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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

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Presentazione sul tema: "ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO"— Transcript della presentazione:

1 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Le persone Schiavitù

2 Schiavitù Gaio divide il suo manuale istituzionale in tre grandi aree: personae, res, actiones (persone, cose, processo) Le persone sono a loro volta suddivise in liberi e schiavi; i liberi in ingenui (nati liberi) e libertini (schiavi liberati)

3 Schiavitù PERSONAE IUS RES ACTIONES INGENUI LIBERTINI

4 Schiavitù La schiavitù rientra nel c.d. ius gentium (diritto delle genti) ed è comuni a tutti i popoli dell’antichità Gli schiavi erano a Roma la forza lavoro: gli uomini liberi non lavorano, vivono in maniera parassitaria I lavori manuali sono svolti solo dagli schiavi che, sin dalle origini vengono catturati con le guerre di conquista

5 Schiavitù Quando Roma non era ancora una potenza conquistatrice, gli schiavi erano pochi ed erano per questo molto preziosi: venivano trattati molto bene Gli schiavi venivano in origine chiamati famuli, parola derivata da familia, poiché erano una propaggine del nucleo famigliare, di cui rappresentavano parte del PATRIMONIO

6 Schiavitù Quando Roma diventa la più grande potenza del mediterraneo, affluiscono a Roma milioni di schiavi Nel I secolo a.C. si contano a Roma di schiavi: il loro prezzo crolla Dopo la fase di espansione di Roma, finiscono le guerre di conquista, il numero degli schiavi diminuisce

7 Schiavitù I campi sono incolti e nasce una nuova forma di soggezione: il lavoro che prima era svolto dagli schiavi inizia ad essere svolto dagli uomini liberi che sono legati alla terra (servi della terra) da cui successivamente si svilupperanno i servi della gleba

8 FIUNT (diventano in seguito)
Schiavitù NASCUNTUR (nascita) SERVI FIUNT (diventano in seguito)

9 Schiavitù NASCUNTUR: il nato da una schiava è schiavo, si guarda cioè alla condizione della madre Se la madre è libera, il figlio è libero anche se nato da padre schiavo, mentre se è schiava anche il figlio è schiavo, indipendentemente dalla condizione del padre

10 Schiavitù Schiavitù di guerra CAPTIVITAS TRANS TIBERIM FIUNT
Vendita al di là del Tevere FIUNT NOXAE DEDITIO Dare a nossa INDELECTUS Chi si sottrae alla leva militare INCENSUS Chi si sottrae al censimento ADDICTUS Ladro originariamente ‘assegnato’ al derubato CONDANNATI AD ALCUNE PENE Condannati ai lavori forzati o a combattere nei giochi con le bestie

11 Schiavitù CAPTIVITAS: la prigionia di guerra è la più antica forma di schiavitù ed istituto del ius gentium (diritto delle genti) comune a tutti i popoli antichi Erano captivi sia i catturati durante le battiglie che una intera popolazione che, invece di arrendersi, fosse stata sottomessa con le armi Hostes erano invece i nemici che si trovavano in guerra con i Romani

12 Schiavitù La captivitas valeva anche per i cittadini romani catturati in battaglia che venivano considerati schiavi e perdevano, per il diritto romano, ogni diritto Se il cittadino romano che era caduto schiavo faceva ritorno nel territorio romano, riacquistava il suo status di libero e i diritti di cui godeva precedentemente tranne due: possesso e matrimonio

13 Schiavitù Il ritorno del prigioniero romano in patria e il riacquisto dei diritti prendeva il nome di postliminium (oltre il confine, il limes): i diritti non sono estinti, sono quiescenti Possesso e matrimonio non venivano riacquistati perché erano situazioni di fatto, cioè si riconosceva loro determinati effetti sono a che persisteva la volontà continuativa dei soggetti di trovarsi in quella situazione

14 Schiavitù Nell’81 a.C. venne emanata da Lucio Cornelio Silla una lex Cornelia che stabiliva che se il captivus fosse morto in prigionia, la successione testamentaria si sarebbe aperta come se la morte si fosse verificata al momento in cui il cittadino romano era caduto prigioniero Si parla al riguardo di fictio legis Corneliae, cioè di una finzione che riguarda il momento della morte

15 Schiavitù A quale scopo?

16 Schiavitù Se la successione testamentaria si fosse aperta al momento della morte, cioè in stato di captivitas, il testamento del cittadino romano sarebbe stato nullo Per impedire questo si adottò questa finzione, che fosse morto al momento della cattura così da fare salvo il testamento

17 Schiavitù TRANS TIBERIM: è causa di schiavitù la vendita del cittadino romano al di là del Tevere, cioè nel territorio straniero, possibile quando fosse stato riconosciuto debitore insolvente con l’antica procedura esecutiva (legis actio per manus iniectionem) INDELECTUS: colui che si sottrae volontariamente alla leva militare e viene privato della cittadinanza romana e diventa schiavo

18 Schiavitù INCENSUS: colui che si sottrae all’iscrizione nelle liste del censo e non è, dunque, cittadino romano, non ha capacità giuridica e si trova nella condizione di schiavo Ogni cinque anni infatti a Roma si provvedeva al censimento della popolazione a scopo tributario e militare dei cittadini romani, dei membri della famiglia e del patrimonio

19 Schiavitù NOXAE DEDITIO: consegna di un cittadino romano ad un popolo straniero che lo accetta a causa di un comportamento che genera una responsabilità internazionale (es. avere offeso od usato violenza su ambasciatori) Anticamente il ladro colto in flagrante veniva addictus al derubato (pena successivamente sostituita con quella pecuniaria)

20 Schiavitù I condannati ad alcune pene sono considerati schiavi
Lo schiavo è giuridicamente una res (cosa) ed il suo valore cambia in base alle epoche storiche In origine rientrava tra le res mancipi, cioè tra le cose più preziose che servivano alla produzione agricola

21 Schiavitù Lo schiavo è un OGGETTO di diritto, non un SOGGETTO e rimane tale anche se scappa Lo schiavo, dunque, è tale in virtù della sua condizione, non perché insiste su di lui un diritto di proprietà Successivamente Giustiniano stabilirà, invece, che, cessando il diritto di proprietà del padrone lo schiavo diviene libero

22 Schiavitù Lo schiavo essendo una res non può contrarre matrimonio: l’unione stabile tra due schiavi prende il nome di contubernium Lo schiavo non può compiere negozi giuridici per conto proprio: gli effetti dei negozi da lui compiuti vanno in capo al padrone Si parla al riguardo di rappresentanza diretta: gli effetti e la responsabilità dei fatti compiuti dagli schiavi vanno in capo al padrone (rappresentato)

23 Schiavitù Gli effetti giuridici degli atti compiuti dallo schiavo vanno in capo al padrone solo se vantaggiosi, perché vige la regola che lo schiavo non può rendere deteriore la condizione del padrone Lo schiavo può anche essere nominato erede in un testamento, ma per l’acquisto dell’eredità è necessario il consenso del padrone

24 Schiavitù Per incentivare gli schiavi al lavoro venne introdotto l’istituto del peculium (patrimonio) Il peculium è un capitale che lo schiavo forma con il proprio lavoro o con donativi Il peculium non è giuridicamente di proprietà dello schiavo, ma del padrone e non può disporne

25 Schiavitù Di fatto però gli viene lasciato e lo amministra ed in genere gli serve per essere riscattato In realtà si impose la riprovazione sociale nei confronti di chi si impadronisce del peculium dello schiavo Se lo schiavo muore il peculium va al padrone

26 Schiavitù Alcune volte è il padrone stesso a fornire allo schiavo il peculium per dargli i mezzi per commerciare a proprio vantaggio Se lo schiavo contrae un’obbligazione, il creditore può agire contro il padrone con l’ACTIO DE PECULIO nei limiti del peculio

27 Schiavitù Il padrone poteva preporre lo schiavo a svolgere un’attività commerciale o metterlo a capo di una nave Tutti i negozi giuridici stipulati dallo schiavo producevano effetti in capo al padrone In questi casi i terzi danneggiati agivano verso il padrone che rispondeva col proprio patrimonio e non nei limiti del peculio

28 Schiavitù Le azioni che i terzi avevano a disposizione erano rispettivamente l’ACTIO INSTITORIA e l’ACTIO EXERCITORIA Se invece lo schiavo è stato incaricato di svolgere un negozio in particolare, l’azione per i terzi si chiama ACTIO QUOD IUSSU

29 Schiavitù Lo schiavo può compiere altre attività che producono effetti giuridici: CRIMINI e DELITTI I crimini venivano puniti dallo Stato in modo più grave rispetto a quello previsto per gli uomini liberi (es. crocifissione) I delitti erano, invece, fonte di obbligazione per il padrone che poteva o risarcire il danno o consegnare lo schiavo al danneggiato (NOXAE DEDITIO)

30 Schiavitù Lo schiavo può inoltre partecipare ad associazioni religiose e compiere atti religiosi che hanno conseguenze giuridiche Il VOTUM era una promessa fatta alla divinità di (ad esempio) offrire parte del peculio nel caso di guarigione da una malattia

31 Schiavitù Gli schiavi possono obbligarsi con il votum previo consenso del padrone Se la richiesta viene esaudita, lo schiavo deve pagare: se non lo fa, risponde giuridicamente il padrone Il luogo dove viene sepolto lo schiavo è un locus religiosus, esattamente come vi fosse sepolto un uomo libero e sottratto ai commerci

32 Schiavitù Gli schiavi possono obbligarsi con il votum previo consenso del padrone Se la richiesta viene esaudita, lo schiavo deve pagare: se non lo fa, risponde giuridicamente il padrone

33 Schiavitù Vediamo come lo schiavo può diventare libero
Con la manomissione civile o pretoria

34 Schiavitù Diritto civile Manomissione Diritto del pretore
Manumissio censu Manumissio vindicta Manumissio testamento Diritto civile Manomissione Diritto del pretore Manumissio inter amicos Manumissio per mensam Manumissio per epistulam

35 Schiavitù Con la manomissione civile il padrone dà allo schiavo sia la liberta che la cittadinanza Manumissio censu: il padrone indica ai censori di iscrivere il servo tra i cittadini liberi

36 Schiavitù Manumissio vindicta: è un finto processo in cui un cittadino romano (adsertor in libertatem) che si mette d’accordo con il padrone e pronuncia parole solenni con le quali afferma, dinanzi al magistrato, che lo schiavo è un uomo libero. Il padrone assume un contegno passivo e il magistrato riconosce libero lo schiavo

37 Schiavitù La manumissione testamento è invece la dichiarazione resa dal padrone nel testamento di voler liberare lo schiavo dopo la sua morte

38 Schiavitù Manomissioni pretorie sono quelle inventate dal pretore e protette dal suo editto Inter amicos: la dichiarazione fatta dal padrone dinanzi ad amici di voler liberare uno schiavo Per mensam: sempre dinanzi ad amici, il padrone invita lo schiavo a sedersi al tavolo degli uomini liberi manifestando la volontà di liberarlo

39 Schiavitù Per epistulam: dichiarazione resa con atto scritto
Le manomissioni pretorie non avevano rilevanza per il diritto civile: da un punto divista giuridico gli schiavi liberati in questo modo rimanevano giuridicamente schiavi Cosa succedeva se il padrone cambiava idea?

40 Schiavitù Erano protetti dal pretore che negava al padrone l’azione per rivendicarli in schiavitù Il pretore però non poteva agire per il diritto civile facendo conseguire loro la libertà e la cittadinanza Per risolvere questa situazione venne emanata la lex Iunia Norbana (19 d.C.) che attribuiva a coloro i quali fossero stati liberati con le manomissioni pretorie, la cittadinanza dei Latini e si chiamarono latini Iuniani dal nome della legge

41 Schiavitù Sotto l’influenza del cristianesimo si riconobbe una nuova forma di manomissione chiamata IN SACROSANCTIS ECCLESIIS, dichiarazione fatta dal padrone dinanzi alle autorità ecclesiastiche e alla comunità dei fedeli di voler liberare lo schiavo

42 Schiavitù I libertini (schiavi liberati) avevano degli obblighi nei confronti dell’ex padrone (patronus) consistenti nel dovere di prestare assistenza in caso di bisogno (obsequium), di fare doni o compiere le prestazionia cui i libertini si erano obbligati prima della liberazione. Se poi il libertino moriva senza aver fatto testamento e senza figli, i suoi beni andavano al patronus.


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