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Corso di Diritto Sindacale Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila.

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Presentazione sul tema: "Corso di Diritto Sindacale Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila."— Transcript della presentazione:

1 Corso di Diritto Sindacale Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

2 Art. 39 Cost. L’Organizzazione Sindacale L'organizzazione sindacale e` libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

3 Art. 40 - Sciopero Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Legge n. 146/90 avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

4 Art. 28 - Condotta Antisindacale Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

5 Art. 28 - Condotta Antisindacale Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e s.s. del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

6 Contratto collettivo Efficacia erga omnes (nessuna registrazione) Contratto collettivo di diritto comune ex art. 1322 c.c. Si applica solo agli iscritti al Sindacato (c.d. parte obbligatoria) Può rinviare alcuni istituti al Contratto Collettivo Aziendale (c.d. secondo livello) Inderogabilità in peius e Derogabilità in melius avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

7 Art. 2077 c.c. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. (c.d. Efficacia Reale o inderogabilità) Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.sostituite di diritto Principio di Gerarchia Criterio di Specialità Criterio Cronologico avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

8 Accordo del 23 luglio 1993 Durata quadriennale per la disciplina del rapporto di lavoro (c.d. parte normativa) (inquadramento, orario di lavoro, ferie, pause e riposi, sanzioni e procedure disciplinari) Durata biennale per il trattamento retributivo (c.d. parte economica) avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

9 Art. 35 - Campo di applicazione Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

10 Art. 36 - Obblighi Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

11 Art. 14 - Attività Sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

12 Art. 15 - Atti Discriminatori E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

13 Art. 19 - R.S.A. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita` produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila

14 Art. 20 - Diritto di Riunione I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente. dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila


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