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PubblicatoLuisa Bernardi Modificato 8 anni fa
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RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità penale del singolo/persona fisica che commette il reato Responsabilità dell'ente da illecito amministrativo
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RESPONSABILITA' PENALE DELLA PERSONA FISICA NELLA GESTIONE DI UN ENTE GIURIDICO Reati societari Reati tributari D.Lgs. n. 74 del 10/03/2000 Reati fallimentari Titolo XI Libro V Codice Civile Artt. 2621-2641 “Disposizioni penali in materia di società e consorzi” Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto Artt. 216-241 R.D. n. 267 del 16/03/1942.......per:
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Alcuni dei reati che sono tipicamente commessi nella gestione di un ente giuridico non possono essere riferibili ad un ente no profit !
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RESPONSABILITÀ DA ILLECITO AMMINISTRATIVO Premessa : ex art. 27 della Costituzione : principio della “personalità della responsabilità penale” che sorge solo in capo a una persona fisica per “fatto proprio” ex D.Lgs. 231 dell'8.6.2001 : responsabilità amministrativa (o parapenale ) degli enti collettivi per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi collegamento funzionale fra responsabilità penale della persona che ha commesso un reato e responsabilità dell'ente a cui quel reato abbia causato una utilità : sia l'autore (persona fisica) del reato che l'ente di appartenenza rispondono penalmente per il fatto illecito compiuto Societas delinquere ac puniri non potest!!
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D. Lgs. 231 del 08/06/2001 Art. 1 1. Il presente decreto disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da REATO. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonchè agli enti che svolgono funzioni di rilevo costituzionale.
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ART. 5 A ll'ente si imputano gli atti illeciti commessi a suo interesse o vantaggio dai propri amministratori e/o rappresentanti “culpa in vigilando” e “ culpa in eligendo” dell'ente : non aver adeguatamente vigilato affinché nessuna delle persone inserite nel proprio contesto organizzativo evitasse di commettere illeciti penali
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REATO COMMESSO DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E LORO SOTTOPOSTI CONDIZIONI PER IMPUTARE ALL'ENTE LA RESPONSABILITÀ PENALE : 1 Neologismo giuridico comprende anche soggetti che di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'ente
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2 INTERESSE O VANTAGGIO PER L'ENTE Nessuna imputabilità per l'ente qualora il reato venga commesso nell'interesse proprio dei soggetti o di terzi Valutazione fatta dal giudice in astratto ed ex post CONDIZIONI PER IMPUTARE ALL'ENTE LA RESPONSABILITÀ PENALE :
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3 REATO PRESUPPOSTO CONDIZIONI PER IMPUTARE ALL'ENTE LA RESPONSABILITÀ PENALE : commissione di un reato fra quelli tassativamente indicati nel decreto Sono un sottoinsieme dei reati di cui potrebbero essere imputabili i soggetti apicali sia per tipologia sia per criteri di imputazione soggettiva
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I REATI PRESUPPOSTO Articoli 24 – 25 undecies reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari (artt. 2621 – 2641 Codice Civile); reati legati alla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati di terrorismo e di eversione dell'ordine; reati informatici e trattamento illecito di dati; reati contro la fede pubblica; reati contro la personalità individuale
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Anche coloro che prestano attività gratuita negli enti no profit (volontari) rientrano tra i lavoratori tutelati dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro!!! Secondo parte della dottrina gli enti no profit sarebbero imputabili per i reati societari pur non essendo imputabili i soggetti che li commettono!!! N.B. Articolo 8 – Autonomia delle responsabilità dell'ente
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I reati tributari e i reati fallimentari I reati da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro commessi con dolo NON RIENTRANO TRA I REATI PRESUPPOSTO
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LE SANZIONI SANZIONI PECUNIARIE DA € 25.800 A € 1.548.00 - proporzionate alla gravità del reato ed al grado di responsabilità dell'ente - riducibili se ente risarcisce il danno ed elimini le conseguenze dannose del reato adottando il modello organizzativo prima dell'inizio del processo penale SANZIONI INTERDITTIVE da 3 mesi a 2 anni - interdizione dall'esercizio della attività - divieto di contrattare con P.A. - sospensione di autorizzazioni, licenze, concessioni - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi SANZIONI ACCESSORIE - confisca del profitto del reato; - pubblicazione della sentenza di condanna
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N.B. Nelle associazioni prive di personalità giuridica, per il debito derivante dalle sanzioni inflitte dal giudice, non risponde anche il socio che ha agito, anche qualora il fondo patrimoniale sia incapiente. Articolo 27 -1° co. Responsabilità patrimoniale dell'ente Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune
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COME FA L'ENTE AD EVITARE LE SANZIONI IN CASO DI REATO COMMESSO DA PARTE DELLE PROPRIE FIGURE APICALI O DEI LORO SOTTOPOSTI ? L'ente è esente da responsabilità se, prima della commissione del reato, ha predisposto ed adottato un efficace MODELLO ORGANIZZATIVO con un idoneo ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA....L' ESIMENTE.....
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO : insieme delle regole interne di cui l'ente si dota al fine di prevenire la commissione dell'illecito penale. Deve essere : efficace : capace di cogliere tempestivamente e preventivamente i segnali riguardanti la commissione di possibili reati; specifico : adeguato alle caratteristiche e dimensioni dell'ente ed alle attività da esso svolte; attuale : non statico, ma adeguato continuamente al variare delle attività e della struttura dell'ente.
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Il reato è commesso mediante elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e di gestione. Una volta constatato il reato si realizza un inversione dell’onere della prova. L'onere della prova dell'elusione fraudolenta spetta alla associazione L'ente è esente da responsabilita' se:
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L'adozione del MODELLO ORGANIZZATIVO e dell'ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA Non sono un OBBLIGO Sono una FACOLTÀ La mancata adozione del modello, in caso di reato costituisce presupposto per la promozione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 22 Codice Civile
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L'ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA - Può essere monocratico o collegiale - Vigila e controlla la reale e concreta applicazione del MODELLO ORGANIZZATIVO - Verifica la validità e l'adeguatezza ai mutamenti aziendali Deve essere : - autonomo e indipendente - imparziale - professionale N.B. L'O.d.V. non è un organo della associazione. Non ha poteri disciplinari e/o sanzionatori.
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