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Il «caso Englaro» Cass. 16.10.2007, n. 21748. Il fatto Il 18 gennaio 1992, verso le quattro del mattino, una ragazza, Eluana Englaro, si schianta, con.

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Presentazione sul tema: "Il «caso Englaro» Cass. 16.10.2007, n. 21748. Il fatto Il 18 gennaio 1992, verso le quattro del mattino, una ragazza, Eluana Englaro, si schianta, con."— Transcript della presentazione:

1 Il «caso Englaro» Cass. 16.10.2007, n. 21748

2 Il fatto Il 18 gennaio 1992, verso le quattro del mattino, una ragazza, Eluana Englaro, si schianta, con la sua auto, contro un muro nei pressi di Lecco; viene ricoverata in coma profondo per un gravissimo trauma cranico riportato nell'incidente; viene intubata e le vengono somministrati i primi farmaci. I due rianimatori fanno capire chiaramente ai genitori che in questi casi non resta che attendere il decorso delle successive 48 ore. Dimessa dalla rianimazione nell'aprile 1992, viene portata in un altro reparto dell'ospedale di Lecco, dove è sottoposta a una serie di stimoli, nella speranza di un sempre più improbabile "risveglio". Dopo dodici mesi è possibile fare una diagnosi definitiva e sicura di stato vegetativo permanente, ossia irreversibile. La regione superiore del cervello (corteccia), è compromessa e va incontro a una degenerazione definitiva e con essa tutte le funzioni di cui è responsabile, dall'intelletto agli affetti, e più in generale alla coscienza.

3 La vicenda processuale (1) Con ricorso ex art. 732 c.p.c., il padre, nominato, nelle more, tutore della figlia dichiarata interdetta, chiede l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione forzata che tiene in vita la tutelata. Il Tribunale di Lecco, con decreto reso in data 2.2.2006, dichiara inammissibile il ricorso ritenendo che né il tutore né il curatore speciale hanno la rappresentanza sostanziale dell’interdetta trattandosi di diritti personalissimi.

4 La vicenda processuale (2) Il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale viene rigettato nel merito, con decreto 16.12.2006, dalla Corte d’Appello di Milano, che osserva che, nel caso di specie, si tratta di un soggetto incapace, di cui non è certa la volontà, ed il giudice, dovendo operare un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, non può che salvaguardare il diritto alla vita.

5 La vicenda processuale (3) Anche il provvedimento della Corte d’Appello viene impugnato e sul ricorso proposto in via principale dal tutore la Suprema Corte pronuncia la sentenza in esame (Cass. 16.10.21748).

6 Le questioni (1) E’ consentito nel nostro ordinamento rifiutare le cure anche quando da tale rifiuto può derivare la morte del paziente?

7 Le questioni (2) Quali sono i poteri del rappresentante legale dell’incapace in ordine alle cure?

8 Le soluzioni proposte (1) «Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente».

9 Le soluzioni proposte (1) «Il principio del “consenso informato” ha un “sicuro fondamento” nelle norme della Costituzione» e, in particolare, nell’art. 2 Cost., nell’art. 13 Cost., nell’art. 32 Cost. «Nella legislazione ordinaria il principio è affermato in numerose leggi speciali, a partire dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23.12.1978, n. 833)» «A livello sopranazionale il principio del “consenso informato” viene individuato nell’art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 4.4.1997 (più comunemente nota come Convenzione di Oviedo) e nell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000 (c.d. Carta di Nizza)».

10 Le soluzioni proposte (1) «Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale»

11 Le soluzioni proposte (1) «Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi previsti dalla legge»

12 Le soluzioni proposte (1) «Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire»

13 Le soluzioni proposte (1) CONSENSO DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32 Cost.) RIFIUTO

14 Le soluzioni proposte (2) Nella seconda parte della sentenza, la Suprema Corte affronta la delicata questione relativa all’individuazione dei poteri del rappresentante legale dell’incapace in ordine alle cure mediche (nella fattispecie, alimentazione e idratazione artificiale somministrate attraverso un sondino nasogastrico)

15 Le soluzioni proposte (2) «Pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritto coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali»

16 Viene, in primo luogo, richiamato l’art. 357 c.c., che, prevedendo che “il tutore ha la cura della persona” dell’incapace, conferisce al rappresentante legale la posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore del tutelato

17 Le soluzioni proposte (2) L’impostazione adottata dall’ordinamento interno è, per così dire, avallata a livello internazionale, dalla citata Convenzione di Oviedo che, all’art. 6, comma 3, prevede che “allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge”.

18 Le soluzioni proposte (2) «Si tratta di stabilire i limiti dell’intervento del rappresentante legale. Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo».

19 Le soluzioni proposte (2) «Ad avviso del Collegio il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore (…omissis…) un potere incondizionato (…omissis…)».

20 Le soluzioni proposte (2) «La rappresentanza del tutore è sottoposta ad un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, decidere non «al posto», ma «con l’incapace»; quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente»

21 Le soluzioni proposte (2) Il primo limite («best interest») vede il suo referente normativo nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, è che il rappresentante deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace. Il secondo limite («presunta volontà dell’incapace») trova conferma nell’art. 5 del decreto legislativo 24.6.2003, n. 211, è che, nella ricerca del best interest, il tutore deve decidere ricostruendo la presunta volontà dell’incapace.

22 Le conclusioni Il Giudice può autorizzare l’interruzione delle cure di sostegno vitale al ricorrere di due condizioni: 1) la presenza di uno stato vegetativo irreversibile; 2) l’istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convicimenti.

23 «Nel processo interpretativo del diritto il caso è la molla che muove l’interprete e dà la direzione. Sulla base di esso ci si rivolge al diritto per interrogarlo e avere da questo una risposta. Dal caso l’interprete procede alla ricerca delle regole e a esso ritorna in un procedimento circolare (il cosiddetto «circolo interpretativo») di riconduzione bipolare, che trova la sua pace nel momento in cui si compongono in modo soddisfacente le esigenze del caso e le pretese delle regole giuridiche» (V. Zagrebelsky, Il diritto mite, 1992, 183)

24 FINE


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