La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La “comunicazione” in periodo elettorale: principi e regole

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La “comunicazione” in periodo elettorale: principi e regole"— Transcript della presentazione:

1 La “comunicazione” in periodo elettorale: principi e regole
Le slides pubblicate costituiscono la traccia dell’intervento tenuto dal dr. Fernando Bruno al seminario CORECOM del 1° aprile L’intervento costituisce un contributo di esplicazione e di analisi della legislazione vigente in materia di par condicio,  i cui contenuti impegnano unicamente l’autore

2 par-condicio comunicazione istituzionale diritto all’informazione
garanzie, obblighi e sanzioni nella legislazione vigente Fernando Bruno Bologna, 1 aprile 2011 2 2

3 I numeri della consultazione 2011
13 milioni di elettori circa (oltre ¼ del corpo elettorale) 4 regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, FVG e VdA), che però stabiliscono autonomamente la data 11 province (VC, MN, PV, TV, GO, TS, RA, LU, MC,CB, RC) 1178 comuni di cui 123 con popolazione superiore a 15mila abitanti 23 dei quali sono capoluogo di provincia (tra cui Milano, Napoli, Torino, Bologna, Ancona, Trieste, Cagliari, Salerno, Varese) 27/04/2017

4 I regolamenti Agcom Per le elezioni regionali e amministrative del maggio le regole di dettaglio sono fissate dalla Delibera n. 80/11/CSP La delibera ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali (31 marzo) 27/04/2017

5 Il calendario 2010 15-16 maggio e’ la data in cui si tengono le elezioni 15 marzo 2011 approvazione del regolamento AGCOM 31 marzo convocazione dei comizi elettorali: ha inizio la campagna elettorale, e quindi gli obblighi di par condicio previsti in tema di informazione, comunicazione politica e messaggi autogestiti IL COMUNICATO: entro 5 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali le emittenti locali rendono pubblica la propria disponibilità ad ospitare i M.A. con un comunicato da trasmettere almeno 1 volta nella fascia di maggiore ascolto (MAG) e almeno per tre giorni consecutivi (MAP) ATTENZIONE: omettere questa comunicazione significa non poter trasmettere messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento 27/04/2017

6 Il pluralismo come principio fondamentale del sistema
Articolo 3 del T.U. servizi media audiovisivi (di seguito TUSMA) sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose (…) il precedente della legge 223/90

7 Il pluralismo come principio fondamentale del sistema
Articolo 7 del TU servizi media audiovisivi L'attività di informazione, mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale. L’informazione radiotelevisiva comunque garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio; c) l'accesso paritario di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 27/04/2017

8 la giurisprudenza costituzionale
Sentenza 112/93: afferma l’esigenza “che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà popolare”

9 La giurisprudenza costituzionale
Sentenza 48/94: “proprio durante la campagna elettorale la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica determina una situazione che giustifica l’intervento del legislatore ordinario diretto a regolarne il concorso

10 la giurisprudenza costituzionale
Sentenza 161/95: è fatto obbligo ai mezzi di comunicazione di massa di riservare parità di trattamento a tutti i soggetti politici

11 la giurisprudenza costituzionale
Sentenza 155/02 (sulla comunicazione politica e i vincoli alle redazioni). Il pluralismo esterno può risultare insufficiente, in una situazione in cui perdura la sostanziale limitazione delle emittenti, a garantire la possibilità di espressione delle opinioni politiche attraverso il mezzo radiotelevisivo. Proprio a questo fine le norme censurate, imponendo un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, richiedono, nel caso di trasmissioni di comunicazione politica, modalità che assicurino il pluralismo sostanziale mediante la garanzia della parità di chances offerta ai soggetti intervenienti

12 La regolamentazione nazionale
Legge n.515/93 Legge n.28/2000 Legge n. 313/2003 I regolamenti di Agcom I regolamenti della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza Il Codice di autoregolamentazione per le emittenti locali

13 I soggetti destinatari delle regole di par condicio dell’Agcom
Tutte le emittenti che esercitano attività di radiodiffusione sonora e televisiva privata, con graduazione degli obblighi in ragione dell’ambito di attività (nazionale e locale) e della tecnologia (analogico, digitale terrestre, satellite, web) Le emittenti di tipo “nuovo” (DTT, satellite e web) hanno solo vincoli di informazione, sempre che facciano informazione (in forma diversa ed attenuata) tutti gli editori di testate quotidiane e periodiche

14 Le regole di par condicio : l’informazione a carattere nazionale
obiettività , completezza, imparzialità la presenza dei politici in trasmissione è ammessa solo in quanto necessaria alla completezza dell’informazione e legata a fatti di cronaca di interesse giornalistico rappresentazione corretta ed obiettiva della cronaca politica senza sproporzione a beneficio di alcun soggetto obbligo di invio settimanale ad Agcom del calendario delle trasmissioni effettuate e delle relative presenze divieto di trattare temi politici nelle trasmissioni d’altro genere Gli obblighi riguardano tutte le emittenti che fanno informazione (free, pay, via etere, via satellite, via cavo, via web), le emittenti locali hanno proprie regole, più blande ART. 7 T.U.

15 Le regole di par condicio: la comunicazione politica
L'offerta di programmi di comunicazione politica è obbligatoria: per la RAI per le concessionarie radiofoniche nazionali per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro È facoltativa per tutti gli altri soggetti (emittenti locali, fornitori di contenuti in ambito nazionale, tv via satellite, cavo e web). La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita. In campagna elettorale si svolge attraverso le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici ogni altra forma che consenta il confronto tra le diverse posizioni Articolo 4 legge 28/2000

16 Le regole di par condicio: i messaggi autogestiti
l’offerta è obbligatoria solo per la RAI le emittenti nazionali che lo desiderano possono programmarli, ma solo a titolo gratuito l’offerta di spazi a pagamento è prevista solo per le locali recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche

17 I soggetti destinatari: casi di esclusione
Sono completamente esclusi dalla disciplina i servizi media audiovisivi a richiesta di cui all’art. 22-bis del TU-sma (disciplinati con delibera 607/10/CONS), ossia i servizi consistenti nella fornitura di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi selezionato dal fornitore I canali tematici su frequenze terrestri e satellitari (sempre che non scelgano diversamente) I canali video e radio a circuito chiuso utilizzati in aree private o anche aperte al pubblico (salvo la pubblicità istituzionale)

18 I principi della regolamentazione
accesso di tutti i soggetti politici all'informazione obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione giornalistica e delle conduzioni nei telegiornali ed i tutti gli altri programmi di informazione parità di trattamento dei soggetti politici da parte delle emittenti radiotelevisive nella trasmissione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti gratuiti

19 Le forme della comunicazione radiotv in campagna elettorale
la presenza dei soggetti politici in periodo elettorale è disciplinata con riferimento alle seguenti forme di comunicazione radiotelevisiva: INFORMAZIONE (telegiornali, notiziari, radiogiornali e programmi di approfondimento giornalistico) COMUNICAZIONE POLITICA (tribune politiche, presentazione di programmi, interviste, dibattiti) MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI (spazi offerti per la breve presentazione di programmi politici)

20 Disposizioni particolari della legge 28/2000 (1/3)
La disciplina dei sondaggi politico/elettorali (articolo 8 della legge e delibera 256/10/CSP) La disciplina della comunicazione istituzionale (articolo 9) 27/04/2017

21 I sondaggi (art. 8 legge 28/2000)
divieto di pubblicazione o diffusione nei 15 giorni precedenti il voto anche mediante citazione per stralci fuori dal periodo vietato, disciplina della pubblicazione secondo standard definiti (c.d. nota informativa): soggetto che ha realizzato il sondaggio; committente e acquirente; criteri seguiti per la formazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; data in cui è stato realizzato il sondaggio disponibilità contestuale del sondaggio e della nota informativa sul sito web della Presidenza del Consiglio sondaggipoliticoelettorali.it 27/04/2017

22 La comunicazione istituzionale
la disciplina della comunicazione istituzionale (articolo 9, comma 1, della legge 28/2000) “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Il caso della diffusione radiotelevisiva a circuito chiuso 27/04/2017

23 La disciplina per le emittenti radiotelevisive locali
dal maggio 2004, in virtù delle disposizioni della legge 313/2004, le regole di par condicio per le emittenti locali sono disciplinate da un apposito Codice di autoregolamentazione (decreto 8 aprile 2004) casi di esclusione: la disciplina non trova applicazione nei riguardi delle trasmissioni radiotelevisive destinate unicamente alla diffusione in aree locali non interessate a consultazioni elettorali [art. 1.3 reg. Agcom] 27/04/2017

24 Il Codice di autoregolamentazione
per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale per «programma di informazione», il TG, il GR o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, con il concorso di più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni; 27/04/2017

25 Il Codice di autoregolamentazione
L’informazione sui temi politici deve essere ispirata a criteri di equilibrio ed equità l’offerta di spazi di comunicazione politica è facoltativa l’offerta di messaggi politici autogestiti gratuiti è facoltativa. Essa va effettuata secondo modalità previste dalla legge ed ispirate al criterio della parità di offerta di spazi a tutti i soggetti politici l’offerta di messaggi autogestiti a pagamento è liberalizzata: i soggetti politici possono acquistare gli spazi che desiderano, senza durata di tempi e vincoli di contenuti, alla sola condizione che l’offerta delle emittenti radiotelevisive sia rivolta a tutti alle medesime condizioni economiche 27/04/2017

26 Programmi di informazione delle emittenti locali – art. 15 reg. Agcom
l’informazione delle emittenti locali (TG e GR, notiziari flash, approfondimenti, ecc.) deve sempre garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento dei diversi soggetti, e l’obiettività e l’imparzialità delle conduzioni giornalistiche il rispetto di questi principi deve essere tendenziale e verificabile, ma non comporta il vincolo della parità aritmetica nei commenti e nelle interviste non si applica la limitazione alla presenza dei politici prevista per le tv e radio nazionali (però è ammessa solo se necessaria alla completezza dell’informazione e legata a fatti di cronaca di interesse giornalistico) 27/04/2017

27 Programmi di informazione delle emittenti locali (2/2)
è fatto divieto, in ogni trasmissione diversa dalla comunicazione politica o dai messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento, di fornire anche in forma indiretta indicazioni o preferenze di voto resta salva l’autonomia delle redazioni, e quindi la libertà di critica, purché nella chiara separazione tra notizie e opinioni per le emittenti comunitarie il rispetto del principio pluralistico si esprime anche attraverso la salvaguardia dei valori di cui tali emittenti sono portatrici 27/04/2017

28 comunicazione politica delle emittenti locali [art. 8 reg. Agcom]
la comunicazione politica è facoltativa essa deve consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento degli altri, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle assenze è collocata dalle emittenti locali in contenitori con cicli a cadenza quindicinale nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall’Autorità. I calendari sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente CoReCom (Art. 9.4 Reg. Agcom). 27/04/2017

29 comunicazione politica delle emittenti locali
Per la comunicazione politica si applicano, nella ripartizione di spazi e tempi, criteri di parità aritmetica tra tutti i soggetti politici Per la individuazione dei soggetti politici aventi diritto si distingue un periodo A (tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature) e un periodo B (dalla presentazione delle candidature al penultimo giorno prima del voto) Se è assente un soggetto la trasmissione si fa lo stesso ma senza aumentare i tempi degli altri (naturalmente occorre dimostrare di aver fatto di tutto per evitare la defezione) Agli eventuali ballottaggi si applica la parità assoluta tra i due candidati E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici (art. 8.5 del regolamento Agcom) 27/04/2017

30 comunicazione politica delle emittenti locali Individuazione dei soggetti politici
Nel periodo A (art I. regolamento Agcom) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli da rinnovare; le forze politiche presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo Nel periodo B (art II. regolamento Agcom) le liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente o di Sindaco nelle amministrazioni da rinnovare Le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per i Consigli da rinnovare nei comuni capoluogo di provincia 27/04/2017

31 Messaggi autogestiti: le regole generali
trasmissione libera dei Messaggi autogestiti a pagamento, non più condizionati dal vincolo di trasmettere messaggi gratuiti sostanziale deregolamentazione delle modalità di presentazione dei Messaggi a pagamento, sia in termini di quantità, sia quanto ai contenuti e alla durata. 27/04/2017

32 Messaggi autogestiti: il ruolo dei Corecom
I Corecom regolano il riparto degli spazi a parità di condizioni e fissano il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse di programmazione disponibili in ciascuna regione Il criterio generale di ripartizione su base regionale prevede un sorteggio unico (nella sede del CoReCom) per stabilire la successione dei messaggi nel primo giorno e nelle diverse fasce orarie, ed una successiva rotazione a scalare per i giorni successivi, in modo che a ciascun soggetto sia assicurata eguale visibilità nelle diverse fasce orarie Per i messaggi a pagamento non è ovviamente previsto riparto, né si applica il criterio della pari opportunità. Ogni soggetto politico compra ciò che vuole, purché siano assicurati a tutti i soggetti le medesime condizioni e l’offerta segua l’ordine delle prenotazioni. 27/04/2017

33 Messaggi autogestiti gratuiti [art. 9-12 reg. Agcom]
è assicurata parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti hanno autonoma collocazione nella programmazione in appositi contenitori, (max 4 per ogni giorno di programmazione; non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. 27/04/2017

34 Messaggi autogestiti a pagamento [art. 13 reg. Agcom]
nessuna limitazione di durata e di numero condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare messa in onda secondo progressione temporale delle prenotazioni le radio mandano in onda i messaggi a pagamento facendoli sempre precedere e chiudere da un annuncio che dice: “messaggio elettorale a pagamento”. le tv mandano in video lo stesso annuncio mantenendolo per tutta la durata del messaggio a pagamento. 27/04/2017

35 Circuiti nazionali di emittenti radiotelevisive locali (art
Circuiti nazionali di emittenti radiotelevisive locali (art. 14 e 16 reg. Agcom) le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali con copertura nazionale o attraverso circuiti nazionali, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale il consorzio, ovvero le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali si considera “copertura nazionale” o “circuito nazionale” l’esercizio dell’attività in un’area superiore al 50% della popolazione nazionale (per i circuiti tv) ovvero in un’area che copra più di 15 milioni di abitanti (per i circuiti radiofonici). 27/04/2017

36 Conservazione delle registrazioni [art. 18 reg. Agcom]
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione 27/04/2017

37 Tariffe e rimborsi per i messaggi autogestiti
ai messaggi autogestiti a pagamento si applicano tariffe non superiori al 70% di quelle praticate, a parità di fasce orarie, per i normali messaggi pubblicitari ai messaggi autogestiti gratuiti lo Stato riconosce un rimborso di xx euro messaggio per le radio e di yy euro a messaggio per le tv (tali tariffe sono adeguate annualmente con DM del Ministero delle comunicazioni). I rimborsi sono erogati entro i 90 giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto, a condizione che gli spazi effettivamente utilizzati siano congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico che ne ha usufruito 27/04/2017

38 Trattamento fiscale (1/2)
Ai messaggi autogestiti a pagamento con contenuto elettorale trasmessi nei 90 giorni antecedenti la data delle elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento articolo 18 legge 515/1993, modificato dalla legge 90/2004: per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, (…) commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati nei novanta giorni precedenti le elezioni, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento” La disposizione si riferisce all’acquisto degli spazi e non anche ai costi sostenuto per la realizzazione dei messaggi (es. noleggio studio e/o attrezzature, costi di sceneggiatura, ecc.). 27/04/2017

39 Trattamento fiscale (2/2)
La Circolare n. 19 del 20 maggio 2004 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la medesima aliquota del 4% si applica alle ulteriori seguenti spese: affitto di locali allestimenti di comizi, incontri, convention servizi connessi a manifestazioni elettorali alla sola condizione che beni e servizi siano commissionati da partiti, movimenti, liste e/o candidati, siano attinenti e funzionali alla campagna elettorale, esauriscano la loro utilità con la fine della campagna e siano acquisiti nei 90 giorni precedenti il voto 27/04/2017

40 Vigilanza e sanzioni: il ruolo dei Corecom
Articolo 25 del regolamento Agcom. I Corecom: vigilano su corretta e uniforme applicazione da parte delle emittenti locali (leggi, Codice e regolamenti Agcom e Commissione parlamentare per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale della RAI) accertano eventuali violazioni, anche in materia di comunicazione istituzionale (istruttoria sommaria e contestazione) e trasmettono ad Agcom i relativi atti, con potere di proposta in ordine alle decisioni da assumere (i Corecom possono richiedere la collaborazione degli Ispettorati) 27/04/2017

41 Vigilanza e sanzioni: le funzioni di Agcom
le sanzioni previste in capo alle emittenti radiotelevisive locali per le violazioni delle disposizioni della legge 6 novembre 2003 n. 313, del codice di autoregolamentazione e dei regolamenti Agcom sono irrogate dall’Autorità in caso di violazione delle disposizioni previste dai regolamenti dell’Autorità in applicazione di disposizioni della legge e del codice di autoregolamentazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 20mila euro (art. 11-quinques legge 28/2000) l’Autorità può adottare, anche in via d’urgenza, i provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti delle violazioni, anche imponendo la messa in onda di trasmissioni a carattere compensativo 27/04/2017

42 Vigilanza e sanzioni: le funzioni di Agcom
è prevista inoltre la possibilità di imporre la pubblicazione di messaggi di rettifica e di autodenuncia della violazione commessa In caso di omesso adempimento a ordini o diffide si applica la sanzione da euro 1033 a euro (Art. 1, co. 31 e 32 L. 249/97 - riduzione ad 1/10) ove non ci siano più i tempi per adottare utilmente forme di compensazione, l’Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni 27/04/2017

43 Par-condicio e pluralismo televisivo
GRAZIE DELL’ATTENZIONE Fernando BRUNO 27/04/2017


Scaricare ppt "La “comunicazione” in periodo elettorale: principi e regole"

Presentazioni simili


Annunci Google