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PubblicatoBiaggio Giovannini Modificato 8 anni fa
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1 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI A RUOLO SCADUTI (art. 31, D.L. n. 78/2010) E’ vietata la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti, di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2011.
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2 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI A RUOLO SCADUTI (art. 31, D.L. n. 78/2010) Ambito di applicazione - Crediti di cui all’art. 17, dlgs 241/97, per imposte erariali - Debiti iscritti a ruolo per le stesse imposte e accessori Presupposti del divieto di compensazione - Debiti superiori a 1.500 € - Termine di pagamento scaduto
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3 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI A RUOLO SCADUTI (art. 31, D.L. n. 78/2010) Possibili interpretazioni della norma A)Obbligo di riserva Divieto di compensazione fino a concorrenza del debito a ruolo scaduto. Quindi possibilità di compensare il credito eccedente. Es. Credito Iva 2010 250.000 € Cartella scaduta il 15/1/2011: 5.000 € Possibilità di compensare 245.000 € B) Obbligo di precedenza Divieto totale di compensazione in presenza di ruoli scaduti. Es. Credito Iva 2010 250.000 € Cartella scaduta il 15/1/2011: 5.000 € Nessuna compensazione è effettuabile prima del pagamento del debito scaduto
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4 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI A RUOLO SCADUTI (art. 31, D.L. n. 78/2010) L’inosservanza del divieto è punita con la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non è applicabile fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può comunque superare il 50% di quanto indebitamente compensato (la sanzione è commisurata al minore importo tra il debito scaduto e la compensazione effettuata).
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5 PAGAMENTO RUOLI MEDIANTE COMPENSAZIONE (art. 31, D.L. n. 78/2010) E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze. Comunicato stampa AE del 14/1/2011 Fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.
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6 PAGAMENTO RUOLI MEDIANTE COMPENSAZIONE (art. 31, D.L. n. 78/2010) Dal 1° gennaio 2011 le disposizioni dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73, concernenti la compensazione volontaria, su proposta dell’agente della riscossione, dei debiti a ruolo con i rimborsi d’imposta richiesti, non saranno applicabili per i ruoli di importo fino a 1.500 €.
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7 VINCOLI PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA (art. 10, D.L. n. 78/2009) 1. La compensazione dei crediti Iva, oltre 10.000 euro annui, è effettuabile: - solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale TR) - esclusivamente mediante i servizi telematici dell’AE (*) 2. La compensazione del credito della dichiarazione annuale, oltre 15.000 euro, è subordinata al “visto di conformità” o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile (sui controlli per il “visto” si veda la circolare n. 57 del 23/12/2009) (*) La trasmissione telematica del mod. F24 può effettuarsi solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione/istanza (provvedimento AE 21/12/2009)
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8 VINCOLI PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA (art. 10, D.L. n. 78/2009) PRINCIPALI CHIARIMENTI (circolare AE n. 1 del 15/1/2010) - I vincoli riguardano le compensazioni c.d. “orizzontali” (*) - La soglia di 10.000 € è riferita al credito annuale (es. 6099 del 2010), ovvero alla sommatoria dei crediti infrannuali (6036, 6037 e 6038 del 2010) - Fino alla soglia, la compensazione non è soggetta ai vincoli (fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR) - E’ comunque opportuno, anche sotto soglia, effettuare la compensazione mediante i servizi telematici dell’Agenzia (*) Attenzione: anche la compensazione Iva su Iva si qualifica “orizzontale” al di fuori del normale meccanismo delle liquidazioni periodiche (es. credito annuale 2010 utilizzato per pagare ravvedimento operoso 2009)
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9 VINCOLI PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA (art. 10, D.L. n. 78/2009) POSSIBILI ALTERNATIVE CREDITO DA DICHIARAZIONE 2010 PER IL 2009 (codice tributo 6099, anno 2009) A)UTILIZZABILE COME 6099/2009 FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2011 PER IL 2010: in questo caso si può continuare ad utilizzare sino dal 1° gennaio 2011, ferma la condizione del visto di conformità oltre 15.000 € B)RIGENERABILE COME 6099/2010: in questo caso occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2011 per il 2010 ATTENZIONE, IN OGNI CASO, ALLA ULTERIORE SOGLIA DI 516.456,90 € FISSATA, PER CIASCUN ANNO SOLARE, PER LE COMPENSAZIONI IN F24 (a prescindere dalla provenienza del credito)
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Modifiche alla territorialità Iva dal 1° gennaio 2011 Direttiva 2009/162/UE del 22 dicembre 2009 - Cessioni di gas naturale mediante sistemi - Cessioni di calore e di freddo mediante reti Luogo dell’operazione: paese di arrivo Art. 7-quinquies, DPR 633/72, come sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 18/2010 -Prestazioni di servizi culturali, scientifici, didattici, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese fiere ed esposizioni, verso soggetti passivi Luogo dell’operazione: paese del committente 10
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Detrazione Iva sui beni strumentali ad impiego promiscuo Direttiva 2009/162/UE del 22 dicembre 2009 - L’Iva sulle spese relative ai beni immobili destinati dal soggetto passivo, oltre che all’esercizio dell’attività, anche a fini estranei, è detraibile solo per la parte di uso “professionale”. - Le variazioni dell’utilizzo comportano rettifica della detrazione. - Gli Stati membri possono applicare tali disposizioni anche ad altri beni. - Le normative nazionali devono essere conformate dal 1° gennaio 2011. 11
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Cessioni di fabbricati abitativi dall’impresa costruttrice Legge c.d. di stabilità (n. 220/2010) Passa da 4 a 5 anni dall’ultimazione il termine entro il quale la vendita è imponibile. La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2011. 12
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Rimborso annuale Iva La richiesta va espressa compilando il quadro VR della dichiarazione annuale, e non più presentando il modello VR all’Agente della riscossione. 13
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Inversione contabile Iva Dal 1° aprile 2011 l’Iva si applicherà con il meccanismo del “reverse charge” sulle cessioni di: - telefoni cellulari - microprocessori e unità centrali di elaborazione. Sono escluse le vendite nella fase del commercio al dettaglio. Sanzioni e ravvedimento sulle violazioni in materia di reverse charge: risoluzione AE n. 140 del 29/12/2010 14
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Fonti normative - Art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78 (convertito c.m. dalla legge 30/7/2010, n. 122) - Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010 15
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Soggetti obbligati I soggetti passivi dell’Iva devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle operazioni Iva, attive e passive, di importo non inferiore a 3.000 €. In caso di trasformazioni soggettive, l’obbligo è assolto con unica comunicazione dal soggetto che subentra, se il “dante causa” si è estinto. Diversamente, ciascuno comunica le proprie operazioni. 16
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Oggetto della comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute), di importo non inferiore a 3.000 €. 17
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Determinazione della soglia di 3.000 € - L’importo di 3.000 € si assume al netto dell’Iva - Per le operazioni non soggette a fatturazione obbligatoria, la soglia è stabilita in 3.600 €, Iva inclusa -In caso di più contratti collegati, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti - Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e altri contratti con corrispettivi periodici, anche se stipulati verbalmente, si fa riferimento ai corrispettivi dovuti nell’anno solare 18
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Informazioni da comunicare Per ciascuna operazione occorre specificare: - elementi identificativi della controparte - data di registrazione o di effettuazione - corrispettivo (al lordo dell’Iva per le operazioni senza obbligo di fattura) - imposta (o titolo di inapplicabilità) privati: codice fiscale soggetti passivi: partita Iva non residenti: dati identificativi 19
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Operazioni escluse - Importazioni - Esportazioni art. 8/a e 8/b, DPR 633/72 - Operazioni scambiate con soggetti di paesi “black list” - Operazioni comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR 605/73 (es. assicurazioni, energia elettrica, gas, telefonia, ecc.) - Operazioni non soggette ad obbligo di fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 20 Chiarimenti dell’AE: non devono essere comunicate le compravendite di immobili
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Modalità e termini della comunicazione La comunicazione va trasmessa per via telematica entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. E’ consentita la trasmissione di una comunicazione sostitutiva, previo annullamento della precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. 21
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Semplificazioni per le operazioni 2010 - La comunicazione comprende solo le operazioni con obbligo di fattura - La soglia di rilevanza è elevata da 3.000 euro a 25.000 euro - La comunicazione può essere trasmessa entro il 31 ottobre 2011. 22
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Elenco operazioni Iva da 3.000 € in su Sanzioni Per l’omessa, infedele o inesatta comunicazione si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro. 23
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Fonti normative - Art. 27, D.L. n. 78/2010 - Provvedimento AE 29/12/2010 (disciplina del regime) - Provvedimento AE 29/12/2010 (criteri e modalità per la validazione della partita Iva) 24
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Richiesta dell’autorizzazione I soggetti che intendono effettuare operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. n. 331/93 devono esprimere tale volontà nella dichiarazione di inizio attività Iva (quadro I del modello, ovvero casella C del quadro A per gli enti non commerciali non soggetti passivi). I soggetti in attività esprimono la volontà con apposita istanza da presentare direttamente (o mediante raccomandata postale) ad un ufficio dell’AE. I soggetti che hanno espresso la volontà possono, con le stesse modalità, retrocedere da tale opzione - Acquisti intracomunitari - Cessioni intracomunitarie L’AE ha però precisato che il regime riguarda anche le prestazioni di servizi intraUe. 25
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Rilascio, diniego e revoca dell’autorizzazione Entro trenta giorni dalla ricezione, l’AE verifica i dati ed effettua una valutazione preliminare degli stessi e del rischio; in caso di esito negativo, emette provvedimento di diniego. In assenza di diniego, l’autorizzazione si intende rilasciata e il soggetto può operare dal 31° giorno. Entro sei mesi l’Agenzia effettua controlli più approfonditi, all’esito dei quali può emettere provvedimento di revoca dell’autorizzazione, che comporta cancellazione dalla banca dati VIES a decorrere dalla data di emissione. L’Agenzia effettua inoltre controlli periodici ai fini dell’eventuale revoca I provvedimenti di diniego e di revoca sono impugnabili in CTP. 26
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Effetti dell’autorizzazione Inserimento della posizione Iva del soggetto nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (banca dati VIES), con effetto dal 31° giorno dalla “manifestazione di volontà”. La situazione è verificabile attraverso la procedura di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie. 27
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Elementi di valutazione su cui si fonda il diniego - Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi, che comportano cessazione d’ufficio della partita Iva - Mancanza dei requisiti che legittimano l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati - Analisi del rischio in base ai criteri individuati nel provvedimento VIES (slide successiva) - Riscontro esattezza e completezza dei dati forniti per l’identificazione Iva - Soggetto non più attivo - Soggetto che abbia dichiarato dati falsi o abbia omesso di dichiarare dati rilevanti per l’identificazione - Gravi inadempimenti agli obblighi Iva nei cinque periodi d’imposta precedenti - Coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell’impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci - Altri elementi di criticità in possesso dell’amministrazione 28
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe La valutazione del rischio di possibili finalità evasive dei richiedenti si basa su: 1. Elementi di rischio circa la tipologia e le modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria 2. Elementi di rischio sulla posizione fiscale del soggetto richiedente, in particolare omissioni o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi 3. Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente 4. Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi. 29
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Disciplina transitoria per la costituzione dell’archivio VIES: trattamento delle posizioni Iva esistenti alla data del 28 febbraio 2011 1. Posizioni aperte fra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011 2. Posizioni aperte prima del 31 maggio 2010 30
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Soggetti con partita Iva richiesta fra il 31/5/2010 e il 28/2/2011 Entro il 28/2/2011 saranno esclusi dalla banca dati VIES se non hanno manifestato la volontà nella dichiarazione di inizio attività (salvo che abbiano effettuato nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi Intrastat*) * In merito all’inciso, il provvedimento non è chiaro. 31
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Soggetti con partita Iva richiesta prima del 31/5/2010 Entro il 28/2/2011 saranno esclusi dalla banca dati VIES se: - non hanno presentato modelli Intrastat (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi resi o ricevuti) negli anni 2009 e 2010, oppure - non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009. 32
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Regime autorizzatorio per le operazioni intraUe Entrambe le categorie di soggetti a rischio di esclusione (precedenti slide), qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, possono comunicare la volontà con apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’AE. Si applica la procedura di diniego o revoca. Si effettuano i controlli previsti. Se alla data della conferma in Vies (entro il 28/2/2011) sono passati trenta giorni dall’istanza, la conferma è retroattiva; in caso contrario, il soggetto viene prima escluso, poi inserito con effetto dal 31° giorno. 33
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