Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGeraldina Bernardi Modificato 8 anni fa
1
Il processo di adesione all’Unione Europea Prof.ssa Ida Nicotra Corso di Laurea Specialistica in Management Turistico
2
Introduzione Il processo di allargamento si basa su una serie di principi e strumenti elaborati progressivamente. Il suo obiettivo è preparare i Paesi candidati ad assumere gli obblighi derivanti dalla qualità di Stato membro. Tale processo richiede un notevole impegno da parte dei Paesi candidati che sono giudicati alla luce dei propri meriti, soprattutto per quel che riguarda il rafforzamento delle istituzioni e le riforme. Per questo, l’Unione europea ha creato diversi strumenti per sostenerli, assisterli e valutarne preparazione ed esigenze in tutte le fasi del processo di allargamento.
3
Il processo di adesione di un nuovo Stato membro L'UE è aperta ad ogni Paese europeo conformemente all'articolo 49 del trattato sull'UE (TUE) che costituisce la base giuridica di qualsiasi adesione. Per aderire all'UE, tuttavia, il Paese europeo richiedente deve rispettare i principi dell'articolo 6, paragrafo 1 del TUE, comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'UE: la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto.
4
A norma dell'articolo 49 del TUE, ogni Paese europeo che desideri aderire all'UE presenta la propria candidatura al Consiglio. Prima di prendere la propria decisione, quest'ultimo deve consultare la Commissione e chiedere un parere conforme al Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Il Consiglio, allora, decide all'unanimità.
5
Le condizioni dell'adesione e gli adeguamenti dei Trattati e delle Istituzioni inerenti all'adesione formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri e il Paese candidato. Questo accordo, o trattato di adesione, è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati contraenti.
6
Processo di adesione Qualsiasi domanda di adesione forma oggetto di un parere della Commissione e di una decisione del Consiglio. Una volta riconosciuto lo status di Paese candidato al Paese richiedente, ciò non contribuisce ad aprire necessariamente delle trattative immediate in vista dell'adesione. Per questo esso deve rispondere a un determinato numero di condizioni.
7
Qualsiasi Paese che intenda aderire all'UE deve rispettare i criteri di adesione, o criteri di Copenhagen, in base ai quali la Commissione esprime il proprio parere relativo a qualsiasi domanda di adesione. Questi criteri sono stati definiti nel corso del Consiglio europeo di Copenhagen nel 1993 e completati durante il Consiglio europeo di Madrid nel 1995.
8
Essi sono: Criteri politici - Stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo nonché il rispetto e la tutela delle minoranze; Criteri economici - esistenza di un' economia di mercato valida, una capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze del mercato all'interno dell'UE;
9
- La capacità di assumere gli obblighi di membro derivanti dal diritto e dalle politiche dell'UE (o acquis), compresa l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria; - Aver creato i presupposti per l’integrazione mediante l'adeguamento delle proprie strutture amministrative. - La capacità di assumere gli obblighi di membro derivanti dal diritto e dalle politiche dell'UE (o acquis), compresa l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria; - Aver creato i presupposti per l’integrazione mediante l'adeguamento delle proprie strutture amministrative.
10
Inoltre, la capacità di assorbimento dell'UE rappresenta un altro elemento fondamentale per ogni nuovo allargamento. In virtù della capacità di assorbimento (o capacità d'integrazione), l'ampliamento dell'Unione deve essere in grado di approfondire l'integrazione attraverso istituzioni e politiche che funzionano, per essere in grado di accogliere nuovi membri.
11
Questi nuovi membri devono, da parte loro, essere ben preparati alla nuova condizione di Stato membro. La capacità di integrazione dell'UE necessita peraltro che il suo allargamento riceva l'appoggio dell'opinione pubblica negli Stati membri e nei Paesi candidati.
12
Una volta che i Paesi aventi i requisiti di Paese candidato soddisfano questi criteri, si possono avviare le trattative d'adesione. Il Consiglio europeo decide sull'opportunità di aprire le trattative sulla base del parere della Commissione.
13
Trattative d’adesione Le trattative d'adesione costituiscono la base del processo di adesione relativo all'approvazione, alla realizzazione e all'applicazione dell'acquis da parte dei Paesi candidati. Esse hanno lo scopo di aiutare i Paesi candidati a prepararsi ad essere in grado di far fronte ai loro obblighi di Stati membri una volta che sarà realizzata l'adesione.
14
Basate sui meriti propri di ciascun Paese candidato, le trattative sono condotte individualmente; il grado di preparazione può quindi variare da un Paese candidato all'altro.
15
Lo svolgimento delle trattative d'adesione si basa su un quadro di negoziati stabilito dal Consiglio su proposta della Commissione. In siffatto modo, si offre una prospettiva dei negoziati da condurre e si tiene conto della situazione e delle caratteristiche specifiche di ciascun Paese candidato.
16
Previste dal quadro delle trattative, le trattative per l'adesione possono essere sospese in caso di una violazione seria e persistente dei principi sui quali si basa l'Unione Europea. La Commissione può allora raccomandare, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli Stati membri, la sospensione delle trattative e le condizioni della ripresa delle medesime. Il Consiglio approva la raccomandazione a maggioranza qualificata dopo aver ascoltato il Paese candidato interessato.
17
Svolgimento Trattative Le trattative si basano sull'acquis che è suddiviso in capitoli, di cui ognuno corrisponde a un settore ben preciso. Le trattative iniziano con una fase preparatoria o esame analitico dell'acquis (« screening ») condotto dalla Commissione. Lo screening intende valutare il grado di preparazione del Paese candidato, familiarizzare i Paesi candidati con l'acquis e identificare i capitoli da aprire sulla base di criteri di riferimento (« benchmarks ») definiti per l'apertura del capitolo.
18
Questi criteri di riferimento riguardano tappe preparatorie essenziali per l'allineamento futuro e il rispetto di obblighi contrattuali in virtù degli accordi di associazione legati all'acquis. Il Consiglio decide all'unanimità su eventuali criteri di riferimento o sull'apertura di un capitolo in base a raccomandazioni della Commissione.
19
I negoziati dell'uno o dell'altro capitolo sono conclusi quando il Paese candidato soddisfa i criteri di riferimento (« benchmarks ») definiti per la chiusura del capitolo e quando accetta il progetto di posizione comune dell'UE, elaborato dalla Commissione e approvato all'unanimità dal Consiglio. I capitoli chiusi possono tuttavia essere riaperti nel caso in cui i Paesi candidati non soddisfino più le condizioni richieste.
20
Una volta concluse le trattative dell'insieme dei capitoli, il processo di adesione arriva a termine e l'adesione può essere lanciata dalla conclusione di un accordo, il trattato di adesione, fra gli Stati membri e il Paese candidato.
21
Il Consiglio, tuttavia, decide all'unanimità di concludere il processo previo parere della Commissione e parere conforme del Parlamento europeo.
22
Trattato di adesione Il trattato di adesione ha lo scopo di incorporare: - il risultato delle trattative di adesione, le condizioni dell'adesione e le misure di salvaguardia o rinvio per i settori che necessitano un maggior approfondimento come si evince dall'ultima valutazione della Commissione;
23
-l'adeguamento delle istituzioni e dei trattati come la ripartizione dei voti durante le votazioni al Consiglio e al Parlamento europeo o il numero dei deputati europei, dei membri del comitato delle regioni ecc.; - la data dell'adesione.
24
Nel corso del periodo successivo alla conclusione del trattato di adesione fino al giorno dell'adesione, il trattato è sottoposto a ratifica dall'insieme degli Stati membri e del futuro Stato membro. Il Paese candidato è ormai un Paese aderente e prosegue il processo verso l'adesione adattando i settori che presentano lacune e per i quali si devono realizzare dei progressi sotto l'occhio vigile della Commissione.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.