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PubblicatoGiorgia Fadda Modificato 8 anni fa
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1 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 193 “attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore” Sondrio 28 giugno 2010 Dott. Carlo Castelli Coordinatore del personale TdP DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
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2 Il D. Lgs n° 193/07 (attuazione della Direttiva “killer” 2004/41/CE) 1.introduce significativi cambiamenti in relazione all’applicazione dei regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene e ai controlli per la sicurezza alimentare 2.completa il passaggio dal vecchio (direttive) al nuovo impianto normativo (regolamenti) 3.il quadro normativo nazionale sulla sicurezza alimentare appare quindi di facile lettura e interpretazione sia per gli OSA sia per le AC inoltre il Decreto contempla anche i provvedimenti sanzionatori e prescrittivi con una gradualità proporzionale all’illecito commesso Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193
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3 i Regolamenti CE non prevedono sanzioni amministrative pecuniarie sono i Paesi membri che devono provvedere in merito con norme specifiche di natura prescrittiva e/o sanzionatoria oppure si fa ricorso a norme nazionali non in contrasto con le disposizioni comunitarie Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193
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4 Sancisce il ruolo del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali quali autorità competenti ai fini dell’applicazione dei Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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5 1.abroga il D.Lgs n.155/97 (autocontrollo) 2.abroga l’art. 2 della Legge 283/62 (Aut. San.) 3.abroga il Decreto legislativo 123/93 (controlli) 4.abroga una serie di norme nazionali applicative delle vecchie direttive comunitarie (carni fresche, pbc, pbl, prodotti ittici, ecc.) Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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6 l’art. 6 prevede le sanzioni da applicare alle violazioni dei Reg. (CE) n.852/04 e 853/04 che si sostituiscono a quelle previste dal D. Lgs n. 155/97 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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7 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 articolo 6 comma 1 IllecitoSanzione prevista Chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 853/04 effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato Macellazione di animali, produzione preparazione carni ai fini dell’emissione in commercio in strutture non riconosciute Arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a Euro 150.000,00 in relazione alla gravità dell’attività posta in essere Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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8 articolo 6 comma 2 IllecitoSanzione prevista Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 853/04 effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento Gli alimenti di origine animale non possono essere depositati, lavorati, trasformati, confezionati in uno stabilimento non riconosciuto a tal fine dall’A.C. da Euro 5.000,00 a 30.000,00 Sanzione ridotta: € 10.000,00 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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9 articolo 6 comma 3 Illecito Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n. 852/04 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione. Omessa notifica All’Autorità competente Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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10 articolo 6 comma 4 IllecitoSanzione prevista Salvo che il fatto costituisca reato, l’OSA operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al Regolamento (CE) n° 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento (CE) 853/2004. Mancato rispetto dei requisiti generali contenuti nell’allegato I parte A da Euro 250,00 a 1.500,00 Sanzione ridotta: € 500,00 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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11 articolo 6 comma 5 IllecitoSanzione prevista Salvo che il fatto costituisca reato, l’OSA operante ai sensi dei regolamenti (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato II al regolamento (CE) n° 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n° 853/2004. Mancato rispetto dei requisiti da Euro 500,00 a 3.000,00 Sanzione ridotta: € 1.000,00 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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12 art. 6 - Sanzioni -IllecitoSanzione prevista Note Comma 6 L’OSA operante ai sensi dei regolamenti (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004, a livello diverso della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n° 2073/2005 e quelle in materia di informazione sulla catena alimentare. Mancata predisposizio ne di procedure di autocontrollo da Euro 1.000,00 a 6.000,00 Sanzione ridotta: € 2.000,00 Nel caso che si rilevino l’assenza del piano di autocontrollo, o a seguito dell’intervento di modifica che abbiano riguardato i prodotti o i processi (strutture o impianti, natura e criterio del processo o di un “fallimento” delle procedure predisposte e attuate, l’OSA non ha proceduto alla rivalutazione delle procedure), mancata predisposizione di procedura e verifica di cui Reg. (CE) n° 2073/2005), la sanzione viene immediatamente applicata, non disponendo più, come in passato di un periodo di tempo (max. 120 giorni) per poter ottemperare alle prescrizioni. Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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13 articolo 6 comma 7 IllecitoSanzione prevista Nel caso in cui l’Autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Inadeguatezza dei requisiti generali e di procedure (art. 5 comma 1 e 2 del Reg. CE 852/2004) da Euro 1.000,00 a 6.000,00 Sanzione ridotta: € 2.000,00 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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14 articolo 6 comma 8 IllecitoSanzione prevista La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. Mancata o non corretta applicazione del sistema e/o procedure da Euro 1000,00 a 6000,00 Sanzione ridotta: € 2.000,00 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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15 articolo. 6 Comma 9 L’immissione in commercio di carni fresche, refrigerate e congelate senza la bollatura sanitaria prevista dall’art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n° 854/2004 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00 per ogni lotto di carne non bollato. Comma 10 L’omissione dell’indicazione sull’etichetta di un prodotto di origine animale, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n° 853/2004, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00. Commi da 11 a 14 Stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie sugli illeciti operati sul mercato dei Molluschi Bivalvi Vivi, si tratta di norme specifiche che riprendono i concetti della vecchia direttiva settoriale e che prevedono «sanzioni crescenti in relazione all’aumento dei rischi sulla catena alimentare». Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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16 PROCEDURE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: Art. 6 comma 15 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689, al Decreto Legislativo 30.12.1999 n° 507, e al Decreto del Ministro della sanità del 11.10.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 302 del 29.12.2000. Art. 6 comma 16 Per “Operatore del settore alimentare” (OSA) si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. N.B.: in caso di inadempienza, gli Organi di controllo dovranno quindi individuare la persona fisica che ha commesso l’illecito mentre la persona giuridica viene coinvolta come soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione. In tal senso si ricorda che la legge 689/81 (modifiche al sistema penale), all’art. 6 (solidarietà), comma 3, così dispone: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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17 le sanzioni amministrative previste dal Decreto restano tali «salvo che il fatto non costituisca reato» ossia se gli stessi fatti puniti dai vari commi dell’art. 6 del Decreto (ad esclusione del comma 1) sono anche reati ad esempio: “commercio di sostanze nocive” o “cattivo stato di conservazione” Se ciò dovesse verificarsi non si applicano più le sanzioni amministrative del Decreto ma si riconducono i fatti nell’ambito penale, al fine di perseguire lo specifico reato individuato Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193
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18 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.193 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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