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Istituzioni di diritto romano
Diritti reali di garanzia
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Diritti reali di garanzia
I diritti reali di garanzia sono diritti reali che il debitore concede sulla cosa propria o di un terzo al creditore a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione
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Diritti reali di garanzia
Se il debitore non adempie l’obbligazione, il creditore ha un potere sulla cosa che può concretizzarsi in due modi: Venderla ad altri trattenendo il prezzo sino alla soddisfazione del credito Acquistare la proprietà della cosa a soddisfazione del suo credito
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Diritti reali di garanzia
Al creditore è attribuito Un diritto reale potenziale sulla cosa altrui
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Diritti reali di garanzia
Il creditore diviene titolare del diritto reale quando viene costituito sulla cosa, ma può esercitarlo solo quando si verifichi l’inadempimento dell’obbligazione
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Diritti reali di garanzia
L’esistenza del diritto reale dipende dall’esistenza dell’obbligazione principale Se l’obbligazione principale si estingue, si estingue anche il diritto reale Le garanzie reali sono tre: fiducia, pegno e ipoteca
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Pegno Nel diritto classico il pegno è un diritto reale a favore del creditore sulla cosa del debitore o di un terzo Si costituiva con l’accordo tra debitore e creditore e la consegna della cosa Il creditore teneva la cosa presso di sé fino al pagamento del debito
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Pegno Il debitore conservava il diritto di proprietà
Poteva agire con la reivindicatio contro terzi che la detenessero illegittimamente e anche contro il creditore pignoratizio se usava la cosa al di fuori dei limiti
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Pegno Le facoltà riconosciute al creditore erano:
Diventare proprietario della cosa se il debitore non pagava entro un certo termine o, se il debitore non pagava, vendere la cosa e soddisfarsi sul prezzo
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Pegno Nel primo caso i giuristi ritenevano che si trattasse di una traditio condizionata Gli effetti della traslazione e, dunque, il passaggio di proprietà, si sarebbero verificati solo in caso di inadempimento dell’obbligazione
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Pegno Nel secondo caso, il creditore che vendeva la cosa a terzi, tratteneva il prezzo fino a concorrenza del suo debito e restituiva al debitore l’eccedente Questo diritto di vendita prendeva il nome di ius distrahendi
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Pegno La particolarità del ius distrahendi è questa, che pur non essendo il creditore proprietario della cosa, la può vendere a terzi I Romani lo configuravano come un diritto reale
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Pegno Se il debitore adempie, l’obbligazione si estingue e il debitore può agire con un’actio in personam per riottenere la cosa Nel 239 d.C. l’imperatore Gordiano interviene sulla disciplina del pegno: chi vanta più crediti verso la stessa persona, alcuni garantiti da pegno e altri no, può tenere le cose date a pegno anche se i crediti per i quali erano state date sono stati estinti
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Pegno A questa estensione si dà il nome di pignus Gordianum
Tra debitore e creditore vi potevano poi essere altri accordi sulle facoltà che il creditore poteva esercitare: una di queste era l’antichresis, cioè la facoltà per il creditore di fare propri i frutti della cosa pignorata, diminuendo proporzionalmente gli interessi o l’ammontare del debito
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Hypotheca L’hypotheca è il diritto reale di garanzia su cosa altrui di cui il creditore non ha il possesso Mentre nel pegno c’è il trasferimento del possesso della cosa da debitore a creditore, nel caso dell’hypotheca si costituisce il diritto reale di garanzia ma non vi è il passaggio della cosa
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Hypotheca L’origine dell’hypotheca è da ricollegare probabilmente alla garanzia che veniva data dal locatario di un fondo al locatore sugli invencta et illata, cioè su animali e strumenti di lavoro, nel caso non avesse pagato il canone Si aveva perciò una garanzia su delle cose che rimanevano nella disponibilità del locatario
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Hypotheca Nel caso di mancato pagamento del canone, il locatore poteva chiedere al pretore il rilascio di un interdetto per entrare nel possesso degli strumenti e degli animali detenuti dal locatario (interdictum Salvianum) Successivamente venne concessa anche un’actio Serviana esperibile contro chiunque possedesse gli invencta et illata
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Hypotheca Questa tipologia di diritto reale si estese nei confronti di qualsiasi obbligazione e con riguardo a qualunque cosa A tutela del diritto del creditore vi era un’azione in rem esperibile contro chiunque (quasi Serviana)
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Hypotheca Il pegno e l’hypotheca si estinguono per:
a) estinzione dell’obbligazione garantita; b) distruzione della cosa c) confusione (si riuniscono nella stessa persona proprietario e creditore) d) rinuncia del titolare del diritto e) per usucapione della cosa da parte di un terzo che ignori l’esistenza del pegno
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