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PubblicatoGianluigi Forti Modificato 8 anni fa
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1. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO La eccezioni sospensive 1 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Art. 1460: “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultano dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. 2 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Una prima indicazione di carattere sistematico: due prestazioni contrapposte da adempiersi “contemporaneamente” secondo la “natura del contratto” Contratto a prestazioni corrispettive 3 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Genus proximum e differentiae specificae con la risoluzione 4 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive analogieConservazione dell’equilibrio del contratto differenze risoluzione Scioglimento contratto Inadempimento imputabile (art. 1218) eccezione Qualsiasi inadempimento (anche potenziale [v. art. 1461]) Solo sospensione esigibilità della prestazione 5 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Presupposto art. 1460: inadempimento Vittima inadempimento controparte Art. 1453 Art. 1460 6 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 04-11-2009, n. 23345. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali 7 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. lav., 20-10-2009, n. 22167. Ove l’agente versi nell’impossibilità di adempiere il mandato affidatogli in conseguenza, dapprima, di provvedimenti restrittivi della libertà personale e, successivamente, di misure cautelari personali prevedenti l’obbligo di dimora in un dato comune, è legittima la sospensione del mandato di agenzia da parte del mandante trovando la stessa fondamento nel principio sinallagmatico nell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, sotteso non solo all’eccezione dilatoria ex art. 1461 c.c., ma anche all’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., la cui ratio è ravvisabile nell’esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell’obbligato, tale da pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico del contratto (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ravvisato una forma di autotutela, non vietata dall’ordinamento, nella sospensione del mandato da parte della mandante, la Siae [società italiana autori ed editori], in seguito all’arresto dell’agente per associazione per delinquere nell’ambito di un’inchiesta relativa ad operazioni internazionali di riciclaggio di titoli, e al clamore generato dalla vicenda, davanti al quale la società aveva inteso cautelarsi in attesa degli sviluppi della situazione senza, tuttavia, recedere dal contratto) 8 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Attenzione: l’art. 1460 giustifica solo un inadempimento proporzionato, in quanto a qualità e quantità, a quello di controparte. Quindi né inadempimenti radicali o definitivi a fronte di inadempimenti di minore gravità, né inadempimenti inesatti 9 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. I, 04-02-2009, n. 2720. Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 c.c., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte 10 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 25-03-2010, n. 7179. Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli art. 27 e 34 l. 27 luglio 1978 n. 392 (e, in regime transitorio, dagli art. 68, 71 e 73 stessa l.), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno; ne consegue che, se la richiesta del locatore di riavere indietro l’immobile, non accompagnata dall’offerta dell’indennità, non vale a mettere in mora la controparte, specularmente, l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone Il principio di proporzionalità 11 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Il mancato rispetto del principio di proporzionalità comporta il rischio che la vittima di un iniziale inadempimento non grave si ved addossare la responsabilità per l’inadempimento definitivo … 12 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 24-09-2009, n. 20614. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (nella specie, la suprema corte ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che - in relazione alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita di un immobile - aveva ritenuto che la nullità dell’atto di provenienza in capo alla promittente venditrice avesse un’incidenza talmente decisiva e preponderante da rendere irrilevante il ritardo addebitabile alla controparte). 13 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive La proposizione dell’eccezione di inadempimento 14 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 29-09-2009, n. 20870. L’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare proposta dal promissario acquirente, convenuto dal promittente venditore per la risoluzione del contratto per inadempimento, nonostante detta riconvenzionale fosse corredata da difese volte a contestare l’avversa pretesa sulla scorta di addebiti di varie inadempienze agli assunti impegni di completamento e regolarizzazione urbanistica dei fabbricati accedenti al fondo oggetto del pattuito trasferimento) 15 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Suggerimento pratico: cerchiamo di essere espliciti quando scriviamo gli atti !!! 16 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Conseguenze processuali della proposizione dell’eccezione 17 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 20-01-2010, n. 936. In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, … ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere - allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento (v. art. 1667 3 ) - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte 18 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3373. In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione) … 19 g. la rocca - corso di diritto civile
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Un esempio dell’importanza pratica dell’eccezione di inadempimento: v. art. 1498 2 c.c.: la contestualità dello scambio riflette una regola di esperienza funzionale all’eccezione di inadempimento, che si conferma quale strumento per il controllo del rischio di inadempimento (rischio di controparte). g. la rocca - corso di diritto civile 20
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2. L’ART. 1461 Le eccezioni sospensive 21 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Art. 1461 c.c.: “Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia” 22 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 20-02-2008, n. 4320. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione dilatoria di cui all’art. 1461 c.c. (mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti) può essere opposta da una delle parti quando la situazione patrimoniale dell’altro contraente venga a deteriorarsi in maniera tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis; inoltre, per la sua applicabilità, non è neppure necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l’abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza (nella fattispecie, relativa ad un contratto di fornitura di tessuto, si è ritenuta giustificata la mancata consegna di nuova stoffa, a fronte dell’inadempimento di precedenti fatture per decine di milioni, della richiesta di concordare un piano di rientro e del mancato pagamento dell’ultima rata di esso) 23 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Notare: la sospensione dell’esecuzione è legittimata dalla mera situazione di inadempimento futuro Attenzione: non un generico aggravamento del rischio, ma un “evidente pericolo” L’art. 1461, come, ad es., l’art. 1186 c.c. è norma a garanzia del credito (v. ad es. artt. 1822, 1844 2, 1850 …) 24 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Formalità per la proposizione 25 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. I, 10-08-2007, n. 17632. La sospensione dell’esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui è consentita dall’art. 1461 c.c., non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né è necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l’adempimento. 26 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Attenzione: È uno strumento delicato ! 27 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. I, 23-04-2003, n. 6475. In assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, la sospensione della prestazione da parte del contraente in bonis, ai sensi dell’art. 1461 c.c., non essendo diretta al mantenimento del sinallagma contrattuale fra le contrapposte prestazioni, configura inadempimento contrattuale, sulla cui imputabilità ed importanza non rileva la rappresentazione soggettiva che l’obbligato si sia fatta - senza corrispondenza con la realtà oggettiva e, quindi, colpevolmente - circa l’esistenza della situazione a giustificazione della sua inadempienza, né, a fortiori, il rifiuto, da parte del contraente creditore della prestazione illegittimamente sospesa, di aderire alla richiesta di anticipato adempimento della prestazione a suo carico 28 g. la rocca - corso di diritto civile
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3. LA CLAUSOLA “SOLVE ET REPETE” Le eccezioni sospensive 29 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive art. 1462: “La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. 2. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione”. 30 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Notare: la clausola interviene su un aspetto che per la legge attiene la “natura del contratto” (a prestazioni corrispettive), ossia la contemporaneità delle prestazioni ed, anzi, altera la natura (formalmente) equilibrata del contratto a favore di una parte 31 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive I) Necessità di approvazione in forma specifica (art. 1341 2 ) III) Applicazione tendenzialmente restrittiva della clausola No Eccezioni relative a nullità, annullabilità, rescissione No Eccezioni relative ad altre clausole contrattuali (es. pactum de non petendo) Si applica di fatto solo a artt. 1460 e 1461 (v. però Trib. Trieste infra) II) art. 33, r, t cdc 32 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive È stata equiparata ad una clausola ex art. 1462 “la pattuizione negoziale che … impone alla ricorrente, esercente attività di call center, nel caso voglia - come in effetti vuole - effettuare un trasloco o spostamento di impianto, di rivolgersi solo alla società fornitrice, accettandone i costi senza alcuna possibilità di contrattare gli stessi, e senza che di essi sia stato dato alcun dettaglio” (Trib. Trieste, ord., 21 settembre 2006) 33 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive La applicazione della clausola nei contratti di garanzia 34 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Nella fideiussione – e più in generale nei contratti di garanzia – la clausola ex art. 1462 ha un’incidenza particolare in quanto non è pensata tanto in relazione al contratto cui accede, quanto piuttosto al contratto garantito 35 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive 1. La fideiussione non è un contratto a prestazione corrispettive 2. Nei contratti di garanzia la clausola solve et repete è coerente con la causa di garanzia g. la rocca - corso di diritto civile36 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Contratti di garanzia e “solve et repete” fideiussioneArtt. 1944, 1945 Fideiussione a prima richiesta Contratto autonomo di garanzia No artt. 1944 e 1945 Il garante assume obbligazione verso creditore indipendente da quella del debitore principale 37 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 21-02-2008, n. 4446. In tema di fideiussione, la c.d. clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta», ove prevedente l’esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell’art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia 38 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 29-03-1996, n. 2909. In presenza della c.d. clausola di solve et repete il garante può far valere le eccezioni inerenti direttamente al contratto di fideiussione, quelle relative all’invalidità dello stesso, quelle concernenti la contrarietà del comportamento del beneficiario ai principî di correttezza e buona fede e, infine, quelle relative alla nullità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale. 39 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive T. Alba, 22-06-1998. La clausola «a semplice richiesta» pattuita nell’ambito di un contratto di fideiussione ha soltanto lo scopo di costituire un privilegio processuale, limitativo della possibilità, per il garante, di proporre eccezioni ed operativo negli stessi termini di una clausola solve et repete; tale clausola tuttavia non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, che, al contrario della fideiussione, è del tutto svincolato dal rapporto principale, essendo provvisto di una causa diversa, ed intende assicurare in ogni caso il pronto soddisfacimento del creditore negli stessi termini di una cauzione. 40 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 12-12-2005, n. 27333. Contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni (salvo l’exceptio doli); per la sua indipendenza dall’obbligazione principale si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta; si distingue altresì dalla garanzia «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta», nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre - prima del pagamento - le eccezioni che gli competono, in deroga all’art. 1945 c.c., sicché esso si risolve in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. (laddove non valga viceversa a sottolineare l’autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia); la deroga all’art. 1957 c.c. non può d’altro canto ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di «pagamento a prima richiesta» o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché la presenza di una clausola siffatta non assume comunque rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come «contratto autonomo di garanzia» o come «fideiussione», potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal cit. art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria; ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l’applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola. 41 g. la rocca - corso di diritto civile
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CLAUSOLA PENALE Le eccezioni sospensive 42 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Art. 1389 c.c. “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. 2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno” 43 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Struttura di base: All’inadempimento è collegata l’effettuazione di una determinata prestazione da parte dell’inadempiente a favore della controparte 44 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Clausola penale effetti Limitazione del risarcimento alla prestazione promessa (anche non pecuniaria) v. Però ult. Parte 1382 1 Esonero della parte adempiente dalla prova del danno 45 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive funzioni Interesse del creditore Esonero da onere della prova del danno Attribuzione di un dato risarcimento anche se danno subito è inferiore Incentivo all’adempimento (il debitore vede però limitato il proprio rischio di inadempimento) 46 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183: La clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant’è che … l’ammontare fissato nella clausola penale … può essere equamente ridotta; pertanto, deve escludersi che la clausola penale prevista dall’art. 1382 c.c. possa essere ricondotta all’istituto proprio del diritto Nord-americano dei punitive damages avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un sindacato del giudice sulla sproporzione tra l’importo liquidato e il danno effettivamente subìto. 47 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Attenzione: È assolutamente necessario prestare attenzione alla effettiva formulazione della clausola 48 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Esempio A: ‘le parti convengono che, in ipotesi di mancato adempimento di quanto previsto a carico del sig. x dall’art. … del presente contratto, il medesimo sig. x sarà tenuto al pagamento al sig. z, a titolo di penale, della somma di euro … 49 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive inadempimento vittima risoluzione Pagamento della penale Art. 1383 Vittima non può chiedere adempimento e penale non stipulata per semplice ritardo (v. trib. Napoli 28 gennaio 2008) 50 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Esempio B: ‘le parti convengono che, in ipotesi di mancato adempimento di quanto previsto a carico del sig. x dall’art. … del presente contratto, il medesimo sig. x sarà tenuto al pagamento al sig. z, a titolo di penale, della somma di euro …, in aggiunta al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal predetto sig. z 51 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive inadempimento vittima risoluzione Pagamento della penale + Danni ulteriori 52 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Esempio C: “le parti convengono che, in ipotesi di mancata consegna dell’immobile locato alla scadenza del presente contratto, il conduttore inadempiente corrisponda al locatore euro 500 per ogni giorno di ritardo” 53 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive vittima Adempimento prestazione inadempiuta penale 54 g. la rocca - corso di diritto civile
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Cass. civ., sez. II, 12-07-2004, n. 12826. L’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all’adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l’adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell’adempimento della medesima (fattispecie in cui il venditore non aveva consegnato nel termine pattuito il bene venduto, obbligazione per la quale era stata pattuita una penale per il ritardo) 55 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Attenzione: Se la penale è preordinata al solo ritardo, essa è inoperante in ipotesi di inadempimento definitivo 56 g. la rocca - corso di diritto civile
57
Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 09-11-2009, n. 23706. La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell’inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo [es.: ritardata consegna cose mobili] e si sia verificato l’inadempimento [definitivo: es. distruzione “colpevole” degli oggetti], essa non è operante nei confronti di questo secondo evento 57 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 24-04-2008, n. 10741. La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull’applicazione della clausola) non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l’indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all’inadempimento (potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso) sia rispetto al danno (atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico) (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che, proposta domanda di risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni da specificare in corso di causa, costituisce domanda nuova quella formulata nel corso del giudizio di primo grado e volta all’applicazione della clausola penale). 58 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Riduzione della penale 59 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Art. 1384 c.c. “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento” 60 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 28-09-2006, n. 21066. L’esercizio del potere di diminuire equamente la penale non è precluso dalla pattuizione con cui le parti ne abbiano convenuto l’irriducibilità 61 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 21-04-2010, n. 9504. Il principio della riducibilità della penale eccessiva ha carattere generale ed è, pertanto, applicabile a tutti i contratti nei quali sia inserita la clausola penale, in essi compresa la transazione 62 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 28-03-2008, n. 8071. In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio (nella specie la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale escluso di poter esercitare il potere di riduzione della penale in mancanza di una istanza in tal senso del ricorrente). 63 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Penale “eccessiva” Art. 1384 Art. 33, f cdcnulla riducibile 64 g. la rocca - corso di diritto civile
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CLAUSOLE DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ Le eccezioni sospensive 65 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Art. 1229 c.c. “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. 2. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico” 66 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive cl. penale Coerente con i principi fondativi del mercato libertà Responsabilità (art. 2740) Aspettativa nell’adempimento dei contratti come presupposto organizzativo del mercato cl. Ex art. 1229 Incoerenza con i valori ed i principi presupposti dal mercato deresponsabilizza una parte nell’esecuzione del contratto Forte squilibrio tra le parti Artt. 1341 2, 36 a, b cdc differenze Art. 1229 2 67 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Le clausole di esonero della responsabilità, se sono preventive hanno la disciplina dell’art. 1229; se sono successive all’inadempimento, equivalgono a rinunce o transazioni 68 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Affinità: Clausole di recesso ad libitum in quanto diretta a consentire una riduzione del vincolo contrattuale; Clausola penale volta a ridurre risarcimento Clausole volte a limitare oggetto e modalità della prestazione 69 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 21-01-2010, n. 1007. La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi nulla, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato 70 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 07-04-2010, n. 8235. Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza che aveva escluso la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata ad un’indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale). [v. però motivazione] 71 g. la rocca - corso di diritto civile
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Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 01-12-2009, n. 25270. Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e vi sia stato per lo stesso espresso esonero - per concorde volontà delle parti esternata in una clausola inserita nella scrittura - dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette «visure catastali» e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi, deve escludersi l’esistenza della responsabilità professionale del notaio stesso, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio, sempre che essa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell’atto addotte dalle parti medesime; in tale ipotesi, non ha rilievo nemmeno il c.d. «dovere di consiglio» relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché essa, implicando l’esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista (nella specie la suprema corte, rigettando il ricorso avanzato da uno dei contraenti e confermando la sentenza impugnata, ha altresì ritenuto irrilevante che l’esonero da responsabilità a favore del notaio non fosse stato stabilito con clausola scritta, non essendo la scrittura richiesta per la sua validità, ed ha escluso che essa potesse essere considerata invalida ai sensi dell’art. 1229 c.c., non ponendosi come limitativa della responsabilità anche nei casi di dolo e colpa grave). 72 g. la rocca - corso di diritto civile
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