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Evidenza pubblica e disciplina europea
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTI E CONCESSIONI
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I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono una voce significativa della spesa pubblica con una duplice implicazione : Costituiscono una leva importante della politica economica e sociale di un Paese e questo esige una regolamentazione flessibile con spazi di discrezionalità. 2. Sono particolarmente sensibili a pratiche corruttive e fenomeni d’inquinamento del mercato e ciò comporta l’esigenza di regole di prevenzione ex ante e di strumenti di controllo ex-post.
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Prospettiva Nazionale
Prospettiva Europea Prospettiva Nazionale I contratti pubblici sono regolati nell’ottica di una adeguata tutela della concorrenza e del mercato. L’uso dei contratti pubblici per una corretta allocazione delle risorse e per una crescita sostenibile, mediante semplificazione e flessibilità Gli obiettivi Europei vengono coniugati con le esigenze di prevenzione delle pratiche corruttive e delle infiltrazioni della Criminalità organizzata.
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FONTI COMUNITARIE FONTI NAZIONALI
Direttiva n. 2004/17/CE (appalti settori speciali) Direttiva n. 2004/18/CE (appalti settori ordinari) Direttiva n. 2007/66/CE (direttiva ricorsi) Direttiva n. 2014/23/CE (contratti di concessioni) Direttiva n. 2014/24/CE (appalti settori ordinari) Direttiva n. 2014/25/CE (appalti settori speciali) R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924 (disciplina di contabilità dello Stato) D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs n. 163/2006) Nuovo Codice (D.lgs. 50 del 2016) di recepimento delle direttive n. 23,24 e 25 del 2014, entrato in vigore il
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Correttezza Pubblicità Economicità Efficacia Parità di trattamento
Principi Economicità Efficacia Correttezza Parità di trattamento Trasparenza Pubblicità Proporzionalità Imparzialità
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SOPRA SOGLIA SOTTO SOGLIA
CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA SOTTO SOGLIA CONCESSIONI APPALTI
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AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
STAZIONIE APPALTANTE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO ECC. ENTI AGGIUDICATORI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI O IMPRESE PUBBLICHE NEI SETTORI SPECIALI
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NOVITA’ SIGNIFICATIVE DEL CODICE 1
NOVITA’ SIGNIFICATIVE DEL CODICE 1. CENTRALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (art 37). Il processo di riduzione e centralizzazione degli affidamenti, già avviato con l’art 9 del d.l. n. 66 del 2014 che ha istituito presso l’Anac l’elenco di soggetti aggregatori in numero non superiore a 35, trova ulteriore concretizzazione nel nuovo codice. Si prevede, infatti, un ampio ventaglio di modelli di centralizzazione anche attraverso centrali di committenza transfrontaliere. 2. QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (art 38). le amministrazioni hanno un onere di conseguire la qualificazione. Presso l’Anac è istituito un apposito elenco di stazioni appaltanti qualificate in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. La qualificazione opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifiche, anche a campione, da parte dell’Anac o su richiesta delle S.A.
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I consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro
Imprenditori individuali, anche artigiani, nonché società anche cooperative I consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro Consorzi stabili ai sensi dell’art 2615 ter c.c. Operatore economico (art 45) I raggruppamenti temporanei di concorrenti I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art 2602 del c.c. costituiti anche in forma di società ai sensi dell’art 2615 ter c.c. Soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art 3, comma 4 ter, del d.l. n. 5 del 2009 conv. In l. 33 del 2009
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LA RETE DI IMPRESE E’ UN CONTRATTO CHE CONSENTE ALLE IMPRESE DI METTERE IN COMUNE DELLE ATTIVITA’ E DELLE RISORSE ALLO SCOPO DI MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DI QUELLE ATTIVITA’, TUTTO NELL’OTTICA DI RAFFORZARE LA COOPERAZIONE NELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
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GLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: - DI ORDINE GENERALE (requisiti di ordine morale ex art 80); - DI ORDINE SPECIALE (idoneità professionale, requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi ex art 83). Le carenze di elementi formali della domanda di partecipazione (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità dei requisiti di partecipazione) possono essere sanate con il SOCCORSO ISTRUTTORIO sempre che i requisiti siano posseduti alla scadenza del bando. Novità del nuovo codice: - REQUISITI REPUTAZIONALI e RATING D’IMPRESA; - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (art 85)
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PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE
FASE INTERNA: gli atti progettuali propedeutici all’indizione di una gara.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DELLE S. A. (ART 21)
PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DELLE S.A. (ART 21). Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale di acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, su sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull’Osservatorio
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PROGETTAZIONI PER APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI In materia di lavori pubblici, la progettazione si articola in tre livelli: a) progetto di fattibilità tecnica ed economica in cui si individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; b) progetto definitivo in cui si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalle S.A.; c) progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, in cui si determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento si identifica in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
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PROGETTAZIONI PER SERVIZI E FORNITURE E’ ARTICOLATA, DI REGOLA, IN UN UNICO LIVELLO ED E’ PREDISPOSTA DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI MEDIANTE PROPRI DIPENDENTI DI SERVIZIO.
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DETERMINA A CONTRARRE (ART 32)
DETERMINA A CONTRARRE (ART 32). Presupposto: nei contratti pubblici, la formazione della volontà del soggetto pubblico non è libera ma procedimentalizzata. In quest’ottica, la scelta del contraente è sottoposto alle norme di evidenza pubblica. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: è l’atto endoprocedimentale attraverso il quale la Stazione Appaltante manifesta la volontà di addivenire alla stipula del contratto e rappresenta il primo atto della procedura di evidenza volta all’individuazione del miglior contraente. CONTENUTO: nella determina a contrarre sono individuati gli elementi essenziali del contratto (finalità, oggetto, clausole principali), i criteri di selezione degli operatori e delle offerte, i motivi della mancata suddivisione in lotti.
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Bando (art 71) Gara (art 59 e ss.) Aggiudicazione
FASE ESTERNA: selezione del miglior contraente
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Partenariato pe l’innovazione (art 65)
Procedure ristrette alle quali ogni o.e. interessato può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli o.e. invitati dalle S.A. Procedura aperta in cui ogni o.e. interessato può presentare un’offerta Procedure negoziate in cui le S.A. consultano gli o.e. da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto Procedure di scelta Dialogo competitivo per gli appalti particolarmente complessi. Le S.A. avviano un dialogo con i candidati ammessi alla procedura al fine di elaborare una o più soluzioni sulla base della quale i candidati selezionati sono invitati a presentare offerta Partenariato pe l’innovazione (art 65)
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PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE. Le amministrazioni possono ricorrere a questo strumento nelle ipotesi in cui, l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquisire successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. A seguire, le fasi in cui si articola il partenariato per l’innovazione:
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Ogni o.e. può formulare un domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso, presentando le informazioni richieste dalle S.A. per la selezione qualitativa. In seguito alla valutazione delle informazioni fornite dagli o.e., le S.A. individuano quelli che possono partecipare alla procedura. La procedura è strutturata in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Si fissano degli obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere
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LE DIRETTIVE EUROPEE FAVORISCONO L’UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI DI NEGOZIAZIONE NONCHE’ L’UTILIZZO GENERALIZZATO DI FORME DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. Il D.lgs. N. 50 del 2016, nel recepire le direttive, dedica una sezione alle procedure elettroniche: - Sistema dinamico di acquisizione (art 55) - Aste elettroniche (art 56); - Cataloghi elettronici (art 57); - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione quale ad esempio il MEPA (art 58).
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Offerta economica più vantaggiosa
Criterio di selezione Prezzo più basso Offerta economica più vantaggiosa Il nuovo codice privilegia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mentre il criterio del prezzo più basso può essere eccezionalmente utilizzato ove ricorrano prestazione ripetitive, standardizzate.
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LA PROCEDURA DI SELEZIONE SI CONCLUDE CON L’AGGIUDICAZIONE
LA PROCEDURA DI SELEZIONE SI CONCLUDE CON L’AGGIUDICAZIONE. CON L’AGGIUDICAZIONE SI CONCLUDE LA FASE PUBBLISTICA. SEGUE LA FASE PRIVATISTICA: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE. N.B. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Tuttavia, decorsi 60 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione, salvo diverso termine fissato dal bando o dall’invito ad offrire ovvero alla diversa scadenza concordata con l’aggiudicatario, se non si addiviene alla stipula del contratto l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo (art 32)
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