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PubblicatoGiada Franceschini Modificato 8 anni fa
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I procedimenti in camera di consiglio lezione del 3 novembre 2014 Corso di Diritto processuale civile II – Prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi
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Genesi della tutela camerale ▪ la giurisdizione volontaria (inter volentes, ossia in assenza di un contrasto tra le parti) diretta a tutelare interessi di determinati soggetti privati e non a risolvere conflitti su diritti o status (giurisdizione contenziosa); mancanza dell’illecito: il giudice interviene per perseguire uno scopo ≠ dalla tutela giurisdizionale dei diritti ↓ Procedimenti pluri/bi o unilaterali aventi ad oggetto: settori eterogenei che non afferiscono a diritti e ove il giudice è chiamato a valutare la soluzione più idonea a tutela degli interessi di un determinato soggetto. Esempi: autorizzazione a compiere atti di amministrazione del patrimonio (art. 320 c.c.); nomina del rappresentante legale dell’incapace: tutore, protutore, curatore, amministratore di sostegno (art. 404 c.c.); apposizione o rimozione dei sigilli (art. 752 c.c.); provvedimenti impartiti (alcuni dei) dal giudice per gravi irregolarità di amministratori e sindaci nella gestione della società (art. 2409 c.c.). Funzione giurisdizionale non necessaria per i principi costituzionali → compiti attribuibili dal legislatore anche ad altri organi: notaio, p.a.
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La genesi della tutela camerale giustifica il rito semplificato Discrezionalità del magistrato nella “gestione” del processo; Peculiare regime di stabilità e di controllo del provvedimento finale.
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Giurisdizione contenziosa Forme di tutela: Tutela cognitiva: - piena (ordinaria o speciale – art. 409 ss. c.p.c. (art. 447 bis c.p.c.; art. 6-13 d.leg. 150/2011; procedimento sommario di cognizione ex art. 702- bis c.p.c.) - sommaria (art. 633 c.p.c., art. 28 l. 300/70; art. 669-sexies c.p.c., art. 665 c.p.c.) Tutela esecutiva Tutela cautelare
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Cameralizzazione dei diritti Se la gestione di interessi coinvolge anche diritti o status (giurisdizione necessaria): Abuso della tutela camerale: il legislatore ha rinviato agli artt. 737 ss. c.p.c. anche per la risoluzione di controversie che appartengono indiscutibilmente alla giurisdizione contenziosa avente ad oggetto diritti o status Esempi: risarcimento dei danni nei confronti dello Stato cagionati dall’esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 5, l. 117/1988); domanda di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 3, l. 89/2001); controversie inerenti alla responsabilità genitoriale – affidamento e/o mantenimento dei figli, o di limitazione della stessa o decadenza dalla stessa (art. 38 disp. att. c.c.) ↓
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Rinvii al rito camerale (esempi) art. 38, att. c.c. 1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma del codice civile […]. 2. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. 3. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
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Il procedimento ex art. 737 ss. c.p.c. Ambito di applicazione (art. 742-bis c.p.c.) Legittimazione ad agire 1)la legge individua di volta in volta i soggetti legittimati; 2)qualunque interessato; 3)il pubblico ministero; 4)il giudice di ufficio. Ricorso (deposito presso il giudice competente)
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Assenza di forme predeterminate dal legislatore a garanzia del principio del contraddittorio L‘art. 111, 2° comma, Cost. a garanzia del principio del contraddittorio in ogni processo per l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art. 737, 738, 739 c.p.c. e 336 c.c., nella parte in cui prevedono l’applicabilità del rito camerale in caso di conflitto tra genitori non uniti in matrimonio sull’affidamento dei figli o più in generale nei procedimenti di limitazione o ablazione della responsabilità dei genitori, in riferimento all’art. 111 cost., per non aver il giudice adeguatamente motivato in ordine alla praticabilità di un’interpretazione «adeguatrice» della disposizione impugnata, v. Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1 Gestione ope iudiciis dell’osservanza del principio del contraddittorio: «il giudice può assumere informazioni» (art. 738, 2° comma, c.p.c.); formula utilizzata anche nell’art. 669 sexies o nell’art. 38, 4° co., c.p.c. Fase istruttoria: principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.); mezzi di prova atipici (es. informazioni dei carabinieri) o assunti in forma atipica (es. dichiarazioni scritte di terzi); poteri istruttori del giudice (Cass. 1947/1999) Trattazione e decisione collegiale e nomina di un relatore (art. 50 - bis, 2° co., c.p.c., ma v., per la delegabilità della assunzione delle prove ad uno dei componenti del collegio, Cass., sez. un., 5629/1996)
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Decreto motivato Revoca e modifica in ogni tempo (art. 742 c.p.c.) del Reclamo del (art. 739 c.p.c.); reclamo del pubblico ministero (art. 740 c.p.c.) Giudice competente Termini Decreto motivato (Cass. 2776/2004), non impugnabile (esclude il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., tranne che per il capo relativo alle spese del procedimento, Cass. 23 febbraio 2012, n. 2757; esclude il regolamento di competenza su istanza di parte, Cass. 14 maggio 2013, n. 11463 e 3 gennaio 2013, n. 49; ammette il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45, Cass. 4 agosto 2011, n. 16959); Efficacia del (da ultima, v., per l’efficacia esecutiva immediata dei provvedimenti ex art. 710 c.p.c., Cass., sez. un., 10064/2013); Inidoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.
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Integrazioni “cognitive” al modello camerale “puro” Controversie aventi ad oggetto diritti o status In alcuni casi il legislatore “riempie” il contenitore vuoto degli artt. 737 ss. c.p.c. al fine di assicurare il contraddittorio e il controllo del provvedimento finale: Esempi: Art. 3 l. 89/2001; Art. 15 l. fall.; In altri casi il giudice delle leggi ha esteso i principi della tutela cognitiva piena al procedimento camerale: diritto alla difesa tecnica, diritto alla prova, diritto all’impugnazione
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Un rito camerale formalizzato Il procedimento per la dichiarazione di fallimento Art. 15 l. fall. 1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. 3. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 4. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti. 5. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. 6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. 7. Le parti possono nominare consulenti tecnici. 8. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. 9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1.
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In assenza delle integrazioni cognitive, la tutela camerale si rivela insoddisfacente In tal senso e nel senso che devono poter operare i principi generali per garantire i requisiti minimi del giusto processo è la giurisprudenza: Difesa tecnica: Cass. 6900/1996: qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli art. 737 seg. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status - come avviene, ex art. 5, 4º comma, l. n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie - esso deve essere completato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente. Obbligo di motivazione: Cass. 2776/2004: la motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e dell’art. 111 cost., affinché possano essere individuati il thema decidendum e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d’udienza - come consente l’art. 135 c.p.c. - può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso (fattispecie in tema di decreto emesso all’esito di procedimento di opposizione a provvedimento prefettizio di espulsione di straniero, ex art. 13 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286). Contraddittorio: 565/2007: nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell’art. 4, 12º comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli art. 189 (rimessione al collegio) e 190 (comparse conclusionali e memorie) c.p.c. Ricorso straordinario per cassazione: Cass. 6319/2011: può essere proposto solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rientro nella residenza abituale del minore, illecitamente trasferito in altro stato, emesso dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 11 del regolamento Ce n. 2201 del 2003, in sede di riesame del precedente diniego dell’autorità giudiziaria dello stato membro nel quale il minore è stato condotto; contra però, tra le altre, Cass. 16662/2012; 21718/2010); Controversie aventi ad oggetto interessi, che incidono però su diritti o status: Esempi: autorizzazione al compimento di atti negoziali da parte del rappresentante legale dell’incapace i cui vizi (eventuali) si riflettono sulla validità degli atti medesimi; revoca ex art. 2409 c.c. e nomina di un amministratore giudiziario; revoca dell’amministratore di condominio e diritto dell’amministratore al compenso. In tali casi le discrezionali integrazioni al modello puro non risolvono il problema della natura “non decisoria” del provvedimento (esclusione del ricorso ex art. 111 Cost. e anche, talvolta, del reclamo ex art. 739 c.p.c.: Cass. 1017/2006) Tutela cognitiva piena per il diritto illegittimamente leso: rimedio insoddisfacente.
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