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C OME IMPOSTARE LA CORRETTA GESTIONE DI UN ENTE NO PROFIT N ICLA C ORVACCHIOLA A LEXIA M ARZIALI P ROF. S TEFANO A DAMO.

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1 C OME IMPOSTARE LA CORRETTA GESTIONE DI UN ENTE NO PROFIT N ICLA C ORVACCHIOLA A LEXIA M ARZIALI P ROF. S TEFANO A DAMO

2 L ECCE 3-5 APRILE 20014 52° C ONGRESSO N AZIONALE UNGDCEC

3 Soggetti passivi art.73 comma 1 lett. c.) Tuir Definizione: Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Elemento distintivo è quindi quello di non svolgere attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.

4 Oggetto esclusivo o principale art.73 commi 4 e 5 Per gli enti residenti: Il comma 4) individua l’oggetto esclusivo o principale in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all’atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza di atti scritti in base all’attività effettivamente esercitata. Per gli enti non residenti: il comma 5 prevede che l’esame dell’oggetto principale deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell’attività effettivamente esercitata. In una recente sentenza della Cass. Civile (8623 del 30 maggio 2012) è stata ribadita la necessita di verificare, ai fini della natura non commerciale e per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, di dimostrare in concreto la natura non commerciale dell’ente. Non è sufficiente dichiararsi «non commerciale».

5 Oggetto esclusivo o principale Qualora l’attività svolta dall’ente sia di natura sia commerciale che non commerciale la seconda deve prevalere sulla prima. Se l’attività svolta per realizzare i fini istituzionali è non commerciale l’ente sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini iva deve essere assoggettato alla disciplina recata dal titolo II, capo III del Tuir e dall’art.4 del Dpr 633/72 nonché alla disciplina contabile prevista per tali enti

6 Presunzione Sono comunque considerati non commerciali per espressa disposizione di legge : Art.74 co.1 :gli organi e amministrazioni dello Stato e di alcuni enti pubblici territoriali; Art.74 co.2 :Gli enti previdenziali e assistenziali e sanitari e pubblici comprese le Asl; Art.143 co.3 :le attività occasionali di raccolta fondi e le attività sociali svolte in base a convenzioni con enti pubblici; Art.148: alcune attività delle associazioni; Art.150 :le Onlus Ps: l’attività svolta nei confronti dei propri associati e le somme da questi versati a titolo di quote associative non rientrano in alcun modo nell’attività commerciale di un ente a differenza delle prestazioni o attività a pagamento svolte nei confronti dei terzi (cass. 21875 del 24 giugno 2010)

7 Esclusione Gli enti non commerciali fino a quando non entra in vigore la riforma Ire che sostituisce l’Irpef sono soggetti all’Ires. Gli enti non commerciali determinano il reddito in base alle disposizioni del capo III (artt.li 143-150 Tuir) e il reddito complessivo è costituito dalla somma dei singoli redditi determinati secondo la categoria di appartenenza come per le persone fisiche.

8 D. non lucrative di utilità sociale) D. Lgs. N. 266/1991 (organizzazioni di volontariato ) D. Lgs. N. 360/1996 (fondazioni lirico - sinfoniche) D. Lgs. N. 460/1997 (Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Settore no profit

9 -si tratta di una categoria “fiscale” di soggetti che non trova riscontro nel C.C. - si tratta di enti che svolgono in via prevalente e istituzionale prestazioni senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà - sono considerati come enti non commerciali in quanto svolgono attività di natura erogativa e dunque dal punto di vista del reddito sono irrilevanti - disciplina fiscale ad hoc -disposizioni agevolative: irrilevanza dal punto di vista reddittuale dei proventi di attività commerciali non principali se e in quanto si provi il loro impiego per i fini istituzionali dell’ente D. Lgs. N. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato

10 -si tratta di organizzazioni che perseguono senza un fine di lucro la diffusione dell’arte musicale e la formazione di quadri artistici e l’educazione musicale della collettività -entrate: contributi erogati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e solo in minima parte dalla vendita dei biglietti -trattamento fiscale: i proventi da queste percepiti nell’esercizio di attività commerciali anche occasionali svolte in conformità agli scopi istituzionali o di attività accessorie non rilevano ai fini delle imposte sui redditi. D. Lgs. N. 360/1996 per le fondazioni lirico – sinfoniche

11 - Caratteri : A) assenza scopo di lucro B) contesti particolari in cui operano Irrilevanza fiscale dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse D. Lgs. N. 460/1997 per Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale

12 Art.143 Tuir Come detto gli enti non commerciali fino a quando non entra in vigore la riforma IRE (sostitutiva dell’irpef) sono soggetti passivi Ires. Il reddito complessivo analogamente a quando avviene per le persone fisiche è costituito dalla somma dei redditi, ovunque prodotti, appartenenti alle categorie: Redditi fondiari Redditi diversi Redditi d’impresa Redditi di capitale Con esclusione: Redditi esenti da imposta e i Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva; Fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art.8 co.7) del Dlgs.502/93 come sostituito dall’art.9 co.7 lett.g) del Dlgs 517/93 di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi-.

13 Determinazione del reddito Come detto il reddito è determinato secondo le norme dell’art.8 del Tuir ovvero secondo le norme previste per le persone fisiche. Per analogia le perdite d’impresa degli enti non commerciali sono compensabili solo con gli stessi redditi. L’eventuale parte eccedente deve essere quindi portata a nuovo. Agli enti non commerciali non si applicano le regole sul reddito minimo previsto per le società c.d non operative Gli eventuali dividenti percepiti costituiscono reddito per il 5% del loro ammontare. Sui redditi percepiti gli enti eroganti effettuano una ritenuta del 20% a titolo di acconto.

14 Attività oggettivamente non commerciali art.143 co.3 Raccolte pubbliche occasionali di fondi in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche con scambio/offerta di beni di modico valore, la cui cessione è esclusa da iva Contributi per lo svolgimento in convenzione con ente pubblico di attività istituzionali aventi finalità sociali.

15 Regimi contabili Gli enti non commerciali per espressa previsione dell’art.13 del Dpr 600/72 non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L’obbligo nasce all’orquando l’ente mette in atto attività commerciale ai sensi dell’art.55 Tuir. Nell’ambito dell’attività commerciale oltre al regime contabile ordinario l’ ente non commerciale può usufruire: -regime semplificato; -regime forfettario ex art. 145 Tuir; - regime forfetario ex legge 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche ed altre associazioni senza fine di lucro.

16 Regime ordinario/semplificato Regime ordinario i ricavi commerciali sono superiori a Euro 400.000,00 per le prestazioni di servizi e Euro 700.000,00 per le atre attività (fino al 2011 erano rispettivamente Euro 309.874,14 e Euro 516.456,90). Gli enti non commerciali raramente adottano tale tipo di contabilità in quanto difficilmente conseguono ricavi superiori a tali limiti. Il reddito è dato dalla differenza tra costi e ricavi e sono obbligatori il libro giornale, il libro inventari i libri Iva e il registro dei cespiti ammortizzabili. Ai fini iva si applicano le disposizioni previste dal Dpr 633/72 e Dpr 600/73. Regime semplificato può essere adottato quando l’ente non commerciale non supera i limiti di 400.000 e 700.000 mila euro di ricavi. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 18 del dpr 600/73 e il reddito d’impresa viene determinato dalla differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti comprese le rimanenze e sottraendo i costi effettivamente sostenuti comprese le rim. Iniziali. I libri obbligatori sono solo quelli ai fini Iva.

17 Regime forfettario ex art.145 Tuir gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfettari odi cui all’art. 145 che consiste nell’aplicare all’ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività: attività di prestazione di servizi: fino a Euro 15.493,71 il 15%; oltre tale soglia e fino a euro 185.924,48 il 25%; altre attività : fino a Euro 25.822,84 il 10%; oltre tale soglia e fino a Euro 516.456,90 il 15% Se nel corso del periodo d’imposta tali limiti vengono superati non trova più applicazione il regime forfettario dallo stesso periodo d’imposta. In caso di esercizio contemporaneo di attività di servizi e altre attività si applica il coefficiente dell’attività prevalente e in caso di mancata annotazione separata si considerano prevalenti le attività di servizi. Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si devono poi aggiungere le eventuali plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi proventi immobiliari. Per usufruire del regime forfettario è necessario fare opzione nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio dell’esercizio d’imposta nel corso del quale è effettuata e fino a revoca e comunque per un triennio. La revoca va sempre indicata nella dichiarazione dei redditi e produce i suoi effetti come nel caso di opzione. I disposti del comma 4 e 5 del 145 Tuir in merito alla opzioni e revoche sono da ritenersi superati in quanto le disposizioni contenute nel regolamento recante” riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto” approvato con Dpr 10 novembre 1997 n.442 dispone che l’opzione e le revoche ai fini determinazione dell’imposta e dei regimi contabili si desumono dal comportamento concludente del contribuente o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili ferma restando l’opzione ai sensi dell ’art. 2 del Dpr 442 del 97.

18 Regime forfettario L.389/81 E’ quello utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che offre. (proventi non superiori a 250.000 euro). Propone una notevole semplificazione degli adempimenti contabili ai fini iva si applica il regime di cui all’art. 74, quinto comma del dpr 633/72 e ai fini delle imposte dirette un particolare regime di determinazione del reddito

19 Scritture contabili Gli enti non commerciali per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 del Dpr 600/73 hanno gli stessi obblighi delle imprese commerciali in ordine alla tenuta della contabilità ordinaria basata sulla : tenuta dei libri (inventari giornale, cespiti e libri iva); obbligo di formazione del bilancio e inventario; obbligo di tenuta del registro beni ammortizzabili. E della possibilità di tenere la contabilità semplificata nel caso di non superamento dei limiti di cui all’art. 18 del Dpr 600/73 tenendo solo i registri iva.

20 Regime tributario (Art.148 Tuir) La disciplina di favore per gli enti non commerciali è indicata nell’148 del Tuir commi 1 e 2 dove si evidenzia che non sono considerate commerciali le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle attività istituzionali, diversamente vengono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito come componenti del reddito d’impresa o come redditi diversa a seconda o meno dell’occasionalità degli stessi. Le somme versate in qualità di associati non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tutta l’attività esterna dell’ente non commerciale nei confronti dei terzi è fuori dalle agevolazioni previste dall’art.148 Tuir.

21 Regime tributario Le associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona sono comunque escluse dal carattere commerciale qualora svolgano attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la stessa attività e non sono inoltre considerate commerciali le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni. Le attività considerate commerciali comunque sono soggette alla disciplina del reddito d’impresa (148 4° comma): cessione di beni prodotti per la vendita, erogazione di acqua, gas energia elettrica; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, trasporto e deposito, organizzazione di viaggi e soggiorni, prestazioni alberghiere, pubblicità commerciale. In tema di imposta sul valore aggiunto le attività considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi sono escluse dal campo di applicazione dell’iva (art.4 commi 4 e 5 Dpr 633/72). Sia ai fini iva che delle imposte sui redditi l’applicabilità delle disposizioni agevolative è subordinata alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle specifiche clausole coincidenti con quelle indicate nell’art.148 comma 8 del Tuir.

22 Irap In materia di Irap dobbiamo distinguere: - gli enti non commerciali che svolgono solo attività non commerciale - gli enti non commerciali che svolgono sia attività commerciale che attività istituzionale. Nel primo caso la base imponibile irap è data dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e assimilati dai compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo con eccezione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all’art.67, comma 1, lett.m del Tuir (redditi diversi) Sez. I modello Irap.

23 Irap Nel caso di doppia attività la base imponibile è calcolata secondo il metodo misto relativamente all’attività istituzionale in base al metodo retributivo per l’attività commerciale con le stesse regole previste per le imprese commerciali e industriali. Ai sensi dell’art. 5 del dlgs 446/97 istitutivo dell’Irap la base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art.2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d) 12 e 13 così come risultanti dal conto economico dell’esercizio computando i costi deducibili ivi indicati non specificatamente riferibili all’attività commerciale per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Sez.II mod.Irap Per quanto riguarda la base imponibile relativa all’attività istituzionale determinata con il metodo retributivo naturalmente gli emolumenti ivi indicati andranno ridotti dell’importo di essi riferibili all’attività commerciale. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile all’attività commerciale in base al rapporto indicato nel primo periodo Per gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito il valore della produzione è costituito dal Reddito d’impresa determinato forfetariamente Dalle retribuzioni del personale dipendente Dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi Compensi per prestazioni occasionali Al valore della produzione si applica la percentuale del 3,9% o quella determinata dalla legge regionale.

24 Irap per i soggetti in regime forfettario (Sez.III) il valore della produzione è determinato dal reddito d’impresa determinato forfettariamente aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi. I soggetti in regime forfettario sono le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo Gli enti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito.

25 Perdita della qualifica L’art. 149 del, tuir dispone che qualora l’ente non commerciale per un intero periodo di imposta svolga prevalentemente attività commerciale, indipendentemente dalle previsioni statutarie perde la qualifica di non commerciale Con tale disciplina il legislatore ha introdotto un meccanismo di controllo quantitativo annuale. Per attività commerciale deve intendersi: prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale rispetto alle restanti attività (le immobilizzazioni vanno prese al netto degli ammortamenti) prevalenza dei ricavi relativi all’attività commerciale rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardanti l’attività istituzionale prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. La perdita di qualifica si ha a decorrere dall’inizio dello stesso periodo d’imposta con la conseguenza di dover determinare il reddito con le ordinarie regole del reddito d’impresa e di ricomprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio d’ente nell’inventario di cui all’art.15 del dpr 600/73. I bene devono essere iscritti entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento della qualifica. La perdita di qualifica per espressa disposizione del comma 4 dell’art.179 non si applica agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche.

26 Modello EAS Con il modello EAs gli enti che si avvalgono delle agevolazioni previste dall’art.148 del Tuir devono comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. L’applicazione delle disposizioni fiscali di favore ai fini Iva e imposte sui redditi è pertanto subordinata : Al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria; Comunicazione di dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento La comunicazione prevista dall’art.30 del d.l. 185/2008 costituisce un onere che grava su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime previsto dall’art. 148 e dall’art.4 quarto comma del dpr iva Il modello Eas va inviato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno ed è obbligatorio entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Ogni variazione nei dati comunicati devono essere comunicati entro il 31 marzo dell’anno successivo.

27 Associazioni riconosciute e non Fonti: Art. 18 Costituzione: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente…» Art. 14 cc. e seguenti: delle associazioni e delle Fondazioni; Art. 36 cc. e seguenti: delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

28 Associazioni riconosciute Costituzione per atto pubblico (notarile o da altro pubblico ufficiale). Lo statuto e l’atto costitutivo devono contenere : o La denominazione dell’ente; o L’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede; o Le norme sull’ordinamento e l’amministrazione; o I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni di ammissione degli stessi. Sono considerati facoltativi l’indicazione delle norme relative all’estinzione e alla devoluzione del patrimonio.

29 Associazioni riconosciute Vantaggi: o Autonomia patrimoniale: il patrimonio dell’associazione è distinto dal patrimonio personale degli associati e degli amministratori; o Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.

30 Associazioni riconosciute Presentazione domanda di iscrizione: o Alla Prefettura ex D.P.R. 361/2000 per le associazioni operanti a livello nazionale; o Alla Regione di appartenenza ( Registro regionale delle persone giuridiche) se le associazioni operano nel territorio regionale e nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni stesse.

31 Associazioni riconosciute Requisiti: – Forma dell’atto costitutivo e dello Statuto: atto pubblico; – Lo scopo deve essere lecito e possibile; – Il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo; – La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione.

32 Associazioni non riconosciute Art. 36 e ss del cc. – Non sono previste forme obbligatorie di stesura di atto costitutivo e dello statuto; – Devono essere previste le regole dell’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione; – Il fondo comune è formato dai contributi versati dagli associati e dai beni acquistati con i suddetti contributi.

33 Codice fiscale Ogni associazione, in qualsiasi forma giuridica sia costituita, può chiedere l’assegnazione del codice fiscale. Il codice fiscale è obbligatorio per porre in essere qualsiasi attività negoziale. Si richiede gratuitamente presso l’Agenzia delle Entrate, presentando in allegato al modello AA5/6 la copia sottoscritta in originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

34 Codice fiscale e Partita Iva Il modello da compilare è il AA5/6 se si richiede solo il codice fiscale, mentre se si richiede anche la contestuale apertura della P.I. è il modello AA7/7. La partita iva può essere richiesta anche in un secondo momento, quando l’associazione avrà l’esigenza di porre in essere attività connessa.

35 Libri sociali Non esistono obblighi specifici per la tenuta dei libri sociali, ma se ne consiglia non solo la messa in uso ma anche la vidimazione iniziale. Esempi di libri sociali sono: – Libro dei soci/associati; – Libro verbali delle adunanze dei soci/associati; – Libro verbali del consiglio direttivo: – Libro verbali dei revisori ovvero probiviri se esistenti.


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