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DSA. Dislessia e disturbi specifici di apprendimento: c'è una legge dello Stato Dopo un lungo percorso legislativo mercoledì 29 settembre 2010 è stata.

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1 DSA

2 Dislessia e disturbi specifici di apprendimento: c'è una legge dello Stato Dopo un lungo percorso legislativo mercoledì 29 settembre 2010 è stata approvata dal Senato la legge che riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Una norma, quella approvata oggi in sede deliberante dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che riconosce l'esistenza di questi disturbi stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico. La legge, per cui sarà previsto un finanziamento di 2 milioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011, sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l'Università e assicura la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Per le famiglie sarà inoltre garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili. Inoltre, qualora non sia disponibile effettuare diagnosi presso le strutture del Ssn, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture accreditate.

3 Rilevante l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

4 Cosa sono gli strumenti compensativi e dispensativi? Le misure compensative sono strategie o strumenti, informatici e non, che hanno lo scopo di compensare il disturbo supportando i ragazzi in quelli che sono i loro punti di debolezza dovuti ai DSA. Sono strumenti compensativi ad esempio il pc, la sintesi vocale, la calcolatrice, la tabella delle formule, la tavola pitagorica, l'utilizzo di mappe concettuali o mentali e cartine durante le interrogazioni, il dizionario digitale, una diversa presentazione delle modalità di verifica, ecc. Sono invece misure dispensative: gli esercizi più corti, evitare la lettura a voce alta, ridurre i compiti a casa, evitare l'apprendimento mnemonico, ecc.

5 La loro applicazione è prevista dalle note ministeriali in tema di DSA. L'utilizzo di tali strumenti in classe e a casa non elimina il disturbo, ma agevola l'apprendimento e richiede da parte degli insegnanti la conoscenza del disturbo e delle sue manifestazioni. Un modello ragionato di possibili strumenti compensativi e dispensativi è pubblicato nelle ultime due pagine della circolare 13925 del 4-9-2007 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna Gli ausili utilizzati a scuola e casa devono essere il più possibile adattati alle caratteristiche specifiche di ciascun bambino. Gli interventi migliori sono quelli altamente personalizzati

6 Che cos’è il PDP? PIANO: è “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”: un programma, un progetto, una strategia. DIDATTICO: lo scopo della didattica è il miglioramento: dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento dell‘allievo,che comporta, quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del dispendio di energie dell‘efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente. PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro della classe ( C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - art_10_DPR_122_giugno 2009. – Circ. MIUR 28.5.2009)‏

7 Piano Didattico Personalizzato La redazione del piano didattico personalizzato (o comunque lo si voglia chiamare) è atto dovuto per le scuole in presenza di un alunno con segnalazione specialistica di DSA. In questo senso non varrebbe appellarsi alla mancanza di normativa specifica, in quanto sono ampiamente sufficienti le norme generali vigenti. Il piano didattico personalizzato deve essere consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico, anche per consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della famiglia, l’azione dell’allievo, per potersi applicare a obiettivi comuni e condivisi e secondo modalità integrate, evitare fraintendimenti, dispersione di forze, contraddittorietà, improvvisazione. I piani didattici personalizzati devono essere consultati dai docenti che vengono chiamati a sostituire i titolari delle classi, al fine di evitare “fratture” nella continuità dell’intervento didattico. I piani didattici personalizzati devono valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo, ovviamente in età adeguata, per consentirgli di sviluppare piena consapevolezza delle proprie peculiari modalità di “funzionamento” e per renderlo parte attiva nel processo di apprendimento e nel percorso di crescita individuale. Ai Dirigenti Scolastici e agli Organi Collegiali spetta il compito di assicurare l’ottemperanza piena e fattiva a questi impegni.

8 Come viene redatto? La redazione deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 1. dati relativi all’alunno 2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 3. caratteristiche del processo di apprendimento 4. strategie per lo studio – strumenti utilizzati 5. individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali 6. strategie metodologiche e didattiche adottate 7. strumenti compensativi 8. criteri e modalità di verifica e valutazione 9. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia

9 Pensare alla individuazione di modifiche negli obiettivi disciplinari vuol dire considerare l’insegnamento non come accumulo di nozioni, di memorizzazioni di regole, di semplice esposizione di contenuti immagazzinati, ma come capacità di sollecitare processi di apprendimento significativo, di favorire la ristrutturazione attiva della mappa personale, di sostenere la disponibilità al compito, di stimolare il coinvolgimento cognitivo e affettivo degli alunni. Le modifiche possono riguardare aspetti marginali degli obiettivi disciplinari che non interferiscono con l’acquisizione di competenze fondamentali. Il modo particolare di apprendere degli alunni con DSA, deve essere uno stimolo a creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere aspetti motivazionali, affettivi e relazionali, processi cognitivi e metacognitivi che sono alla base dell’apprendimento significativo. 5. Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali

10 Possiamo fare un esempio di modifica nell’ambito di un obiettivo disciplinare: “una scrittura ortograficamente corretta”. Un alunno disortografico non sarebbe in grado di scrivere in modo “ortografico” e dovrebbe impiegare la maggior parte delle sue risorse a cercare di evitare di scrivere facendo errori: tutto avverrebbe a scapito del contenuto e della parte elaborativa del testo scritto. Di conseguenza si dovrà puntare sulle altre capacità da mettere in gioco per realizzare un testo scritto: ciò si può realizzare impostando un intervento didattico, che bypassando il problema ortografico, tenda a facilitare la parte comunicativa del testo, cercando di separare le complesse operazioni di pensiero implicate nella costruzione del testo scritto (ideazione, stesura, revisione). In altre parole si può fornire un aiuto invitando lo studente inizialmente a concentrarsi nella ricerca delle idee da inserire nel compito, a esporle oralmente man mano che si concretizzano e infine a fissarle appuntandole su foglietti staccati o post-it. Una volta trovate le idee (le “cose da dire”), lo si invita a passare ad una seconda fase: costruire con parole-chiave le parti del testo e infine a utilizzare i foglietti o post-it, per inserire le idee e dare loro successione e interconnessione. La possibilità di rendere marginale l’impegno dello studente sulla componente ortografica e lo scindere tra loro le operazioni di costruzione che vengono svolte in tempi successivi, senza accavallarsi e confondersi tra loro, determina una riduzione della complessità di esecuzione e libera la capacità di esprime le proprie idee. In questo caso l’obiettivo curricolare “saper scrivere testi in modo ortograficamente corretto”, viene modificato in “saper scrivere testi”: così, pur non raggiungendo l’obiettivo disciplinare nella sua completezza, si può rendere possibile il conseguimento della competenza fondamentale relativa alla scrittura: “saper comunicare”.

11 VALUTAZIONE

12 USR 25/10/2010 Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” - Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) in Emilia-Romagna La valutazione La valutazione scolastica costituisce un passaggio formale estremamente delicato per lo studente con DSA. Occorre evitare di porre in difficoltà il ragazzo a confronto con gli altri, insegnando a ciascuno (altri alunni, docenti, dirigenti scolastici, genitori, familiari) la necessità di valutare ogni persona con il giusto metro (che non è necessariamente quello degli altri). La via maestra per superare i problemi legati alla valutazione degli apprendimenti di un allievo con DSA è quella di stringere tra famiglia, scuola ed allievo un patto di condivisione della valutazione in cui: - la scuola si impegna ad individuare, in collaborazione con l’allievo e con la sua famiglia, le condizioni che meglio possono far emergere le competenze dell’allievo. - l’allievo si impegna ad affrontare la valutazione con impegno e serietà, senza tentare di “farla franca”, approfittando della propria situazione. - la famiglia si impegna a sostenere lo sforzo dell’allievo e della scuola, accettando anche gli eventuali giudizi negativi

13 I punti fondamentali della Legge 170/2010 L’art. 5 ribadisce che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica” e che le istituzioni scolastiche garantiscono loro “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia didattica adeguate”. La norma prevede che, in termini di personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento, per le lingue straniere si adottino “strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento. La Legge 170/2010 sottolinea inoltre il passaggio fondamentale della valutazione degli apprendimenti, assicurando che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato …”.

14 Didattica personalizzata degli apprendimenti Pur nella massima attenzione ai singoli casi e alle specifiche situazioni di alunni con DSA, è doveroso evitare il rischio di ritenere che per questi alunni serva una “pedagogia speciale” diversa da quella per i compagni di classe. Gli strumenti compensativi e dispensativi vanno visti nell’ambito dell’attenzione che ogni docente deve avere verso tutti gli alunni in relazione ai diversi stili di apprendimento e alle diverse condizioni..... Già a partire dalla Legge 517/77, la personalizzazione dell’insegnamento nel contesto della didattica quotidiana, è concetto pedagogico di base con importante tradizione pedagogico-didattica. Tenere presente questo principio è indispensabile per evitare due possibili errori: il primo è che per aiutare i ragazzi con DSA si crei di conseguenza una loro (magari implicita) ghettizzazione. Il secondo è che si creda possano esistere una didattica “normale” e una didattica “speciale”; quasi quarant’anni di integrazione scolastica ci dicono invece che esistono le buone didattiche e le cattive didattiche, in relazione a come e quanto vengono sviluppate a partire dalle menti e dai caratteri degli alunni ed in quanto vengono adattate alle condizioni individuali. Apprendere è un processo complesso per tutti gli alunni, sia pure in gradi e forme diverse. Molti strumenti compensativi proposti per gli alunni con DSA possono essere utilizzati anche per l’intera classe consentendo di ottenere migliori risultati rispetto a didattiche rigide e standardizzate.

15 L’importanza dell’incoraggiamento Molta esperienza didattica e svariati studi a livello internazionale hanno dimostrato che si apprende meglio quando si viene valorizzati. Vale ricordare che, se il richiamo e la valutazione negativa possono rendersi talvolta necessari, la strada maestra per ottenere risposte e impegno da parte dei ragazzi è quella di riuscire a individuare gli aspetti positivi, ad evidenziare anche i minimi progressi, a rendere ciascuno partecipe dei progressi degli altri. In poche parole i ragazzi devono imparare a sostenere se stessi sostenendo gli altri” e possono imparare questo metodo di mutuo soccorso soltanto se affiancati da adulti che “fanno il tifo” per loro. La capacità di essere incoraggianti, verso i propri figli o i propri allievi, genera nei giovani quella forma particolare di coraggio che consente a ciascuno di sentirsi in grado di affrontare i problemi quando si presentano. Rimproverare continuamente un ragazzo identificandolo con i suoi fallimenti, e soltanto con quelli, genera inevitabilmente la “resa” incondizionata che spesso dà origine a comportamenti di deresponsabilizzazione o di fuga.

16 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

17 Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

18 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

19 TRATTO DA LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

20 La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

21 Disturbo di lettura Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo. La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti e pertanto devono essere considerati separatamente nell’attività didattica. A questo riguardo possono risultare utili alcune strategie riguardanti le modalità della lettura. E’ infatti opportuno: · insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e più efficiente; insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all’interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica. Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento: · alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; · alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia; · all’utilizzo di libri o vocabolari digitali. Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. Per facilitare l’apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere opportuno semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica. Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile che le scuole raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e facile utilizzo. In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato: · dalla lettura a voce alta in classe; · dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; · da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata. In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

22 Disturbo di scrittura In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi: · di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo; del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; · del registratore per prendere appunti. Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

23 Area del calcolo Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un’ impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida: · gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato; · aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’ esperienza della propria competenza; · analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore stesso con intervista del soggetto; · pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari. In particolare, l’analisi dell’errore favorisce la gestione dell’insegnamento. Tuttavia, l’unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico: · errori di recupero di fatti algebrici; · errori di applicazione di formule; · errori di applicazione di procedure; · errori di scelta di strategie; · errori visuospaziali; · errori di comprensione semantica. L’analisi dell’errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

24 Lingue straniere In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di Stato. Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato. Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire: · di tempi aggiuntivi; · di una adeguata riduzione del carico di lavoro; · in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

25 In relazione alle forme di valutazione,  per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio;  in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. Lo studio delle lingue straniere implica anche l’approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l’avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l’insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie. Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.


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