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PubblicatoOttavia Martino Modificato 8 anni fa
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca RICCIONE 18 NOVEMBRE 2009 Il concetto di residenza nell’evoluzione della realtà abitativa: dimora abituale, dimora temporanea e residenze fittizie; gli accertamenti e i provvedimenti dell’ufficiale d’anagrafe
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Storicamente, nel processo di codificazione delle leggi civili, il legislatore non ha immediatamente cristallizzato il concetto di residenza, provvedendo il più delle volte ad identificare quale unico luogo di relazione tra l’individuo ed il territorio quello del suo domicilio. Storicamente, nel processo di codificazione delle leggi civili, il legislatore non ha immediatamente cristallizzato il concetto di residenza, provvedendo il più delle volte ad identificare quale unico luogo di relazione tra l’individuo ed il territorio quello del suo domicilio.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Fino al Codice Napoleonico del 1804, prima esperienza di codificazione civile negli Stati europei, si parlò solo di domicilio, assorbendo in questo la stessa nozione di residenza. Fino al Codice Napoleonico del 1804, prima esperienza di codificazione civile negli Stati europei, si parlò solo di domicilio, assorbendo in questo la stessa nozione di residenza.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Fu il vecchio codice civile italiano, nel 1865, a dare rilievo normativo a questa distinzione, riconoscendo che la persona, talvolta, ha la sede dei suoi affari in un luogo diverso dalla sede dei suoi affetti. Fu il vecchio codice civile italiano, nel 1865, a dare rilievo normativo a questa distinzione, riconoscendo che la persona, talvolta, ha la sede dei suoi affari in un luogo diverso dalla sede dei suoi affetti.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Così disponeva l’art. 16 c.c. del 1865 “……. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” “……. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” Così dispone oggi l’art. 43 c.c. del 1942: “…….. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale’
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Da questa norma la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora che si distingue dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale o temporanea della persona come potrebbe essere, ad esempio, la casa al mare. Da questa norma la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora che si distingue dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale o temporanea della persona come potrebbe essere, ad esempio, la casa al mare.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Art 2 legge 1228/1954 Art 2 legge 1228/1954 È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche,….. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza….. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza…..
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE L’elemento di discrimine per la richiesta dell’iscrizione è dunque dato della temporaneità o, viceversa, la abitualità della presenza del cittadino sul territorio comunale L’elemento di discrimine per la richiesta dell’iscrizione è dunque dato della temporaneità o, viceversa, la abitualità della presenza del cittadino sul territorio comunale La stabilità della dimora non implica però la sua assoluta continuità, ma solo che la consuetudine di vita di un soggetto si svolge prioritariamente sul territorio di un comune rispetto agli altri ove lo stesso soggetto potrebbe essere periodicamente presente. La stabilità della dimora non implica però la sua assoluta continuità, ma solo che la consuetudine di vita di un soggetto si svolge prioritariamente sul territorio di un comune rispetto agli altri ove lo stesso soggetto potrebbe essere periodicamente presente.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE La nozione di residenza -(art. 43 cc.) – si distingue dalla semplice dimora in ragione della sua stabilità che determina la differenza tra due condizioni ben diverse: La nozione di residenza -(art. 43 cc.) – si distingue dalla semplice dimora in ragione della sua stabilità che determina la differenza tra due condizioni ben diverse: “ il trovarsi in un luogo e il risiedervi” “ il trovarsi in un luogo e il risiedervi”
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Le difficoltà nascono dal fatto che la stabilità della dimora si compone di due ben distinti elementi: quello oggettivo, costituito dal fatto della presenza, quale consuetudine di vita in un luogo, e quello soggettivo, dato dalla intenzione della persona di stabilirsi. Le difficoltà nascono dal fatto che la stabilità della dimora si compone di due ben distinti elementi: quello oggettivo, costituito dal fatto della presenza, quale consuetudine di vita in un luogo, e quello soggettivo, dato dalla intenzione della persona di stabilirsi.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE L’oggettivo allontanamento, dovuto a ragioni di lavoro, di cura o di studi, non comporterà variazioni nella residenza della persona fino a quando allo spostamento del soggetto nello spazio non corrisponderà alla sua intenzione di trasferire altrove la sua residenza. L’oggettivo allontanamento, dovuto a ragioni di lavoro, di cura o di studi, non comporterà variazioni nella residenza della persona fino a quando allo spostamento del soggetto nello spazio non corrisponderà alla sua intenzione di trasferire altrove la sua residenza.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Questo principio viene ripreso nella Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8: Questo principio viene ripreso nella Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8: ‘La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta Costituzionale”. ‘La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta Costituzionale”.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE L’intervento della giurisprudenza per la risoluzione dei conflitti- Tre sentenze per tre diverse situazioni: 1) Il requisito soggettivo non prevale su quello oggettivo 2) Il requisito dell’abitualità non è dato dal solo dato temporale della presenza in un determinato luogo 3) Non basta la mera dichiarazione di un soggetto per stabilire o meno la residenza in un certo Comune ma occorre instaurare una situazione di fatto
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Tribunale Amministrativo Regionale Valle d'Aosta 24/9/1996 n. 149 Tribunale Amministrativo Regionale Valle d'Aosta 24/9/1996 n. 149 - Ricorso presentato per violazione di legge con particolare riferimento all’art.43 c.c. agli artt. 4 e 5 della legge 1228 del 24/12/1954 ed in particolare alla circolare n. 8 del 29.05.1995 - Ricorso presentato per violazione di legge con particolare riferimento all’art.43 c.c. agli artt. 4 e 5 della legge 1228 del 24/12/1954 ed in particolare alla circolare n. 8 del 29.05.1995
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE L'art. 43, comma 2 del codice civile stabilisce che: «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 definisce le «persone residenti nel Comune... quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune» (comma 1), precisando che: «Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata (comma 2). Ordunque, la residenza, come dimora «abituale», cioè stabile, di una persona, è data dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, nei limiti di cui al menzionato secondo comma del d.P.R. n. 223. Le disposizioni dianzi richiamate non fanno cenno alcuno ad un elemento soggettivo, ossia alla intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto: e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'elemento soggettivo è di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo, giacché non è revocabile in dubbio che chi dimora abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza (cfr. Cass., 5.2.1985, n. 791; id., 14.3.1986, n. 1738). L'art. 43, comma 2 del codice civile stabilisce che: «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». A sua volta, l'art. 3 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 definisce le «persone residenti nel Comune... quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune» (comma 1), precisando che: «Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata (comma 2). Ordunque, la residenza, come dimora «abituale», cioè stabile, di una persona, è data dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, nei limiti di cui al menzionato secondo comma del d.P.R. n. 223. Le disposizioni dianzi richiamate non fanno cenno alcuno ad un elemento soggettivo, ossia alla intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto: e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'elemento soggettivo è di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo, giacché non è revocabile in dubbio che chi dimora abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza (cfr. Cass., 5.2.1985, n. 791; id., 14.3.1986, n. 1738).
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Perciò, quando si afferma che la residenza è data, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello soggettivo della volontà di rimanervi (cfr. Cass., 17.1.1972, n. 126; id., 26.10.1968, n. 3586), si vuole semplicemente dire che, una volta fissata la propria dimora abituale in un luogo, la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie quando detta assenza sia occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, ecc.): questo proprio perché nella fissazione della dimora abituale è insito un elemento di volontarietà, che non può venir meno fino al momento in cui questa dimora abituale, cioè la residenza, non venga trasferita altrove (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 20.11.1995, n. 172). Perciò, quando si afferma che la residenza è data, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello soggettivo della volontà di rimanervi (cfr. Cass., 17.1.1972, n. 126; id., 26.10.1968, n. 3586), si vuole semplicemente dire che, una volta fissata la propria dimora abituale in un luogo, la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie quando detta assenza sia occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, ecc.): questo proprio perché nella fissazione della dimora abituale è insito un elemento di volontarietà, che non può venir meno fino al momento in cui questa dimora abituale, cioè la residenza, non venga trasferita altrove (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 20.11.1995, n. 172).
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Pertanto, il cenno fatto dalla circolare del Ministero dell‘Interno 29.5.1995, n. 8, richiamata dall'istante, all'elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di avere stabile dimora in un certo luogo, va letto alla luce delle considerazioni suesposte ……. Pertanto, il cenno fatto dalla circolare del Ministero dell‘Interno 29.5.1995, n. 8, richiamata dall'istante, all'elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di avere stabile dimora in un certo luogo, va letto alla luce delle considerazioni suesposte ……. Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va, conclusivamente, respinto Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va, conclusivamente, respinto
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Una diversa situazione viene definita con la sentenza n. 955 del 6 agosto 2003 del TAR MARCHE Una diversa situazione viene definita con la sentenza n. 955 del 6 agosto 2003 del TAR MARCHE -Richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla deducente avverso l’atto dell’Ufficiale di anagrafe e relativo alla mancata iscrizione anagrafica della stessa. -Richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla deducente avverso l’atto dell’Ufficiale di anagrafe e relativo alla mancata iscrizione anagrafica della stessa.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Il requisito dell’abitualità che la dimora deve avere per diventare residenza, ex art. 19 del D.P.R. n.223 del 1989 (a cui l’art.43 del Codice civile ricollega la nozione di residenza.), non può essere valutato solo in base al dato temporale della durata o all’interesse eventualmente temporaneo che il soggetto abbia di stare in un determinato luogo, ma deve trovare riscontro principalmente nella volontà dell’interessato, non essendo incompatibile con eventuali allontanamenti, specie quando l’assenza sia occasionata da motivi contingenti, quale la villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro; pertanto, la mancata presenza nell’alloggio di residenza in occasione dei controlli effettuati dagli organi di polizia non costituisce prova determinante della non veridicità delle dichiarazione rese dalla ricorrente all’Ufficio anagrafe di volere trasferire la propria dimora abituale nel territorio. Il requisito dell’abitualità che la dimora deve avere per diventare residenza, ex art. 19 del D.P.R. n.223 del 1989 (a cui l’art.43 del Codice civile ricollega la nozione di residenza.), non può essere valutato solo in base al dato temporale della durata o all’interesse eventualmente temporaneo che il soggetto abbia di stare in un determinato luogo, ma deve trovare riscontro principalmente nella volontà dell’interessato, non essendo incompatibile con eventuali allontanamenti, specie quando l’assenza sia occasionata da motivi contingenti, quale la villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro; pertanto, la mancata presenza nell’alloggio di residenza in occasione dei controlli effettuati dagli organi di polizia non costituisce prova determinante della non veridicità delle dichiarazione rese dalla ricorrente all’Ufficio anagrafe di volere trasferire la propria dimora abituale nel territorio.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE A tale riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la nozione di dimora che normalmente presuppone l’attualità della presenza fisica del soggetto presso la propria abitazione, costituisce una espressione lessicale che rimanda ad una realtà extranormativa in continua evoluzione, con la conseguenza che la stessa non è incompatibile con eventuali allontanamenti, soprattutto nel caso questi ultimi siano giustificati da motivi di lavoro, dal momento che nell’attuale contesto socio-economico, grazie ai moderni e veloci mezzi di trasporto pubblici e privati, è sempre più frequente la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in località diversa da quella di residenza con rientro giornaliero o settimanale (Con.St., Sez. I, 17 marzo 1999, n.3085; TAR Valle d’Aosta, 20 novembre 1995, n.172 A tale riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la nozione di dimora che normalmente presuppone l’attualità della presenza fisica del soggetto presso la propria abitazione, costituisce una espressione lessicale che rimanda ad una realtà extranormativa in continua evoluzione, con la conseguenza che la stessa non è incompatibile con eventuali allontanamenti, soprattutto nel caso questi ultimi siano giustificati da motivi di lavoro, dal momento che nell’attuale contesto socio-economico, grazie ai moderni e veloci mezzi di trasporto pubblici e privati, è sempre più frequente la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in località diversa da quella di residenza con rientro giornaliero o settimanale (Con.St., Sez. I, 17 marzo 1999, n.3085; TAR Valle d’Aosta, 20 novembre 1995, n.172
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE la sua mancata presenza nell’abitazione di eletta dimora, in occasione delle visite dei organi di polizia, la sua dichiarazione di volere trasferire la propria residenza nel Comune non può essere qualificata falsa, al contrario di quanto ritenuto dall’Ufficiale di anagrafe e dall’Autorità prefettizia in sede di decisione del ricorso gerarchico, trovando il temporaneo allontanamento dall’abitazione, giustificazione in ragioni meritevoli di sicura considerazione, quale risulta la necessità di prestare la propria attività lavorativa in altra località la cui distanza dal Comune di elezione anagrafica ne preclude il rientro giornaliero nell’abitazione costituente la sua abituale dimora la sua mancata presenza nell’abitazione di eletta dimora, in occasione delle visite dei organi di polizia, la sua dichiarazione di volere trasferire la propria residenza nel Comune non può essere qualificata falsa, al contrario di quanto ritenuto dall’Ufficiale di anagrafe e dall’Autorità prefettizia in sede di decisione del ricorso gerarchico, trovando il temporaneo allontanamento dall’abitazione, giustificazione in ragioni meritevoli di sicura considerazione, quale risulta la necessità di prestare la propria attività lavorativa in altra località la cui distanza dal Comune di elezione anagrafica ne preclude il rientro giornaliero nell’abitazione costituente la sua abituale dimora
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Sulla base di quanto argomentato, il ricorso viene accolto con il conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE La circolare del Ministero dell'Interno 14- 09-1991, n. 21- Iscrizione all'A.I.R.E. - Precisazione sul concetto di residenza - Sentenza del T.A.R. Piemonte La circolare del Ministero dell'Interno 14- 09-1991, n. 21- Iscrizione all'A.I.R.E. - Precisazione sul concetto di residenza - Sentenza del T.A.R. Piemonte
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE La circolare evidenzia che non basta la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale di anagrafe al fine di stabilire o meno la residenza in un certo Comune, occorrendo, invece, che il soggetto provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione. La circolare evidenzia che non basta la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale di anagrafe al fine di stabilire o meno la residenza in un certo Comune, occorrendo, invece, che il soggetto provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE ….., la situazione di fatto creata dal ricorrente non consente di ritenere che la sua residenza sia stata effettivamente fissata a Modane, atteso che, come si è visto, il luogo di residenza non è semplicemente quello ove ci si reca a dormire, bensì quello ove si esplica la propria vita familiare e sociale, ove cioè si realizzano i propri interessi personali. ….., la situazione di fatto creata dal ricorrente non consente di ritenere che la sua residenza sia stata effettivamente fissata a Modane, atteso che, come si è visto, il luogo di residenza non è semplicemente quello ove ci si reca a dormire, bensì quello ove si esplica la propria vita familiare e sociale, ove cioè si realizzano i propri interessi personali.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Da quanto precede deriva che non sono ravvisabili i vizi dedotti dal ricorrente e che pertanto il ricorso deve essere respinto.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI Fino al 1990 l’interessato veniva a conoscenza di decisioni assunte a suo carico dall’Ufficiale d’Anagrafe quando i procedimenti erano già stati chiusi. DPR 223/1989 Articolo 15 - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni. 2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni. Articolo 18 - Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica. 5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi. 5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.
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Riccione 18 novembre 2009 Antonia De Luca LA DIMORA ABITUALE Con la legge 241/1990 nasce il principio della partecipazione al procedimento amministrativo che prevede all’articolo 7 la “Comunicazione di avvio del procedimento” Con la legge 15/2005 viene aggiunto l’articolo 10-bis. “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
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