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LA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA Decreto legislativo del recepimento della direttiva n° 2008/48/CE (Direttiva sul credito al consumo) N° 141 del.

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Presentazione sul tema: "LA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA Decreto legislativo del recepimento della direttiva n° 2008/48/CE (Direttiva sul credito al consumo) N° 141 del."— Transcript della presentazione:

1 LA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA Decreto legislativo del recepimento della direttiva n° 2008/48/CE (Direttiva sul credito al consumo) N° 141 del 13 Agosto 2010 pubblicato il 4 Settembre 2010 mod. con D.lgs approvato il 22 Ottobre 2010 (in via preliminare)

2 Costituzione di un nuovo ORGANISMO preposto alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi

3 Il nuovo elenco dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in Attività finanziaria sarà tenuto da un Organismo associativo appositamente costituito entro il 31/12/2011 Al suo interno: un rappresentante del Ministero, da 3 a 5 tra Mediatori Creditizi, Banche e Intermediari Finanziari Compiti: verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco; adottare provvedimenti di sospensione e cancellazione degli iscritti; stabilire i contenuti delle prove valutative e curare l’aggiornamento professionale

4 I NUOVI REQUISITI per l’esercizio dell’attività di Mediazione Creditizia

5 Iscritte all’elenco solo società di capitali: S.p.a., S.r.l., Società in acc. per azioni, Società Cooperative Obbligatorio il versamento per intero di un capitale minimo di 120.000 € (art. 2327 c.c.) Oggetto sociale esclusivo l’attività di mediazione creditizia

6 I REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALITA’

7 I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società di Mediazione Creditizia dovranno possedere i seguenti requisiti di professionalità Titolo studio non inferiore al diploma Frequenza di un corso professionale Conoscenza di materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecniche accertate tramite il superamento di un apposito esame indetto dall’Organismo

8 I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società di Mediazione Creditizia dovranno avere una esperienza di almeno tre anni attraverso l’esercizio di: Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi attraverso imprese Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare Attività di insegnamento universitario in materie giuridiche economiche Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi

9 Requisiti di professionalità più stringenti sono poi previsti per le cariche sociali più rilevanti: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, L’Amministratore unico, l’unico socio della S.r.l., l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale come sopra ma cinque anni

10 I Dipendenti e i Collaboratori dovranno possedere i medesimi requisiti sopra descritti ad eccezione del superamento dell’esame: è tuttavia previsto l’obbligo di superamento di una “prova valutativa” i cui contenuti saranno definiti dall’Organismo Per tutti i soggetti operanti in ambito aziendale sarà inoltre necessario il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 15 del D.leg.

11 Gli obblighi assicurativi e la responsabilità oggettiva Il decreto prevede un rigoroso regime di responsabilità oggettiva delle società di mediazione secondo il quale quest’ultime saranno responsabili (sotto il profilo civile e penale) per tutte le persone della cui collaborazione si avvalgono a qualsiasi titolo A tale responsabilità si accompagna un obbligo di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

12 Requisiti tecnici-informatici Per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi è richiesta una casella di posta elettronica certificata e una firma digitale con valore legale

13 Le incompatibilità Non si potrà essere iscritti in due albi (Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) E’ vietata l’iscrizione agli albi per i bancari e i loro collaboratori Alle società di mediazione creditizia è vietata la partecipazione nel capitale delle banche Alle banche è permessa una partecipazione nelle società di mediazione creditizia con quote non superiori al 10%

14 E gli Agenti Immobiliari? Per gli agenti immobiliari in quanto tali, anche se in via strumentale o accessoria, non sarà più possibile raccogliere richieste di finanziamento da inoltrare alle banche a fronte del riconoscimento di una provvigione (la riforma abroga l’apposita deroga contenuta nel DPR n° 287/2000) Tutte le attività di mediazione creditizia dovranno essere svolte soltanto da soggetti (e quindi anche da agenti immobiliari) che operino o con o attraverso le società di MC in qualità di collaboratori

15 IL REGIME TRANSITORIO

16 Le norme del D.Lgs troveranno applicazione da quando saranno emanati i decreti attuativi ovvero dalla data di costituzione dell’Organismo se posteriore (comunque non oltre il 31/12/2011) E’ comunque previsto un regime transitorio a favore di coloro che alla data del 30/06/2011 saranno già regolarmente iscritti all’albo dei mediatori creditizi Tali soggetti avranno infatti 6 mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per regolarizzare la propria posizione

17 L’art. 26 del D.Lgs 141/2010 prevede espressamente che i soggetti regolarmente iscritti all’albo dei mediatori creditizi alla data di entrata in vigore del decreto possano essere esonerati (ai fini della richiesta di iscrizione al nuovo elenco) dal superamento dell’esame previsto per gli amministratori, direttori, sindaci, ecc. a patto che dimostrino di aver esercitato la professione per almeno tre anni negli ultimi cinque e “a condizione che siano giudicai idonei sulla base di una valutazione condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata”

18 Nell’attesa che venga costituito il nuovo elenco le iscrizioni all’attuale albo dei mediatori creditizi saranno bloccate - secondo le previsioni del Decreto correttivo approvato il 22/10/2010 - a decorrere dal 30/06/2011 ovvero dalla data di costituzione dell’Organismo (se precedente)

19 CONCLUSIONI: COSA CAMBIA NELL’IMMEDIATO?

20 Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010 non si verificheranno modifiche di carattere sostanziale ad eccezione delle norme inerenti la responsabilità solidale dei mediatori per l’operato dei dipendenti e collaboratori Fino al 30/06/2010 (o fino alla costituzione dell’Organismo se precedente) sarà possibile iscriversi all’attuale albo secondo la vecchia disciplina (quindi anche in qualità di persona fisica)

21 Soltanto con la costituzione dell’Organismo verrà istituito il nuovo elenco e verrà cessata la tenuta da parte della Banca d’Italia dell’attuale albo dei Mediatori Creditizi Da tale data decorrerà il termine di sei mesi per regolarizzare la situazione e per chiedere, fermi restando i requisiti, la nuova iscrizione senza superare l’esame Chi non lo farà incorrerà nel reato di esercizio abusivo dell’attività di mediazione previsto dal nuovo art. 140-bis del Testo Unico Bancario

22 CHE COSA HA FATTO FIAIP?

23 AUXILIA S.r.l.

24 RIFORMA MEDIAZIONE CREDITIZIA La Fiaip risponde Sito www.fiap.itwww.fiap.it Link


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