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Gli altri fattori di legittimazione Il consenso Il consenso (1)(Excursus) i rapporti tra consenso sociale e diritto penale (2)La relazione tra consenso.

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1 Gli altri fattori di legittimazione Il consenso Il consenso (1)(Excursus) i rapporti tra consenso sociale e diritto penale (2)La relazione tra consenso e tassatività

2 (1) i rapporti tra consenso sociale e diritto penale: qualche chiave di lettura Tre chiavi di indagine. a) i modelli esplicativi del consenso b) Gli attori del consenso c) Una paradigmatica del consenso

3 a)I modelli esplicativi 1. Modelli consensuali. La società si integra mediante coesione intorno ad alcuni valori che ne costituiscono la coscienza collettiva (Durkheim). Diritto penale come strumento di tutela degli interessi essenziali e condivisi. Es. omicidio art. 575 Portata alle sue estreme conseguenze il diritto penale diviene non più strumento di tutela dei beni giuridici, ma strumento di conferma delle aspettative sociali (Jakobs)

4 2. Modelli conflittuali Il diritto penale come strumento di affermazione, di egemonia del gruppo al potere (Marx, Darhendorf, Baratta)Il diritto penale come strumento di affermazione, di egemonia del gruppo al potere (Marx, Darhendorf, Baratta) Es. i reati contro il patrimonio (cfr.) Art. 633 invasione di terreni, art. 10 bis d. lgs 286 del 1998 (TU immigrazione), tutela penale dei marchi dei brevetti.Es. i reati contro il patrimonio (cfr.) Art. 633 invasione di terreni, art. 10 bis d. lgs 286 del 1998 (TU immigrazione), tutela penale dei marchi dei brevetti. I valori da tutelare penalmente sono quelli della classe e/o del gruppo socioeconomico dominante, mediante canalizzazione del generale bisogno di sicurezza su specifici conflitti. Selezione delle istanze di sicurezzaI valori da tutelare penalmente sono quelli della classe e/o del gruppo socioeconomico dominante, mediante canalizzazione del generale bisogno di sicurezza su specifici conflitti. Selezione delle istanze di sicurezza

5 3. Modelli evolutivi L’opzione criminale nasce come un conflitto e si trasforma in un consenso (Lenski, Carson). “la legislazione penale di una generazione potrebbe diventare la morale della generazione successiva” Esempi: violenza sessuale, ma anche cinture di sicurezza o casco in moto, divieto di fumare nei luoghi pubblici Non è tuttavia valido in assoluto (pensiamo all’omosessualità, al concubinato, ma anche all’evasione fiscale, all’aborto, al maltrattamento degli animali). Ipotesi multifattoriale: i tre modelli convivono

6 b) Gli attori del consenso Lo Stato Raccoglie rielabora e produce consenso. Quindi: agisce in due direzioni In entrata: raccoglie il consenso sulle domande di pena (registra legittimazione). In uscita: induce consenso mediante le offerte di pena. (fomenta legittimazione sulle offerte di pena e quindi su se stesso).

7 (segue) La comunità Agisce solo in entrata (sui bisogni, quindi sulle domande di tutela). Ma tutela da cosa? Tutela dal diritto penale o tutela con il diritto penale (ricorda il discorso di ieri sul concetto di sicurezza)? Dicotomia fondamentale: La comunità assume un atteggiamento radicalmente diverso a seconda che prevalga Identità da vittima versus identità da autore Qualche esempio: i movimenti di sinistra negli anni ‘70 e negli anni ‘90/’00 (omosessuali, verdi, movimenti femministi). La lega Nord: offese del bravo cittadino (legittima difesa del tabaccaio), versus aggressioni al bravo cittadino (pacchetto sicurezza)

8 (segue) i gruppi esponenziali Quando agiscono solo in uscita (sulle offerte di tutela) non interessa né l’effettività né la garanziaQuando agiscono solo in uscita (sulle offerte di tutela) non interessa né l’effettività né la garanzia Le lobbies economiche. Strategia “gattopardesca” (es. Sherman act del 1890)Le lobbies economiche. Strategia “gattopardesca” (es. Sherman act del 1890) Gli imprenditori di moralità. La tutela penale del valore del gruppo lo eleva a valore di tutti: interessa il simbolo. (es. proibizionismo, bioetica, aborto, fecondazione assistita, fine vita, sentimento per gli animali). Anche qui non interessa né l’effettività né la garanzia (non interessa la tutela), ma solo il consenso intorno al valore.Gli imprenditori di moralità. La tutela penale del valore del gruppo lo eleva a valore di tutti: interessa il simbolo. (es. proibizionismo, bioetica, aborto, fecondazione assistita, fine vita, sentimento per gli animali). Anche qui non interessa né l’effettività né la garanzia (non interessa la tutela), ma solo il consenso intorno al valore.

9 c) Paradigmatica del consenso Paradigmi consensuali puri: non interessa definire con nettezza l’area penalmente rilevante.Paradigmi consensuali puri: non interessa definire con nettezza l’area penalmente rilevante. L’esempio dell’incesto (art. 564 c.p.) Paradigmi conflittuali puri:Paradigmi conflittuali puri: L’esempio dei delitti contro il patrimonio (es. art. 624 e 640 c.p.), dei reati societari, della tutela penale della proprietà intellettuale Avvertenza: i modelli “pseudo”: Pseudoconsensuali (2621c.c.) e pseudoconflittuali es. 609 bis c.p. rispetto al reato previgente (il concetto di atti sessuali)

10 2. Consenso e principio di tassatività. Principio di tassatività = divieto di analogia (corollario: possibilità della sola interpretazione letterale).

11 Ripasso: Divieto di interpretazione analogica e possibilità della sola interpretazione letterale Analogia (vietata): In caso di lacuna involontaria applicare la disposizione ai casi in essa non previsti quando vi è identità di ratio tra la disposizione e il caso concreto in esame: si crea una nuova norma “uscendo” dalla disposizione Interpretazione letterale (ammessa): si interpreta la disposizione nei limiti dei significati compatibili con il suo tenore letterale: non si crea una nuova norma, se ne esplorano dall’interno tutti i suoi significati letterali.

12 Codice Penale Art. 609 bis “Violenza sessuale” 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il caso di “Parla con Lei” di Pedro Almodovar Abuso sessuale di una donna in coma

13 Significato (letterale) di induzione indùrre: indùrre v. 2ª tr. e rifl., irr. (Ind. pres. indùco, indùci; per la coniug. completa V. condùrre) lett. immettere, far entrare da questo sign. nasce quello, proprio del linguaggio della fisica, di produrre forza elettromotrice in un circuito chiuso, mediante induzione spingere qu., con la persuasione, con le minacce, con l'esempio, a credere, a fare q.c., o ad assumere un determinato atteggiamento nel linguaggio della logica, concludere un ragionamento risalendo dal particolare al generale rifl., determinarsi a fare o a pensare una cosa (con l'idea che ciò costi un certo sforzo su se stesso).

14 Art. 317 c.p. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. c.d. “concussione ambientale”

15 Art. 640 1° comma c.p. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. c.d. “truffa omissiva”

16 Riassumendo: il concetto richiamato è sempre lo stesso (induzione), ma assume significati diversi Art. 609 bis c.p. “Violenza sessuale” 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: (1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto (…) Art. 317 c.p. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Art. 640 1° comma c.p. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

17 Consiglio di lettura C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 849 ss.


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