La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Pensione di vecchiaia anticipata Pensione di anzianità: evoluzione verso il superamento e attuali requisiti Pensione di vecchiaia anticipata: Requisito.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Pensione di vecchiaia anticipata Pensione di anzianità: evoluzione verso il superamento e attuali requisiti Pensione di vecchiaia anticipata: Requisito."— Transcript della presentazione:

1 Pensione di vecchiaia anticipata Pensione di anzianità: evoluzione verso il superamento e attuali requisiti Pensione di vecchiaia anticipata: Requisito contributivo Eccezioni e deroghe

2 Pensione di anzianità normativa previgente al d.l. 201 I requisiti da sempre determinati in maniera diversa nei diversi regimi A partire dalla legge 335/1995, sono tendenzialmente stati unificati per i dipendenti pubblici e privati, a qualsiasi regime iscritti Sono rimasti differenziati quelli dei lavoratori autonomi: previsti ex lege per i lavoratori iscritti alla gestione separata inps; lasciati alla discrezionalità delle singole casse per gli altri.

3 Pensione di anzianità normativa previgente al d.l. 201 Graduale eliminazione a partire dalla legge 335/1995, la pensione di anzianità è accessibile ai soli lavoratori ai quali si applica il regime retributivo o misto  art. 1, co. 25, l. 335/1995. I requisiti sono: dai 57 anni con 35 anni di contribuzione oppure al raggiungimento di sola anzianità contributiva di 40 anni

4 Pensione di anzianità normativa previgente al d.l. 201 con la legge 243/2004, i requisiti, per la prima ipotesi diventano: Almeno 35 anni di contribuzione ma con una età non più di 57 ma più elevata, fino a 60/61 (fino al 2009) con la legge n. 247/2007 dal 2009 in poi, ai 35 anni si affianca il sistema delle quote combinate

5 Pensione di anzianità normativa previgente al d.l. 201 con il d.l. 78/2009, si introduce l'adeguamento del requisito anagrafico di accesso alla pensione, anche di anzianità con il d.l. 78/2010, si prevedono, all'art. 12, co. 1 e 2, decorrenze non fisse ma variabili, anche per le pensioni di anzianità Con il d.l. 201/2011, la pensione di anzianità è abolita per i pensionamento a decorrere dal 2012, salvo deroghe

6 Pensione di anzianità Attuali requisiti Prima ipotesi a.c. 40 anni senza limite di età – La contribuzione * figurativa per malattia e disoccupazione è utile solo raggiunti 35 di contribuzione effettiva Seconda ipotesi A.c. di almeno 35 di anni e quote – * contributi utili: obbligatori, volontari e figurativi ad eccezione, di quelli relativi alle sospensioni del rapporto per malattia e disoccupazione. – * Questi ultimi vengono presi in considerazione solo una volta raggiunto il requisito minimo di 35 anni di contribuzione

7 Pensione di anzianità normativa previgente al d.l. 201 Le quote: Lavoratori dipendenti, pubblici e privati Nel 2012: età minima 60; quota 96 dal 2013: età minima 61 anni e 3 mesi*; quota 97, 3* Le decorrenze sono stabilite in 12 mesi Lavoratori autonomi iscritti all'Inps Nel 2012: età minima 61; quota 96 dal 2013: età minima 61 anni e 3 mesi*; quota 97, 3* Le decorrenze sono stabilite in 18 mesi

8 Pensione di vecchiaia anticipata d.l. 201- pensionamenti dall’1.1.2012 È possibile il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata con requisiti di età anagrafica inferiore rispetto a quelli previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria, a condizione che maturano certi requisiti minimi contributivi  (art. 24, co. 10 e 11, d.l. 201/2011)  Non si applicano le decorrenze

9 Pensione di vecchiaia anticipata requisito contributivo minimo Nel 2012: 42 e 1 mese, per gli uomini 41 anni e 1 mese, per le donne nel 3013: 42 anni e 2 + 3* mesi, per gli uomini 41 anni e 2 + 3* mesi, per le donne dal 2014 al 31.12.2015: 42 anni e 3 + 3* mesi, per gli uomini 41 anni e 3 + 3* mesi, per le donne dal 2016: 42 anni e 3 + 3* mesi più s.v. al 2016, per gli uomini 41 anni e 3 + 3 mesi* più s.v. 2016, per le donne

10 Pensione di vecchiaia anticipata Il requisito contributivo perfezionato: Per i lavoratori già assicurati al 31.12.1995 – per i primi 35 anni di contribuzione: contributi obbligatori, quelli volontari e figurativi ad eccezione, per questi ultimi, di quelli relativi alle sospensioni del rapporto per malattia e disoccupazione. – per gli anni ulteriori ai 35, ogni contributo utile comunque accreditato, anche quelli prima esclusi Per i lavoratori assicurati all’1.1.1996 la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, esclusa quella derivante dalla prosecuzione volontaria. (lavoratori precoci) La contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

11 Pensione di vecchiaia anticipata Penalizzazione, per i lavoratori già assicurati al 31.12.1995 che si avvalgono della p. v. a. a età inferiore a 62 anni sulla quota di pensione (retributiva) relativa alla contribuzione maturata fino al 31.12.2011 – si applica una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni – percentuale elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Es.: se la pensione è richiesta a 60 anni di età la riduzione è pari all'1%; se è richiesta ad una età inferiore a 60 (58), si applica la riduzione del 2% per ogni anno mancante rispetto ai 60 (6% ovvero 1%+1%+2%+2%)

12 Pensione di vecchiaia anticipata Penalizzazione non opera per chi: Matura l'a.c. entro il 31.12.2017 se contribuzione effettiva (inclusa la contribuzione figurativa per l'astensione obbligatoria per maternità, obbligo di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagno ordinaria). Per i lavoratori con a.c. a decorrere dall’1.1.1996

13 Pensione di vecchiaia anticipata Ulteriore ipotesi, per i lavoratori con a.c. successiva all’1.1.1996 Età di 63 anni (con adeguamento, a partire dal 2013, alla speranza di vita) – a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” – è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. A condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale

14 Pensione di vecchiaia anticipata Art. 24, co. 15-bis, let. a): Eccezione per i lavoratori dipendenti privati, a qualsiasi regime iscritti (Fldp e regimi sostitutivi e integrativi) Età 64 anni, a condizione che: – abbiano anzianità contributiva di 35 anni al 31.12.2012 – possesso dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità secondo il sistema delle quote previsto dalla normativa previgente


Scaricare ppt "Pensione di vecchiaia anticipata Pensione di anzianità: evoluzione verso il superamento e attuali requisiti Pensione di vecchiaia anticipata: Requisito."

Presentazioni simili


Annunci Google