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PubblicatoGiorgio Graziani Modificato 8 anni fa
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La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana E’ un organo di garanzia costituzionale che ha il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni,attenuare eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di queste istituzioni e tra le Regioni stesse,ed esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della Repubblica.
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La Storia Il dibattito sulla corte in Assemblea Costituente: «un'intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo». Nella seduta di apertura della discussione sulla Suprema Corte costituzionale del 13 gennaio 1947, il Presidente della Sezione speciale per l'elaborazione delle norme sul potere giudiziario,Giovanni Conti,espose la necessità di raggiungere «un'intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo». Fece notare i diversi proggetti ; Piero Calamandrei diceva che dovevano essere denunciati i giudizi sulla incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge; Altri costituenti ritenevano che l’unica funzione della corte dovesse essere l’esame dei singoli atti e provvedimenti e non il sindacato su leggi e decreti, Altre proposte volevano che la corte si occupasse anche dei conflitti fra lo Stato e le Regioni. La resistenza di molti Costituenti a riconoscere un organo in grado di stabilire la leggitimità o l’illeggittimità della volontà del Parlamento nasceva dalla convinzione dell’instabilità della decisione sovrana
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La Corte costituzionale si insedia ufficialmente il 15 dicembre 1955 con il giuramento dei 15 giudici. Il 23 gennaio 1956 la Corte elegge Enrico De Nicola presidente. L'udienza inaugurale si tiene il successivo 23 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e delle più alte cariche dello Stato. Il primo collegio
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Il Presidente della corte costituzionale Ai sensi del combinato disposto dell'articolo dell'11 marzo 1953 e dell'articolo 7 del Regolamento Generale della Corte costituzionale, «la Corte elegge a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica e a maggioranza dei suoi componenti il Presidente». Nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza si procede a una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente,al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi ha ottenuto la maggioranza. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.
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Dopo l’elezione, il presidente della Corte deve comunicare immediatamente la sua nomina al: presidente della repubblica,al presidente della Camera dei Deputati,al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il presidente della Corte,che è la quinta carica dello Stato,è scelto tra i giudici che stanno concludendo il mandato,in modo da garantire una certa mobilità della carica. Durante l’elezione del presidente,vengono bruciate le schede di voto subito dopo la votazione per evitare che le preferenze espresse dai giudici siano conosciute all’esterno.
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Le funzioni del presidente: La nomina di un giudice per l’istruzione e la relazione nei giudizi di leggitimità costituzionale e la convocazione della Corte per la discussione entro i successivi 20 giorni; La facoltà di ridurre i termini dei procedimenti nei casi in cui lo ritenga necessario; La fissazione con decreto del giorno dell’udienza pubblica della Corte; La facoltà di regolare la discussione e di determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi; La facoltà di votare per ultimo nelle deliberazioni delle ordinanze e delle sentenze,e in caso di parità di voti, la prevalenza della sua preferenza. primus inter pares Inoltre il presidente è posto formalmente come primus inter pares rispetto agli altri giudici ma sostanzialmente lo pongono in una posizione di preminenza effettiva,tale da consentirgli di assolvere a una funzione di impulso e di coordinamento dei lavori della Corte,oltre che d’influenzare i giudizi di leggitimità costituzionale
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Le decisioni della Corte Decisioni di natura processuale: Si basano su considerazioni che non consentono di passare all’esame del merito della questione di leggitimità costituzionale. Si può notare come esse assumano la forma delle sentenze o delle ordinanze,contando sul motivo che sta alla base della decisione di non passare al merito e in alcuni casi presentano un carattere decisorio. Decisioni di merito: Esse possono essere divise in sentenze di accoglimento ( con le quali la Corte si pronuncia sia sulla questione sia sulla legge) e decisioni di rigetto ( le quali invece si pronunciano solo sulla questione, in quanto non spetta alla Corte un potere di esternazione della costituzionalità o incostituzionalità delle leggi, ma solo un potere repressivo dell'incostituzionalità)
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Decisioni interpretative: La corte non si pronuncia sulla disposizione di legge nel significato normativo,bensì su un diverso significato normativo che essa stessa ritiene contenuto nella disposizione impugnata.Così non c’è alcuna corrispondenza tra "chiesto e pronunciato ". Le decisioni interpretative di rigetto si dicono correttive quando la Corte corregge l’interpretazione fornita dal giudice la quale si discosta dal diritto vivente.Mentre si dicono adeguatric i quando la Corte individua un diverso significato,anche contrario al diritto vivente,ma conforme al dettato costituzionale.
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Le decisoni manipolative: Comportano un’alterazione del parametro oppure del testo di legge.Quest’ultime,a loro volta, possono essere: Riduttive quando espongono,a secondo dei casi, parte della norma oppure parte della disposizione; Additive quando aggiungono un contenuto normativo assente nella disposizione. Possono essere additive di garanzia quando la pronuncia della corte introduce una norma oppure additive di principio, quando la Corte si limita a indicare un principio, il quale può orientare 'attività interpretativa del giudice ovvero l'azione del legislatore; Sostitutive quando, con una duplice componente una norma o una disposizione viene sostituita con altra norma o altra disposizione.
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Composizione della Corte L‘art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati: Presidente della Repubblica per un terzo dal Presidente della Repubblica ;Presidente della RepubblicaPresidente della Repubblica Parlamento in seduta comune Parlamento in seduta comune per un terzo dal Parlamento in seduta comune ; Parlamento in seduta comune Corte di cassazione Corte di cassazione per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativatre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione ; Corte di cassazione Consiglio di Stato Consiglio di Stato uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato ; Consiglio di Stato Corte dei conti Corte dei conti uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti. Corte dei conti Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale.
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The End Presentazione a cura di Sofia Cacciola&Francesco Tavernise.
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