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PubblicatoAlfredo Roberti Modificato 8 anni fa
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Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 2 novembre 2015 - 1
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Art. 10 L. 218/95 Definizioni secondo la lex fori Sequestro conservativo – provvedimento che tende a garantire la conservazione del patrimonio del debitore in vista dell’esecuzione forzata Sequestro giudiziario – provvedimento che tende a conservare i beni di cui è controversa la proprietà o il possesso oppure i documenti che si vogliono utilizzare come elementi di prova Provvedimenti di urgenza atipici (art. 700 c.p.c.) Denuncia di nuova opera e di danno temuto 2
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI CompetenzaGiudice di merito Giudice del luogo di esecuzione 3
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 4 Ambito d’applicazione residuale – Reg. 44/2001 Art. 24 Conv. Brux. – Art. 31 Reg. Brux. I – Art. 35 Reg. Brux I bis Giurisdizione diversa da quella competente per il merito Disciplina compatibile con le esigenze di prevedibilità e di armonia delle decisioni? Competenza esorbitante? Tipologia prevista dalla lex fori
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GIURISDIZIONE BRUXELLES PROVVEDIMENTI CAUTELARI 5 Rischio di competenza esorbitante – ridotto dalla giurisprudenza della CGCE CGCE – 26.3.1992 in causa C – 261/90 Reichert: “provvedimenti rivolti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto al fine di preservare diritti dei quali spetterà al giudice di merito accertare l’esistenza”.
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GIURISDIZIONE BRUXELLES E PROVVEDIMENTI CAUTELARI 6 Rischio di competenza esorbitante – ridotto dalla giurisprudenza della CGCE CGCE 17.11.1998 in causa C 391/95 Van Uden – precisazione di ambito dei provvedimenti cautelari:”le decisioni che hanno carattere di provvisorietà e che quindi non offrono una soluzione definitiva alla controversia”
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GIURISDIZIONE BRUXELLES E PROVVEDIMENTI CAUTELARI 7 Sono soggetti al regime di riconoscimento del c.d. sistema Bruxelles? Sì secondo la sent. CGCE 21.5.1980 Denilauler Pertanto, poiché i provvedimenti cautelari sono soggetti al regime di giurisdizione e riconoscimento del sistema di Bruxelles (prima Convenzione ora Regolamento)…
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PROBLEMI PER TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 8 Va controllata la loro compatibilità con il sistema di Bruxelles Ad es. per quanto riguarda la tipologia dei differenti provvedimenti cautelari previsti dai sistemi di dir. proc. Civile dei vari Paesi: es. Mareva injunction – provvedimento previsto dal diritto inglese per congelare i beni del convenuto
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PROBLEMI PER TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 9 Ad es. per Mareva injunction – CGCE 27.4.1999 in causa C 99/96 Mietz ha escluso che fossero compatibili con il sistema Bruxelles (≠ Court of Appeal 18.5.1988; High Court 16.12. 1988) e quindi ha escluso che fossero eseguibili in base al sistema Brux se pronunciati sulla base di criteri esorbitanti.
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PROBLEMI PER TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 10 Altro problema: per ANTI SUIT INJUNCTIONS previste dal diritto inglese come provvedimenti con cui il giudice inglese vieta di esercitare azioni in altri Stati: CGCE 27.4.2004, Turner
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PROBLEMI PER TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 11 Difficile compatibilità con il sistema di Bruxelles per inapplicabilità regole su litispendenza e connessione Concorrente richiesta di provvedimenti cautelari in più Stati - cumulo
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Art. 9 l. 218/95 Novità del sistema italiano precedentemente lacunoso in materia – ricerca interpretativa della soluzione (analogia con art. 4 c.p.c.; richiamo competenze territoriali). 12
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Ambito di applicazione dell’art. 9 Residuale per la presenza di Convenzioni internazionali e Regolamenti UE Difficile qualificazione dei procedimenti di giurisdizione volontaria 13
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Difficile qualificazione Secondo i principi e i criteri della lex fori – art. 12 l. 218/95 Assenza di definizione normativa dei provvedimenti di giurisdizione volontaria nella l. italiana Si può chiedere un provv. Di giur. Volontaria sconosciuto all’ord. Italiano? 14
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Mortara e Cansacchi individuano elemento centrale dei procedimenti di volontaria giurisdizione nel fatto che il giudice imprime forma solenne a manifestazioni di privata volontà – la funzione del giudice sarebbe meramente recettizia della volontà dei privati. 15
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Criterio dell’assenza di lite (Carnelutti) non è sufficiente a dire che si ha un procedimento di volontaria giurisdizione, perché ad es. anche in caso di divorzio congiunto vi è assenza di lite ma giurisdizione contenziosa Evidentemente perché è in gioco l’accertamento di uno status e dunque non di un mero interesse. 16
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Si deve fare riferimento al dato estrinseco dell’effetto della determinazione giudiziaria: se ha idoneità di giudicato allora si ha giurisdizione contenziosa Ampio uso della procedura contenziosa nell’ord. Italiano per esigenze di certezza del diritto a garanzia delle situazioni giuridiche soggettive 17
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA – IN BASE AL RITO? Es. di procedimenti di g. volontaria in cui si segue il rito camerale (art. 737 e ss. C.p.c.): ricorso, assenza di contraddittorio, decreto revocabile e modificabile – Tutela dei minori: art. 384 c.c.; – Autorizzazione a vendere beni ereditari: art. 747 c.p.c. e 460 c.c.; 18
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QUALIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA IN BASE AL RITO? Vi sono però casi in cui si segue il rito camerale (art. 737 e ss. C.p.c.) senza che si configuri un procedimento di giurisdizione volontaria: ad es. rettificazione degli atti dello stato civile (d.P.R. 3.11.2000, n. 396) 19
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Ampiezza della giurisdizione italiana in materia – art. 9: norma generale, norma nuova, norma eclettica: – Competenza per territorio; – Cittadinanza italiana o residenza in Italia della persona cui si riferisce il provvedimento; – Applicabilità della l. italiana 20
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Vi sono anche norme speciali di giurisdizione volontaria: – Art. 22, 2° co: scomparsa, assenza e morte presunta; – Art. 32: separazione, divorzio, annullamento del matrimonio; – Art..37: filiazione; – Art. 40: adozione; – Art. 44: protezione incapaci; – Art. 50: successioni 21
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Coordinamento tra norma generale e norme speciali? Norme speciali possono applicarsi in maniera concorrente solo ove espressamente previsto 22
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Vi sono anche norme speciali di giurisdizione volontaria: – Art. 22, 2° co: scomparsa, assenza e morte presunta – esclusivo perché nulla si dice di criteri generali – Art. 32: separazione, divorzio, annullamento del matrimonio – integrativo – si richiama l’art. 3 e non il 9 ma vale anche per questo – Art..37: filiazione – integrativo – si richiamano 3 e 9; – Art. 40: adozione – esclusivo – salvo 40, 2° co. Integrativo – art. 3 e anche 9; – Art. 44: protezione incapaci – integrativo – richiama 3 e 9; – Art. 50: successioni - esclusivo 23
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA Affermazione ampia della giurisdizione italiana Criteri: – Cittadinanza italiana: sembrava superato da art. 3 l. 218/95 ma questo è un caso in cui si riconferma la sua rilevanza - Residenza in Italia – Competenza territoriale – Casi in cui si applica la legge italiana: novità per il sistema italiano; si possono chiedere comunque anche se si applica la legge straniera? Sì se ricorrono gli altri criteri – tesi restrittiva per cui vi è giurisdizione italiana solo quando l’interesse pubblico assume un ruolo prevalente (n. di appl. Necessaria, es. art. 40): non accettabile per presenza di art. 66 riconoscibilità di provv. Stran. Di vol. giur. Anche se lex causae non è di appl. Nec. 24
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CRITERI DI GIURISDIZIONE PREVISTI DALL’ART. 22, 2° co. -Criteri esclusivi di giurisdizione; -Analiticità del nuovo sistema italiano di d.i.p. – forse sarebbe stato meglio differenziare ulteriormente – precisare effetti giuridici; 25
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CRITERI DI GIURISDIZIONE PREVISTI DALL’ART. 37. -Criteri integrativi di giurisdizione; -Rilevanza della cittadinanza. 26
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CRITERI DI GIURISDIZIONE PREVISTI DALL’ART. 40. -Costituzione – art. 40, 1° - cittadinanza o residenza in Italia di adottanti e cittadinanza di adottando – estensione criteri art. 29 l. 184/83 – minore in stato di abbandono in Italia (Criticabile) -Rapporti adottanti adottati – art. 40, 2°: no per rapporti in caso di adozione legittimante per cui vale art. 37 – integrativo di art. 3 e di art. 9 in quanto si richiama l’applicabilità della l. italiana nell’art. 40, 2° co. 27
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CRITERI DI GIURISDIZIONE PREVISTI DALL’ART. 44. -Criterio integrativo di art. 3 e 9 -Presenza in Italia dei beni e della persona dell’incapace 28
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CRITERI DI GIURISDIZIONE PREVISTI DALL’ART. 50. -Criterio esclusivo - Vari criteri -Ampia determinazione della giurisdizione italiana 29
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA MATRIMONIALE -Residualità art. 9 rispetto a Reg. 2201/2003 -Residualità art. 32 l. 218/95 30
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Regolamento 2201/2003 – Bruxelles II bis che sostituisce il Regolamento 1347/2000, Bruxelles II Regolamento 1259/2010 cooperazione rafforzata su legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Roma III Legge 218/95 di diritto internazionale privato 31 FONTI RILEVANTI
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Legge 218/95 di diritto internazionale privato Possibile/Opportuna riforma della stessa? 32 FONTI RILEVANTI
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Coordinamento previsto entro le fonti stesse: considerando 17 del Reg Brux. Iibis – Regolamenti – Convenzioni internazionali – Legge interna Cooperazione internazionale – Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con la decisione del Consiglio del 28 maggio 2001,n 2001/470 CE – Art. 58 Reg. 2201/2003 – informazioni logistiche 33 COORDINAMENTO DELLE FONTI
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Ambito di applicazione soggettivo:Stati membri UE, eccetto Danimarca Ambito di applicazione temporale: dal 1° marzo 2005 (in vigore dal 1° agosto 2004), secondo quanto prevede l’art. 72 – per decisioni pronunciate dopo ma sulla base di azioni instaurate prima del 1.3.2005, si applica Reg. se competenza era fondata su criteri analoghi (Reg. 1347/2000). 34 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS
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Ambito di applicazione oggettivo: – Separazione, divorzio – no aspetti collegati: es. nome coniugi, alimenti, altre questioni; – Responsabilità genitoriale su tutti i figli anche se nati in unioni civili – art. 2 par. 7 e par. 8; – Ruolo centrale del minore: considerando n. 5 35 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS
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– Responsabilità genitoriale su tutti i figli anche se nati da coppie legate da unioni civili – art. 2 par. 7 – Differenti previsioni nazionali: sent. CGUE, 5.10.2010, J.McB c. L. E.: coppia lui irlandese lei inglese scappa con tre figli: interferenza tra art. 6 l. irlandese 1964 per cui padre convivente non ha diritto automatico all’affidamento dei figli ma deve ottenerlo con un provvedimento giurisdizionale e art. 2 par. 9 e art. 2 par. 11 del Reg. 2201/2003 – sottrazione di minori da parte di madre in pendenza di procedimento di affidamento? – Corte nega vi sia incompatibilità nozione autonoma di affidamento/influenza di leggi nazionali 36 ASPETTI PROBLEMATICI
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– Nello stesso senso: sent. CGUE, 22.12.2010, Mercredi c. Schaffe in causa C – 497/10 PPU: coppia lui inglese lei francese scappa con una figlia neonata sull’isola Reunion ove è nata: interferenza tra art. 4 Children Act 1989 per cui padre convivente non ha diritto automatico all’affidamento dei figli ma deve ottenerlo con un provvedimento giurisdizionale e art. 2 par. 9 e art. 2 par. 11 del Reg. 2201/2003 – sottrazione di minori da parte di madre in pendenza di procedimento di affidamento? – Corte nega vi sia incompatibilità nozione autonoma di affidamento/influenza di leggi nazionali – Interessante determinazione della nozione di residenza abituale con riguardo ai neonati: integrazione ambientale e personale della madre. 37 ASPETTI PROBLEMATICI
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Criteri esclusivi (art. 6: definiscono anche applicabilità del Reg. 2201/2003): – Residenza abituale del coniuge convenuto in uno Stato membro della UE; – Cittadinanza del coniuge convenuto di uno Stato membro UE (o domicile per Regno Unito e Irlanda) 38 PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: CRITERI DI GIURISDIZIONE
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CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (REG.2201/2003) Altri criteri (art.3): -RESIDENZA ABITUALE: -comune dei coniugi; -Pregressa di entrambi se perdura per uno di essi; -del convenuto; -di uno dei coniugi; -dell’attore per 6 mesi prima della domanda e se coincidente con la cittadinanza di quello Stato 39
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Ampia scelta di criteri: forum shopping e favor divortii; Ampliamento ulteriore per effetto della giurisprudenza della CGUE: sent. 16.7.2009, in causa C. 168/09 Hadadi, coniugi residenti in Francia e titolari entrambi di cittadinanza francese e ungherese: in caso di coniugi titolari di doppia cittadinanza vi è la competenza di entrambi i fori con scelta della parte di quale adire. 40 PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: CRITERI DI GIURISDIZIONE
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Criteri nazionali diventano residuali (art. 7): – Solo se nessun giudice di Stato membro sia competente in base ai titoli previsti dal Regolamento Bruxelles II Bis: ad es. cittadino italiano residente a New York convenuto in giudizio in Italia da cittadina francese residente a New York: opera l’art. 32 l. 218/95 41 PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: CRITERI DI GIURISDIZIONE
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Applicabilità del Regolamento Bruxelles II bis – 2201/2003 – regolamento doppio, concernente giurisdizione e riconoscimento anche per separazione, divorzio, annullamento matrimonio Definizione nuova di responsabilità genitoriale (art. 2 n. 7) sui figli di tutte le coppie anche di fatto –A–Affidamento (art. 2 n. 9) –V–Visita (art. 2 n. 10) 42 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
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Foro generale: –R–Residenza del minore all’inizio del procedimento (art. 8): anche in caso di modifica del provvedimento se chiesta entro tre mesi dal trasferimento lecito del minore – dalla notifica Cass. 21.10.2009 n. 22238 Foro competente in caso di sottrazione di minore: –R–Residenza del minore prima del trasferimento (art. 10), salvo Accettazione del mancato rientro da parte del titolare dell’affidamento 43 CRITERI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
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Difficile qualificazione uniforme all’interno dei diversi Stati membri UE Ad es. anche in Italia vi sono due differenti letture: –A–A) Residenza “affettiva” – nozione autonoma elaborata sulla base dei caratteri della legge applicabile: luogo in cui il minore riconosce il centro dei propri legami affettivi: Cass. 15.3.2010 n. 6197; Cass. 11.1.2006 n. 397; Cass. 2.2.2005 n. 2093 –B–B) Residenza “comune” anche per il minore art. 43 c.c.: dimora abituale: Cass. s.u. 13.6.2008 n. 16112; Cass. 31.1.2006 n. 2171. 44 CRITERIO DELLA RESIDENZA DEL MINORE
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Orientamento della CGUE a favore di una definizione autonoma: –2–2.4.2009, in causa C – 523/07, A: minori residenti in Svezia, trasferiti in Finlandia e qui affidati ai servizi sociali perché in stato di abbandono: madre impugna il provvedimento negando la giurisdizione finlandese perché residenti abitualmente in Svezia: NOZIONE AUTONOMA DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE: luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (no semplice presenza – art. 13) ricostruita sulla base dei vari elementi di fatto della situazione (oggettivi e soggettivi: durata del soggiorno, cittadinanza del minore, luogo e frequenza scolastica, conoscenze linguistiche, relazioni familiari e sociali, intenzione del minore di radicarsi in un determinato luogo) 45 CRITERIO DELLA RESIDENZA DEL MINORE
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Volontà delle parti: - Art. 12: per le controversie connesse alle cause matrimoniali - Art. 15: in caso di trasferimento di competenza a un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso 46 CRITERI DI GIURISDIZIONE DEL REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS - segue
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