOCENTI E VALUTAZIONE – COMPETE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA (t.u. art. 7, c. 2, lett. a) – CURA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA – FAVORISCE COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE – VALUTA ANDAMENTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE DIDATTICA PER VERIFICARNE L’EFFICACIA E PROPORRE MISURE DI MIGLIORAMENTO – ESAMINA I CASI DI SCARSO PROFITTO – INDIVIDUA MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (d.p.r. 275/1999, art. 4, c. 4); ES.: NUMEROSITÀ DELLE CARENZE AI FINI DELL’AMMISSIONE NEL I° CICLO; I CASI ECCEZIONALI PER LA NON AMMISSIONE; ETC.
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COLLEGIO DOCENTI DEFINISCE LE MODALITÀ E CRITERI PER ASSICURARE: OMOGENEITÀ, EQUITÀ E TRASPARENZA ALLA VALUTAZIONE DEFINISCE LE MODALITÀ ESPRESSIVE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA ADOTTA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELIBERA, CON MOTIVAZIONE ED IN CASI ECCEZIONALI, ALLA DEROGA DALLA FREQUENZA DI ALMENO ¾ DEL CURRICOLO PERSONALIZZATO
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CONSIGLIO DI CLASSE (I° CICLO) È TITOLARE DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE E, DELIBERA, SE NECESSARIO, A MAGGIORANZA
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CONSIGLIO DI CLASSE (II° CICLO) È TITOLARE DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE E, DELIBERA, SE NECESSARIO, A MAGGIORANZA I DOCENTI DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE, I DOCENTI ESTERNI E GLI ESPERTI DI CUI SI AVVALE LA SCUOLA (CHE SVOLGONO ATTIVITÀ O INSEGNAMENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) “FORNISCONO PREVENTIVAMENTE AI DOCENTI DELLA CLASSE ELEMENTI CONOSCITIVI SULL’INTERESSE MANIFESTATO E IL PROFITTO RAGGIUNTO” DALLO STUDENTE.
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VALUTAZIONE MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA I MINORI IN ETÀ D’OBBLIGO D’ISTRUZIONE SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI
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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE INFORMAZIONE TEMPESTIVA ANCHE CON STRUMENTI OFFERTI DALLE TECNOLOGIE
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DOCENTI DI SOSTEGNO (reg. art. 4. 1) SONO CONTITOLARI DELLA CLASSE PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI SE PIÙ DOCENTI DI SOSTEGNO SEGUONO UN ALUNNO, GLI STESSI SI ESPRIMONO CON UN UNICO VOTO
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ESPERTI ESTERNI IL PERSONALE DOCENTE ESTERNO E GLI ESPERTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, I DOCENTI INCARICATI DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA VALUTAZIONE MA FORNISCONO ELEMENTI CONOSCITIVI SULL’INTERESSE MANIFESTATO E SUL PROFITTO RAGGIUNTO DA CIASCUN ALUNNO (reg.).
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ALUNNI CON DISABILITÀ (reg. art. 9) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ È RIFERITA AL COMPORTAMENTO, ALLE DISCIPLINE E ALLE ATTIVITÀ SVOLTE SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ED È ESPRESSA CON VOTO IN DECIMI. PER L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO SONO PREDISPOSTE PROVE DI ESAME DIFFERENZIATE, COMPRENSIVE DELLA PROVA A CARATTERE NAZIONALE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ SOSTENGONO LE PROVE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DELL'ISTRUZIONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 318 DEL T.U.
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ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA) LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI, COMPRESE QUELLE EFFETTUATE IN SEDE DI ESAME CONCLUSIVO DEI CICLI, “DEVONO TENERE CONTO” DELLE SPECIFICHE SITUAZIONI SOGGETTIVE DI TALI ALUNNI (reg. art. 10) LE DSA DEVONO ESSERE “ADEGUATAMENTE CERTIFICATE” (da chi ha autorità a certificare) RICORSO A STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI NESSUNA MENZIONE NEL DIPLOMA FINALE
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VALUTAZIONE ALUNNI IN OSPEDALE (reg. art. 10) PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO PER PERIODI TEMPORALMENTE RILEVANTI CORSI DI ISTRUZIONE FUNZIONANTI IN OSPEDALI, I DOCENTI CHE impartiscono i RELATIVI INSEGNAMENTI TRASMETTONO ALLA SCUOLA DI APPARTENENZA ELEMENTI DI CONOSCENZA SUL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ATTUATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE. NEL CASO IN CUI LA FREQUENZA DEI CORSI HA UNA DURATA PREVALENTE RISPETTO A QUELLA NELLA CLASSE DI APPARTENENZA, I DOCENTI CHE HANNO IMPARTITO GLI INSEGNAMENTI NEI CORSI STESSI EFFETTUANO LO SCRUTINIO PREVIA INTESA CON LA SCUOLA DI RIFERIMENTO; ANALOGAMENTE SI PROCEDE QUANDO L'ALUNNO, RICOVERATO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI, DEVE SOSTENERE IN OSPEDALE TUTTE LE PROVE O ALCUNE DI ESSE.
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VARIE
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE I° CICLO È ADOTTATO DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (d.p.r. 275/1999, art. 4. 4; e art. 14. 2) “SPETTA ALLE SCUOLE ADOTTARE IN MODO OPPORTUNO LA SCHEDA PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELL’ALUNNO”. – RIPORTA IN LETTERE I VOTI (reg., art. 2. 1) – CONTIENE NOTA SULLE CARENZE IN CASO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (reg., art. 2. 7) – VOTO DEL COMPORTAMENTO IN LETTERE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (reg., art. 8, lett. b)
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA PRINCIPI GENERALI LA PUBBLICITÀ DEGLI ESITI È LA REGOLA IN GENERALE PERCHÉ ESISTONO ESSENZIALI ESIGENZE DI CONTROLLO SOCIALE E PROFESSIONALE I “VOTI NUMERICI” NON SONO DATI SENSIBILI MA DATI COMUNI SUL RENDIMENTO SCOLASTICO (DEVONO ESSERE ESPOSTI E CHIUNQUE PUÒ PRENDERNE VISIONE E TRARNE NOTIZIA PER USO PERSONALE, ANCHE ATTRAVERSO FOTO) LUICEITÀ PUBBLICAZIONE GIUDIZIO RELATIVO AGLI ALUNNI CHE SI SONO AVVALSI DELL’IRC
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (d. lgs 196/2003, art. 96) SCRUTINI -ESITO POSITIVO: PUBBLICAZIONE DEI VOTI NUMERICI -ESITO NEGATIVO: DICITURA “NON AMMESSO”, “NON LICENZIATO”, “NON QUALIFICATO” (o.m. 90/2001, art. 16) ESITO DEGLI ESAMI FINALI ESITO DEGLI ESAMI (PUNTEGGIO) AFFISSO ALL'ALBO DELL'ISTITUTO Con la dicitura “ESITO NEGATIVO” se non c’è promozione (o.m. 40/2009, art. 21)
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MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SONO ADOTTATI CON DECRETO MINISTERIALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (reg. art. 8. 6 E 14. 2)
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VOTO DI EDUCAZIONE FISICA CONCORRE AL PARI DELLE ALTRE DISCIPLINE ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ALUNNO (reg., art. 14. 6)
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QUADRO D’INSIEME SUGLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE PER ORDINE DI SCUOLA COMPORTAMENTOAPPRENDIMENTOCOMPETENZE SCUOLA PRIMARIAGIUDIZIOVOTO NUMERICO IN DECIMI E GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DESCRITTE E CERTIFICATE SCUOLA SEC. 1° GRADO VOTO NUMERICO IN DECIMI VOTO NUMERICO IN DECIMI E GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DESCRITTE, CERTRIFICATE E ACCOMPAGNATE DA UNA VALUTAZIONE IN DECIMI SCUOLA SEC. 2° GRADO VOTO NUMERICO IN DECIMI VOTO NUMERICO IN DECIMI E GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE CERTIFICAZIONE CONCLUSIVA BIENNIO D’OBBLIGO D’ISTRUZIONE CERTIFICAZIONE (LIVELLI)
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D. lgs 226/2005, art. 20 (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze) 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»; e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Legge 425/1997, art. 6 (Certificazioni) “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea”.
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