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La rappresentanza 1. Nozione e tipi 1 1 g. la rocca - corso di diritto civile.

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Presentazione sul tema: "La rappresentanza 1. Nozione e tipi 1 1 g. la rocca - corso di diritto civile."— Transcript della presentazione:

1 La rappresentanza 1. Nozione e tipi 1 1 g. la rocca - corso di diritto civile

2 La rappresentanza Art. 1387: “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato” Art. 1388: “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” 2 2 g. la rocca - corso di diritto civile

3 La rappresentanza Il codice configura la rappresentanza come un potere di invasione della sfera giuridica altrui per produrvi effetti giuridici (contrattuali) “nell’interesse del rappresentato” La “invasione” è particolarmente incisiva: trasferimento della proprietà; assunzione di obbligazioni 3 Rifiuto dell’istituto da parte dei romani (e difficoltà della dottrina pandettistica) 3 g. la rocca - corso di diritto civile

4 La rappresentanza inquadramento complessivo dell’istituto: istituto di cooperazione, istituto di sostituzione ? Fonti: legge, volontà dell’interessato Limiti: “nei limiti delle facoltà conferitegli” + art. 1398 c.c. Analisi … “potere di rappresentanza”: implicazioni 4 4 g. la rocca - corso di diritto civile

5 La rappresentanza Inquadramento (dietro la dogmatica le esigenze economiche) cooperazione Esigenze di “divisione del lavoro” avvertite soprattutto a far tempo dal basso medio-evo (accentuazione del momento gestorio) sostituzioneEsigenze di “sostituzione” dell’assente avvertite nell’alto medioevo Fisiologia dell’istituto Eccezionalità dell’istituto 5 g. la rocca - corso di diritto civile

6 La rappresentanza Nel codice prevale – secondo tradizione romano-pandettistica – il secondo: il rappresentante ha il “potere” di concludere un contratto (arg. ex art. 1388) che “produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” (v. infatti forma di conferimento) 6 g. la rocca - corso di diritto civile

7 La rappresentanza La giurisprudenza e la dottrina registrano l’impostazione tradizionale fatta propria nel codice: 7 g. la rocca - corso di diritto civile

8 La rappresentanza Cass. civ., sez. un., 21-10-2009, n. 22234: il conferimento del potere di rappresentanza... consiste sempre in una dichiarazione … indirizzata al [rappresentante] … con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; … 8 g. la rocca - corso di diritto civile

9 La rappresentanza “se il potere ha la sua fonte nella legge occorre ricercare il fondamento che giustifica l’assoggettamento del rappresentato all’altrui potere decisionale. Nella rappresentanza volontaria la fonte del potere è un atto di autonomia dello stesso rappresentato. Si tratta comunque di un potere su altri e il conferimento di esso propone quindi il limite del rispetto del principio di eguaglianza reciproca” (Bianca) 9 g. la rocca - corso di diritto civile

10 La rappresentanza La cura dell’interesse del rappresentato non costituisce “una componente necessaria” del “negozio rappresentativo” (Luminoso, 21 s.). Solo sul piano “empirico”, “statistico” si può dire che la rappresentanza abbia anche una funzione gestoria g. la rocca - corso di diritto civile 10

11 La rappresentanza g. la rocca - corso di diritto civile 11 Rappresentanza: “deviare dall’agente al sostituito gli effetti giuridici dell’atto” Gestione: “destinare al gerito gli effetti economici dell’atto” “compito” (Luminoso, 25)

12 La rappresentanza Fonti e tipi Legge: Interessato:Rappresentanza volontaria Art. 320, 357, 424 Art. 1387 A questa fanno riferimento gli artt. 1388 ss. In realtà il sistema del codice è più complesso 12 g. la rocca - corso di diritto civile

13 La rappresentanza Rappresentanza commerciale: artt. 2204, 2209, 2210 c.c. “volontaria” perché introdotta dall’imprenditore “legale” perché aspetti della disciplina fissati dalla legge Fonti e tipi 13 g. la rocca - corso di diritto civile

14 La rappresentanza Artt. 19, 2266, 2298, 2384 Rappresentanza organica Centrale è la gestione dell’organizzazione (2380 bis); la “rappresentanza” è ancillare a questo aspetto Fonti e tipi 14 g. la rocca - corso di diritto civile :

15 La rappresentanza Notare: nella rappresentanza legale e nella rappresentanza organica l’aspetto della “cura” degli interessi del rappresentato (momento gestorio) assume un rilievo di primo piano, anche se nella rappresentanza legale assai spesso interviene il giudice. Nella rappresentanza volontaria l’aspetto gestorio può essere disciplinato da un contratto a parte che, dunque, è collegato con la procura. 15 g. la rocca - corso di diritto civile

16 La rappresentanza Oggetto della rappresentanza 16 g. la rocca - corso di diritto civile

17 La rappresentanza Art. 1388: “contratto” Art. 1188: ricezione del pagamento Art. 48: inventari, conti, liquidazioni ecc. Vale allora l’indicazione dell’art. 1703: “atti giuridici”. E v. infatti … 17 g. la rocca - corso di diritto civile

18 La rappresentanza Cass. civ., sez. III, 28-01-2005, n. 1754. In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità; ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così, come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante 18 g. la rocca - corso di diritto civile

19 La rappresentanza Art. 31 tuf: “per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.” “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede” 19 g. la rocca - corso di diritto civile

20 La rappresentanza 3. Il meccanismo operativo: la procura 20 g. la rocca - corso di diritto civile

21 La rappresentanza Il conferimento 21 g. la rocca - corso di diritto civile

22 La rappresentanza la rappresentanza è conferita con il rilascio della procura, che è descritto come negozio unilaterale recettizio NOTARE: la unilateralità della procura segnala la svalutazione del momento gestorio, in quanto dipende dalla ritenuta assenza di obblighi per il rappresentante 22 g. la rocca - corso di diritto civile

23 La rappresentanza Il conferimento deve essere esplicito e volontario 23 g. la rocca - corso di diritto civile

24 La rappresentanza Cass. civ., sez. II, 28-05-2007, n. 12488: Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere; infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, … 24 g. la rocca - corso di diritto civile

25 La rappresentanza … perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata; da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il dominus manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante” 25 g. la rocca - corso di diritto civile

26 La rappresentanza Forma: art. 1392 c.c. + consegna (v. retro e 1393) Art. 1393: “ … se la rappresentanza risulta da un atto scritto …” Oggetto: l’atto o la serie di atti che il rappresentante è autorizzato a compiere La procura 26 g. la rocca - corso di diritto civile

27 La rappresentanza Revoca e modifiche 27 g. la rocca - corso di diritto civile

28 La rappresentanza La revoca è il negozio unilaterale con il quale il rappresentato toglie al rappresentante il potere rappresentativo Art. 1396 1 : “Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto” revoca 28 g. la rocca - corso di diritto civile

29 La rappresentanza NOTARE: non sono richieste formalità (arg. anche ex art. 1724; v. però prossima slide) e anche il diretto compimento dell’atto da parte del rappresentato vale revoca Elemento essenziale: la “conoscenza dei terzi con mezzi idonei” Strumento sicuro: materiale ritiro della procura al rappresentante La revoca produce effetto per il futuro revoca 29 g. la rocca - corso di diritto civile

30 La rappresentanza A proposito della forma della revoca: Cass. civ., 21-12-1984, n. 6662: “Il principio fissato dall’art. 1396 c.c., … non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l’una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie: raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l’inefficacia nei confronti dell’altra della revoca medesima per il solo fatto della inosservanza di tale formalità” revoca 30 g. la rocca - corso di diritto civile

31 La rappresentanza ATTENZIONE sulla seguente fattispecie (da Cass. 02-04-1993, n. 3974): La procura recava esplicitamente la data oltre la quale essa sarebbe scaduta. Il contratto concluso dal rappresentante è successivo a questa data. Domanda: tale contratto è opponibile al rappresentato ? Cass. 02-04-1993, n. 3974 31 g. la rocca - corso di diritto civile

32 La rappresentanza La cassazione risponde positivamente con la seguente massima: “Posto che il terzo contraente con il rappresentante ha solo la facoltà, e non l’obbligo, di controllare se colui che si qualifica rappresentante sia realmente tale, le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l’onere di provare le circostanze che escludono l’apparenza e, quindi, l’affidamento dei terzi” ? Cass. 02-04-1993, n. 3974 32 g. la rocca - corso di diritto civile

33 La rappresentanza In realtà: “la circostanza che la società sunnominata fosse stata in grado di immettere il Quaresimini nella detenzione dell’immobile negoziato e di farvelo restare per anni indisturbatamente … avrebbe potuto legittimare l’affidamento del ricorrente nell’apparenza e che vi era pure da considerare che la s.r.l. Immobilprogres era stata incaricata dalla S. Marinella di procurare la vendita di numerosi appartamenti e ciò poteva far sorgere nei terzi il legittimo convincimento che si trattasse di una procura senza fissazione di un termine di scadenza e destinata a durare fino alla vendita dell’intero complesso immobiliare …” Conclusione: il termine apposto alla procura è contraddetto dai comportamenti di rappresentato e rappresentante Cass. 02-04-1993, n. 3974 33 g. la rocca - corso di diritto civile

34 La rappresentanza Quali possono essere i “mezzi idonei” di cui all’art. 1396 ? 34 g. la rocca - corso di diritto civile

35 La rappresentanza Cass. civ., sez. I, 07-04-2006, n. 8229: “In base ai principi dell’apparenza del diritto, l’intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore … ogni qual volta l’affidamento del terzo risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell’intermediario medesimo … revoca 35 g. la rocca - corso di diritto civile

36 La rappresentanza … (… fattispecie di promotore dimissionario, cui la società di intermediazione aveva richiesto, invano, di restituire i moduli in suo possesso e di restituire il tesserino alla competente commissione regionale per l’albo dei promotori – [ma il giudice di merito] aveva ravvisato la situazione di apparenza colpevole, nel fatto che la società di intermediazione non aveva comunicato la cessazione del proprio rapporto con il promotore al cliente, il quale aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad identificare in costui un promotore di quella società di intermediazione; …. revoca Cass. civ., sez. I, 07-04-2006, n. 8229 36 g. la rocca - corso di diritto civile

37 La rappresentanza … nel ritenere giuridicamente e logicamente corretto il ragionamento del giudice di merito, la corte ha precisato che, se non può pretendersi che l’intermediario informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contatto per il tramite del promotore cessato, un tale dovere di informazione, connesso al dovere di protezione dell’altro contraente, è invece configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la società di intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore) revoca Cass. civ., sez. I, 07-04-2006, n. 8229 37 g. la rocca - corso di diritto civile

38 La rappresentanza T. Roma, 05-04-1981: Non può ritenersi mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi la revoca di una procura (ai sensi del 1º comma dell’art. 1396 c.c.) la sola utilizzazione, per l’atto di revoca, della forma dell’atto notarile né la successiva annotazione sull’originale notarile della procura, in quanto non idonea a dare all’atto una effettiva ed adeguata pubblicità (nella specie: trattavasi di procura a vendere porzioni immobiliari: il tribunale ha indicato, quale possibile mezzo idoneo, una adeguata pubblicità in loco attraverso appositi cartelli) 38 g. la rocca - corso di diritto civile

39 La rappresentanza V. però: Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3364: Nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile dell’altro contraente 39 g. la rocca - corso di diritto civile

40 La rappresentanza Suggerimento pratico: nella contrattazione con il rappresentante (volontario ed organico) la richiesta di copia recente ed autenticata da notaio - e l’esame - della procura, da parte del terzo contraente, è elemento essenziale di prudenza. Anche se la legge distribuisce oneri e rischi in modo sicuramente peculiare … (prox slide) 40 g. la rocca - corso di diritto civile

41 La rappresentanza Art. 1393: “il terzo … può sempre esigere …” Art. 1396: “le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi …” 41 g. la rocca - corso di diritto civile

42 La rappresentanza La procura irrevocabile 42 g. la rocca - corso di diritto civile

43 La rappresentanza Con la procura una parte dispone di un proprio potere a favore di altri. È ammissibile che ne disponga in modo “irrevocabile” (arg. ex art. 1723 2 c.c.) 43 g. la rocca - corso di diritto civile

44 La rappresentanza Procura irrevocabile Conferita anche nell’interesse del rappresentante o di un terzo Interesse idoneo a giustificare la situazione di sfavore del rappresentato collettiva Clausola di irrevocabilità 44 g. la rocca - corso di diritto civile

45 Attenzione: la procura irrevocabile non priva il rappresentato del potere di eseguire egli l’atto delegato, salvo risarcimento del danno per il rappresentante La procura collettiva è sempre revocabile da tutti i rappresentati La procura irrevocabile si presta ad essere inserita in assetti di interessi disparati, ad es. di garanzia o di compravendita 45 g. la rocca - corso di diritto civile

46 La rappresentanza Cass. civ., sez. II, 11-02-1998, n. 1388. Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato prevista dall’art. 1723, 2º comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l’efficacia e la «validità» del contratto concluso con il terzo dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura; più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante … la revoca della procura determina l’estinzione del potere di rappresentanza medesimo 46 g. la rocca - corso di diritto civile

47 La rappresentanza Il rendiconto 47 g. la rocca - corso di diritto civile

48 La rappresentanza Cass. 30-05-2006, n. 12848: Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, … elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 c.c., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico 48 g. la rocca - corso di diritto civile

49 La rappresentanza 4. Il meccanismo operativo: la contemplatio domini 49 g. la rocca - corso di diritto civile

50 50 La rappresentanza Art. 1388: “il contratto concluso dal rappresentante in nome … del rappresentante …” Art. 1393 50 g. la rocca - corso di diritto civile

51 La rappresentanza Cass. civ., sez. un., 21-10-2009, n. 22234 “ … l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto …” 51 g. la rocca - corso di diritto civile

52 La rappresentanza Suggerimento pratico: nella contrattazione con il rappresentante (volontario ed organico) la richiesta di copia recente ed autenticata da notaio - e l’esame - della procura, da parte del terzo contraente, è elemento essenziale di prudenza. 52 g. la rocca - corso di diritto civile

53 La rappresentanza 5. Mancata esplicitazione del rappresentato 53 g. la rocca - corso di diritto civile

54 La rappresentanza rappresentanza per incertam personam 54 g. la rocca - corso di diritto civile

55 La rappresentanza È la situazione di un soggetto che, nel corso delle trattative, dichiara di agire per conto di un altro soggetto, la cui identità, tuttavia, sarà precisata esclusivamente al momento della conclusione del contratto Rappresentante è rappr. Diretto e non diviene parte del contratto v. Invece contratto per persona da nominare: art. 1401, 1404, 1405 55 g. la rocca - corso di diritto civile

56 La rappresentanza SUGGERIMENTO PRATICO: durante le trattative il rappresentante deve specificare esplicitamente che egli tratta per conto di altra persona che svelerà e che non intende comunque essere parte del contratto che si concluderà. Ciò perché Cass. 12 dicembre 1995, n. 12733 non ha distinto tra rappresentanza in incertam personam e contratto per persona da nominare 56 g. la rocca - corso di diritto civile

57 La rappresentanza Contratto per conto di chi spetta 57 g. la rocca - corso di diritto civile

58 La rappresentanza atti compiuti dal non titolare i cui effetti sono destinati ad essere fatti propri dal titolare effettivo, quando sarà individuato con certezza. La fattispecie è stata equiparata alla rappresentanza per incertam personam. Questa equiparazione non può essere condivisa per alcune caratteristiche proprie delle ipotesi di contratto per conto di chi spetta 58 g. la rocca - corso di diritto civile

59 La rappresentanza Art. 1513 1 : “In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni” 59 g. la rocca - corso di diritto civile

60 Art. 1690 2 : “Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita” 60 g. la rocca - corso di diritto civile

61 La rappresentanza Due soggetti in conflitto Una cosa oggetto del conflitto Necessità di compiere atti di amministrazione o di disposizione su questa cosa L’atto – che coinvolge un terzo – è compiuto “per conto” – ossia nell’interesse di – “chi spetta”, vale a dire del litigante che avrà avuto ragione Contratto “per conto di chi spetta” 61 g. la rocca - corso di diritto civile

62 La rappresentanza Contratto per conto di chi spetta Il rappresentato (potenziale ed effettivo) è individuato nel suo rapporto con la cosa Incertam personam Per l’individuazione del rappresentato non esistono neanche i pochi elementi del “per conto di chi spetta” (dubbi in dottrina sulla validità della figura: ? 62 g. la rocca - corso di diritto civile

63 La rappresentanza 6. I vizi della volontà 63 g. la rocca - corso di diritto civile

64 “Contratto concluso dal rappresentante” Art. 1389 1 c.c. Art. 1390 1, prima parte Art. 1391 1 64 g. la rocca - corso di diritto civile

65 “effetto nei confronti del rappresentato” Art. 1389, primo comma ult. Parte Art. 1389 secondo comma Necessità che effetti del contratto siano compatibili con la situazione giuridica del rappresentato Art. 1390 seconda parte Art. 1391 2 65 g. la rocca - corso di diritto civile

66 La rappresentanza 7. La rappresentanza senza potere 66 g. la rocca - corso di diritto civile

67 Art. 1388: “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” Condizione essenziale: “nei limiti delle facoltà conferitegli” Contratto inefficace verso rappresentato, ma giuridicamente rilevante nei confronti del terzo v. Prox slide 67 g. la rocca - corso di diritto civile

68 La rappresentanza Il terzo Non ha concluso un contratto valido Ha manifestato interesse per “quel” contratto con il falso rappresentato Può sciogliersi da “quel” contratto Consenso del falso rappresentante (v. slide) Interpello al falso rappresentato Risarcimento del danno (art. 1398) 68 g. la rocca - corso di diritto civile

69 La rappresentanza Cass. civ., sez. II, 28-12-2009, n. 27399. Il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi; la ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all’altro contraente 69 g. la rocca - corso di diritto civile

70 La rappresentanza Cass. civ., sez. III, 27-11-2006, n. 25126. [ai fini della risoluzione per «mutuo dissenso» del] contratto stipulato dal falsus procurator … l’actus contrarius deve provenire dagli stessi originari contraenti, ma il vincolo che esso scioglie non è un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensì la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all’interessato” 70 g. la rocca - corso di diritto civile

71 La rappresentanza Forma e contenuto della ratifica C. Stato, sez. VI, 18-03-2008, n. 1124: La ratifica prevista dall’art. 1399 c.c. è un atto unilaterale ricettizio, mediante il quale il soggetto falsamente rappresentato in un contratto manifesta all’altro contraente, senza necessità di formule sacramentali ma in modo chiaro ed inequivoco e nella forma eventualmente richiesta per detto contratto, la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso in suo nome dal falsus procurator; pertanto, nel caso di compravendita stipulata in nome altrui da chi non ne aveva i poteri, non può ravvisarsi ratifica in una procura a vendere lo stesso bene conferita al falsus procurator in epoca successiva a detta stipulazione, stante l’evidente incompatibilità tra le due manifestazioni di volontà, l’una rivolta verso il passato e l’altra verso il futuro 71 g. la rocca - corso di diritto civile

72 La rappresentanza Cass. civ., sez. II, 21-04-2010, n. 9505: In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma, scritta ad substantiam (art. 1350 e 1351 c.c.), stabilita per il negozio definitivo; analogamente è da reputarsi per la ratifica dell’anzidetto contratto, concluso, per l’appunto, da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo, richiedente la forma scritta «ad substantiam», poiché l’art. 1399 c.c. impone, per la ratifica, la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce … 72 g. la rocca - corso di diritto civile

73 … (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che potesse integrare ratifica di un contratto preliminare di compravendita di un fondo, stipulato da un falsus procurator, l’incameramento, da parte della società proprietaria del fondo stesso, di un cospicuo acconto, versato dal promissario acquirente, sul pattuito prezzo dell’immobile) g. la rocca - corso di diritto civile 73

74 La rappresentanza 8. Il rappresentante apparente 74 g. la rocca - corso di diritto civile

75 La rappresentanza La “rappresentanza apparente” è un’ipotesi di rappresentanza senza potere qualificata da indici oggettivi che fanno apparire come esistenti i poteri inesistenti (Roppo) 75 g. la rocca - corso di diritto civile

76 La rappresentanza Cass. civ., sez. III, 01-03-1995, n. 2311. Il rilievo dell’apparenza nel campo della rappresentanza non è dato solo dall’atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche da quello negligente o malizioso del rappresentato, il quale deve aver posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri 76 g. la rocca - corso di diritto civile

77 La rappresentanza Cass. civ., sez. III, 16-11-2005, n. 23077. … il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest’ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l’ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l’incolpevole affidamento del terzo contraente 77 g. la rocca - corso di diritto civile


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