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PubblicatoSilvano Mazzoni Modificato 8 anni fa
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Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali Bari, 19 Febbraio 2010
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PROCESSO PENALE: ALFANO, OBBLIGO P.E.C. (AGI) - Roma, 17 dic. - Diventa obbligatoria la posta elettronica certificata nel processo penale, fatta eccezione per le comunicazioni rivolte all'indagato o all'imputato, per una maggiore garanzia. E' una delle misure previste dal decreto legge approvato oggi in Consiglio dei Ministri, illustrate nel pomeriggio dal Guardasigilli Angelino Alfano: "cio' consente di raggiungere - ha detto il ministro - in tempo reale la certezza della notifica di ogni atto del processo, eliminando le lungaggini del processo cartaceo e le incertezze determinate dalla notifica effettuata con gli strumenti ordinari". Le comunicazioni via mail verranno rese obbligatorie a seguito della verifica della funzionalità dei singoli uffici giudiziari, effettuata dal ministero della Giustizia, con il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati e dell'Avvocatura dello Stato. Entro 60 giorni dalla conversione del decreto-legge, ha spiegato ancora Alfano, “sarà completato il quadro normativo" del processo telematico, "con l'adozione di nuovi regolamenti", con i quali "viene completata l'adozione dell'informatica per tutti i passaggi processuali".
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DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009 N. 193 Art. 4 2. “Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in ateria di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.” (..) 3. “3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
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PROTOCOLLO DIRETTISSIME INVIO FATTURE A MEZZO POSTA ELETTRONICA Vi informiamo che l'Ordine degli avvocati di Milano ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale un protocollo relativo ai procedimenti da celebrarsi con rito direttissimo. E' anche possibile inviare le fatture al modello 12 per e- mail direttamente all'indirizzo: mod12.tribunale.milano@giustizia.itmod12.tribunale.milano@giustizia.it.
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NOTIFICAZIONE DI ATTI AI DIFENSORI DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA EX ARTICOLO 148, COMMA 2 BIS C.P.P. AVVISO AL DIFENSORE, EX ARTICOLO 415 BIS C.P.P. AVVISO EX ART. 408, COMMA 2, C.P.P. AVVISO AL DIFENSORE DI INTERROGATORIO EX AET. 364 C.P.P. AVVISO DI NOMINA DI UFFICIO EX ART. 364 C.P.P. AVVISO AL DIENSORE DI DEPOSITO DI ATTI AVVISO AL DIFENSORE DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI EX ART 360 C.P.P. AVVISO AL DIFENSORE DI CONVALIDA DI SEQUESTRO
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PROTOCOLLO CORTE D'APPELLO Alcuni Colleghi ci segnalano di non aver rinvenuto nel testo del Protocollo 16.01.2008, sottoscritto con L'Ordine degli Avvocati di Milano, la Corte d'Appello di Milano e la nostra Camera Penale, la disposizione relativa all'invio anche tramite posta elettronica dell'atto di appello. Al fine di evitare fraintendimenti informiamo che la previsione non è inserita nelle disposizioni del protocollo, essendo stata oggetto di discussione e accordo, con i magistrati ed il personale della Corte d'Appello, in tempi successivi alla sottoscrizione del medesimo e che la stessa, per intuibili ragioni di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è sostitutiva del deposito cartaceo dello stesso atto presso la cancelleria del Giudice. La previsione è stata recepita dai rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e dal Direttivo della Camera Penale in vista della futura informatizzazione di tutti gli atti processuali relativi al processo di secondo grado. Vi invitiamo, quindi, a predisporre l'invio anche telematico dell'atto di appello all'indirizzo: appelli.ca.milano@giustizia.it
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PRINCIPALI AVVISI E NOTIFICHE DELLA CANCELLERIA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO CAUTELARE E PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA Procedimenti di riesame e di appello dinanzi il Tribunale della libertà: 309 e seguenti c.p.p. 1)La cancelleria notifica l’avviso di fissazione udienza 309 8 comma 2)Avviso di deposito del provvedimento ex art. 127 c.p.p. 3)In caso di appello la cancelleria notifica l’avviso al difensore ex art. 309 richiamato all’art 310 c.p.p. Tribunale di Sorveglianza 1)Notifica del decreto motivato di inammissibilità ex art 666 comma 2, se la richiesta è manifestamente infondata; 2)Notifica dell’avviso della data dell’udienza (almeno 10 giorni prima) al difensore ex art. 666 comma 3; 3)Notifica, senza ritardo, dell’ordinanza del Tribunale di Aoeveglianza con la quale si è deciso il procedimento ex art. 666 comma 6 E di tutte le comunicazioni tra i difensori e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
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