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PubblicatoAgostino Antonella Modificato 8 anni fa
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1 DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO E REVOCA: LE NUOVE MODALITA’ OPERATIVE
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Art. 1 co 6 g) Previsione di MODALITA’ SEMPLIFICATE per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore 2 L.n. 183/2014 Indicazione della delega non recepita
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D.Lgs 151/2015 (Decreto semplificazioni) Art. 26. Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, co. 4 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia (*), esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro ed alla direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.www.lavoro.gov.it Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. 3 (*)Atto incapace di produrre effetti giuridici
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D.Lgs. 151/2015 Art. 26 Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale Co 5. Salvo che il fatto costituisca reato (*), il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4 (*)Es. “datore di lavoro trasforma contratto a tempo indeterminato se firma su foglio in bianco” - reato di estorsione (ex art. 629 del cod. pen.)
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L.n. 92/2012 Le parti che risolvono un rapporto di lavoro devono effettuare la convalida amministrativa del recesso presso la DTL o CPI territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva. In alternativa alla convalida, la cessazione del rapporto può diventare pienamente efficace con la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione al CPI. In mancanza di convalida o di sottoscrizione, il DL trasmette al lavoratore, entro 30 giorni invito a convalidare le dimissioni o sottoscrivere la comunicazione al Centro per l’impiego. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro per: presentarsi presso DTL o CPI a convalidare le dimissioni; presentarsi in azienda e sottoscrivere la comunicazione CPI. Se entro i suddetti 7 giorni il lavoratore non risponde all’invito del datore di lavoro, né revoca le dimissioni offrendo le sue prestazioni di lavoro al datore di lavoro, il rapporto di lavoro si considera risolto correttamente. 5
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L.n. 188/2007 Un tentativo di contrasto al «fenomeno dimissioni in bianco» si era avuto nel 2008 con l’ultimo governo Prodi, Legge 17 ottobre 2007, n. 188. Decreto Ministero Lavoro e previdenza sociale 21/01/2008, il quale aveva previsto un meccanismo abbastanza complesso di dimissioni online. Per potersi dimettere il lavoratore era quindi tenuto a compilare un modulo telematico direttamente da casa oppure presso i Centri per l’impiego, i comuni, i sindacati e le DTL o DRL. 6
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DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15 DICEMBRE 2015 7 Dal 12.03.2016 in vigore la nuova procedura per la compilazione del modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Quindi.. LA PREVIGENTE DISCIPLINA VIENE MENO, TRANNE LE DISPOSIZIONUI RELATIVE A: Convalida presso la direzione territoriale del lavoro delle dimissioni/risoluzione consensuale della lavoratrice durante il periodo di gravidanza (o) durante i primi 3 anni di vita del bambino/a anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
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1) Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale? Il decreto legislativo n. 151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazioni in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo. 8 2) Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura? Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.
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9 3) La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato? No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016. 4) Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire? E’ possibile inserire come recapito mail anche una casella di posta non certificata. 5) A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo? Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.www.inps.it
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10 L’INTERVENTO DI UN SOGGETTO ABILITATO A SUPPORTO DEL LAVORATORE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRASMISSIONE E REVOCA - comunque non obbligatorio – IL RICONOSCIMENTO CERTO DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’ADEMPIMENTO ( VERIFICA D’IDENTITA’ ) L’ATTRIBUZIONEDI UNA DATA CERTA DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PROCEDURA ARTICOLATA IN TRE FASI, DIRETTA A GARANTIRE:
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11 UN ESEMPIO…
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E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PERSONALE INPS 12 PRIMA FASE: SERIE DI ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEL LAVORATORE SE IL LAVORATORE NON E’ IN POSSESSO DEL CODICE PERSONALE (PIN INPS): INOLTRA RICHIESTA DI EMISSIONE, ACCEDENDO AL PORTALE INPS.IT, ATTENENDOSI ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CODICE SE IL LAVORATORE E’ IN POSSESSO DEL PIN INPS: PUO’ CREARE L’UTENZA PER ACCEDERE AL PORTALE CLICLAVORO
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IL POSSESSO DELL’UTENZA CLICLAVORO E DEL PIN INPS NON E’ NECESSARIO SE LA TRASMISSIONE DEL MODULO AVVIENE PER IL TRAMITE DI UN SOGGETTO ABILITATO 13 IL SOGGETTO ABILITATO DEVE USARE LA PROPRIA UTENZA PER ACCEDERE AL PORTALE CLICLAVORO 1)COMPILA APPOSITO MODULO CON I DATI COMUNICATI DAL LAVORATORE 2) FIRMA DIGITALE DEL FILE PDF 3)SALVATAGGIO NEL SISTEMA SMV (= SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)
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ACCEDERE AL SERVIZIO DEL MINISTERO DEL LAVORO (WWW.LAVORO.GOV.IT) 14 SECONDA FASE: IL LAVORATORE IN AUTONOMIA O PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO ABILITATO DEVE.. ANDARE ALLA PAGINA DEDICATA ED APRIRE IL FORM ON-LINE PER L’IMMISIONE DEL DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DI DIMISSIONI O DI REVOCA INVIARE IL MODELLO
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DATORE DI LAVORO RICEVERA’ IL MODULO NELLA PROPRIA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 15 TERZA FASE: TRASMISSIONE DEL MODULO AD ENTRAMBI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO RICEVERA’ UNA NOTIFICA NEL PROPRIO CRUSCOTTO E POTRA’ VISIONARE IL MODULO E’COMUNQUE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA’ AL LAVORATORE DI REVOCARE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE ENTRO 7 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL LAVORATORE NON SPETTA LA RETRIBUZIONE DAL MOMENTO DELLE DIMISSIONI SINO ALLA REVOCA
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LA PROCEDURA DESCRITTA NON TROVA APPLICAZIONE NEL CASO DI: 1) 1) LAVORO DOMESTICO 2) DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE INTERVENUTE IN UNA DELLE SEDI “PROTETTE” EX ART. 2113,4° co C.C. (Direzioni Territoriali del lavoro/sedi individuate dai contratti collettivi/commissioni di certificazione…) 3) DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE INTERVENUTE AVANTI LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE EX ART. 76 D.LGS 276/2003 16 CASI DI ESCLUSIONE
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ART. 26, D.LGS 151/2015: NEGA EFFICACIA ALLE DIMISSIONI COMUNICATE SENZA L’APPOSITO MODULO TELEMATICO IL RAPPORTO NON VIENE RISOLTO 17 … E SE IL DIPENDENTE DIMISSIONARIO OMETTE DI UTILIZZARE LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA? QUINDI, PRESUMIBILMENTE… PER EVITARE IL RISCHIO DI OCCUPARE UN LAVORATORE CHE IN REALTA’ INTENDEVA DIMETTERSI, IL DATORE DI LAVORO DOVRA’: 1)AVVIARE UNA PROCEDURA DISCIPLINARE (CONTESTANDO AL DIPENDENTE L’ILLECITO) 2)INTIMARE IL LICENZIAMENTO CONTRIBUTO NASPI!!
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IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI: LA LEGGE N. 68 DEL 1999 18
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Il collocamento mirato rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili. Si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. 19 IL COLLOCAMENTO MIRATO Nozione:
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- Legge 68/1999 (che si rivolge, in via principale, alle persone disabili) - D.lgs 151/2015, artt. 1 - 13 : ha stabilito che entro il 22 marzo 2016 con apposito provvedimento normativo siano definite le linee guida in materia di collocamento mirato, seguendo dei principi finalizzati ad armonizzare al meglio ricerca ed inserimento del lavoratore disabile nel contesto lavorativo, ma anche individuando la nuova figura di un responsabile dell’inserimento (v. art. 1 D.lgs 151/2015) 20 Normativa e soggetti beneficiari RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA..
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gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ; gli invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (si tratta dei soggetti che hanno titolo a percepire il trattamento di invalidità ); (v. art. 2, D.lgs 151/2015); invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dal attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall'INAIL; soggetti non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi, con eventuale correzione; soggetti sordomuti ; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, cioè soggetti con minorazioni ascritte dalla prima all' ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia purchè: 1. Sia stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, 2. Tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro, 3. La riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60% Il lavoratore normodotato diviene computabile nella quota di riserva, dalla data della certificazione medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%. 21 1) Soggetti disabili
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orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell' invalidità riportata per tali cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta a centralinisti telefonici non vedenti massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi 22 2) Categorie protette
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SOGGETTI OBBLIGATI E QUOTE DI RISERVA N° dipendenti occupati dal datore di lavoro N° disabili da assumere N° categorie protette da assumere Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore0 Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori0 Più di 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati Fino 150 dip. = 1 Da 151 dip.: 1 % 23 Le quote d’obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private sono scaglionate in relazione al numero di addetti, che deve essere almeno pari a 15. NB: dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile non è più vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili. Con la stessa decorrenza le disposizioni si applicano anche a partiti politici,organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Ex art. 3 D.lgs 151/2015
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LAVORATORI COMPUTABILI NELLA BASE OCCUPAZIONALE Per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 % o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. 24
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SOGGETTI ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO 1) lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L.n. 68/1999); 2) lavoratori occupati con contratto a tempo determinato fino a sei mesi; 2) soci di cooperative di produzione e lavoro; 3) lavoratori con qualifica di dirigenti; 4) apprendistato e reinserimento; 6) lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio; 7) i lavoratori utilizzati per effetto di un contratto di somministrazione presso l'utilizzatore; 9) personale di lavoro navigante o viaggiante di datori di lavoro che operano nel settore del trasporto aereo/marittimo/terrestre. …. 25
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i datori di lavoro assumono i lavoratori: -Mediante richiesta nominativa ( nulla osta ) di avviamento agli uffici competenti (che può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco ex art. 8, L.n. 68/1999 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro) -Mediante stipula delle convenzioni Nel caso di mancata assunzione gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione (nulla osta o convenzione) entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. 26
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LA “RICHIESTA DI AVVIAMENTO AL LAVORO” SI INTENDE PRESENTATA ANCHE ATTRAVERSO L’INVIO AGLI UFFICI COMPETENTI DEI PROSPETTI INFORMATIVI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO 27 I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge in commento, sono tenuti ad inviare telematicamente agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultano: - Il n° complessivo dei lavoratori dipendenti - Il n° ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva ex art. 3 - i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di mandare il prospetto solo se, rispetto all’ultimo inviato non siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sulla quota di riserva.
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SISTEMA SANZIONATORIO Ritardato invio del prospetto informativo: 635,11 euro più 30,76 euro per ogni giornata di ritardo. Applicabile l'istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto dell'importo edittale. Risultano sanzionabili, inoltre, i comportamenti del datore di lavoro che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva (es. invio di un prospetto informativo lacunoso e carente degli elementi essenziali per l'effettivo avviamento al lavoro del disabile ) In caso di impresa con più sedi dislocate sul territorio nazionale il potere sanzionatorio è attribuito all'ufficio territorialmente competente in base alla provincia in cui risulta la presenza di scoperture in capo all'azienda (v. Min. Lav., nota 26/2009). 28
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