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PubblicatoFlorindo Brunelli Modificato 8 anni fa
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Diritto privato Persona e diritto
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Soggetto e Persona Con la formula “soggetto giuridico” si intende far riferimento alla qualità di possibile titolare di situazioni giuridiche soggettive. I destinatari delle regole di cui si sostanzia l’ordinamento giuridico sono identificati nel codice civile nelle: Persone fisiche Persone giuridiche
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Soggetto e persona Dall’impianto del codice civile parrebbe esservi una sostanziale identificazione tra “soggettività” e “personalità” attributo quest’ultimo delle persone fisiche e di quelle giuridiche riconosciute.Alla luce dei contenuti della nostra Costituzione e in particolare dell’art. 2, si ritiene, comunque, di dover includere tra le persone anche gli enti non riconosciuti.
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Soggetto e persona La persona in senso giuridico riveste invero due ruoli: >>uno passivo e statico come centro di imputazione di interessi (identità persona e soggetto di diritto). >> uno attivo e dinamico come idoneità all’attività giuridica (v. capacità di agire).
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Persona, soggetto e capacità Veniamo quindi a considerare un altro concetto cardine in questo ambito: la capacità giuridica come idoneità dell’individuo di essere titolare di situazioni soggettive. In base all’art. 1 essa si acquista con la nascita.
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Persona, soggetto e capacità L’art. 1 prosegue dicendo che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Il riferimento è a quanto previsto da alcune norme. Ricordiamo in particolare l’art. 462, 1 in base al quale “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione”.
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Soggettività, personalità e capacità Sui rapporti tra capacità, personalità e soggettività si danno distinte opinioni: * Teoria organica: coincidenza tra soggettività, capacità e personalità. * Teoria atomistica: soggettività e capacità si distinguono in quanto l’una è attributo individuale (quel diritto a quel soggetto) e l’altra generale (il nato è il centro di riferimento dell’ordinamento giuridico generale).
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Soggettività, personalità e capacità Le considerazioni finora svolte assumono rilevanza con riguardo ad alcuni temi di particolare attualità che hanno interessato anche la giurisprudenza della nostra suprema corte.
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Il problema della posizione del concepito In base all’art. 1 della legge 40/2004. “ Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
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Il problema della soggettività del concepito Se il concepito è tutelato dal diritto, vuol dire che esso ha soggettività, capacità e personalità? La soluzione potrebbe essere trovata non in una equiparazione tra nati e concepiti sul piano della capacità ai sensi dell’art. 1 c.c., bensì estendendo l’area dei soggetti di diritto.
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Il problema della soggettività del concepito Tale soluzione sembra aver trovato riconoscimento anche da parte della nostra Suprema Corte (C. 10741/2009), che ha affermato: “In tema di diritto a nascere sano e di obblighi di informazione, va affermata la soggettività giuridica del nascituro limitatamente alla titolarità di alcuni interessi protetti e, in via consequenziale, il nesso di causalità tra il comportamento dei medici (di omessa informazione e di prescrizione dei farmaci dannosi) e le malfor- mazioni dello stesso nascituro che, con la nascita, acquista l’ulteriore diritto patrimoniale al risarcimento. “
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Soggetto e Status Lo status non è più considerato come qualità del soggetto legata al suo ceto, classe sociale ecc., ma come situazione soggettiva indicante la posizione del soggetto rispetto a determinati gruppi sociali organizzati e costituente il fondamento dell’insieme di diritti e obblighi che si ricollegano alla relativa appartenenza.
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Soggetto e Status Particolare importanza nel diritto privato assume lo stato familiare (di coniuge, di genitore, di figlio). Taluni considerano status la posizione del soggetto quale membro di gruppi organizzati (associazioni e società). Non si può parlare di status quando manca il gruppo organizzato e si ha unicamente una rilevanza della qualità del soggetto ai fini della normativa applicabile (consumatore, imprenditore, professionista ecc.)
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Residenza, domicilio e dimora Ai fini della produzione di determinati effetti l’ordinamento dà rilevanza: >>per le PERSONE FISICHE (art. 43 ss.) a: Residenza: luogo in cui il soggetto permane con sufficiente stabilità (quid facti) rilevanza ad es. ai fini fiscali (v. però TUIR DPR 917/1986 art. 2) Domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi (quid juris). rilevanza ad es. ai fini dell’apertura della successione (art. 456). Dimora: è il luogo in cui la persona si trova temporaneamente >> per le PERSONE GIURIDICHE (art. 46) Luogo della sede
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Perdita della capacità giuridica La morte è fatto estintivo delle persone fisiche e determina la cessazione della loro capacità giuridica. L’accertamento della morte, di competenza dell’ufficiale di stato civile, può essere diretto o indiretto a seconda che sia possibile o meno rinvenire e riconoscere il cadavere della persona che si assume morta.
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Morte della persona fisica per il diritto >> presunzione di commorienza quando non è possibile stabilire la sopravvivenza di un soggetto ad un altro (art. 4) >> scomparsa mancanza dall’ultimo domicilio o residenza (art. 48) nomina di un curatore >> assenza dopo 2 anni dall’ultima notizia (art. 49) immissione temporanea nei beni >> morte presunta dopo 10 anni dall’ultima notizia (art. 58) gli effetti temporanei dell’assenza divengono definitivi (63 e 65). In caso di ritorno del presunto morto questi ha il diritto a recuperare i beni nello stato in cui si trovano o conseguire il prezzo di quelli alienati, può pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte (66). E’ nullo il matrimonio del coniuge che si sia nel frattempo risposato (68)..
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